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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IC LO LL PRESIDENTE
NA BA CONSIGLIERA
IA RA CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 61 /2025 promossa da:
.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CINZIA Parte_1 P.IVA_1
RI LL ( ) IE CA C.F._1
( ) C.F._2 Parte_2
( C.F._3 Parte_3
( ) C.F._4
ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._5
Avv.ti ARISI RI PIA ( ) ed ET C.F._6
AN ) C.F._7
resistente in riassunzione
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_2
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da note per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 33339/2024 la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciare sul ricorso proposto dall' , ha cassato con rinvio la Pt_1
sentenza della Corte d'appello di Genova, n.233/2020 pubblicata il 16 novembre 2020 con cui, in accoglimento del gravame proposto da CP_1
nella controversia con l' ha disposto il ripristino della NASpI
[...] Pt_1
in favore dell'appellante, ritenendo che incombesse sull' l'onere di Pt_1
provare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indennità.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui “in tema di prestazioni previdenziali nel caso in cui l'Istituto previdenziale ─ a seguito di un controllo ─ disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul lavoratore l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto preteso (ex multis, Cass. 04/01/2024, n.275)”.
Ha quindi ritenuto che incombesse “su l'onere di provare la CP_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta , Pt_4
siccome fatto costitutivo della pretesa previdenziale ex art.3 d.lgs.
22/2015”; e che la decisione della corte territoriale di porre l'onere a carico dell' abbia inficiato anche l'apprezzamento delle prove, siccome Pt_1
fondato su premesse erronee.
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 agisce in riassunzione Pt_1
chiedendo il rigetto del ricorso a suo tempo proposto da per CP_1
il ripristino della NASpI a decorrere dall'aprile 2018.
resiste. CP_1
pag. 2/7 Con ordinanza dell'8.7.2025 il Collegio ha chiesto informazioni alle parti sull'esito del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Genova da CP_1
in opposizione alla ripetizione di indebito promossa dall' in
[...] Pt_1
relazione alla medesima provvidenza per cui è causa.
La causa è stata quindi discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 e decisa alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
E' pacifico e documentale che con verbale ispettivo dell'ITL di Genova del
30.3.2018 n.2017016478/DDL, emesso nei confronti della ditta individuale
IO HA Sistem Evolution Ponteggi, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la suddetta ditta per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.2094 c.c., con riferimento al periodo maggio 2014/marzo
2017.
Nel ricorso introduttivo del giudizio allega di aver prestato CP_1
attività lavorativa per la ditta individuale IO HA sino al luglio 2017, data in cui avrebbe reso le dimissioni per giusta causa, chiedendo il ripristino dell'erogazione della NaSpi, in quanto sospesa dall'ente previdenziale.
Spettando al l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, CP_1
deve osservarsi che in sede ispettiva è stato messo in discussione non solo il rapporto di lavoro che il ha posto a fondamento della propria CP_1
domanda volta all'ottenimento della NASpI, ma prima ancora la stessa sussistenza dell'impresa individuale IO HA Sistem Evolution
Ponteggi, che è stata oggetto di indagini da parte dalla Direzione Centrale
Vigilanza e Contrasto all'Economia Sommersa, il cui esito è stato il pag. 3/7 disconoscimento di 29 rapporti di lavoro, incluso quello del ricorrente, e l'attivazione delle procedure di recupero delle misure a sostegno del reddito erogate in collegamento ai rapporti di lavoro ritenuti fittizi.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, è stato dichiarato CP_1
decaduto dalla prova, non avendo provveduto a citare i testi ammessi (cfr. verbale di udienza avanti al Tribunale di Genova del 3.4.2019).
