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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
VALEA GI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008328113000 CSN IRPEF 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520020023918961001 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, FASOLO Caterina, difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520249008328113/000, notificata il 24/10/2024, portante un debito residuo complessivo di € 34.815,49 (di cui € 33.852,47 per imposte relative all'anno 1996), deducendo:
1. la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa (n. 29520020023918961001), chiedendo altresì
l'esibizione della stessa in originale;
2. la prescrizione del credito per decorso del termine decennale quanto al tributo erariale e quinquennale per sanzioni ed interessi, stante l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la cartella
(2002) e l'atto impugnato.
In data 05.11.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata regolarmente notificata e non impugnata, e che la prescrizione era stata validamente interrotta da successivi atti: intimazione del 27.07.2010, richiesta di compensazione del 29.07.2014 e successiva intimazione del 25.02.2019.
La ricorrente ha specificato le proprie difese con memoria depositata il 12.11.2025, volta segnatamente a contestare la validità delle notifiche documentate dall'ADER, eccependo in particolare la nullità/inesistenza della notifica dell'atto interruttivo del 25.02.2019 in quanto effettuata tramite operatore privato (Società_1) asseritamente privo di licenza, e l'inefficacia probatoria della richiesta di compensazione del 2014 per mancata allegazione dell'atto.
All'udienza odierna, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla notifica della cartella presupposta. ADER ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29520020023918961001 sottostante l'intimazione. Dalla relata prodotta risulta la notifica in data 18.07.2002. La mancata impugnazione della cartella importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione della medesima, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri. Peraltro, essendo stati prodotti gli estratti di ruolo e le relate di notifica, nessun altro onere di produzione ulteriore gravava sul resistente. In conformità al consolidato orientamento di legittimità, la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione, non essendo necessaria l'esibizione della cartella in originale (Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 23902/2017; conf. Cass. n. 23039/2016).
2. Sulla prescrizione del credito tributario (Capitale). Con riferimento al tributo erariale (IRPEF), deve richiamarsi il principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024, secondo cui i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta, non può considerarsi una prestazione periodica soggetta al termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Nel caso di specie, la sequenza degli atti interruttivi prodotti da ADER (2002 -> 2010 -> 2014 -> 2019 -> 2024) ha impedito il maturare del termine decennale.
3. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi e inammissibilità delle contestazioni sugli atti interruttivi. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. In linea di diritto, è vero che la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Ord. n. 872 del 09/01/2024; Cass. Ord. n. 5220 del 27/02/2024;
Cass. n. 2095/2023) ha chiarito che sanzioni e interessi, rivestendo natura autonoma rispetto al debito principale e non derivando da giudicato, soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/97 e art. 2948 n. 4 c.c.. Tuttavia, nel caso concreto, l'eccezione di prescrizione si scontra con l'esistenza di atti interruttivi intermedi, in particolare l'intimazione di pagamento n. 29520189006068020000 notificata il
25.02.2019. La ricorrente ha tentato di invalidare l'efficacia interruttiva di tale atto contestandone la notifica
(avvenuta tramite posta privata Società_1) solo con la memoria illustrativa del 12.11.2025, e non nel ricorso introduttivo.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente circa la validità della notifica del 2019, effettuata tramite il servizio di posta privata Società_1, sono destituite di fondamento giuridico. Va premesso che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma
"semplificata" di notificazione giustificata dalla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione.
In ogni caso, l'eccezione relativa alla carenza di potere dell'operatore privato non coglie nel segno. In primo luogo, l'art. 1, comma 57 lett. b), della L. n. 124 del 2017 ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, sopprimendo l'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1. dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e violazioni al codice della strada;
tale abrogazione opera con decorrenza dal 10 settembre
2017, data ampiamente antecedente alla notifica dell'atto interruttivo in questione (25.02.2019). In secondo luogo, ed in via dirimente, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento costituisce un atto amministrativo e non un atto giudiziario. Ne consegue che non rilevano le limitazioni relative alla notifica degli atti giudiziari, dovendosi concludere per la piena legittimità della relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata
Tale modalità di contestazione è comunque processualmente inammissibile. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025,) ha rimarcato che "la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio...". Le doglianze specifiche relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione (es. licenza operatore postale privato), addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. 546/92, introducono eccezioni nuove fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, e sono pertanto inammissibili.
