Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 848
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La Corte di appello ha confermato la responsabilità valorizzando testimonianze e documentazione, escludendo il ruolo delle dichiarazioni autoindizianti rese dallo IN. L'attribuzione della qualità di teste o coindagato è apprezzata dal giudice di merito se congruamente motivata. Non sussistevano indizi di reità a carico del dichiarante al momento dell'escussione. La sanzione processuale di inutilizzabilità è diretta agli effetti contra se, non erga alios. La motivazione della sentenza di primo grado è stata confermata in quanto sussisteva un quadro indiziario serio a carico del dichiarante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 848
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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