Sono stati escussi quali testi due ispettori che hanno condotto gli accertamenti, siccome introdotti dall' . Pt_1
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho partecipato Testimone_1
personalmente agli accertamenti riguardanti la ditta , partecipando Pt_4
ad ogni fase (…). ADR: la segnalazione era arrivata dalla direzione generale per il sospetto di una attività fittizia o di impiego fittizio di Pt_1
lavoratori da parte di due ditte tra cui la . Abbiamo convocato il Pt_4
titolare e tutti i lavoratori nel tempo susseguitisi rispetto ai quali esisteva una denuncia flusso contributivo anche se con inadempienze. Il titolare non si era presentato, mi pare che risultasse in stato non di libertà per ragioni penali. Una parte di lavoratori si erano presentati ed era emerso un quadro complessivo che aveva peraltro portato all'estensione dell'indagine ad altre situazioni simili, nel quale alcuni lavoratori proprio non conoscevano , altri lo identificavano come collega e non come datore, Pt_4
altri ancora non risultavano aver mai lavorato ed altri ancora erano consapevoli di aver creato un rapporto fittizio per ottenere prestazioni sociali quali iscrizioni scolastiche, Naspi.
Abbiamo raggiunto quindi le nostre conclusioni specifiche sulla base di questi elementi, non potendo acquisire alcuna documentazione. Ricordo specificamente che convocato due volete non si era presentato CP_1
pag. 4/7 comparendo spontaneamente solo quando gli era stato sospeso il trattamento Naspi, rimanendo molto lacunoso rispetto alle risposte chieste, anzi direi reticente, con particolare riguardo ai periodi in cui avrebbe lavorato, e offrendo di produrre documentazione, poi mai pervenuta o inattendibile. Ciò anche con riferimento al preteso lavoro della moglie per la stessa ditta, circostanza che di per sé richiedeva approfondimenti, trattandosi di attività di ponteggi, preannunciando un contatto con la stessa, convocata e non presentatasi, e mai avvenuto. Anche rispetto a supposti colleghi che lui aveva indicato, preannunciando un contatto, ma nessuno si è mai presentato”.
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho partecipato a tutte Tes_2
le fasi dell'accertamento che ha riguardato la ditta , in particolare Pt_4
con riguardo al ). ADR: la posizione del è emersa CP_1 CP_1
incidentalmente nel corso degli accertamenti che riguardavano la ditta
ed anche altre. Sia il , sia il ono stati convocati come tutti Pt_4 Pt_4 CP_1
i lavoratori, non presentandosi. si è presentato spontaneamente solo CP_1
quando gli è stato sospeso di conseguenza il beneficio a sostegno del reddito di cui godeva, occasione che ci ha portato a sentirlo allertati dai colleghi di sportello. Nei due momenti in cui l'abbiamo sentito le sue risposte in merito ad ogni aspetto del preteso rapporto sono state del tutto generiche, pur lui insistendo di aver lui lavorato per la ditta , ma Pt_4
rappresentandola priva di ufficio e senza mezzi e materiali. In uno dei colloqui fece riferimento a supposti colleghi, che noi avevamo già presenti come nominativi, mai presentatisi, e nel complesso, nessuno dei lavoratori sentiti nel contesto di un accertamento che si estendeva ad una situazione sistematica che coinvolgeva più presunte ditte, ha ricordato come CP_1
pag. 5/7 collega. ha presentato un contratto di lavoro firmato solo da lui e CP_1
buste paga non vidimate. Ha riferito, poi, della propria moglie come dipendente della ditta IO e solo di questa, mentre nei nostri archivi risultava formalmente dipendente di altra azienda e persona che comunque si occupava solo di fare telefonate da casa. su nostra richiesta ha CP_1
detto che si sarebbe adoperato per portare la moglie ad un colloquio con noi, ma non è mai venuta. L'opponente ci ha anche detto di avere assegni a prova di pagamento da parte di , che però non ha mai esibito. Preciso Pt_4
che l'annullamento delle posizioni, tra cui quelle del è stata legata CP_1
all'accertamento dell'insussistenza non solo dei singoli rapporti ma proprio della realtà aziendale. Qualcuno poteva anche aver lavorato ma la difficoltà sta a tutt'oggi nell'identificare il reale datore di lavorio nei singoli casi”. (cfr. Tribunale di Genova, verbale udienza del 30.1.2019).
