Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire 4.600.00, risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 4.600.00, risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.