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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1180/2024 L.P. Il Giudice, Dott. MI CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ZAZA CLAUDIO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per . CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI CI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1180 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Martucci, 32, presso lo studio degli Avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali, che la rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso la sede di Viterbo, via Giacomo Matteotti, 9, rappresentato e difeso CP_1 dell'Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024.
[...]
RESISTENTE OGGETTO: prestazioni del Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.7.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto l'accesso al fondo di garanzia e, conseguentemente, CP_1 condannare le parti convenute al pagamento di € 10.923,34, di cui € 7.481,19 a titolo di TFR ed € 3.442,15 a titolo di retribuzioni ricadenti nelle ultime tre mensilità, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA, da liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al D.L n 110 del 7 agosto 2023.”. Contr La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_2
2.1.2017, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 1.3.2021, a seguito della messa in liquidazione della datrice di lavoro con conseguente cessazione dell'attività di impresa;
che alla data del licenziamento risultava essere creditrice nei confronti della ei seguenti importi: € 18.245,24 lordi, Controparte_4 corrispondenti ad € 14.413,18 netti, a titolo di retribuzioni arretrate e competenze di fine rapporto ed € 7.481,19 lordi, corrispondenti ad € 5.858,82 netti, a titolo di TFR;
che successivamente e in ragione dell'impugnativa del licenziamento avanzato, la datrice di lavoro richiedeva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015; che in data 17.5.2021 la ricorrente e la
[...] conciliavano innanzi all'I.T.L. di Roma l'insorgenda controversia;
che, CP_4 contestualmente alla sottoscrizione del verbale, la datrice di lavoro corrispondeva alla ricorrente l'importo di € 8.741,06 dovutole a saldo e stralcio di ogni diritto eventualmente Contr leso e relativo al licenziamento;
che, tuttavia, la non provvedeva a corrisponderle quanto dovuto a titolo di TFR e retribuzioni arretrate;
che in data 21.9.2021 la CP_4 veniva cancellata definitivamente dal registro delle imprese e non venivano distribuiti
[...] utili ai soci;
che in data 20.9.2022 la ricorrente presentava domanda telematica di liquidazione del TFR, nonché di liquidazione delle somme diverse dal TFR e ricadenti nelle ultime tre mensilità; che con comunicazioni datate 20.4.2023, l' rigettava le domande;
CP_1 che in data 13.7.2023 depositava ricorso al Comitato Provinciale il quale veniva CP_1 rigettato con comunicazione del 3.8.2023 con la seguente motivazione: “La mancata notifica del verbale di conciliazione (seppur in forma esecutiva) non fornisce - purtroppo - la prova giudiziale del credito, indispensabile per l'accesso al Fondo di Garanzia ex Circolare n. 70/23, par. 5.2, lett. CP_1
C)”; che il rigetto della domanda è illegittimo essendo la ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere il beneficio richiesto. Si è costituito in giudizio l' eccependo la mancata apertura della procedura concorsuale CP_1
o il difetto di prova in ordine alla non assoggettabilità della società alle procedure concorsuali, nonché la mancata messa in esecuzione del titolo esecutivo e, da ultimo, l'errato calcolo delle ultime tre mensilità arretrate. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto. L'intervento del in tema di trattamento di fine rapporto è previsto dall'art. 2 della CP_5
Legge 29 maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), il quale prevede: "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". La disposizione in questione introduce una disciplina diversificata a seconda che il datore di lavoro sia o meno imprenditore assoggettato alle procedure concorsuali. I successivi commi (2, 3, 4) prevedono infatti che "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse". Per la diversa ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il co. 5 stabilisce invece che "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto". Allo stesso modo, in tema di crediti diversi dal TFR, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 di "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", dispone all'art. 1 co. 1 che "Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2". Il comma seguente dispone che "Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In base alla normativa richiamata l'intervento del Fondo di garanzia è previsto sia in caso di datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, sia in caso di datore di lavoro non soggetto. Come affermato dalla giurisprudenza, mentre nel caso di “datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza di tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro”, nel caso di datore non soggetto alle procedure esecutive concorsuali, “in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti” (così, ex multis, Cass. n. 7924/2017). Con la precisazione secondo la quale spetta al lavoratore dimostrare che il datore non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali (cfr., ex multis, Cass. 22647/2009; Cass. 1848/2004; Cass. 17805/2002). Si è altresì chiarito che l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267", di cui all'art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr., ex multis, Cass. n. 24767/2017; Cass. 6452/2017; Cass. n. 7924/2017). In generale, fermo il requisito della natura commerciale dell'impresa, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è altresì necessario il superamento di almeno una delle soglie indicate dall'art. 1, comma 2, L.F. (oggi art. 2, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e l'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000 ex art. 15, comma 9, L.F. (oggi art. 49, comma 5, Codice della Crisi). Inoltre non deve essere trascorso più di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 10 L.F. e art. 33 Codice della Crisi). Va infine precisato che, in base ad una interpretazione giurisprudenziale più risalente, l'unico organo competente a decidere e a valutare se un'impresa sia assoggettabile alle procedure concorsuali è il Tribunale fallimentare (così, ex multis, Cass. n. 21734/2018; Cass. n. 7924/2017; Cass. n. 6452/2017; Cass. n. 7585/2011). Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, al quale si intende dare seguito, invece, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale ai sensi dell'art. 34 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 19045/2025, conforme a Cass. n. 16858/2020; Cass. n. 8258/2020; Cass. n. 8259/2020). Ciò posto, nella specie è pacifico cha alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di garanzia (5.12.2022) la società non fosse più in concreto fallibile, essendo stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un danno (nello specifico dal 21.9.2021), sicché essa va considerata “non soggetta” a fallimento a prescindere dalla non fallibilità in astratto e dalla relativa prova da parte della lavoratrice. Tanto accertato quanto al requisito della non assoggettabilità a fallimento, viene in rilievo l'ulteriore presupposto della prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a soddisfare il credito della lavoratrice. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di CP_1 lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” (cfr. Cass. n. 14020/2020 richiamata dall' ). CP_2
Nel caso di specie la lavoratrice e il datore di lavoro hanno Parte_3 sottoscritto un verbale di conciliazione dinanzi all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma in data 17.5.2021, in forza del quale, per quanto di rilievo in questa sede, la società si è obbligata a corrispondere alla ricorrente € 7.481,19 lordi (€ 5.858,82 netti) a titolo di TFR ed € 3.442,15 lordi (€ 2.836,31 netti) per retribuzioni arretrate, tra le quali quelle relative alle ultime tre mensilità e le competenze di fine rapporto, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale (17.8.2021). Detto verbale è stato dichiarato esecutivo ex art. 411 c.p.c. in data 14.9.2022. Risulta altresì che in data 21.9.2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese ed è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale emerge una perdita di € 50.029,00, con conseguente assenza di utili distribuibili ai soci. Ebbene, si ritiene che non rientri nell'ordinaria diligenza richiedere alla lavoratrice di procedere, nel ristretto lasso di tempo tra il 17.8.2021 ed il 21.9.2021, alla ricerca di beni pignorabili, alla presentazione al Tribunale dell'istanza di declaratoria di esecutività del verbale ex art. 411 c.p.c. e, emesso il decreto di esecutività, alla notifica del titolo esecutivo alla società per l'avvio dell'esecuzione forzata. D'altra parte, successivamente alla cancellazione ed estinzione della società, alcun obbligo di esecuzione poteva configurarsi nei confronti dei soci, in assenza di somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi sussistente nella specie anche l'ulteriore presupposto dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a soddisfare il credito della lavoratrice. Relativamente al quantum della pretesa, incontestato l'importo dovuto a titolo di TFR, l' CP_1 eccepisce il mancato rispetto da parte della ricorrente, in sede di quantificazione delle ultime tre mensilità, del c.d. massimale CIG per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 80/92. L'eccezione è fondata considerato che l'anno di riferimento per l'individuazione del tetto applicabile è quello al quale si riferiscono le mensilità e non quello di presentazione della domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere dal Fondo di garanzia dell' il pagamento dell'importo di € 7.481,19 lordi a titolo di TFR CP_1
e di € 2.994,54 (998,18 per 3) a titolo di ultime tre retribuzioni e, per l'effetto, l' va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente tali importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo (cfr., Cass., Sez. Un., n. 14220/2002, secondo cui: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito CP_ dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412”). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere € 7.481,19 Parte_1
a titolo di TFR ed € 2.994,54 a titolo di ultime tre retribuzioni dal Fondo di garanzia e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 CP_1 ricorrente tali importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.686,00 per compensi, oltre rimborso C.U., rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 4 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI CI
Proc. R.G.L.P. n. 1180/2024 L.P. Il Giudice, Dott. MI CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ZAZA CLAUDIO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per . CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI CI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1180 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Martucci, 32, presso lo studio degli Avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali, che la rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso la sede di Viterbo, via Giacomo Matteotti, 9, rappresentato e difeso CP_1 dell'Avv. Simona Miglio, in forza di procura generale alle liti rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024.
