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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 670/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni CICCONE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ortona (CH) al corso Vittorio Emanuele;
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede a L'Aquila ai portici di San Bernardino n.
25;
resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX
ART. 22 L. 689/1981 E ART. 6 D.LGS. 150/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
1 Tribunale, la , per ivi sentire accogliere, in Controparte_2 accoglimento dei motivi di opposizione a ordinanza ingiunzione n. DPC017/153 del 21/6/2023, le seguenti conclusioni: «- nel merito, per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità e infondatezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, dichiararne la nullità
e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia; - - in subordine riconoscere dovuto il minimo edittale della sanzione
o nella diversa misura che sarà accertata».
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto plurimi motivi di opposizione - quali di seguito partitamente valutati
- e in via preliminare così sinteticamente enucleabili: 1) assenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 della L.681/89; 2) erronea valutazione del superamento dei limiti di cui alla
Tabella 1 e 3 dell'Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006 in luogo della Tabella C della L.R. Abruzzo n. 31/2010; 3) errata esecuzione del campionamento istantaneo in luogo del campionamento medio ponderato nell'arco delle 24 ore;
4) erroneo aumento del limite edittale di € 3.000,00 ex art. 133 del D.lgs. 152/2006; 5) mancata certificazione delle prove di analisi disposte dall' per mancanza di accreditamento Pt_2 presso l'ente nazionale Accredia.
La si è Controparte_2 Controparte_3 costituita in giudizio ai sensi dell'art. 6, IX comma, D.lgs.
150/2011 giusta delega del Direttore del
[...]
n. DPC/267 dell'11/12/2023 al Dirigente Controparte_3 del Servizio Demanio Idrico e Fluviale Dott. Per_1 Parte_3 per contestare partitamente i predetti motivi della avversa opposizione e così concludere: «“- dichiarare la Determina n.
DPC017/153 in data 21.06.2023 impugnata, fondata sia in punto di fatto che di diritto;
- dichiarare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica,
2 nonché alla legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici;
- rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente in quanto la stessa risulta essere immotivata
e priva dei presupposti necessari per il suo accoglimento;
- rigettare ogni richiesta formulata da controparte in quanto infondata”. Spese compensate».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
2. La presente controversia nasce all'esito del sopralluogo effettuato da – Distretto di San Salvo/Vasto in data Pt_2
24/9/2019 presso l'impianto di depurazione sito in località
Piano d'Isca nel comune di Palmoli (CH) e del conseguente verbale di accertamento di illecito amministrativo e contestazione n. 09/20 in data 6/2/2020, con cui l'ente ha contestato la violazione dell'art. 101, comma 1, D.lgs. n.
152/2006, infrazione sanzionata ai sensi dell'art. 133, comma
1, dello stesso decreto, in quanto il referto analitico del campione di acqua di scarico prelevato dal pozzetto d'ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore Fosso s.d. - F. Trigno, di cui al Rapporto di prova n. PE/012884/19 emesso dall' di Pescara in data Pt_2
21/1/2020, ha evidenziato il superamento dei limiti di emissione per scarichi in acque superficiali previsti dalla
Tab. 3, All. 5, parte III, D.lgs. n. 152/2006 per i parametri
Azoto ammoniacale e Azoto nitroso.
Con nota prot. n. 1934 in data 20/3/2020 in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e trasgressore ha presentato scritti Persona_2 difensivi avverso il predetto verbale di accertamento, chiedendo audizione, seguiti dalle controdeduzioni fornite da
3 con nota prot. n. 60406 in data 23/12/2022; all'esito del Pt_2 procedimento sanzionatorio, il
[...]
ritenuto fondato l'illecito Controparte_4 contestato, ha irrogato con l'ordinanza ingiunzione n.
DPC017/153 del 21/6/2023, oggetto della presente opposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, determinata in € 9.000,00 in base ai criteri previsti nelle determine n. DPC/263 del 23/12/2019
e n. DPC017/313 del 28/10/2020 nei confronti del trasgressore e della obbligata in solido Persona_2 Parte_1
[...]
Avverso detta irrogazione, ha proposto opposizione la sola obbligata in solido sulla scorta dei motivi Parte_1 qui di seguito partitamente rubricati ed esaminati.