Di conseguenza, l'atto interruttivo del 2019 deve ritenersi validamente notificato e idoneo ad interrompere la prescrizione anche per gli accessori. Ne deriva che:
• Tra l'atto del 25.02.2019 e l'atto impugnato del 24.10.2024 sono trascorsi 5 anni e 8 mesi circa.
• Tuttavia, nel computo del termine deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione e prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha congelato i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
• Come chiarito dalla Cassazione (Ord. n. 960/2025 e Sez. Unite n. 1630/2025), tale sospensione determina uno slittamento in avanti del termine di prescrizione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa (542 giorni).
• Sommando tale periodo di sospensione, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, decorrente dal 2019, non era ancora maturata alla data di notifica dell'atto odierno (ottobre 2024). L'intimazione de qua (del 2019), precedendo quella odierna, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata per far valere eventuali vizi di notifica o di merito (inclusa la prescrizione eventualmente maturata medio tempore tra il 2002 e il 2010). Il contribuente, che non ha impugnato tale precedente intimazione, non può proporre oggi doglianze riguardanti la notifica delle cartelle presupposte e degli atti intermedi, che avrebbe dovuto formulare in sede di tempestiva impugnazione di tale precedente intimazione, stante la natura di atto impugnabile dell'intimazione stessa (Cass. Sez. Unite n. 26817/2024).
Il ricorso va, perciò, respinto.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 3.500,00 oltre oneri accessori come per legge. Messina, 03.02.2026 Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
VALEA GI, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249008328113000 CSN IRPEF 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520020023918961001 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione, FASOLO Caterina, difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520249008328113/000, notificata il 24/10/2024, portante un debito residuo complessivo di € 34.815,49 (di cui € 33.852,47 per imposte relative all'anno 1996), deducendo:
1. la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa (n. 29520020023918961001), chiedendo altresì
l'esibizione della stessa in originale;
2. la prescrizione del credito per decorso del termine decennale quanto al tributo erariale e quinquennale per sanzioni ed interessi, stante l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la cartella
(2002) e l'atto impugnato.
In data 05.11.2025, si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, assumendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata regolarmente notificata e non impugnata, e che la prescrizione era stata validamente interrotta da successivi atti: intimazione del 27.07.2010, richiesta di compensazione del 29.07.2014 e successiva intimazione del 25.02.2019.
La ricorrente ha specificato le proprie difese con memoria depositata il 12.11.2025, volta segnatamente a contestare la validità delle notifiche documentate dall'ADER, eccependo in particolare la nullità/inesistenza della notifica dell'atto interruttivo del 25.02.2019 in quanto effettuata tramite operatore privato (Società_1) asseritamente privo di licenza, e l'inefficacia probatoria della richiesta di compensazione del 2014 per mancata allegazione dell'atto.
All'udienza odierna, sentite le parti, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla notifica della cartella presupposta. ADER ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29520020023918961001 sottostante l'intimazione. Dalla relata prodotta risulta la notifica in data 18.07.2002. La mancata impugnazione della cartella importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione della medesima, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri. Peraltro, essendo stati prodotti gli estratti di ruolo e le relate di notifica, nessun altro onere di produzione ulteriore gravava sul resistente. In conformità al consolidato orientamento di legittimità, la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione, non essendo necessaria l'esibizione della cartella in originale (Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 23902/2017; conf. Cass. n. 23039/2016).