L' ha prodotto in giudizio i verbali delle dichiarazioni dei lavoratori Pt_1
sentiti in sede ispettiva, consentendo di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori verbalizzanti circa la complessiva mancanza di riscontri della realtà di impresa e dei rapporti di lavoro, tra cui quello del (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva, documenti non CP_1
numerati, fascicolo di primo grado dell' ). Pt_1
Inoltre gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la non genuinità delle buste paga esibite dal né è stato reperito il contratto di lavoro. CP_1
Peraltro, come evidenziato dall , il non ha versato alcuna Pt_1 Pt_4
contribuzione per i lavoratori denunciati, nonostante l'invio dei modelli
Uniemens mensili dal settembre 2012 al marzo 2017. Ulteriormente, dalla consultazione dei dati risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate
è emerso che la ditta ha presentato i Quadri DA, DB e DC, relativi alle pag. 6/7 comunicazioni delle retribuzioni dei dipendenti, con dati difformi rispetto a quelli denunciati all sia con riferimento al numero dei lavoratori in Pt_1
forza che con riferimento agli imponibili dichiarati.
Le conclusioni cui è pervenuto l' devono ritenersi corrette, essendovi Pt_1
plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che depongono nel senso dell'inesistenza dell'impresa edile del IO, risultata fittizia e finalizzata a garantire, sulla base di inesistenti rapporti di lavoro, l'erogazione di provvidenze economiche a favore dei lavoratori denunciati quali dipendenti;
né il ricorrente ha offerto prova della sussistenza del rapporto di lavoro dalla cui cessazione origina la domanda della provvidenza per cui è causa.
La decisione del Tribunale di Genova di cui alla sentenza n. 751/2019 (con l'invio degli atti dalla Procura della Repubblica) è pertanto condivisibile.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
IA RA CA IC LO LL
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IC LO LL PRESIDENTE
NA BA CONSIGLIERA
IA RA CA CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 novembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 61 /2025 promossa da:
.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CINZIA Parte_1 P.IVA_1
RI LL ( ) IE CA C.F._1
( ) C.F._2 Parte_2
( C.F._3 Parte_3
( ) C.F._4
ricorrente in riassunzione contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._5
Avv.ti ARISI RI PIA ( ) ed ET C.F._6
AN ) C.F._7
resistente in riassunzione
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_2
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da note per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 33339/2024 la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciare sul ricorso proposto dall' , ha cassato con rinvio la Pt_1
sentenza della Corte d'appello di Genova, n.233/2020 pubblicata il 16 novembre 2020 con cui, in accoglimento del gravame proposto da CP_1
nella controversia con l' ha disposto il ripristino della NASpI
[...] Pt_1
in favore dell'appellante, ritenendo che incombesse sull' l'onere di Pt_1
provare la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indennità.
La Suprema Corte ha richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui “in tema di prestazioni previdenziali nel caso in cui l'Istituto previdenziale ─ a seguito di un controllo ─ disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul lavoratore l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto preteso (ex multis, Cass. 04/01/2024, n.275)”.
Ha quindi ritenuto che incombesse “su l'onere di provare la CP_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta , Pt_4
siccome fatto costitutivo della pretesa previdenziale ex art.3 d.lgs.
22/2015”; e che la decisione della corte territoriale di porre l'onere a carico dell' abbia inficiato anche l'apprezzamento delle prove, siccome Pt_1
fondato su premesse erronee.
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 agisce in riassunzione Pt_1
chiedendo il rigetto del ricorso a suo tempo proposto da per CP_1
il ripristino della NASpI a decorrere dall'aprile 2018.
resiste. CP_1
pag. 2/7 Con ordinanza dell'8.7.2025 il Collegio ha chiesto informazioni alle parti sull'esito del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Genova da CP_1
in opposizione alla ripetizione di indebito promossa dall' in
[...] Pt_1
relazione alla medesima provvidenza per cui è causa.
