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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 ), rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ERMANNO CAPPA e DIANA
STRAZZULLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma,
Via Mogadiscio 3;
APPELLANTE
E
Controparte 1 P.IVA 1 ) in persona
Controparte 2 domiciliato in Via dei Portoghesi 12, 00186 ROMA, presso del l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14665/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 20.09.2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« Il provvedimento impugnato (decreto CP_3 era stato emesso dal [...] Controparte 4 all'esito di un procedimento sanzionatorio originato da un verbale di contestazione dalla Guardia di Finanza per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, in relazione all'operatività, risalente al periodo dal 10/09/2014 al 28/09/2016, di tre conti/correnti, due dei quali (n. 19076.90 en. 4745.12) intestati a e il terzo (n. 4175.25) Controparte_5
e Controparte 7 , presso la filiale n. 3 di L'Aquila della [...] ai signori CP 6
di cui l'odierna ricorrente era preposta. Nell'ambito Controparte_8
Pt 1 e la Bancadel procedimento amministrativo sanzionatorio la Dottoressa
(obbligata solidale) avevano presentato separate deduzioni difensive. La Dottoressa Contr Pt 1 ha altresì sostenuto l'audizione presso il svoltasi il 21 novembre 2017. Si
tratta di alcuni versamenti di denaro contante rilevati sui conti correnti intestati all'associazione non profit CP_5 Controparte_5 I coniugi [...] CP 9 dell'associazione non profit avrebbero perpetrato ai danni di CP_6 e
una cliente della medesima filiale (la Signora Controparte 7 ospite di CP 5
,
deceduta il 25 luglio 2015) dei reati mediante impossessamento e utilizzo indebito delle disponibilità finanziarie della stessa. Dalla descritta attività criminosa ai danni della
Signora CP 7 derivava la responsabilità dalla direttrice pro tempore dell' CP 10
3 di L'Aquila del MPS ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 231/20072. In
[...]
sostanza la direttrice aveva omesso di effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 41 del Decreto circa le operazioni di riciclaggio effettuati da CP 6 e [...] CP 9 Secondo la ricorrente i versamenti non avrebbero potuto destare sospetti perché i versamenti in contanti erano giustificati;
trattavasi delle rette incassate in contanti quindi ritenute attinenti con l'attività svolta dalla CP_5 CP 11 (80 posti letto, con rette mensili che variavano da euro 700,00/800,00 ad euro 1.500,00/1.600,00,
a seconda dello stato di salute e delle possibilità economiche degli ospiti)».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto la sanzione ad euro 210.000,00, compensando integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
- In via preliminare, il Tribunale ha osservato che il provvedimento sanzionatorio non risulta affetto da tardività, dovendosiControparte 1 del ritenere tempestiva la contestazione della violazione amministrativa. L'intermediario aveva infatti trasmesso la richiesta "nota di risposta" alla Guardia di Finanza in data
09.04.2017 e la contestazione formale fu emessa il 10.04.2017. Tale scansione temporale,
a giudizio del Tribunale, rispetta il termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n.
689/1981, dovendo il “dies a quo" farsi decorrere non dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello in cui l'autorità procedente ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a verificare la sussistenza della violazione segnalata.
Parimenti, il Tribunale ha escluso la dedotta perenzione del procedimento ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 231/2007. Il Giudice ha rilevato che il termine triennale decorre dall'entrata in vigore della riforma (4.07.2017) e che, tenendo conto delle sospensioni intervenute per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la richiesta di audizione formulata dalla ricorrente (richiesta che comporta una proroga del termine di ulteriori sei mesi), la notifica del decreto sanzionatorio, avvenuta il 1.11.2020, deve considerarsi pienamente tempestiva.
- Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione mossa alla direttrice di filiale Dott.ssa seppur meritevole di una riduzione dellaParte 1
,
sanzione al minimo edittale. L'analisi delle operazioni bancarie effettuate presso la filiale evidenzia, secondo il giudicante di prime cure, una negligenza grave e inescusabile da parte della ricorrente nella gestione dei rapporti con l'associazione
[...]
e con la cliente Controparte_5 Controparte 7 Il quadro complessivo delle movimentazioni -consistenti in ripetuti versamenti in contanti di rilevante entità, nel trasferimento di somme milionarie derivanti dalla liquidazione di polizze assicurative intestate alla cliente (persona anziana e affetta da gravi patologie psichiche), nella sottoscrizione di ulteriori polizze aventi come beneficiari, per il caso di morte, soggetti estranei all'ambito familiare della cliente e nella co-intestazione anomala di conti tra la vittima e i gestori della struttura avrebbe dovuto indurre la direttrice di filiale ad attivare l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 del D.lgs. n.
