Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4899 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(c.f.: ) nato in Parte_1 C.F._1
AU il 10.05.1975 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina 93,
98123, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Vèrbaro (c.f. C.F._2
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale dichiara
[...]
di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, domiciliata in Messina, via Antonino Millo, n. 5, C.F._3
ed elettivamente domiciliata in via Santa Maria del Selciato, 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che la rappresenta e difende per mandato in atti (cod. fisc. , pec: fax: CodiceFiscale_4 Email_2
090 6783159); PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 28/11/2024, premesso che in data Parte_1
18.12.2004 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario con in regime di comunione dei beni con atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile al n. 784 parte 2 serie A anno 2004; che dal matrimonio erano nate due figli, a Messina il 16.01.2006 e a Per_1 Per_2
Messina il 13.11.2007; che con decreto depositato il 23.01.2023 il
Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che erano trascorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che egli svolgeva l'attività di autista e percepiva una retribuzione mensile di circa €
1.300,00 per 14 mensilità, mentre la era impiegata con una CP_1
retribuzione mensile di circa € 1.400,00 per 14 mensilità; che la CP_1
aveva stipulato in data 13.10.2021 un contratto di finanziamento, nel quale egli era coobbligato;
che la aveva trasferito alle figlie la nuda CP_1
proprietà di un immobile di sua esclusiva proprietà; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che fosse confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, nonchè quanto stabilito in sede di separazione in ordine ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, che fosse confermato l'assegno posto a carico del deducente per il mantenimento delle figlie pari complessivamente ad € 300,00 mensili.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.03.2025 si costituiva la quale dichiarava che le parti erano giunte alla CP_1
2 determinazione di divorziare su istanza congiunta alle condizioni indicate nella medesima comparsa.
All'udienza del 18.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il ricorrente personalmente presente dichiarava che intendeva divorziare alle condizioni indicate dalla controparte nella comparsa di costituzione e che qui di seguito si trascrivono: “La figlia ha raggiunto la Per_1
maggiore età mentre la minore resta affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la genitrice;
3)
L'esercizio del diritto di visita del padre rimane il più ampio possibile secondo le esigenze delle figlie e previo contatto diretto con le stesse da parte del padre dato che entrambe vivono in casa con la madre per cui sono fatti salvi gli interessi i desideri e le volontà delle stesse in ragione della loro età e degli auspicati sempre buoni rapporti;
4) Il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento di entrambe le figlie CP_1
ancora studentesse e non autonome economicamente, la somma complessiva di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base alla variazione Istat e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese oltre al
50 % delle spese straordinarie sia previste per legge che le altre da concordati preventivamente tenuto conto delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli elaborate dal consiglio nazionale forense;
Nulla vicendevolmente per il contributo al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente provvisti;
5)
L'assegno unico universale corrisposto dall'INPS verrà percepito unicamente dalla sig.ra ed in ragione dell'intero ed a tal fine il CP_1
sig. si obbliga a collaborare per il puntuale adempimento Parte_1
dell'obbligo assunto in conformità ai principi di solidarietà, correttezza e buona fede;
6) Le parti dichiarano di avere precedentemente risolto ogni loro rapporto di natura economica e divisionale dei beni in comune e di non
3 avere null'altro da condividere avendo già proceduto in sede di separazione”
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nella comparsa di risposta ed accettate dal ricorrente all'udienza del 18.03.2025.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 23.01.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità
4 dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18.03.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 02.03.2024, da nei Parte_1
confronti di provvede come segue: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina in data 18.12.2004 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 784 parte 2 serie A anno 2004, da nato in [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni indicate nelle
[...]
conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18.03.2025 e meglio indicate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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