3. MANCATO ACCREDITAMENTO DELLE PROCEDURE DI ANALISI ARTA
PRESSO ACCREDIA
In via logicamente preliminare (attesa la pregiudizialità del tema attinente alla validità e attendibilità dei valori riscontrati sul campione prelevato), deve esaminarsi il motivo di opposizione che lamenta la mancanza di completezza e certezza delle prove di analisi svolte da in quanto non Pt_2 accreditate da Accredia - Ente unico nazionale riconosciuto dallo Stato Italiano ai fini dell'accreditamento dei laboratori di prova - secondo la normativa relativa alla certificazione dei risultati, come peraltro attestato nello stesso rapporto di prova PE/0128884/19 (con rinvio asteriscato alla indicazione in ultima pagina “Prova non Accreditata da
ACCREDIA”).
La ha contestato tale allegazione in ragione Controparte_2 dell'assenza di normativa prescrivente l'accreditamento dell'ente che effettua le analisi, conseguendone che – in assenza di altri elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità dei risultati delle stesse – detta
4 circostanza non determina l'illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Il motivo di opposizione è infondato, non essendo rinvenibile alcuna disposizione che imponga che tali attività di analisi debbano essere obbligatoriamente effettuate da un ente accreditato, né potendo tale evenienza determinare, in assenza di altri elementi probanti, l'inattendibilità delle analisi e l'illegittimità del suddetto campionamento (come già osservato dalla Corte d'appello di L'Aquila nelle sentenze n. 449/2023
e n. 1204/2022). Inoltre, l'opponente non ha fornito prova di aver partecipato – per il tramite del suo legale rappresentante, suo delegato o tecnico di fiducia - alle analisi eseguite sul campione di cui al verbale n. 76/2019 del
24/9/2019 – pur essendo a ciò facoltizzata da invito specificato in detto verbale1 - né ha fornito alcuna prova, in detta sede o successivamente, circa la mancata conformità a norma delle operazioni di prelievo del campione o circa l'inattendibilità delle analisi effettuate da in ragione Pt_2 delle procedure dalla stessa adottate (risultanti quali conformi ai metodi analitici per le acque indicati in manuale
APAT IRSA-CNR del 2003) o dell'esistenza di qualche vizio e/o irregolarità atta a smentire la veridicità delle risultanze analitiche.
Per altro verso, rileva – in senso contrario al motivo di ricorso - il fatto che la resistente abbia prodotto la nota prot. n. 8255 in data 7/11/2016 a dimostrazione di Pt_2 assoluta garanzia delle procedure seguite nell'effettuazione dei prelievi, delle analisi effettuate, dell'attendibilità dei risultati analitici prodotti, essendo ivi attestato che “Tutti
i laboratori di operano adottando un Sistema di Parte_4 1 «Il Rappresentante Legale o un suo delegato è invitato ad assistere alle analisi che verranno eseguite sui campioni in parola, presso il Distretto Provinciale Arta di Pescara in viale Marconi n. 51 il giorno 25.09.2019 alle ore 9,30 con facoltà di valersi di un tecnico di Sua fiducia, regolarmente designato con formale atto di nomina»; 5 Gestione documentato e certificato secondo la norma UNI ENISO
9001:2008 ed operano in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC
17025:200; nel corso degli anni hanno conseguito
l'accreditamento per diverse determinazioni analitiche anche sulle acque di scarico, dall'Organismo Unico Italiano ACCREDIA
(ex SINAL), a dimostrazione che il sistema qualità era pienamente attivo”.
4. ILLEGITTIMITA' DEL CAMPIONAMENTO ISTANTANEO
Con altro motivo di opposizione – correlato al precedente per inerenza alle modalità di accertamento del contestato superamento dei limiti – parte ricorrente ha lamentato che il contestato superamento dei parametri è conseguenza di un ingiustificato campionamento istantaneo anziché medio ponderato quale prescritto dall'Allegato 5 alla Parte III del
D.lgs. 152/2006.
L'esame dell'allegato 5 al codice dell'ambiente, parte terza, punto 1.2.2 (determinazioni analitiche) consente di rinvenire la prescrizione secondo cui «le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)».
Appare, quindi, del tutto evidente come il dettato normativo in questione non stabilisca tassativamente l'effettuazione di
6 un campionamento medio nell'arco di tre ore poiché nel citato allegato, parte terza, del D.lgs. n. 152/2006, al punto appena richiamato, si fa riferimento alla locuzione “di norma”, rimettendo all'autorità preposta la possibilità di effettuare un campionamento anche su tempi diversi. In tale ambito, pertanto, viene conferita all'autorità preposta un'ampia discrezionalità nella scelta della modalità di campionamento.
