Trib. Pescara, sentenza 02/09/2025, n. 897
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Sentenza 2 settembre 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice dott. Emilio Bernardi del Tribunale Ordinario di Pescara riguarda un'azione di impugnazione di una delibera assembleare condominiale. L'attrice, proprietaria di un'unità immobiliare, ha chiesto l'annullamento della delibera del 11 luglio 2023, sostenendo che fosse stata assunta in violazione dell'art. 1135 c.c., in particolare per la mancata costituzione di un fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria. La convenuta ha contestato le pretese dell'attrice, affermando che non fosse necessaria l'approvazione di un progetto esecutivo e che la delibera fosse valida.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice, dichiarando la nullità della delibera impugnata per violazione dell'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c., evidenziando che la norma richiede la costituzione obbligatoria di un fondo speciale contestualmente all'approvazione dei lavori straordinari. La Corte di legittimità è stata richiamata per sottolineare che la mancanza di tale previsione rende la delibera nulla. Il Giudice ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento delle spese legali, confermando l'importanza della corretta gestione delle risorse condominiali e della tutela degli interessi collettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 02/09/2025, n. 897
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 897
    Data del deposito : 2 settembre 2025

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