231/2007. Tali operazioni, alla luce degli indicatori di anomalia elaborati dall'Ufficio
Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, apparivano coerenti con gli schemi tipici dell'operatività fraudolenta ed erano pertanto tali da far sorgere in capo alla direttrice l'obbligo di segnalazione. La Dott.ssa Pt 1 infatti, pur affermando di non essere a conoscenza delle condotte illecite poste in essere dai coniugi CP_6 , avrebbe potuto e dovuto percepire l'anomalia delle operazioni con un grado di diligenza conforme alla sua qualifica. Pur confermando la responsabilità della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto equo ridurre la sanzione amministrativa da € 300.000,00 a € 210.000,00, corrispondente al minimo edittale. Detta riduzione troverebbe giustificazione in una pluralità di circostanze attenuanti (ovvero, il rapido turn over nella funzione di direttrice della ricorrente;
la presenza di analoghe condotte omissive risalenti ai precedenti direttori;
alcune operazioni conteggiate che apparivano “partite di giro” e la particolare struttura ove gli eventi si sono verificati). In ragione della parziale soccombenza reciproca, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
al quale resiste il Ha proposto appello Parte 1
Controparte 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene sei motivi:
I) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la erronea e incompleta ricostruzione dei fatti di causa operata dal Tribunale, il quale si sarebbe limitato a far propria la ricostruzione contenuta nel Verbale della GdF. In particolare, l'appellante ha rilevato che:
nella parte introduttiva della sentenza ("Fatto”, pag. 2) il giudice di primo grado ha riportato in modo inesatto che la contestazione avrebbe riguardato "alcuni versamenti di denaro contante". Tale affermazione è stata definita fuorviante, poiché i versamenti in contanti rappresentavano solo una parte marginale delle operazioni oggetto di accertamento (pari a circa € 793.300), mentre gli importi più rilevanti erano riferibili alla liquidazione di quattro polizze vita stipulate tra il 2011 e il 2013 dalla signora CP_7 le cui somme - per complessivi € 1.458.315,64 - erano state regolarmente accreditate mediante bonifico bancario del 30 settembre 2015 sul conto intestato alla CP 5 da lei stessa designata come beneficiaria. Detto importo sarebbe stato peraltro conteggiato due volte, raddoppiando così l'ammontare delle operazioni contestate. la sentenza avrebbe trascurato un dato di fatto decisivo, ossia che a partire dall'ottobre 2014 - un mese dopo la nomina a direttrice della ricorrente - la gestione del rapporto cointestato tra la signora CP 7 e il signor CP 6 , era passata dall' CP_10
[...] al Centro Private di Avezzano, ufficio dedicato alla gestione dei clienti più facoltosi.
Da tale momento, tutte le operazioni relative a quel rapporto, comprese le liquidazioni delle polizze ut supra citate e quelle successive al decesso della signora CP 7 non rientravano più nella sfera di gestione e responsabilità della dott.ssa Pt 1 Cont Contr e, di conseguenza, dal giudicante e dal altro profilo trascurato dalla
Pt 1 a seguito della richiesta di riguarda la condotta diligente tenuta dalla dott.ssa
CP 5 in favore delle Compagnia bonifico pari a €115.000 richiesto dalla assicurativa AXA per incrementare la polizza.
II) con il secondo motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo preso in considerazione le argomentazioni difensive esposte nel ricorso introduttivo, limitandosi a recepire in modo acritico le risultanze del verbale della
Guardia di Finanza e del decreto ministeriale. La sentenza, a fronte di una complessa istruttoria, conterrebbe solo poche righe di motivazione, prive di ogni riferimento alle prove e ai rilievi offerti dalla difesa, specialmente in punto di tardività del provvedimento sanzionatorio;
III) il terzo motivo si censura la totale assenza di motivazione circa la concreta applicabilità o meno, nel caso di specie, degli indicatori di anomalia richiamati nel verbale
GdF e nel decreto sanzionatorio. Secondo l'appellante, tali indicatori - relativi all'età della cliente, alla cointestazione dei conti, ai versamenti in contanti, alla stipula di polizze a favore di terzi erano smentiti da quanto era stato riferito alla ricorrente dai precedenti
-
Direttori dell'Agenzia, i quali, a differenza della ricorrente, avevano conosciuto personalmente la cliente. La sentenza, invece, si sarebbe limitata a recepirli meccanicamente, senza verificarne la pertinenza;
IV) con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente interpretato le disposizioni normative in materia di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, con particolare riferimento agli artt. 41 e 49 del
D.lgs. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti. Si contesta l'assenza di una concreta applicazione dei presupposti normativi che fondano l'obbligo di segnalazione, nonché la mancata considerazione della condizione soggettiva della ricorrente, la quale operava nella legittima convinzione della liceità delle operazioni. Si evidenzia inoltre una grave carenza di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si fonda su affermazioni apodittiche prive di riscontri fattuali e giuridici, omettendo di esaminare le argomentazioni difensive articolate nel ricorso, anche ai soli fini di confutazione;
V) con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea qualificazione della violazione contestata, ritenuta dal giudice di primo grado "grave” e “plurima” ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 231/2007, in assenza dei presupposti normativi richiesti.