Sul punto, la giurisprudenza anche di legittimità, già a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/1999, ha precisato che nella scelta del tipo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, in quanto tale attività
è correlata non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata e alla durata dello scarico (Cass. Civ. n. 11479/2006). Peraltro, “l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina per queste ragioni la nullità dell'atto, non essendo la specifica sanzione comminata dalla legge” (Cfr. Cass. Civ. n. 6638/2007). Da ciò deriva l'infondatezza del motivo di opposizione.
5. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 della L. 681/89 per insussistenza dell'elemento soggettivo doloso o colposo
Con tale motivo di opposizione, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della L. 681/89, allegando l'assenza di dolo o colpa in capo al trasgressore, atteso che il superamento dei limiti, per cui è stata irrogata sanzione, si è verificato in ragione di un fatto imprevisto e imprevedibile consistente nel fermo del carroponte – durante il campionamento - determinato dalla rottura del ponte girevole con momentaneo blocco del sedimentatore e conseguente decremento della efficienza depurativa.
Il motivo è infondato in ragione del dettato della norma richiamata che sancisce il principio di presunzione di colpa in capo al trasgressore secondo cui la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, sono sufficienti alla dichiarazione di responsabilità senza
7 che occorra la concreta dimostrazione in giudizio da parte dell'Amministrazione dell'elemento soggettivo (nella declinazione del dolo o della colpa).
Quindi, può legittimamente invocarsi l'assenza di colpa solo dimostrando il caso fortuito, ricorrente allorquando l'evento generatore dell'illecito amministrativo manifesti caratteri di imprevidibilità e inevitabilità tali da elidere il nesso di causalità con la condotta commissiva o omissiva dell'agente, conseguendone che allorquando l'evento, pur se eccezionale, poteva essere previsto ed evitato con condotta conforme all'ordinaria diligenza (da identificarsi, nel caso di reati ambientali, con la diligente manutenzione e l'opportuno adeguamento degli impianti), il caso fortuito non può essere utilmente invocato.
Di conseguenza, non avendo la ricorrente in alcun modo dimostrato che il blocco momentaneo del sedimentatore sia dipeso da un fatto del tutto imprevisto, imprevedibile e inevitabile (anziché da un difetto di gestione e manutenzione, anche risalente), la violazione di legge assunta a motivo di opposizione si rivela del tutto infondata.
6. ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI VALORI LIMITE
Con il motivo di opposizione come sopra sinteticamente rubricato, la ricorrente assume l'illegittimità della sanzione irrogata sulla base delle seguenti circostanze e argomentazioni:
a) l'impianto di depurazione oggetto di verifica sarebbe impianto per il trattamento di acque reflue urbane domestiche a servizio di agglomerato con carico generato inferiore a 2000
a.e. (abitanti equivalenti) come da ricognizione dell'
[...]
del 2011 che non riporta il predetto impianto tra Pt_5 quelli dell'Ambito superiori a 2000 a.e.;
b) sarebbe vigente differente disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento con riferimento agli agglomerati con
8 carico generato maggiore di 2000 a.e. (cui si applicherebbe la
Direttiva 91/271) o inferiore a 2000 a.e. (con applicazione dei Piani di Tutela delle Acque adottati dalle Regioni e, nel caso della , con L.R. n. 31 del 29/7/2010 quale Controparte_2 successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 22/12/2010,
n. 62);
c) l'impianto di depurazione oggetto di verifica, al momento della stessa, era privo di autorizzazione (in quanto era scaduta l'autorizzazione n. 1068 del 20/7/2011), conseguendone che:
- c1) lo stesso non era tenuto al rispetto dei limiti prescritti nella Tab. 1 e nella Tab. 3, All. 5, Parte III del D.lgs. 152/2006, bensì a quelli previsti dalla L.R. n.
31 del 29/7/2010 che non prevede limiti di emissione per il parametro dell'Azoto Nitroso e prescrive limiti più alti per il parametro dell'Azoto Ammoniacale;
- c2) la contestazione della violazione del limite dell'Azoto
Nitroso sarebbe comunque illegittima stante la vigenza dello stesso per le sole “zone sensibili”, conseguendone l'inapplicabilità dei limiti di cui alle Tabelle III e I.
Il motivo, quindi, si rivela infondato in ragione del dettato dell'art. 6 della L.R. 31/2010 (rubricato quale “Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche”) dal quale è possibile evincere che: a) al comma I è prescritta la conformità di cui alla allegata Tabella C degli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati;
b) al comma IV è prescritto che «I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione
9 allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere
(…)».
