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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 437/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mauro Pagliuca che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede la decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.;
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 437/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
c.f. indicato: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. dagli avv.ti Diego Conte e Mauro Pagliuca ed elettivamente domiciliata in Avella al C.so V. Emanuele n. 56;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
- Controparte_2 [...]
(C.F. INDICATO: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'
[...]
sito in , alla via Controparte_4 CP_3
Giuseppe Marotta, (indirizzi PEC indicati: Email_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge
n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-
19, 2019-2020, 2020-21; per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 1.500,00; c) in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario, come da nota spese pdf allegata” .
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato dal 1/09/2021 presso l'Istituto Comprensivo S. Giovanni XXIII - G. Parini con sede in Baiano (Av) e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto anche per gli anni scolastici CP_1 precedenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
In specie, deduceva di aver lavorato nell'a.s. 2018-19, dal 19.11.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore settimanali c/o l'Istituto R.L. Montalcini di Afragola (Na); nell'a.s. 2019-20, dal 13
/09/2019 al 31/08/2020, per n. 18 ore settimanali c/o la scuola di I grado G. Caporale di
RR (Na); nell'a.s. 2020-21, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, per n. 18 ore settimanali, sempre c/o la scuola di I grado G. Caporale di RR (Na).
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del diritto preteso.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo all'anno scolastico
2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
Con particolare riferimento alla eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente, deve rilevarsi che la docente ha opportunamente documentato di avere inoltrato al Ministero formale di diffida e messa in mora, ai fini del riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici in oggetto, in data 5.09.2023.
Ne deriva che il suddetto termine quinquennale di prescrizione, che decorre, come detto, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza (nel caso de quo 19.11.2018), risulta validamente interrotto, con conseguente rigetto della relativa eccezione del CP_1 resistente.
6. Ciò posto, nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di un Controparte_1 contratto fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2018/2019 e di due contratti di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
La ricorrente è, inoltre, attualmente inserita nl sistema scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato a far data dal 1.09.2021 presso l'Istituto Comprensivo S.
Giovanni XXIII - G. Parini di Baiano.
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_4 docente per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha richiesto plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità nonché di quella comunitaria sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1
d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 437/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500,00# (euromillecinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in €657,00 (euroseicentocinquentasette/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 437/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mauro Pagliuca che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede la decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.;
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 437/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
c.f. indicato: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. dagli avv.ti Diego Conte e Mauro Pagliuca ed elettivamente domiciliata in Avella al C.so V. Emanuele n. 56;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
- Controparte_2 [...]
(C.F. INDICATO: ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'
[...]
sito in , alla via Controparte_4 CP_3
Giuseppe Marotta, (indirizzi PEC indicati: Email_1
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge
n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-
19, 2019-2020, 2020-21; per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 1.500,00; c) in ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario, come da nota spese pdf allegata” .
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato dal 1/09/2021 presso l'Istituto Comprensivo S. Giovanni XXIII - G. Parini con sede in Baiano (Av) e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto anche per gli anni scolastici CP_1 precedenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
In specie, deduceva di aver lavorato nell'a.s. 2018-19, dal 19.11.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore settimanali c/o l'Istituto R.L. Montalcini di Afragola (Na); nell'a.s. 2019-20, dal 13
/09/2019 al 31/08/2020, per n. 18 ore settimanali c/o la scuola di I grado G. Caporale di
RR (Na); nell'a.s. 2020-21, dal 24/09/2020 al 31/08/2021, per n. 18 ore settimanali, sempre c/o la scuola di I grado G. Caporale di RR (Na).
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del diritto preteso.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2019, con riguardo all'anno scolastico
2018/2019 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
Con particolare riferimento alla eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente, deve rilevarsi che la docente ha opportunamente documentato di avere inoltrato al Ministero formale di diffida e messa in mora, ai fini del riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici in oggetto, in data 5.09.2023.
Ne deriva che il suddetto termine quinquennale di prescrizione, che decorre, come detto, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza (nel caso de quo 19.11.2018), risulta validamente interrotto, con conseguente rigetto della relativa eccezione del CP_1 resistente.
6. Ciò posto, nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di un Controparte_1 contratto fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2018/2019 e di due contratti di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
La ricorrente è, inoltre, attualmente inserita nl sistema scolastico in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato a far data dal 1.09.2021 presso l'Istituto Comprensivo S.
Giovanni XXIII - G. Parini di Baiano.
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_4 docente per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha richiesto plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità nonché di quella comunitaria sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1
d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 437/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1.500,00# (euromillecinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in €657,00 (euroseicentocinquentasette/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)