La causa è stata quindi discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 e decisa alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
E' pacifico e documentale che con verbale ispettivo dell'ITL di Genova del
30.3.2018 n.2017016478/DDL, emesso nei confronti della ditta individuale
IO HA Sistem Evolution Ponteggi, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la suddetta ditta per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.2094 c.c., con riferimento al periodo maggio 2014/marzo
2017.
Nel ricorso introduttivo del giudizio allega di aver prestato CP_1
attività lavorativa per la ditta individuale IO HA sino al luglio 2017, data in cui avrebbe reso le dimissioni per giusta causa, chiedendo il ripristino dell'erogazione della NaSpi, in quanto sospesa dall'ente previdenziale.
Spettando al l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, CP_1
deve osservarsi che in sede ispettiva è stato messo in discussione non solo il rapporto di lavoro che il ha posto a fondamento della propria CP_1
domanda volta all'ottenimento della NASpI, ma prima ancora la stessa sussistenza dell'impresa individuale IO HA Sistem Evolution
Ponteggi, che è stata oggetto di indagini da parte dalla Direzione Centrale
Vigilanza e Contrasto all'Economia Sommersa, il cui esito è stato il pag. 3/7 disconoscimento di 29 rapporti di lavoro, incluso quello del ricorrente, e l'attivazione delle procedure di recupero delle misure a sostegno del reddito erogate in collegamento ai rapporti di lavoro ritenuti fittizi.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, è stato dichiarato CP_1
decaduto dalla prova, non avendo provveduto a citare i testi ammessi (cfr. verbale di udienza avanti al Tribunale di Genova del 3.4.2019).
Sono stati escussi quali testi due ispettori che hanno condotto gli accertamenti, siccome introdotti dall' . Pt_1
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho partecipato Testimone_1
personalmente agli accertamenti riguardanti la ditta , partecipando Pt_4
ad ogni fase (…). ADR: la segnalazione era arrivata dalla direzione generale per il sospetto di una attività fittizia o di impiego fittizio di Pt_1
lavoratori da parte di due ditte tra cui la . Abbiamo convocato il Pt_4
titolare e tutti i lavoratori nel tempo susseguitisi rispetto ai quali esisteva una denuncia flusso contributivo anche se con inadempienze. Il titolare non si era presentato, mi pare che risultasse in stato non di libertà per ragioni penali. Una parte di lavoratori si erano presentati ed era emerso un quadro complessivo che aveva peraltro portato all'estensione dell'indagine ad altre situazioni simili, nel quale alcuni lavoratori proprio non conoscevano , altri lo identificavano come collega e non come datore, Pt_4
altri ancora non risultavano aver mai lavorato ed altri ancora erano consapevoli di aver creato un rapporto fittizio per ottenere prestazioni sociali quali iscrizioni scolastiche, Naspi.
Abbiamo raggiunto quindi le nostre conclusioni specifiche sulla base di questi elementi, non potendo acquisire alcuna documentazione. Ricordo specificamente che convocato due volete non si era presentato CP_1
pag. 4/7 comparendo spontaneamente solo quando gli era stato sospeso il trattamento Naspi, rimanendo molto lacunoso rispetto alle risposte chieste, anzi direi reticente, con particolare riguardo ai periodi in cui avrebbe lavorato, e offrendo di produrre documentazione, poi mai pervenuta o inattendibile. Ciò anche con riferimento al preteso lavoro della moglie per la stessa ditta, circostanza che di per sé richiedeva approfondimenti, trattandosi di attività di ponteggi, preannunciando un contatto con la stessa, convocata e non presentatasi, e mai avvenuto. Anche rispetto a supposti colleghi che lui aveva indicato, preannunciando un contatto, ma nessuno si è mai presentato”.
