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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
con sede in Nettuno (RM) Via Giacomo Matteotti, 171, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. - P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Centola P.IVA_1
(C.F.: - pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 Email_1
studio sito in Latina (LT) in Via Custoza, n. 3, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida, 39, (C.F.:
; P. IVA: , rappresentata, difesa dall'avv. Claudio Mauriello (C.F.: P.IVA_2 P.IVA_3
- pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2
presso il suo studio in Roma a Via del Tempio n. 1/A, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, comma II, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione pagina1 di 5 dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 138/23 conclusasi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, la non conformità all'originale del titolo esecutivo depositato al momento dell'iscrizione a ruolo (contratto di mutuo stipulato con l'allora Rep. 207430 Controparte_3
- Racc. 59008), la prescrizione del diritto e l'illegittimità dei tassi di interesse applicati.
Si è costituita ritualmente in giudizio la quale, Controparte_1
contestate nel merito le avverse pretese e sostenuta la legittimità dell'azione esecutiva, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto di di procedere a CP_1
esecuzione forzata sulla scorta del predetto titolo giudiziale.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'opponente.
In particolare, il credito azionato deriva da un contratto di mutuo stipulato in data 19.09.2007 tra l'allora e la mentre il precetto risulta notificato da Controparte_3 Parte_1 [...]
già (giusta modifica di denominazione in data 19.7.19), Parte_2 CP_2 cessionaria di , la quale a sua volta, in data 10 Parte_3
luglio 2017, si era resa cessionaria dei crediti deteriorati di (doc. 9 opposta), tra i quali rientra CP_3
anche quello in esame.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017, “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_4
Con
(di seguito anche ") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi
[...]
dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e
Con rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ”; successivamente, con D.M. 22/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte opposta) il Ministro
pagina2 di 5 dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della citata norma, ha dunque disposto la cessione in blocco alla (e per essa ai patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. 99/2017) “dei CP_2 crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, unitamente a beni, Con contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla ”.
Ciò premesso, le censure sollevate dall'opponente riguardano, in particolare, la mancata Con dimostrazione da parte di (nuova denominazione assunta da ) dell'esclusione del credito CP_1
azionato dal novero di quelli già ceduti alla per effetto della previsione di cui Controparte_5
all'art. 3 del d.l. 99/2017, attuata con il con contratto di cessione del 26 giugno 2017, con il quale l'opposta afferma che “ , in persona dei Liquidatori, ha Parte_3
ceduto a attività e passività costituenti un ramo d'azienda bancaria, in conformità Controparte_6
con il D.M. 25.06.2017 e del D.L. n. 99 del 25.06.2017, tra cui anche la partecipazione in Controparte_3
società già facente parte del ”. Parte_4
E' tuttavia evidente, dalla lettura dei documenti e delle norme richiamate, che le due operazioni di Con cessione disciplinate nel d.l. 99/2017, ovvero quella in favore di e quella in favore di Controparte_6
abbiano due oggetti completamente differenti: in particolare la cessione alla prima è relativa all'“azienda, suoi singoli rami, nonche' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attivita' e passivita', anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi” (cfr. art. 3) mentre la seconda ai “crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4”: ne consegue che il credito vantato da nei CP_3
confronti degli opponenti (ceduto alla , come attestato nel richiamato e non contestato doc. Parte_3
9), avente ad oggetto un credito deteriorato (in quanto passato a sofferenza già dal 28.1.2015 e per stessa ammissione degli opponenti con rate insolute già dal 2009), deve senz'altro ritenersi incluso nella cessione
Con in favore di , non comprendendo il ramo d'azienda ceduto a i crediti deteriorati. Controparte_5
L'eccezione circa il difetto di legittimazione della creditrice risulta dunque infondata, così come inconferente appare il richiamo alla giurisprudenza relativa alla previsione di cui all'art. 58 TUB, trattandosi di norma non applicabile al caso di specie, in ragione dell'espressa esclusione contenuta nell'art. 5 del d.l.