Si censura altresì la quantificazione della sanzione, determinata in misura elevata (tra € Contr 210.000 e € 300.000) sulla base di una circolare interna del avente portata normativa/interpretativa interna ma non valevole erga omnes. L'appellante evidenzia inoltre l'omessa valutazione delle eccezioni sollevate circa l'inclusione nel computo di operazioni non riconducibili alla propria gestione o prive di rilevanza ai fini antiriciclaggio, nonché la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'importo sanzionatorio e alla qualificazione della condotta;
VI) con il sesto motivo l'appellante contesta l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, al presunto “minimo edittale di legge” pari a € 210.000, evidenziando che tale importo non corrisponde al minimo previsto dall'art. 58, comma 1, del D.lgs. 231/2007 (pari a € 3.000), bensì al valore indicato in una circolare interna del
MEF per le violazioni qualificate, categoria che non potrebbe ritenersi comunque applicabile alla fattispecie. Si censura altresì il mancato richiamo ai criteri di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'art. 11 della L.
689/1981 e dall'art. 67, comma 1, del D.lgs. 231/2007, tra cui la gravità e durata della violazione, la capacità finanziaria del soggetto sanzionato, entità/assenza dei vantaggi personali ottenuti, il grado di cooperazione con le autorità e l'assenza di precedenti. La sentenza impugnata, pur riducendo la sanzione da € 300.000 a € 210.000, ometterebbe ogni motivazione in ordine alla valutazione di tali criteri, determinando un importo comunque sproporzionato e ingiustificato rispetto alla condotta contestata e alla posizione economica della ricorrente.
Il CP 1 ha chiesto il rigetto del gravame.
Osserva la Corte, con portata assorbente di ogni diversa questione, che appare fondato il secondo motivo di appello, in relazione alla tardività del provvedimento sanzionatorio.
E', cioè, fondata la tesi dell'appellante secondo cui "A partire dalla data di concessione del Nulla Osta, 22 novembre 2017 dies a quo come espressamente
-
individuato dall'art. 65, comma 2, seconda parte del D. Lgs. n. 231/07 - la GdF avrebbe pertanto potuto (e dovuto), procedere a notificare la contestazione dell'asserita violazione alla dott.ssa Pt 1 rispettando i 90 giorni previsti dall'art. 14 L. n.
689/1981 scadenti il 20 febbraio 2017, mentre lo ha fatto - intempestivamente – in data
-
10 aprile 2017, ossia dopo ben 139 giorni dall'accertamento della (presunta) violazione tramite consegna brevi manu all'odierna appellante (v. Verbale GdF di contestazione in atti del fascicolo di 1° grado).".
Sullo specifico punto il tribunale aveva osservato: “Il provvedimento sanzionatorio non appare tardivo e nel merito deve essere confermato seppure ridotto al minimo edittale. La CP 8 trasmise la richiesta nota informativa alla GdiF il 4.4.2017 e la contestazione del Corpo avvenne il 10.4.2017. L'accertamento non è questione di istantanea soluzione di complessi temi investigativi, ma attiene piuttosto ai complessi accertamenti che il Corpo è chiamato ad effettuare anche a seguito di richieste informazioni (alla Banca). In sostanza l'accertamento non si protrasse in maniera indeterminata ed immotivata poiché l'interesse pubblico alla rilevazione pretendeva la esatta ricostruzione della fattispecie. Il momento dell'accertamento in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto” nella sua materialità da parte dell'Autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Chiaramente il dies a quo non può essere la data dell'autorizzazione dei dati CP 1 da parte della osta al 22.11.2016; la CP 8 aveva trasmesso i dati richiesti, come detto, il 4.4.2017. In quella data le indagini non erano certamente complete poiché la mera acquisizione dei dati contabili non aveva esaurito la fase di accertamento, in mancanza di tutti gli elementi utilizzabili anche solo per confermare le valutazioni già disponibili. Non ha pregio una (implicitamente) prospettava inutilità dei documenti richiesti emersa ex post (Cass. 21171/2019).".
Il primo giudice, pur collegandosi a principi giurisprudenziali condivisibili, ha tuttavia omesso ogni indagine - in concreto · circa l'utilità ex ante delle ❝ulteriori
-
informazioni" chieste il 17.2.2017 con risposta del 4.4.2017.
Né maggiori informazioni sul contenuto di detta richiesta si ricavano dal provvedimento sanzionatorio che vi accenna fugacemente alla pagina 17.