Il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho partecipato a tutte Tes_2
le fasi dell'accertamento che ha riguardato la ditta , in particolare Pt_4
con riguardo al ). ADR: la posizione del è emersa CP_1 CP_1
incidentalmente nel corso degli accertamenti che riguardavano la ditta
ed anche altre. Sia il , sia il ono stati convocati come tutti Pt_4 Pt_4 CP_1
i lavoratori, non presentandosi. si è presentato spontaneamente solo CP_1
quando gli è stato sospeso di conseguenza il beneficio a sostegno del reddito di cui godeva, occasione che ci ha portato a sentirlo allertati dai colleghi di sportello. Nei due momenti in cui l'abbiamo sentito le sue risposte in merito ad ogni aspetto del preteso rapporto sono state del tutto generiche, pur lui insistendo di aver lui lavorato per la ditta , ma Pt_4
rappresentandola priva di ufficio e senza mezzi e materiali. In uno dei colloqui fece riferimento a supposti colleghi, che noi avevamo già presenti come nominativi, mai presentatisi, e nel complesso, nessuno dei lavoratori sentiti nel contesto di un accertamento che si estendeva ad una situazione sistematica che coinvolgeva più presunte ditte, ha ricordato come CP_1
pag. 5/7 collega. ha presentato un contratto di lavoro firmato solo da lui e CP_1
buste paga non vidimate. Ha riferito, poi, della propria moglie come dipendente della ditta IO e solo di questa, mentre nei nostri archivi risultava formalmente dipendente di altra azienda e persona che comunque si occupava solo di fare telefonate da casa. su nostra richiesta ha CP_1
detto che si sarebbe adoperato per portare la moglie ad un colloquio con noi, ma non è mai venuta. L'opponente ci ha anche detto di avere assegni a prova di pagamento da parte di , che però non ha mai esibito. Preciso Pt_4
che l'annullamento delle posizioni, tra cui quelle del è stata legata CP_1
all'accertamento dell'insussistenza non solo dei singoli rapporti ma proprio della realtà aziendale. Qualcuno poteva anche aver lavorato ma la difficoltà sta a tutt'oggi nell'identificare il reale datore di lavorio nei singoli casi”. (cfr. Tribunale di Genova, verbale udienza del 30.1.2019).
L' ha prodotto in giudizio i verbali delle dichiarazioni dei lavoratori Pt_1
sentiti in sede ispettiva, consentendo di verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti gli ispettori verbalizzanti circa la complessiva mancanza di riscontri della realtà di impresa e dei rapporti di lavoro, tra cui quello del (cfr. dichiarazioni rese in sede ispettiva, documenti non CP_1
numerati, fascicolo di primo grado dell' ). Pt_1
Inoltre gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la non genuinità delle buste paga esibite dal né è stato reperito il contratto di lavoro. CP_1
Peraltro, come evidenziato dall , il non ha versato alcuna Pt_1 Pt_4
contribuzione per i lavoratori denunciati, nonostante l'invio dei modelli
Uniemens mensili dal settembre 2012 al marzo 2017. Ulteriormente, dalla consultazione dei dati risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate
è emerso che la ditta ha presentato i Quadri DA, DB e DC, relativi alle pag. 6/7 comunicazioni delle retribuzioni dei dipendenti, con dati difformi rispetto a quelli denunciati all sia con riferimento al numero dei lavoratori in Pt_1
forza che con riferimento agli imponibili dichiarati.
Le conclusioni cui è pervenuto l' devono ritenersi corrette, essendovi Pt_1
plurimi elementi gravi, precisi e concordanti che depongono nel senso dell'inesistenza dell'impresa edile del IO, risultata fittizia e finalizzata a garantire, sulla base di inesistenti rapporti di lavoro, l'erogazione di provvidenze economiche a favore dei lavoratori denunciati quali dipendenti;
né il ricorrente ha offerto prova della sussistenza del rapporto di lavoro dalla cui cessazione origina la domanda della provvidenza per cui è causa.
La decisione del Tribunale di Genova di cui alla sentenza n. 751/2019 (con l'invio degli atti dalla Procura della Repubblica) è pertanto condivisibile.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c..
P.Q.M.
Visti gli art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
IA RA CA IC LO LL
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