99/2017.
Parimenti priva di fondamento risulta l'ulteriore eccezione di nullità del titolo esecutivo prodotto da al momento dell'iscrizione a ruolo per mancata conformità al suo originale, in quanto CP_1
l'attestazione di conformità rilasciata dal Notaio ai sensi dell'art. 475 c.p.c. conterrebbe il riferimento ad un numero errato di pagine (32 anziché 24): sul punto è sufficiente evidenziare come la sanzione dell'inefficacia del pignoramento, estensibile ex art. 567 comma 3 c.p.c. all'ipotesi in cui siano depositate pagina3 di 5 copie del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento prive dell'attestazione di conformità, non può estendersi al caso in cui l'attestazione vi sia ma per mero errore materiale sia indicato un diverso numero di facciate dell'atto a cui si riferisce, essendo evidente peraltro dal raffronto con la copia depositata dall'opponente che il contratto di mutuo sia il medesimo.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in forza del contratto di mutuo, essa muove dall'erronea considerazione secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dal 31.7.2009, data nella quale, a detta dell'opponente, si sarebbe verificata la risoluzione del contratto, stante la previsione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo in virtù della quale “Il contratto di mutuo si intenderà risolto di diritto: quando la parte mutuataria, come sopra rappresentata, abbia provveduto in ritardo al pagamento delle rate e tale ritardo si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive;
quando la parte mutuataria, come sopra rappresentata, non abbia pagati, anche una sola rata, entro il centottantesimo giorno dalla scadenza prevista […]”, e il pagamento dell'ultima rata avvenuto il
31.12.2009.
Come affermato in plurimi precedenti dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” (cfr Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301;
Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) non incidendo il frazionamento del debito in singole rate sull'unitarietà del contratto (Cass. Civ. n. 4232/2023): pertanto, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto del mutuante decorre, sulla base del contratto di mutuo allegato che prevede un obbligo di restituzione entro 180 mesi (15 anni) a decorrere dal 1.10.2007, dal 1.10.2022 con conseguente evidente infondatezza dell'eccezione.
Vale la pena osservare, fra l'altro, che la previsione di una clausola risolutiva espressa non comporta l'immediata risoluzione del contratto in assenza della manifestazione della volontà della parte di volersene avvalere: per questo motivo, il termine di prescrizione potrebbe al più decorrere dal 3.5.2013
(risultando comunque non maturato alla data di notifica dell'atto di precetto – 26.1.2023), ovvero dalla ricezione della raccomandata con la quale la comunicava ai debitori l'avvenuta risoluzione del CP_3
contratto (cfr. doc. 12 fascicolo di parte opposta); sul punto, tuttavia, la stessa difesa di parte opponente, nel negare di aver ricevuto tale comunicazione, sembra escludere che l'effetto risolutivo si sia mai verificato, con la conseguenza di ancorare, ancora una volta, il dies a quo del termine di prescrizione alla data di scadenza dell'ultima rata.
Nel negare, poi, di aver ricevuto la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto, gli opponenti deducono l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora: tale assunto si pagina4 di 5 mostra del tutto infondato atteso che gli interessi di mora conseguono al ritardo e non sono subordinati all'intervenuta risoluzione del contratto.
Solo nell'introdurre il giudizio di merito, gli opponenti hanno poi sollevato un ulteriore profilo di nullità, derivante dall'illegittimità dei tassi di interesse in quanto determinati per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor, determinato a sua volta, in violazione dell'art. 101 Trattato CE: sul punto appare sufficiente richiamare il consolidato principio della necessaria articolazione bifasica dell'opposizione esecutiva, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo
2024, n. 6892), il quale “implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione”: il motivo in questione deve pertanto ritenersi inammissibile.