Come questa Corte ha già recentemente argomentato in fattispecie connessa oltreché sovrapponibile a quella in esame (riguardante la responsabilità di altro Contr funzionario della CP 8 in relazione alla medesima vicenda) “... è onere del 66
dimostrare anche allegando elementi presuntivi, ma concreti, la necessità di un più ampio "spatium deliberandi" rispetto alla data del nulla osta. Inoltre, nel caso di specie, Contr il non aveva neanche prodotto la richiesta di informazioni. Dalla risposta fornita Contr si evince però che si trattava di informazioni già note al sicchè, secondo una Contr valutazione ex ante il supplemento istruttorio pare sopperire ad una inerzia del (il
Tribunale questo lo ha ben posto in evidenza); l'iter motivazionale seguito dal Tribunale pare sul punto ineccepibile perché risponde ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione già con la sentenza 21171/2019. Tale onere non era stato, invece, in alcun Contr modo assolto dal dal momento che è rimasto del tutto ignota la utilità degli accertamenti ulteriori, avuto riguardo anche all'identità degli indagati, nonché alle modalità ed ai tempi del loro svolgimento. In assenza di tali elementi di giudizio, la cui dimostrazione come detto avrebbe fatto carico all'amministrazione a fronte dell'eccezione di decadenza formulata ex adverso, non è possibile ricollegare alla data del 4 aprile 2017 il decorso del termine di legge per la contestazione differita, e per questa via inferire la tempestività della successiva contestazione formalizzata il 13 aprile
2017. Né, tantomeno, può a tal fine farsi riferimento alla successiva data in cui è intervenuta la risposta alle informazioni (del tutto generiche) dell'incolpato, le cui dichiarazioni (altrettanto generiche) sono state acquisite, come detto, il 4 aprile 2017.
Ad escludere la possibilità di una simile conclusione osta la considerazione che in esito a tale attività non è emerso alcun elemento di prova ulteriore rispetto a quelli noti Contr all'amministrazione già dal novembre 2016. Il per poter ancorare il decorso del termine di decadenza all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale all'utilizzo a fini amministrativi dei documenti in quella sede acquisiti, avrebbe dunque dovuto dimostrare non rispetto alla data del rilascio del nulla osta, ma soprattutto la necessità delle
"ulteriori informazioni" richieste al direttore della filiale dello istituto di credito (nella specie insussistente, trattandosi di richiesta standardizzata, con risposta altrettanto generica); diversamente opinando, infatti, l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza sarebbe rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, in spregio al diritto di Cont difesa dell'incolpato. Ciò non è avvenuto. La si è in quella sede limitata a richiedere alla Pt 2 quale fosse la sua qualifica all'interno della filiale de L'Aquila, il periodo in cui la stessa aveva rivestito il ruolo di direttore di filiale, se la stessa avesse o meno dato corso alla segnalazione di operazioni ritenute sospette, quali forme di controllo avesse posto in essere, ed i motivi sottesi alle relative decisioni. Ebbene, si tratta di informazioni che per lo piu' erano in possesso dell'amministrazione già dal novembre 2016 e per altro erano irrilevanti ai fini della contestazione dell'illecito (quanto soprattutto ai motivi soggettivi che avevano indotto la Pt 2 a non procedere alla segnalazione). Per quanto necessario, in ogni caso, a fronte dell'acquisizione della compiuta conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito già dal novembre 2016, il differimento delle richieste di chiarimenti alla responsabile ad oltre tre mesi dopo, in assenza di allegazione di un motivo alcuno Cont che avesse imposto una simile dilazione, non può soccorrere agli effetti invocati dal posto che si risolverebbe nel differimento, ad libitum, del decorso termine di decadenza previsto dalla legge (in caso analogo, Cass. 21171/19). Corretta è quindi la motivazione del Tribunale che, sulla base di una valutazione da compiersi “ex ante", ha ritenuto non sussistesse necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni, per individuare l'autore delle violazioni (ovvero il direttore e responsabile della filiale già identificato e sentito dagli operanti) e l'assetto interno alla struttura della funzione antiriciclaggio.”
(App. Roma, sent. n. 1274/25 del 26.02.2025).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in misura prossima al minimo, tenuto conto della risoluzione della controversia sulla questione formale della decadenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto sanzionatorio n. 401811/A emesso in data 28 ottobre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento I, Direzione V, Ufficio II,
Pos. n. 401811/A nei confronti di Parte 1 condanna il CP_1 al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, per compensi, in euro 6.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per l'appello, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge ed ad euro 1.138,50 per l'appello ed euro 1.214 per il primo grado per spese.