[...]
RESISTENTE OGGETTO: prestazioni del Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.7.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto l'accesso al fondo di garanzia e, conseguentemente, CP_1 condannare le parti convenute al pagamento di € 10.923,34, di cui € 7.481,19 a titolo di TFR ed € 3.442,15 a titolo di retribuzioni ricadenti nelle ultime tre mensilità, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA, da liquidarsi tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto, conformi a principi di cui al D.L n 110 del 7 agosto 2023.”. Contr La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_2
2.1.2017, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 1.3.2021, a seguito della messa in liquidazione della datrice di lavoro con conseguente cessazione dell'attività di impresa;
che alla data del licenziamento risultava essere creditrice nei confronti della ei seguenti importi: € 18.245,24 lordi, Controparte_4 corrispondenti ad € 14.413,18 netti, a titolo di retribuzioni arretrate e competenze di fine rapporto ed € 7.481,19 lordi, corrispondenti ad € 5.858,82 netti, a titolo di TFR;
che successivamente e in ragione dell'impugnativa del licenziamento avanzato, la datrice di lavoro richiedeva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015; che in data 17.5.2021 la ricorrente e la
[...] conciliavano innanzi all'I.T.L. di Roma l'insorgenda controversia;
che, CP_4 contestualmente alla sottoscrizione del verbale, la datrice di lavoro corrispondeva alla ricorrente l'importo di € 8.741,06 dovutole a saldo e stralcio di ogni diritto eventualmente Contr leso e relativo al licenziamento;
che, tuttavia, la non provvedeva a corrisponderle quanto dovuto a titolo di TFR e retribuzioni arretrate;
che in data 21.9.2021 la CP_4 veniva cancellata definitivamente dal registro delle imprese e non venivano distribuiti
[...] utili ai soci;
che in data 20.9.2022 la ricorrente presentava domanda telematica di liquidazione del TFR, nonché di liquidazione delle somme diverse dal TFR e ricadenti nelle ultime tre mensilità; che con comunicazioni datate 20.4.2023, l' rigettava le domande;
CP_1 che in data 13.7.2023 depositava ricorso al Comitato Provinciale il quale veniva CP_1 rigettato con comunicazione del 3.8.2023 con la seguente motivazione: “La mancata notifica del verbale di conciliazione (seppur in forma esecutiva) non fornisce - purtroppo - la prova giudiziale del credito, indispensabile per l'accesso al Fondo di Garanzia ex Circolare n. 70/23, par. 5.2, lett. CP_1
C)”; che il rigetto della domanda è illegittimo essendo la ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere il beneficio richiesto. Si è costituito in giudizio l' eccependo la mancata apertura della procedura concorsuale CP_1
o il difetto di prova in ordine alla non assoggettabilità della società alle procedure concorsuali, nonché la mancata messa in esecuzione del titolo esecutivo e, da ultimo, l'errato calcolo delle ultime tre mensilità arretrate. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto. L'intervento del in tema di trattamento di fine rapporto è previsto dall'art. 2 della CP_5
Legge 29 maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), il quale prevede: "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". La disposizione in questione introduce una disciplina diversificata a seconda che il datore di lavoro sia o meno imprenditore assoggettato alle procedure concorsuali. I successivi commi (2, 3, 4) prevedono infatti che "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse". Per la diversa ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il co. 5 stabilisce invece che "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto". Allo stesso modo, in tema di crediti diversi dal TFR, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 di "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", dispone all'art. 1 co. 1 che "Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2". Il comma seguente dispone che "Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti". In base alla normativa richiamata l'intervento del Fondo di garanzia è previsto sia in caso di datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, sia in caso di datore di lavoro non soggetto. Come affermato dalla giurisprudenza, mentre nel caso di “datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza di tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro”, nel caso di datore non soggetto alle procedure esecutive concorsuali, “in luogo della prova dell'insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti” (così, ex multis, Cass. n. 7924/2017). Con la precisazione secondo la quale spetta al lavoratore dimostrare che il datore non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali (cfr., ex multis, Cass. 22647/2009; Cass. 1848/2004; Cass. 17805/2002). Si è altresì chiarito che l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267", di cui all'art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr., ex multis, Cass. n. 24767/2017; Cass. 6452/2017; Cass. n. 7924/2017). In generale, fermo il requisito della natura commerciale