Dalle argomentazioni che precedono discende l'integrale rigetto delle domande proposte dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 6.023,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
con sede in Nettuno (RM) Via Giacomo Matteotti, 171, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. - P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Centola P.IVA_1
(C.F.: - pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 Email_1
studio sito in Latina (LT) in Via Custoza, n. 3, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida, 39, (C.F.:
; P. IVA: , rappresentata, difesa dall'avv. Claudio Mauriello (C.F.: P.IVA_2 P.IVA_3
- pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2
presso il suo studio in Roma a Via del Tempio n. 1/A, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615, comma II, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione pagina1 di 5 dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 138/23 conclusasi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, la non conformità all'originale del titolo esecutivo depositato al momento dell'iscrizione a ruolo (contratto di mutuo stipulato con l'allora Rep. 207430 Controparte_3
- Racc. 59008), la prescrizione del diritto e l'illegittimità dei tassi di interesse applicati.
Si è costituita ritualmente in giudizio la quale, Controparte_1
contestate nel merito le avverse pretese e sostenuta la legittimità dell'azione esecutiva, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto di di procedere a CP_1
esecuzione forzata sulla scorta del predetto titolo giudiziale.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dall'opponente.
In particolare, il credito azionato deriva da un contratto di mutuo stipulato in data 19.09.2007 tra l'allora e la mentre il precetto risulta notificato da Controparte_3 Parte_1 [...]
già (giusta modifica di denominazione in data 19.7.19), Parte_2 CP_2 cessionaria di , la quale a sua volta, in data 10 Parte_3
luglio 2017, si era resa cessionaria dei crediti deteriorati di (doc. 9 opposta), tra i quali rientra CP_3
anche quello in esame.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017, “Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Controparte_4
Con
(di seguito anche ") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi
[...]
dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e
Con rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla ”; successivamente, con D.M. 22/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018, n° 123 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte opposta) il Ministro
pagina2 di 5 dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della citata norma, ha dunque disposto la cessione in blocco alla (e per essa ai patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.l. 99/2017) “dei CP_2 crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, unitamente a beni, Con contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla ”.
Ciò premesso, le censure sollevate dall'opponente riguardano, in particolare, la mancata Con dimostrazione da parte di (nuova denominazione assunta da ) dell'esclusione del credito CP_1
azionato dal novero di quelli già ceduti alla per effetto della previsione di cui Controparte_5
all'art. 3 del d.l. 99/2017, attuata con il con contratto di cessione del 26 giugno 2017, con il quale l'opposta afferma che “ , in persona dei Liquidatori, ha Parte_3
ceduto a attività e passività costituenti un ramo d'azienda bancaria, in conformità Controparte_6
con il D.M. 25.06.2017 e del D.L. n. 99 del 25.06.2017, tra cui anche la partecipazione in Controparte_3
società già facente parte del ”. Parte_4
E' tuttavia evidente, dalla lettura dei documenti e delle norme richiamate, che le due operazioni di Con cessione disciplinate nel d.l. 99/2017, ovvero quella in favore di e quella in favore di Controparte_6
abbiano due oggetti completamente differenti: in particolare la cessione alla prima è relativa all'“azienda, suoi singoli rami, nonche' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attivita' e passivita', anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi” (cfr. art. 3) mentre la seconda ai “crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4”: ne consegue che il credito vantato da nei CP_3
confronti degli opponenti (ceduto alla , come attestato nel richiamato e non contestato doc. Parte_3
9), avente ad oggetto un credito deteriorato (in quanto passato a sofferenza già dal 28.1.2015 e per stessa ammissione degli opponenti con rate insolute già dal 2009), deve senz'altro ritenersi incluso nella cessione
Con in favore di , non comprendendo il ramo d'azienda ceduto a i crediti deteriorati. Controparte_5
L'eccezione circa il difetto di legittimazione della creditrice risulta dunque infondata, così come inconferente appare il richiamo alla giurisprudenza relativa alla previsione di cui all'art. 58 TUB, trattandosi di norma non applicabile al caso di specie, in ragione dell'espressa esclusione contenuta nell'art. 5 del d.l.
99/2017.
