TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3594/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCOBERTON SILVIO ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DAL MONICO CHIARA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente in data
14/4/2025, così chiedendo:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone l'annotazione CP_1 Parte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore;
pagina 1 di 4
2. Le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni qui riportate e l'impossibilità di una conciliazione, rinunciano alle domande giudiziali qui non espressamente ribadite e, in particolare, la signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno dieci di ciascun mese, in favore della CP_1 moglie la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat e provvederà altresì a rimborsarle la metà delle spese per le utenze dell'abitazione di via Beschin n. 38 dal 6 febbraio 2025 a dicembre 2025, mentre dal mese di gennaio 2026 provvederà a rimborsarle tutte le utenze relative alla casa coniugale di via Beschin n. 38;
4. Nell'ambito della regolamentazione delle condizioni patrimoniali della separazione personale dei coniugi, il sig. – quale proprietario della casa coniugale di via Beschin 38 a Montecchio CP_1
Maggiore (VI)- provvederà a costituire, con atto notarile a proprie spese da formalizzare entro il 20 dicembre 2025, diritto di abitazione vitalizio a favore della signora , che si impegna ad Parte_1 accettare, sulla casa coniugale sita in via Beschin n.38 a Montecchio Maggiore (VI), così catastalmente identificata: Catasto Fabbricati del Comune di Montecchio Maggiore (VI), Foglio 14, mapp. N. 441 sub
4, via Pontesello P. st. 1, cat. A/3 classe 2 vani 7, RCE 578,43, mapp. 441 sub 10, via Pontesello P.S.
Cat. C/6, classe 2, mq 14, RCE 49,17 e mapp. 441 sub 12, via Pontesello PS, cat C/6, classe 2, mq 24,
RCE 84,29; la signora continuerà pertanto a risiedervi in virtù di detto diritto di Parte_1 abitazione;
con precisazione che la costituzione di detto diritto di abitazione avverrà senza alcun corrispettivo ma senza alcun spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto di separazione quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e costituendo adempimento delle condizioni di separazione personale qui concordate e precisate, sulla base delle quali si chiede l'emissione della sentenza di separazione. A fini fiscali le parti chiedono espressamente che l'atto di costituzione del diritto di abitazione vitalizio sopra indicato sia assoggettato al regime di esenzione da imposte di registro, trascrizione, catasto, bollo ed ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, come integrato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 ed in conformità alla giurisprudenza di Cassazione.
5. Spese compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Montecchio Maggiore (VI) in data 03/09/1983; che dall'unione CP_1 erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel luglio 2018 il convenuto pagina 2 di 4 lasciava la casa coniugale. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito e che venisse stabilito a carico del resistente e in favore della ricorrente un contributo mensile al mantenimento di euro 1.350,00.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale ma, per contro, CP_1 chiedeva che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione e che venisse stabilito a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato del 6/2/2025, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e, pertanto, con successive note telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di mantenimento, la somma di euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pagina 3 di 4 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Montecchio Maggiore (VI) in data 03/09/1983 con atto trascritto al n. 54, parte II, serie A, anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3594/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROCCOBERTON SILVIO ANGELO
ATTORE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DAL MONICO CHIARA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente in data
14/4/2025, così chiedendo:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone l'annotazione CP_1 Parte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore;
pagina 1 di 4
2. Le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni qui riportate e l'impossibilità di una conciliazione, rinunciano alle domande giudiziali qui non espressamente ribadite e, in particolare, la signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a versare, entro il giorno dieci di ciascun mese, in favore della CP_1 moglie la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa, Parte_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat e provvederà altresì a rimborsarle la metà delle spese per le utenze dell'abitazione di via Beschin n. 38 dal 6 febbraio 2025 a dicembre 2025, mentre dal mese di gennaio 2026 provvederà a rimborsarle tutte le utenze relative alla casa coniugale di via Beschin n. 38;
4. Nell'ambito della regolamentazione delle condizioni patrimoniali della separazione personale dei coniugi, il sig. – quale proprietario della casa coniugale di via Beschin 38 a Montecchio CP_1
Maggiore (VI)- provvederà a costituire, con atto notarile a proprie spese da formalizzare entro il 20 dicembre 2025, diritto di abitazione vitalizio a favore della signora , che si impegna ad Parte_1 accettare, sulla casa coniugale sita in via Beschin n.38 a Montecchio Maggiore (VI), così catastalmente identificata: Catasto Fabbricati del Comune di Montecchio Maggiore (VI), Foglio 14, mapp. N. 441 sub
4, via Pontesello P. st. 1, cat. A/3 classe 2 vani 7, RCE 578,43, mapp. 441 sub 10, via Pontesello P.S.
Cat. C/6, classe 2, mq 14, RCE 49,17 e mapp. 441 sub 12, via Pontesello PS, cat C/6, classe 2, mq 24,
RCE 84,29; la signora continuerà pertanto a risiedervi in virtù di detto diritto di Parte_1 abitazione;
con precisazione che la costituzione di detto diritto di abitazione avverrà senza alcun corrispettivo ma senza alcun spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto di separazione quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e costituendo adempimento delle condizioni di separazione personale qui concordate e precisate, sulla base delle quali si chiede l'emissione della sentenza di separazione. A fini fiscali le parti chiedono espressamente che l'atto di costituzione del diritto di abitazione vitalizio sopra indicato sia assoggettato al regime di esenzione da imposte di registro, trascrizione, catasto, bollo ed ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, come integrato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 ed in conformità alla giurisprudenza di Cassazione.
5. Spese compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Montecchio Maggiore (VI) in data 03/09/1983; che dall'unione CP_1 erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel luglio 2018 il convenuto pagina 2 di 4 lasciava la casa coniugale. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito e che venisse stabilito a carico del resistente e in favore della ricorrente un contributo mensile al mantenimento di euro 1.350,00.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale ma, per contro, CP_1 chiedeva che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione e che venisse stabilito a suo carico l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato del 6/2/2025, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e, pertanto, con successive note telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di mantenimento, la somma di euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pagina 3 di 4 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Montecchio Maggiore (VI) in data 03/09/1983 con atto trascritto al n. 54, parte II, serie A, anno 1983, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4