dell'impresa, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è altresì necessario il superamento di almeno una delle soglie indicate dall'art. 1, comma 2, L.F. (oggi art. 2, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e l'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000 ex art. 15, comma 9, L.F. (oggi art. 49, comma 5, Codice della Crisi). Inoltre non deve essere trascorso più di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 10 L.F. e art. 33 Codice della Crisi). Va infine precisato che, in base ad una interpretazione giurisprudenziale più risalente, l'unico organo competente a decidere e a valutare se un'impresa sia assoggettabile alle procedure concorsuali è il Tribunale fallimentare (così, ex multis, Cass. n. 21734/2018; Cass. n. 7924/2017; Cass. n. 6452/2017; Cass. n. 7585/2011). Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, al quale si intende dare seguito, invece, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale ai sensi dell'art. 34 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 19045/2025, conforme a Cass. n. 16858/2020; Cass. n. 8258/2020; Cass. n. 8259/2020). Ciò posto, nella specie è pacifico cha alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di garanzia (5.12.2022) la società non fosse più in concreto fallibile, essendo stata cancellata dal registro delle imprese da oltre un danno (nello specifico dal 21.9.2021), sicché essa va considerata “non soggetta” a fallimento a prescindere dalla non fallibilità in astratto e dalla relativa prova da parte della lavoratrice. Tanto accertato quanto al requisito della non assoggettabilità a fallimento, viene in rilievo l'ulteriore presupposto della prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a soddisfare il credito della lavoratrice. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di CP_1 lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.” (cfr. Cass. n. 14020/2020 richiamata dall' ). CP_2
Nel caso di specie la lavoratrice e il datore di lavoro hanno Parte_3 sottoscritto un verbale di conciliazione dinanzi all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma in data 17.5.2021, in forza del quale, per quanto di rilievo in questa sede, la società si è obbligata a corrispondere alla ricorrente € 7.481,19 lordi (€ 5.858,82 netti) a titolo di TFR ed € 3.442,15 lordi (€ 2.836,31 netti) per retribuzioni arretrate, tra le quali quelle relative alle ultime tre mensilità e le competenze di fine rapporto, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale (17.8.2021). Detto verbale è stato dichiarato esecutivo ex art. 411 c.p.c. in data 14.9.2022. Risulta altresì che in data 21.9.2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese ed è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale emerge una perdita di € 50.029,00, con conseguente assenza di utili distribuibili ai soci. Ebbene, si ritiene che non rientri nell'ordinaria diligenza richiedere alla lavoratrice di procedere, nel ristretto lasso di tempo tra il 17.8.2021 ed il 21.9.2021, alla ricerca di beni pignorabili, alla presentazione al Tribunale dell'istanza di declaratoria di esecutività del verbale ex art. 411 c.p.c. e, emesso il decreto di esecutività, alla notifica del titolo esecutivo alla società per l'avvio dell'esecuzione forzata. D'altra parte, successivamente alla cancellazione ed estinzione della società, alcun obbligo di esecuzione poteva configurarsi nei confronti dei soci, in assenza di somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi sussistente nella specie anche l'ulteriore presupposto dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a soddisfare il credito della lavoratrice. Relativamente al quantum della pretesa, incontestato l'importo dovuto a titolo di TFR, l' CP_1 eccepisce il mancato rispetto da parte della ricorrente, in sede di quantificazione delle ultime tre mensilità, del c.d. massimale CIG per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 80/92. L'eccezione è fondata considerato che l'anno di riferimento per l'individuazione del tetto applicabile è quello al quale si riferiscono le mensilità e non quello di presentazione della domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere dal Fondo di garanzia dell' il pagamento dell'importo di € 7.481,19 lordi a titolo di TFR CP_1
e di € 2.994,54 (998,18 per 3) a titolo di ultime tre retribuzioni e, per l'effetto, l' va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente tali importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo (cfr., Cass., Sez. Un., n. 14220/2002, secondo cui: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito CP_ dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412”). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere € 7.481,19 Parte_1
a titolo di TFR ed € 2.994,54 a titolo di ultime tre retribuzioni dal Fondo di garanzia e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore della CP_1 CP_1 ricorrente tali importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.686,00 per compensi, oltre rimborso C.U., rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 4 dicembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI CI