Parimenti priva di fondamento risulta l'ulteriore eccezione di nullità del titolo esecutivo prodotto da al momento dell'iscrizione a ruolo per mancata conformità al suo originale, in quanto CP_1
l'attestazione di conformità rilasciata dal Notaio ai sensi dell'art. 475 c.p.c. conterrebbe il riferimento ad un numero errato di pagine (32 anziché 24): sul punto è sufficiente evidenziare come la sanzione dell'inefficacia del pignoramento, estensibile ex art. 567 comma 3 c.p.c. all'ipotesi in cui siano depositate pagina3 di 5 copie del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento prive dell'attestazione di conformità, non può estendersi al caso in cui l'attestazione vi sia ma per mero errore materiale sia indicato un diverso numero di facciate dell'atto a cui si riferisce, essendo evidente peraltro dal raffronto con la copia depositata dall'opponente che il contratto di mutuo sia il medesimo.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito azionato in forza del contratto di mutuo, essa muove dall'erronea considerazione secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dal 31.7.2009, data nella quale, a detta dell'opponente, si sarebbe verificata la risoluzione del contratto, stante la previsione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo in virtù della quale “Il contratto di mutuo si intenderà risolto di diritto: quando la parte mutuataria, come sopra rappresentata, abbia provveduto in ritardo al pagamento delle rate e tale ritardo si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive;
quando la parte mutuataria, come sopra rappresentata, non abbia pagati, anche una sola rata, entro il centottantesimo giorno dalla scadenza prevista […]”, e il pagamento dell'ultima rata avvenuto il
31.12.2009.
Come affermato in plurimi precedenti dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” (cfr Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301;
Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) non incidendo il frazionamento del debito in singole rate sull'unitarietà del contratto (Cass. Civ. n. 4232/2023): pertanto, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto del mutuante decorre, sulla base del contratto di mutuo allegato che prevede un obbligo di restituzione entro 180 mesi (15 anni) a decorrere dal 1.10.2007, dal 1.10.2022 con conseguente evidente infondatezza dell'eccezione.
Vale la pena osservare, fra l'altro, che la previsione di una clausola risolutiva espressa non comporta l'immediata risoluzione del contratto in assenza della manifestazione della volontà della parte di volersene avvalere: per questo motivo, il termine di prescrizione potrebbe al più decorrere dal 3.5.2013
(risultando comunque non maturato alla data di notifica dell'atto di precetto – 26.1.2023), ovvero dalla ricezione della raccomandata con la quale la comunicava ai debitori l'avvenuta risoluzione del CP_3
contratto (cfr. doc. 12 fascicolo di parte opposta); sul punto, tuttavia, la stessa difesa di parte opponente, nel negare di aver ricevuto tale comunicazione, sembra escludere che l'effetto risolutivo si sia mai verificato, con la conseguenza di ancorare, ancora una volta, il dies a quo del termine di prescrizione alla data di scadenza dell'ultima rata.
Nel negare, poi, di aver ricevuto la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto, gli opponenti deducono l'illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora: tale assunto si pagina4 di 5 mostra del tutto infondato atteso che gli interessi di mora conseguono al ritardo e non sono subordinati all'intervenuta risoluzione del contratto.
Solo nell'introdurre il giudizio di merito, gli opponenti hanno poi sollevato un ulteriore profilo di nullità, derivante dall'illegittimità dei tassi di interesse in quanto determinati per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor, determinato a sua volta, in violazione dell'art. 101 Trattato CE: sul punto appare sufficiente richiamare il consolidato principio della necessaria articolazione bifasica dell'opposizione esecutiva, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. civ. Sez. III Ord., 14 marzo
2024, n. 6892), il quale “implica che il giudizio di merito eventualmente introdotto dopo la fase cautelare debba fondarsi esattamente sugli stessi motivi proposti innanzi al G.E. per l'accoglimento dell'istanza di sospensione”: il motivo in questione deve pertanto ritenersi inammissibile.
Dalle argomentazioni che precedono discende l'integrale rigetto delle domande proposte dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 6.023,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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