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 06/11/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 ), rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ERMANNO CAPPA e DIANA
STRAZZULLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma,
Via Mogadiscio 3;
APPELLANTE
E
Controparte 1 P.IVA 1 ) in persona
Controparte 2 domiciliato in Via dei Portoghesi 12, 00186 ROMA, presso del l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14665/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 20.09.2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« Il provvedimento impugnato (decreto CP_3 era stato emesso dal [...] Controparte 4 all'esito di un procedimento sanzionatorio originato da un verbale di contestazione dalla Guardia di Finanza per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, in relazione all'operatività, risalente al periodo dal 10/09/2014 al 28/09/2016, di tre conti/correnti, due dei quali (n. 19076.90 en. 4745.12) intestati a e il terzo (n. 4175.25) Controparte_5
e Controparte 7 , presso la filiale n. 3 di L'Aquila della [...] ai signori CP 6
di cui l'odierna ricorrente era preposta. Nell'ambito Controparte_8
Pt 1 e la Bancadel procedimento amministrativo sanzionatorio la Dottoressa
(obbligata solidale) avevano presentato separate deduzioni difensive. La Dottoressa Contr Pt 1 ha altresì sostenuto l'audizione presso il svoltasi il 21 novembre 2017. Si
tratta di alcuni versamenti di denaro contante rilevati sui conti correnti intestati all'associazione non profit CP_5 Controparte_5 I coniugi [...] CP 9 dell'associazione non profit avrebbero perpetrato ai danni di CP_6 e
una cliente della medesima filiale (la Signora Controparte 7 ospite di CP 5
,
deceduta il 25 luglio 2015) dei reati mediante impossessamento e utilizzo indebito delle disponibilità finanziarie della stessa. Dalla descritta attività criminosa ai danni della
Signora CP 7 derivava la responsabilità dalla direttrice pro tempore dell' CP 10
3 di L'Aquila del MPS ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 231/20072. In
[...]
sostanza la direttrice aveva omesso di effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 41 del Decreto circa le operazioni di riciclaggio effettuati da CP 6 e [...] CP 9 Secondo la ricorrente i versamenti non avrebbero potuto destare sospetti perché i versamenti in contanti erano giustificati;
trattavasi delle rette incassate in contanti quindi ritenute attinenti con l'attività svolta dalla CP_5 CP 11 (80 posti letto, con rette mensili che variavano da euro 700,00/800,00 ad euro 1.500,00/1.600,00,
a seconda dello stato di salute e delle possibilità economiche degli ospiti)».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto la sanzione ad euro 210.000,00, compensando integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
- In via preliminare, il Tribunale ha osservato che il provvedimento sanzionatorio non risulta affetto da tardività, dovendosiControparte 1 del ritenere tempestiva la contestazione della violazione amministrativa. L'intermediario aveva infatti trasmesso la richiesta "nota di risposta" alla Guardia di Finanza in data
09.04.2017 e la contestazione formale fu emessa il 10.04.2017. Tale scansione temporale,
a giudizio del Tribunale, rispetta il termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n.
689/1981, dovendo il “dies a quo" farsi decorrere non dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello in cui l'autorità procedente ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a verificare la sussistenza della violazione segnalata.
Parimenti, il Tribunale ha escluso la dedotta perenzione del procedimento ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 231/2007. Il Giudice ha rilevato che il termine triennale decorre dall'entrata in vigore della riforma (4.07.2017) e che, tenendo conto delle sospensioni intervenute per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la richiesta di audizione formulata dalla ricorrente (richiesta che comporta una proroga del termine di ulteriori sei mesi), la notifica del decreto sanzionatorio, avvenuta il 1.11.2020, deve considerarsi pienamente tempestiva.
- Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione mossa alla direttrice di filiale Dott.ssa seppur meritevole di una riduzione dellaParte 1
,
sanzione al minimo edittale. L'analisi delle operazioni bancarie effettuate presso la filiale evidenzia, secondo il giudicante di prime cure, una negligenza grave e inescusabile da parte della ricorrente nella gestione dei rapporti con l'associazione
[...]
e con la cliente Controparte_5 Controparte 7 Il quadro complessivo delle movimentazioni -consistenti in ripetuti versamenti in contanti di rilevante entità, nel trasferimento di somme milionarie derivanti dalla liquidazione di polizze assicurative intestate alla cliente (persona anziana e affetta da gravi patologie psichiche), nella sottoscrizione di ulteriori polizze aventi come beneficiari, per il caso di morte, soggetti estranei all'ambito familiare della cliente e nella co-intestazione anomala di conti tra la vittima e i gestori della struttura avrebbe dovuto indurre la direttrice di filiale ad attivare l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 del D.lgs. n.