2. Sulla prescrizione del credito tributario (Capitale). Con riferimento al tributo erariale (IRPEF), deve richiamarsi il principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024, secondo cui i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta, non può considerarsi una prestazione periodica soggetta al termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Nel caso di specie, la sequenza degli atti interruttivi prodotti da ADER (2002 -> 2010 -> 2014 -> 2019 -> 2024) ha impedito il maturare del termine decennale.
3. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi e inammissibilità delle contestazioni sugli atti interruttivi. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi. In linea di diritto, è vero che la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Ord. n. 872 del 09/01/2024; Cass. Ord. n. 5220 del 27/02/2024;
Cass. n. 2095/2023) ha chiarito che sanzioni e interessi, rivestendo natura autonoma rispetto al debito principale e non derivando da giudicato, soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/97 e art. 2948 n. 4 c.c.. Tuttavia, nel caso concreto, l'eccezione di prescrizione si scontra con l'esistenza di atti interruttivi intermedi, in particolare l'intimazione di pagamento n. 29520189006068020000 notificata il
25.02.2019. La ricorrente ha tentato di invalidare l'efficacia interruttiva di tale atto contestandone la notifica
(avvenuta tramite posta privata Società_1) solo con la memoria illustrativa del 12.11.2025, e non nel ricorso introduttivo.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente circa la validità della notifica del 2019, effettuata tramite il servizio di posta privata Società_1, sono destituite di fondamento giuridico. Va premesso che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma
"semplificata" di notificazione giustificata dalla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione.
In ogni caso, l'eccezione relativa alla carenza di potere dell'operatore privato non coglie nel segno. In primo luogo, l'art. 1, comma 57 lett. b), della L. n. 124 del 2017 ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, sopprimendo l'attribuzione in esclusiva alla società Banca_1. dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari e violazioni al codice della strada;
tale abrogazione opera con decorrenza dal 10 settembre
2017, data ampiamente antecedente alla notifica dell'atto interruttivo in questione (25.02.2019). In secondo luogo, ed in via dirimente, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento costituisce un atto amministrativo e non un atto giudiziario. Ne consegue che non rilevano le limitazioni relative alla notifica degli atti giudiziari, dovendosi concludere per la piena legittimità della relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata
Tale modalità di contestazione è comunque processualmente inammissibile. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025,) ha rimarcato che "la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio...". Le doglianze specifiche relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione (es. licenza operatore postale privato), addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. 546/92, introducono eccezioni nuove fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, e sono pertanto inammissibili.
Di conseguenza, l'atto interruttivo del 2019 deve ritenersi validamente notificato e idoneo ad interrompere la prescrizione anche per gli accessori. Ne deriva che:
• Tra l'atto del 25.02.2019 e l'atto impugnato del 24.10.2024 sono trascorsi 5 anni e 8 mesi circa.
• Tuttavia, nel computo del termine deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione e prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha congelato i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
• Come chiarito dalla Cassazione (Ord. n. 960/2025 e Sez. Unite n. 1630/2025), tale sospensione determina uno slittamento in avanti del termine di prescrizione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa (542 giorni).
• Sommando tale periodo di sospensione, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, decorrente dal 2019, non era ancora maturata alla data di notifica dell'atto odierno (ottobre 2024). L'intimazione de qua (del 2019), precedendo quella odierna, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata per far valere eventuali vizi di notifica o di merito (inclusa la prescrizione eventualmente maturata medio tempore tra il 2002 e il 2010). Il contribuente, che non ha impugnato tale precedente intimazione, non può proporre oggi doglianze riguardanti la notifica delle cartelle presupposte e degli atti intermedi, che avrebbe dovuto formulare in sede di tempestiva impugnazione di tale precedente intimazione, stante la natura di atto impugnabile dell'intimazione stessa (Cass. Sez. Unite n. 26817/2024).
Il ricorso va, perciò, respinto.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 3.500,00 oltre oneri accessori come per legge. Messina, 03.02.2026 Il presidente Antonino Fichera