Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6743/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6743/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 29/05/1998 ed elettivamente domiciliato in Viale Sauli 5/28, VA (GE) presso lo studio dell'Avv. GIBELLI ILARIA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ...) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di VA - Sezione IV Pagina 1
[...]
a procedere ai medesimi trattamenti medico/chirurgici; 2) Parte_1 contestualmente, stante lo stato di femminiliazzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come donna ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da Parte_1 Pers a nell'atto di nascita in tutti gli atti e documenti da esso”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Che il Tribunale di VA autorizzi il cambio di sesso da maschile a femminile di parte attrice con i provvedimenti consequenziali ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore è persona non coniugata e quindi di stato libero residente in [...].
Deduce di aver vissuto e sviluppato fin da piccola un'identità di genere femminile in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita e di aver deciso dal Pers 2021 di chiamarsi “ al fine di far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere femminile.
Deduce, pertanto, di essere affetta da disforia di genere della persona (DIG) acclarata dagli specialisti dai quali è tuttora affiancata e seguita nel percorso di transizione avuto inizio nell'anno 2022.
Essendo la terapia ormonale intrapresa ormai avanzata, parte attrice ha confermato essere irreversibile la volontà di rettificare il proprio sesso anagrafico con il relativo Pers mutamento di nome da a . Parte_1
Il percorso di affermazione e riassegnazione di genere nonché il relativo percorso terapeutico sono stati sino ad oggi perseguiti con successo e senza ostacoli e la Sig.ra vive stabilmente con un'identità e un'espressione femminile, mostrando in tale Pt_1 ruolo un ottimo adattamento psicologico.
Tribunale Ordinario di VA - Sezione IV Pagina 2 A riprova di quanto affermato l'attrice ha prodotto documentazione relativa tanto al percorso medico quanto al percorso psicologico (doc. 1-2).
2. Ciò nonostante, la disforia ancora presente per i caratteri sessuali maschili non modificabili dalla terapia ormonale, causa a parte esponente un livello di disagio. Per questo motivo, in sede di udienza la stessa ha riferito di essere intenzionata a mettersi in lista d'attesa per l'intervento chirurgico al fine di conseguire l'adeguamento del proprio corpo al sesso femminile nel quale, da tempo, ormai si identifica.
Parte ricorrente chiede, pertanto, di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la modifica del sesso annotato sullo Stato Civile e il cambiamento del nome da a Parte_1 Per_2
, con conseguenti modifiche di tutti i documenti.
[...]
Chiede inoltre l'autorizzazione all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta dalla ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, provano l'esistenza della disforia di genere nella ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da maschile a femminile, sottoponendosi all'intervento chirurgico. Dalla documentazione prodotta risulta poi che parte ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come donna con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto.
Tribunale Ordinario di VA - Sezione IV Pagina 3 Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso maschile, con conseguente presenza del nome maschile in tutti i documenti, crea una situazione di profondo disagio per l'attrice.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (maschile) e identità fisica (femminile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione del ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto. La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, anche senza interventi chirurgici, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione della ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso femminile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attrice, che appare libera da costrizioni ed induzioni.
Va poi autorizzata l'operazione medico-chirurgica demolitoria degli organi sessuali maschili e, conseguentemente, costruttiva degli organi femminili al fine di ottenere la coincidenza tra il “soma” e la “psiche” dell'attrice: va però evidenziato che ai fini della rettificazione del sesso tale operazione non è necessaria ma va autorizzata, se richiesta in quanto atto dispositivo del proprio corpo che costituisce un mezzo terapeutico efficace per la tutela della salute psichica della ricorrente al fine di permetterle di acquisire una identità sessuale stabile. Sono consequenziali, e come tali ugualmente autorizzabili, gli ulteriori eventuali trattamenti chirurgici necessari per il completo adeguamento dei caratteri sessuali.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Trattandosi di procedimento in cui non vi è un convenuto nulla deve essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di VA - Sezione IV Pagina 4 Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in femminile con relativo cambiamento di nome da a nata a [...]_2
VA (GE), il 29/05/1998
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (GE) rettificare l'atto di nascita nel relativo registro.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Autorizza nata a [...] il [...] a procedere Persona_2 all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VA procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Nulla sulle spese.
Così deciso in VA il giorno 27 dicembre 2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di VA - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di VA secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”