231/2007. Tali operazioni, alla luce degli indicatori di anomalia elaborati dall'Ufficio
Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, apparivano coerenti con gli schemi tipici dell'operatività fraudolenta ed erano pertanto tali da far sorgere in capo alla direttrice l'obbligo di segnalazione. La Dott.ssa Pt 1 infatti, pur affermando di non essere a conoscenza delle condotte illecite poste in essere dai coniugi CP_6 , avrebbe potuto e dovuto percepire l'anomalia delle operazioni con un grado di diligenza conforme alla sua qualifica. Pur confermando la responsabilità della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto equo ridurre la sanzione amministrativa da € 300.000,00 a € 210.000,00, corrispondente al minimo edittale. Detta riduzione troverebbe giustificazione in una pluralità di circostanze attenuanti (ovvero, il rapido turn over nella funzione di direttrice della ricorrente;
la presenza di analoghe condotte omissive risalenti ai precedenti direttori;
alcune operazioni conteggiate che apparivano “partite di giro” e la particolare struttura ove gli eventi si sono verificati). In ragione della parziale soccombenza reciproca, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
al quale resiste il Ha proposto appello Parte 1
Controparte 1
All'udienza del giorno 06/11/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene sei motivi:
I) Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la erronea e incompleta ricostruzione dei fatti di causa operata dal Tribunale, il quale si sarebbe limitato a far propria la ricostruzione contenuta nel Verbale della GdF. In particolare, l'appellante ha rilevato che:
nella parte introduttiva della sentenza ("Fatto”, pag. 2) il giudice di primo grado ha riportato in modo inesatto che la contestazione avrebbe riguardato "alcuni versamenti di denaro contante". Tale affermazione è stata definita fuorviante, poiché i versamenti in contanti rappresentavano solo una parte marginale delle operazioni oggetto di accertamento (pari a circa € 793.300), mentre gli importi più rilevanti erano riferibili alla liquidazione di quattro polizze vita stipulate tra il 2011 e il 2013 dalla signora CP_7 le cui somme - per complessivi € 1.458.315,64 - erano state regolarmente accreditate mediante bonifico bancario del 30 settembre 2015 sul conto intestato alla CP 5 da lei stessa designata come beneficiaria. Detto importo sarebbe stato peraltro conteggiato due volte, raddoppiando così l'ammontare delle operazioni contestate. la sentenza avrebbe trascurato un dato di fatto decisivo, ossia che a partire dall'ottobre 2014 - un mese dopo la nomina a direttrice della ricorrente - la gestione del rapporto cointestato tra la signora CP 7 e il signor CP 6 , era passata dall' CP_10
[...] al Centro Private di Avezzano, ufficio dedicato alla gestione dei clienti più facoltosi.
Da tale momento, tutte le operazioni relative a quel rapporto, comprese le liquidazioni delle polizze ut supra citate e quelle successive al decesso della signora CP 7 non rientravano più nella sfera di gestione e responsabilità della dott.ssa Pt 1 Cont Contr e, di conseguenza, dal giudicante e dal altro profilo trascurato dalla
Pt 1 a seguito della richiesta di riguarda la condotta diligente tenuta dalla dott.ssa
CP 5 in favore delle Compagnia bonifico pari a €115.000 richiesto dalla assicurativa AXA per incrementare la polizza.
II) con il secondo motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo preso in considerazione le argomentazioni difensive esposte nel ricorso introduttivo, limitandosi a recepire in modo acritico le risultanze del verbale della
Guardia di Finanza e del decreto ministeriale. La sentenza, a fronte di una complessa istruttoria, conterrebbe solo poche righe di motivazione, prive di ogni riferimento alle prove e ai rilievi offerti dalla difesa, specialmente in punto di tardività del provvedimento sanzionatorio;
III) il terzo motivo si censura la totale assenza di motivazione circa la concreta applicabilità o meno, nel caso di specie, degli indicatori di anomalia richiamati nel verbale
GdF e nel decreto sanzionatorio. Secondo l'appellante, tali indicatori - relativi all'età della cliente, alla cointestazione dei conti, ai versamenti in contanti, alla stipula di polizze a favore di terzi erano smentiti da quanto era stato riferito alla ricorrente dai precedenti
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Direttori dell'Agenzia, i quali, a differenza della ricorrente, avevano conosciuto personalmente la cliente. La sentenza, invece, si sarebbe limitata a recepirli meccanicamente, senza verificarne la pertinenza;
IV) con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente interpretato le disposizioni normative in materia di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, con particolare riferimento agli artt. 41 e 49 del
D.lgs. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti. Si contesta l'assenza di una concreta applicazione dei presupposti normativi che fondano l'obbligo di segnalazione, nonché la mancata considerazione della condizione soggettiva della ricorrente, la quale operava nella legittima convinzione della liceità delle operazioni. Si evidenzia inoltre una grave carenza di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si fonda su affermazioni apodittiche prive di riscontri fattuali e giuridici, omettendo di esaminare le argomentazioni difensive articolate nel ricorso, anche ai soli fini di confutazione;
V) con il quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea qualificazione della violazione contestata, ritenuta dal giudice di primo grado "grave” e “plurima” ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 231/2007, in assenza dei presupposti normativi richiesti.