Alla luce del combinato disposto dei commi indicati (così come,
d'altro canto, evidenziato dalla Corte distrettuale aquilana nella sentenza n. 1204 del 13/9/2022), ai fini della applicazione della normativa regionale – in luogo di quella nazionale – è necessaria la contemporanea presenza dei requisiti essenziali identificabili: (a) nella natura di scarico di acque reflue urbane proveniente da agglomerato con meno di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e (b) nella sussistenza di autorizzazione allo scarico o adeguamento della stessa (ovvero variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere); conseguendone che – stante la incontestata mancanza di autorizzazione dell'impianto de quo (perché scaduta) al momento dell'accertamento – l'argomento di opposizione si palesa infondato.
In ordine all'ulteriore motivo – proposto in via subordinata
– deve osservarsi – in sostanziale adesione alle allegazioni di parte resistente sul punto – che in ragione della gestione, da parte dell'impianto di depurazione in esame, di “acque reflue urbane” e della definizione normativa delle stesse2
(comprendenti le acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato), nella cogenza della previsione dell'art. 6, II comma, L.R. L.R. 31/2010, è imposto il rispetto, altresì, dei limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato, conseguendone l'infondatezza anche di tale sub-motivo di opposizione.
Né possono trarsi argomenti circa la specificazione della tipologia di acque urbane trattate dal depuratore in questione dal contenuto dell'autorizzazione allo scarico intervenuta giusta Determinazione della Regione Abruzzo - Dipartimento
Territorio e Ambiente n. DPC024/421 del 5/12/2019, rilasciata a seguito di istanza acquisita al Prot. RA n. 259427 Pt_1 del 17/9/2019 (e pertanto in epoca antecedente al prelievo del
24/9/2019 di cui al Verbale n. 76/2019), dalla quale parte ricorrente pretende di evincere – con effetto retroattivo alla data del prelievo - la identificazione di tali acque quali
Urbane derivanti da fognatura di tipo domestico, sulla base della quale essa afferma l'applicabilità dei limiti di cui alla Tabella C allegata alla L.R. 31/2010.
Tale argomento, infatti, non pare convincente in ragione del fatto che, essendo i pareri e gli accertamenti tecnici conseguenti a detta istanza (e, in particolare, i pareri favorevoli di distretto di Chieti Prot. RA n. 313737 Pt_2 dell'11/11/2019, della A.S.L. Prot. Controparte_5 prot. n. 58848U19-CH del 4/11/2019 e di di San Parte_4
Salvo Vasto a nota Prot. n. 53818 dell'11/11/2019) tutti successivi al verbale di prelievo n. 7619 del 24/9/2019, la classificazione delle acque quale “urbane derivanti da fognatura di tipo domestico” non può che avere rilievo a partire dalla data del provvedimento autorizzativo.
Ad ogni modo, ad escludere la possibilità di applicazione della normativa regionale (in luogo di quella statale), vi è
l'assenza di autorizzazione dello scarico (come detto incontestata).
7. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE
Con ulteriore – e ultimo – motivo di opposizione, parte ricorrente ha lamentato il superamento del minimo edittale ex art. 133, I comma, D.lgs. 152/2006 in assenza dei presupposti
11 ex art. 11 L. 689/81, stante la conformità dei valori riscontrati ai parametri di cui alla L.R. 31/2010 e l'assenza di validità giuridica del calcolo della sanzione esposto dalla resistente nell'ordinanza oggetto della presente impugnazione.
Con successiva allegazione, parte ricorrente ha invocato le statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.
4687/2025 proc. RG 3444 del 2023 pubblicata il 29/5/2025, con cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riforma della sentenza del T.A.R. di L'Aquila n. 317 del 2022, ha annullato – per violazione della riserva di legge statale - le determinazioni dirigenziali n. DPC/263 del 23/12/2019 e n.
DPC017/313 del 28/10/2020, conseguendone che i criteri di graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del D.Lgs.
152/2006 ivi previsti e utilizzati dalla resistente ai fini della determinazione della sanzione di cui all'ordinanza di ingiunzione n. DPC017/153 del 21/6/2023 quivi impugnata, devono essere disapplicati, derivandone la riduzione della sanzione al minimo edittale di € 3.000,00.
8. L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione
(unicamente in punto di quantum) giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 670/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alla determinazione dell'importo della sanzione e – per l'effetto
- ridetermina la stessa come dovuta dall'opponente nella somma di € 3.000,00, oltre accessori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
12 Così deciso in Vasto, 26/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 D.Lgs. 152/2006, Art. 74, comma 1, lett. i): « 1. Ai fini della presente sezione si intende per: (i) i)
"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato»; 10