Si censura altresì la quantificazione della sanzione, determinata in misura elevata (tra € Contr 210.000 e € 300.000) sulla base di una circolare interna del avente portata normativa/interpretativa interna ma non valevole erga omnes. L'appellante evidenzia inoltre l'omessa valutazione delle eccezioni sollevate circa l'inclusione nel computo di operazioni non riconducibili alla propria gestione o prive di rilevanza ai fini antiriciclaggio, nonché la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'importo sanzionatorio e alla qualificazione della condotta;
VI) con il sesto motivo l'appellante contesta l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado, al presunto “minimo edittale di legge” pari a € 210.000, evidenziando che tale importo non corrisponde al minimo previsto dall'art. 58, comma 1, del D.lgs. 231/2007 (pari a € 3.000), bensì al valore indicato in una circolare interna del
MEF per le violazioni qualificate, categoria che non potrebbe ritenersi comunque applicabile alla fattispecie. Si censura altresì il mancato richiamo ai criteri di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'art. 11 della L.
689/1981 e dall'art. 67, comma 1, del D.lgs. 231/2007, tra cui la gravità e durata della violazione, la capacità finanziaria del soggetto sanzionato, entità/assenza dei vantaggi personali ottenuti, il grado di cooperazione con le autorità e l'assenza di precedenti. La sentenza impugnata, pur riducendo la sanzione da € 300.000 a € 210.000, ometterebbe ogni motivazione in ordine alla valutazione di tali criteri, determinando un importo comunque sproporzionato e ingiustificato rispetto alla condotta contestata e alla posizione economica della ricorrente.
Il CP 1 ha chiesto il rigetto del gravame.
Osserva la Corte, con portata assorbente di ogni diversa questione, che appare fondato il secondo motivo di appello, in relazione alla tardività del provvedimento sanzionatorio.
E', cioè, fondata la tesi dell'appellante secondo cui "A partire dalla data di concessione del Nulla Osta, 22 novembre 2017 dies a quo come espressamente
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individuato dall'art. 65, comma 2, seconda parte del D. Lgs. n. 231/07 - la GdF avrebbe pertanto potuto (e dovuto), procedere a notificare la contestazione dell'asserita violazione alla dott.ssa Pt 1 rispettando i 90 giorni previsti dall'art. 14 L. n.
689/1981 scadenti il 20 febbraio 2017, mentre lo ha fatto - intempestivamente – in data
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10 aprile 2017, ossia dopo ben 139 giorni dall'accertamento della (presunta) violazione tramite consegna brevi manu all'odierna appellante (v. Verbale GdF di contestazione in atti del fascicolo di 1° grado).".
Sullo specifico punto il tribunale aveva osservato: “Il provvedimento sanzionatorio non appare tardivo e nel merito deve essere confermato seppure ridotto al minimo edittale. La CP 8 trasmise la richiesta nota informativa alla GdiF il 4.4.2017 e la contestazione del Corpo avvenne il 10.4.2017. L'accertamento non è questione di istantanea soluzione di complessi temi investigativi, ma attiene piuttosto ai complessi accertamenti che il Corpo è chiamato ad effettuare anche a seguito di richieste informazioni (alla Banca). In sostanza l'accertamento non si protrasse in maniera indeterminata ed immotivata poiché l'interesse pubblico alla rilevazione pretendeva la esatta ricostruzione della fattispecie. Il momento dell'accertamento in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto” nella sua materialità da parte dell'Autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione. Chiaramente il dies a quo non può essere la data dell'autorizzazione dei dati CP 1 da parte della osta al 22.11.2016; la CP 8 aveva trasmesso i dati richiesti, come detto, il 4.4.2017. In quella data le indagini non erano certamente complete poiché la mera acquisizione dei dati contabili non aveva esaurito la fase di accertamento, in mancanza di tutti gli elementi utilizzabili anche solo per confermare le valutazioni già disponibili. Non ha pregio una (implicitamente) prospettava inutilità dei documenti richiesti emersa ex post (Cass. 21171/2019).".
Il primo giudice, pur collegandosi a principi giurisprudenziali condivisibili, ha tuttavia omesso ogni indagine - in concreto · circa l'utilità ex ante delle ❝ulteriori
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informazioni" chieste il 17.2.2017 con risposta del 4.4.2017.
Né maggiori informazioni sul contenuto di detta richiesta si ricavano dal provvedimento sanzionatorio che vi accenna fugacemente alla pagina 17.
Come questa Corte ha già recentemente argomentato in fattispecie connessa oltreché sovrapponibile a quella in esame (riguardante la responsabilità di altro Contr funzionario della CP 8 in relazione alla medesima vicenda) “... è onere del 66
dimostrare anche allegando elementi presuntivi, ma concreti, la necessità di un più ampio "spatium deliberandi" rispetto alla data del nulla osta. Inoltre, nel caso di specie, Contr il non aveva neanche prodotto la richiesta di informazioni. Dalla risposta fornita Contr si evince però che si trattava di informazioni già note al sicchè, secondo una Contr valutazione ex ante il supplemento istruttorio pare sopperire ad una inerzia del (il
Tribunale questo lo ha ben posto in evidenza); l'iter motivazionale seguito dal Tribunale pare sul punto ineccepibile perché risponde ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione già con la sentenza 21171/2019. Tale onere non era stato, invece, in alcun Contr modo assolto dal dal momento che è rimasto del tutto ignota la utilità degli accertamenti ulteriori, avuto riguardo anche all'identità degli indagati, nonché alle modalità ed ai tempi del loro svolgimento. In assenza di tali elementi di giudizio, la cui dimostrazione come detto avrebbe fatto carico all'amministrazione a fronte dell'eccezione di decadenza formulata ex adverso, non è possibile ricollegare alla data del 4 aprile 2017 il decorso del termine di legge per la contestazione differita, e per questa via inferire la tempestività della successiva contestazione formalizzata il 13 aprile
2017. Né, tantomeno, può a tal fine farsi riferimento alla successiva data in cui è intervenuta la risposta alle informazioni (del tutto generiche) dell'incolpato, le cui dichiarazioni (altrettanto generiche) sono state acquisite, come detto, il 4 aprile 2017.
Ad escludere la possibilità di una simile conclusione osta la considerazione che in esito a tale attività non è emerso alcun elemento di prova ulteriore rispetto a quelli noti Contr all'amministrazione già dal novembre 2016. Il per poter ancorare il decorso del termine di decadenza all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale all'utilizzo a fini amministrativi dei documenti in quella sede acquisiti, avrebbe dunque dovuto dimostrare non rispetto alla data del rilascio del nulla osta, ma soprattutto la necessità delle
"ulteriori informazioni" richieste al direttore della filiale dello istituto di credito (nella specie insussistente, trattandosi di richiesta standardizzata, con risposta altrettanto generica); diversamente opinando, infatti, l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza sarebbe rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, in spregio al diritto di Cont difesa dell'incolpato. Ciò non è avvenuto. La si è in quella sede limitata a richiedere alla Pt 2 quale fosse la sua qualifica all'interno della filiale de L'Aquila, il periodo in cui la stessa aveva rivestito il ruolo di direttore di filiale, se la stessa avesse o meno dato corso alla segnalazione di operazioni ritenute sospette, quali forme di controllo avesse posto in essere, ed i motivi sottesi alle relative decisioni. Ebbene, si tratta di informazioni che per lo piu' erano in possesso dell'amministrazione già dal novembre 2016 e per altro erano irrilevanti ai fini della contestazione dell'illecito (quanto soprattutto ai motivi soggettivi che avevano indotto la Pt 2 a non procedere alla segnalazione). Per quanto necessario, in ogni caso, a fronte dell'acquisizione della compiuta conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito già dal novembre 2016, il differimento delle richieste di chiarimenti alla responsabile ad oltre tre mesi dopo, in assenza di allegazione di un motivo alcuno Cont che avesse imposto una simile dilazione, non può soccorrere agli effetti invocati dal posto che si risolverebbe nel differimento, ad libitum, del decorso termine di decadenza previsto dalla legge (in caso analogo, Cass. 21171/19). Corretta è quindi la motivazione del Tribunale che, sulla base di una valutazione da compiersi “ex ante", ha ritenuto non sussistesse necessità alcuna di acquisizione di ulteriori informazioni, per individuare l'autore delle violazioni (ovvero il direttore e responsabile della filiale già identificato e sentito dagli operanti) e l'assetto interno alla struttura della funzione antiriciclaggio.”
(App. Roma, sent. n. 1274/25 del 26.02.2025).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in misura prossima al minimo, tenuto conto della risoluzione della controversia sulla questione formale della decadenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto sanzionatorio n. 401811/A emesso in data 28 ottobre 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento I, Direzione V, Ufficio II,
Pos. n. 401811/A nei confronti di Parte 1 condanna il CP_1 al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, per compensi, in euro 6.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per l'appello, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge ed ad euro 1.138,50 per l'appello ed euro 1.214 per il primo grado per spese.
Così deciso in Roma il giorno 06/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino