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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16372 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 22645/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22645/2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. NUNZIATA PAOLO C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, come da procura in atti
RICORRENTE
contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MERLO ALBERTO e dall'Avv. LEPRI FABIO ( , C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Salaria, 227 – c/o Avv. S. Iasonna, 00199 Roma, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: immagine, violazione della privacy e diritto di cronaca
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 28 maggio 2024, il signor , Parte_1 titolare della società Appalti s.a.s. operante nel settore edilizio, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di Controparte_2 ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per la diffusione illecita
1 della propria immagine, voce e dati sensibili, nonché per l'illecita condotta di violenza privata posta in essere dall'inviato della trasmissione.
L'attore ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato alla propria dignità personale, decoro, salute, diritto alla privacy e autodeterminazione, oltre al danno subito dalla propria attività imprenditoriale, quantificando tale risarcimento nella misura complessiva di € 250.000,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta opportuna, anche in via equitativa.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di essere stato oggetto, suo malgrado e senza alcuna autorizzazione, di plurimi servizi televisivi trasmessi dal programma "Le
Iene" (prodotto dalla convenuta) nelle puntate del 2, 9, 16 e 23 maggio 2023. La condotta lesiva della convenuta, secondo l'attore, sarebbe consistita nell'averlo pubblicato a volto scoperto, nell'aver omesso il camuffamento della voce, nell'averlo chiamato per nome, nell'averlo individuato nel comune di residenza, nell'averlo rincorso per le strade cittadine, nell'averlo accusato di gravi reati in assenza di procedimenti penali o condanne, e nell'averlo destinatario di offese esplicite e gratuite.
L'attore ha inoltre lamentato che l'inviato, il signor , lo avrebbe più volte Persona_1 inseguito con condotte descritte come "spericolate e pericolosissime per le vie cittadine", configurando la fattispecie di violenza privata. A tale proposito, ha citato un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione che avrebbe condannato il medesimo giornalista per una fattispecie analoga.
L'attore ha infine asserito di aver subito, a seguito della messa in onda dei servizi, insulti, minacce e derisioni, manifestando crisi ansiogene, crisi di panico, crisi respiratorie e insonnia, al punto di aver pensato di togliersi la vita.
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 6 settembre 2024, contestando e impugnando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto, poiché manifestamente infondate in fatto e in diritto.
Cont In via principale, ha eccepito l'applicabilità delle esimenti dei diritti di critica e di cronaca (ex art. 21 Cost.), garantite per le inchieste giornalistiche dedicate a temi di attualità e interesse collettivo, come l'inchiesta sulle presunte truffe collegate al bonus del 110% oggetto dei servizi. A sostegno di ciò, la convenuta ha rilevato la sussistenza
Pag. 2 di 18 dei tre presupposti scriminanti: l'interesse pubblico della notizia, la verità dei fatti (o verità putativa, tenuto conto della natura del giornalismo d'inchiesta che non richiede la verifica rigorosa della fonte), e la continenza espositiva.
Inoltre, la convenuta ha sostenuto che l'attore non contesta in alcun modo che quanto andato in onda sia quanto concretamente accaduto, con la conseguenza che tali fatti Cont sostanziali devono considerarsi pacifici (art. 115 c.p.c.). a sottolineato che l'attore si è volontariamente sottoposto all'intervista e ha ammesso la verità dei fatti contestati
(ad esempio, riferendo: "Siamo in errore… Se dobbiamo pagare, paghiamo. Non ci sono problemi").
Cont Quanto alla lamentata violenza privata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità del preteso rapporto giuridico, in quanto la contestazione riguarderebbe le modalità di realizzazione del servizio e non la sua diffusione, e l'inviato non è parte in causa.
Cont La convenuta a sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla richiesta di risarcimento per il danno all'attività imprenditoriale.
Cont Infine, ha contestato l'esistenza e il nesso causale dei danni lamentati (sia non patrimoniali che imprenditoriali), asserendo che se pregiudizi vi furono, essi dipenderebbero dalla condotta illecita dell'attore medesimo e non dalla legittima diffusione dei fatti.
SVILUPPI PROCESSUALI
All'inizio del procedimento, il Tribunale ha sollevato d'ufficio (con decreto del 9 settembre 2024) la questione della correttezza del rito. È emerso il profilo giuridico controverso della cumulabilità delle domande soggette a riti diversi (domande privacy ex art. 10 D.lgs. 150/2011 e domande per lesione di diritti fondamentali come decoro e dignità personale, soggette al rito ordinario).
L'attore, con memoria del 25/09/2024, ha aderito al rilievo, chiedendo la conversione del rito da ordinario a rito del lavoro e l'assegnazione di termini per memorie integrative. La convenuta, con note del 27/09/2024, ha insistito per il mantenimento del rito ordinario o, in subordine, per la separazione delle cause, sostenendo che le
Pag. 3 di 18 domande erano connesse solo soggettivamente e che, per principio generale, il rito ordinario o quello semplificato attraeva il rito speciale, salvo i casi di cui agli artt. 409 e
442 c.p.c., nei quali non rientrerebbero le sole cause relative al Codice Privacy.
Con Ordinanza del 20 novembre 2024, il Giudice, rilevando una connessione di tipo oggettivo tra le domande (dovuta all'unicità del fatto illecito asserito), ha convertito il rito da ordinario in rito del lavoro e ha assegnato un termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie e documenti integrativi.
In ottemperanza a tale ordinanza, la convenuta ha depositato la Memoria integrativa in data 20 dicembre 2024, ribadendo tuttavia la richiesta di revoca/modifica dell'ordinanza di conversione e insistendo per il rito ordinario o la separazione delle cause. In tale Cont sede, a specificato che l'attore non aveva depositato la memoria prevista dall'art. Cont 171-ter c.p.c., di conseguenza, ha eccepito che i fatti da essa allegati (in particolare, la veridicità dei contenuti dei servizi e la condotta non contestata del sig.
, inclusa la sua disponibilità all'intervista) dovevano considerarsi definitivamente Pt_1 pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'attore ha reiterato le sue conclusioni e istanze istruttorie con note depositate l'8 aprile
2025.
Con Ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale si è pronunciato sulle istanze istruttorie dell'attore. Il Giudice ha respinto tutte le richieste di prova testimoniale (capi da a) ad i))
a causa della loro genericità in relazione ai soggetti, tempi e luoghi degli insulti e delle minacce (capi a, b, c, e), o perché irrilevanti (capi d, h), o perché attinenti a circostanze soggettive interne o valutative (capi f, g, i). Inoltre, è stata respinta la richiesta di nomina di CTU medico psichiatrico, in quanto ritenuta esplorativa e non volta a chiarire fatti già provati, ma a accertare ex novo l'esistenza stessa di patologie e il nesso causale, in mancanza di idonea prova o indizio documentale.
Il Tribunale ha tuttavia autorizzato il deposito dei supporti tecnologici (USB) contenenti i video integrali dei servizi per cui è causa.
L'attore depositava i file dei video su supporto USB in data 17/11/25; la parte resistente ne depositava altri, a sua volta, il 19/11/25.
Infine, all'esito dell'udienza cartolare del 19 novembre 2025, dopo che entrambe le parti avevano precisato le proprie conclusioni (RTI ribadendo la richiesta di rigetto o
Pag. 4 di 18 inammissibilità e la richiesta di mutamento del rito in ordinario, e insistendo per Pt_1
l'accoglimento di tutte le sue domande), il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
IN DIRITTO
TI CI
Il Tribunale reputa che i seguenti fatti possono considerarsi pacifici in quanto non specificamente contestati in applicazione dell'art. 115 c.p.c.:
• Il sig. è titolare della società Appalti s.a.s., operante nel settore edilizio. Pt_1
• produce la trasmissione televisiva "Le Iene". CP_2
• Il signor è stato interessato da quattro servizi televisivi mandati in onda Pt_1 dalla trasmissione "Le Iene".
• I servizi sono stati trasmessi sul canale Italia1 e sono stati caricati in streaming.
• Le date precise delle puntate in cui sono stati messi in onda i servizi sono: 2 maggio 2023, 9 maggio 2023, 16 maggio 2023 e 23 maggio 2023.
• L'oggetto dei servizi verteva su presunte truffe collegate ai bonus del 110%.
• I servizi mostravano il sig. a volto scoperto, il suo nome di battesimo Parte_1
( ) e lo collocavano presso il proprio comune di residenza. Pt_1
• L'attore non aveva rilasciato alcuna autorizzazione alla diffusione della sua immagine, voce o dati sensibili.
• L'attore è stato inseguito dall'inviato (Guido/Luigi Pelazza) sia a piedi che a bordo di autovetture, per le strade cittadine.
• Il programma "Le Iene" vanta una media di spettatori che oscilla tra 1,3 milioni e
2 milioni.
• La corrispondenza dei servizi mandati in onda ai reali accadimenti.
• La corrispondenza tra le copie video depositate, sia dalla parte attrice che dalla parte resistente, e quelle effettivamente trasmesse.
Pag. 5 di 18 Anche il contenuto delle copie dei video depositati in atti dalle parti può essere considerato pacifico (e identico).
Descrizione dei Servizi Televisivi
a) Video del 02.05.2023
Il servizio delle Iene andato in onda il 2 maggio 2023 a Napoli documenta una presunta truffa ai danni dello Stato legata al Bonus 110%, svelata grazie a un infiltrato che è entrato in contatto con un'organizzazione criminale capace di caricare falsi crediti fiscali nel cassetto di un'azienda senza che siano stati eseguiti reali lavori di ristrutturazione. Il meccanismo fraudolento si baserebbe sulla figura cruciale di un presunto funzionario infedele all'interno dell'Agenzia delle Entrate: un basista in grado di inserire dati nel sistema informatico aggirando le necessarie asseverazioni di ingegneri e commercialisti.
Durante la trattativa documentata dalle telecamere, un intermediario, di cui è visibile solo il busto, richiede il 30% del valore del credito caricato, inizialmente stimato in 1,5 milioni di euro. Secondo le dichiarazioni del conduttore, tale denaro finirebbe nelle casse della camorra;
tuttavia, l'infiltrato rifiuta di pagare in anticipo, pretendendo di assistere all'operazione direttamente all'interno degli uffici pubblici per scongiurare il rischio di essere a sua volta raggirato.
I criminali accettano sorprendentemente questa condizione, rimodulando l'offerta su
850.000 euro di crediti disponibili. Il video si interrompe proprio nel momento di massima tensione, ovvero quando l'inviato sta per entrare in ufficio delegato per verificare l'esistenza del funzionario corrotto e la fattibilità tecnica dell'illecito, rimandando la conclusione dell'inchiesta alla puntata successiva.
b) Video del 09.05.2023
Nel video del 09/05/2023 emerge che l'inviato intercettava il soggetto identificato come mentre questi si trovava a bordo della propria autovettura pronto a partire e a Pt_1 volto scoperto. A seguito delle prime domande poste, l'intervistato si allontanava repentinamente avviando la marcia con la portiera lato guida ancora aperta. In tale circostanza, sebbene la mano dell'intervistatore fosse poggiata sullo sportello, non si ravvisa alcuna condotta idonea a ostacolarne fisicamente la chiusura, stante la rapidità della manovra di partenza.
Pag. 6 di 18 Seguiva una fase di pedinamento durante la quale l'auto della troupe manteneva un'andatura prudente, affiancando il veicolo del soggetto in una sola occasione per permettere lo scambio di domande, alle quali l'intervistato forniva laconiche risposte prima di distanziarsi nuovamente. In un momento successivo, non integralmente documentato nella dinamica di spostamento, il arrestava la marcia in autostrada Pt_1 sottoponendosi volontariamente a ulteriori quesiti in merito alla genesi dei crediti fiscali.
L'indagine documentata nel video proseguiva con l'identificazione di soggetti terzi prestanome, tra cui tale nel cui cassetto fiscale risultavano crediti per 850.000 Per_2 euro, e si concludeva con il tentativo di deposito della documentazione presso la
Direzione dell'Agenzia delle Entrate e la successiva autodenuncia del primo informatore presso la Guardia di Finanza.
c) Video del 16.05.2023
Nella puntata del 16/05/2023 l'inviato continuava a dare conto degli sviluppi dei due servizi precedenti. In particolare, la troupe documentava l'incontro con , un CP_3 semplice muratore trasformato in testa di legno inconsapevole, che si ritrova intestatario di una società con 550.000 euro di crediti falsi nel cassetto fiscale senza nemmeno sapere cosa fosse un cassetto fiscale o capire che rischiava il carcere.
Emergeva altresì che gli organizzatori della presunta truffa, e gli Per_3 Parte_1 davano solo poche centinaia di euro al mese in cambio della sua collaborazione. La situazione assume contorni grotteschi quando le Iene, dopo aver scoperto che l'ufficio della banda a Nola è stato frettolosamente smantellato (targhe rimosse e fuga generale), riescono a rintracciare proprio lì, dimostrandogli che aveva CP_3 Per_3 addirittura deviato sul proprio cellulare i codici di sicurezza dell'Agenzia delle Entrate per operare indisturbato a suo nome. Eppure, di fronte all'evidenza, l'unica preoccupazione di rimaneva quella di perdere la misera "paghetta" mensile. CP_3
Il servizio si chiude con un nuovo tentativo, tragicomico, di consegnare all'Agenzia delle Entrate di Napoli un faldone di documenti riguardanti un'altra presunta frode da milioni di euro con 25 persone coinvolte. Le Iene, bloccate all'ingresso, finiscono per smistare la fila degli utenti in attesa come fossero impiegati dello sportello, prima di riuscire finalmente a far recapitare il dossier alla funzionaria competente, tra scene surreali di guardie giurate che chiudono le porte e richieste di maglioni da parte di chi sta dentro.
Pag. 7 di 18 d) Video del 23.05.2023
Nel video del 23/05/2023 si evince che l'inviato, ipotizzando un contatto tra il prestanome e i vertici dell'organizzazione a seguito della propria visita, CP_3 predisponeva un appostamento nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo, ove intercettava l'arrivo del signor a bordo di una Y10. Richiamata l'attenzione del Pt_1 conducente mediante l'uso del clacson, il giornalista procedeva a un nuovo confronto durante il quale il tentava invano di attribuire la responsabilità gestionale al Pt_1 prestanome, circostanza smentita documentalmente dall'esibizione di una procura speciale notarile che conferiva al ampi poteri di amministrazione, relegando il Pt_1
al ruolo di mero strumento. CP_3
L'attività d'indagine si spostava successivamente all'interno del domicilio del prestanome sito in Roccarainola, un locale di circa venti metri quadri privo di servizi igienici e in gravissime condizioni igienico-sanitarie, evidenziando lo stato di estrema indigenza e vulnerabilità del soggetto. Il medesimo riferiva altresì di aver contratto un debito di 400 euro per la sussistenza alimentare con soggetti terzi potenzialmente riconducibili a dinamiche usurarie.
A conclusione degli accertamenti, il veniva accompagnato presso l'istituto CP_3 bancario di riferimento della società fittizia, dove l'acquisizione dell'estratto conto rivelava un saldo negativo e pregresse movimentazioni di denaro verso l'estero e a favore di liberi professionisti. Tali operazioni, ad avviso dell'inviato, erano presumibilmente disposte da remoto dal complice , al momento resosi Per_4 irreperibile.
PROFILI GIURIDICI CONYTOVERSI
Le principali questioni che rimangono controverse e che necessitano di una pronuncia giudiziale riguardano:
1. la legittimazione attiva dello per i danni imprenditoriali della società di Pt_1 costruzioni;
Cont
2. la legittimazione passiva di in ordine alle asserite violenze perpetrate dall'inviato ; Per_1
Cont
3. la qualificazione della condotta di
Pag. 8 di 18 4. l'illecito di violenza privata/modalità d'inchiesta;
5. l'esistenza del danno;
6. le spese di lite.
1. La legittimazione attiva dello per i danni imprenditoriali Pt_1
L'attore, titolare della società EL IO s.a.s., ha dedotto di aver subito un blocco totale delle attività e la mancanza di nuove commesse quale conseguenza diretta dei Cont servizi televisivi mandati in onda. La convenuta a eccepito che l'azione giudiziaria
è stata intrapresa personalmente dal sig. e non dalla società, rilevando che, Parte_1 per dimostrare il danno di natura economico-imprenditoriale, l'attore ha prodotto la visura della Parte_2
Da ciò la convenuta ha tratto la conseguenza che l'attore, agendo a titolo personale, non avrebbe la legittimazione né la titolarità per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla società stessa, in quanto la produzione documentale non sarebbe idonea a fondare la pretesa risarcitoria personale.
L'eccezione deve essere accolta. La società non risulta essere parte in causa: nell'atto introduttivo il ricorrente non afferma mai di agire anche in nome e per conto della società; nella visura allegata, sebbene risulti che il sia socio Parte_1 accomandatario, non emerge che in tale veste abbia conferito mandato o procura al difensore per agire in tale veste.
L'eccezione deve essere accolta.
Cont
2. La legittimazione passiva di in ordine alle asserite violenze perpetrate dall'inviato Per_1
Cont La legittimazione passiva di rispetto alle asserite violenze perpetrate dall'inviato non può essere esclusa. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione Per_1 passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'attore per le condotte di violenza privata che sarebbero state commesse dall'inviato, ma tale eccezione è infondata.
Pag. 9 di 18 La responsabilità trova infatti fondamento nell'art. 2049 c.c., secondo cui, come chiarito dalla giurisprudenza, non è necessario un vincolo di dipendenza per configurare il rapporto di preposizione, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarità del preposto nell'ambito dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente. La responsabilità, inoltre, prescinde dalla colpa del preponente ed è imputata a titolo oggettivo, poiché si fonda sulla consapevole accettazione dei rischi insiti nella scelta imprenditoriale adottata (Cass. civ. 6325/2010).
Tale principio si applica anche al caso in esame, in cui l'emittente televisiva ha affidato la conduzione di una trasmissione o di un servizio a un inviato noto per la mancanza di remore nell'espressione del pensiero e per la spregiudicata aggressività nei confronti dell'intervistato, con l'evidente intento di capitalizzare l'attrattiva in termini di audience.
La trasmissione, strutturata come spettacolo e fondata proprio sull'aggressività dell'inviato capace di "bucare lo schermo", pur se a rischio dell'incolumità, dell'onore e della reputazione altrui, comporta inevitabilmente la responsabilità dell'emittente ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni arrecati ai terzi.
L'eccezione va, dunque, respinta.
Cont
3. La qualificazione della condotta di
Cont L'attore imputa alla re condotte illecite:
a) la violazione della privacy, la lesione dell'immagine e dell'autodeterminazione per la diffusione della sua immagine, del suo volto e della sua voce senza consenso;
b) la lesione della dignità e del decoro per essere stato accusato di condotte di reato;
c) la violazione della sua autodeterminazione mediante condotte di violenza privata dell'inviato.
a) Violazione della Privacy, Lesione dell'Immagine e dell'Autodeterminazione per
Diffusione Senza Consenso
Cont Il signor contesta a a diffusione non autorizzata di quattro servizi televisivi e Pt_1 streaming che lo ritraggono a volto scoperto, lamentando la violazione della privacy,
Pag. 10 di 18 dell'immagine e dell'autodeterminazione per mancanza di consenso valido (GDPR) e per la non essenzialità dei dati personali rispetto al diritto di cronaca.
Cont espinge le accuse invocando il legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 21 Cost. su fatti di interesse pubblico (truffe bonus 110%), sostenendo che il consenso fosse stato prestato tacitamente o fosse comunque superfluo ai sensi dell'art. 97 l.d.a. e degli artt. 136 e 137 del Codice Privacy, che esonerano dalla richiesta di autorizzazione quando la riproduzione è giustificata da scopi informativi su eventi di rilievo sociale.
Questo Tribunale, chiamato a bilanciare la tutela dei diritti fondamentali della persona
(riservatezza, immagine, autodeterminazione) rispetto al diritto di cronaca e di critica, espressione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione, ritiene che, nel caso di specie, non sussista la violazione contestata dal sig. (Attore) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(RTI, Convenuta), società produttrice della trasmissione "Le Iene".
In via preliminare, occorre delineare con precisione la natura dell'attività in contestazione. Sebbene la Convenuta abbia spesso difeso il suo operato invocando i principi del "giornalismo d'inchiesta", va riconosciuto che la trasmissione "Le Iene" è strutturata come un programma televisivo che, pur occupandosi di temi di attualità e di denuncia sociale, utilizza notoriamente modalità corrosive e irriverenti e tende al Cont sensazionalismo e all'emotività. L'oggetto sociale di include la produzione di
"spettacoli e trasmissioni in genere destinate al pubblico", non limitandosi alla sola attività editoriale giornalistica.
Pertanto, l'attività in esame non beneficia necessariamente della "meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte" tipica del giornalismo d'inchiesta professionale. Tuttavia, ciò non esclude l'applicabilità, in capo a chiunque
(uti civis), delle esimenti previste dai diritti di cronaca e di critica, purché siano rispettati i limiti di verità dei fatti, pubblico interesse e continenza espositiva.
Il primo e più dirimente punto da affrontare riguarda la presunta violazione del diritto di autodeterminazione e la mancanza di consenso. L'Attore sostiene che la diffusione della sua immagine, volto e voce (in ben quattro servizi) non fu autorizzata, e che le
"diverse fughe" e l'aggressività dell'inviato dimostrerebbero che non aveva Per_1 alcuna intenzione di essere intervistato e/o inquadrato.
Pag. 11 di 18 Tale prospettazione, tuttavia, si scontra con gli elementi emersi dalla visione dei servizi televisivi. L'Attore si è sottoposto volontariamente all'intervista resa all'inviato de "Le
Iene" a telecamera palese. È un dato di fatto incontrovertibile, come sottolineato dalla
Convenuta e non specificamente smentito dall'Attore nei termini previsti dall'art. 115
c.p.c., che l'Attore non contesta in alcun modo che quanto andato in onda sia quanto concretamente accaduto.
In particolare, e ciò è fondamentale per escludere la coartazione, dopo un'iniziale fase di allontanamento e di prudente pedinamento in auto (circostanza che l'Attore aveva descritto, al contrario, in modo infondato come "inseguimenti spericolati e pericolosissimi"), il signor arrestava la marcia in autostrada sottoponendosi Pt_1 volontariamente a ulteriori quesiti in merito alla genesi dei crediti fiscali.
Inoltre, non solo ha rilasciato l'intervista senza nulla richiedere o osservare, ma ha Pt_1 anche cercato attivamente di autogiustificarsi. Dalle sue stesse dichiarazioni riportate nei servizi, si evince la piena consapevolezza della situazione e il tentativo di attenuare le proprie responsabilità: "Siamo in errore… Se dobbiamo pagare, paghiamo. Non ci sono problemi"; e ancora: "Certo che volevo vedere i soldi… che faccio un'operazione senza soldi?".
Infine, in un servizio successivo, incontrava nuovamente l'inviato e rispondeva alle Pt_1 domande, cercando persino di addossare tutte le responsabilità al prestanome
. Tale condotta di , che non si è mai sottratto definitivamente alle CP_3 Pt_1 telecamere, ma ha scelto di interagire, sebbene in modo maldestro e con
"giustificazioni molto fragili", configura chiaramente un consenso implicito o per fatto concludente alla ripresa e diffusione dell'immagine, in linea con la giurisprudenza che ammette tale forma di consenso.
Peraltro, dimostra significativamente la correttezza dell'operato della trasmissione Le
Iene il confronto tra il video del 2/05/23 e quelli successivi: nel primo, quando ancora non c'era il consenso implicito dello e le telecamere non erano palesi, gli operatori Pt_1 non hanno mostrato il volto e hanno anche camuffato la voce;
nei video successivi lo
, come detto, ha cercato il favore delle telecamere e si è sottoposto Pt_1 volontariamente al confronto con l'inviato.
Pag. 12 di 18 Il diritto di autodeterminazione non può essere invocato per coprire le conseguenze della propria scelta di esporsi e di rilasciare dichiarazioni nel tentativo di difendere la propria condotta, la cui verità sostanziale è pacifica.
b) Lesione della Dignità e del Decoro
Riguardo alla violazione dell'immagine e della dignità, lamentata per l'esposizione del volto scoperto, della voce chiara, del nome e delle accuse mosse, si deve applicare il criterio stabilito dall'art. 97 l.d.a., che consente la diffusione dell'immagine senza consenso quando è "collegata a fatti… di interesse pubblico…".
L'inchiesta su presunte truffe collegate al bonus 110% riveste indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione.
In questo contesto, benché la trasmissione persegua l'obiettivo di suscitare emozioni e audience (caratteristica del genere spettacolare cui appartiene), si deve valutare se la diffusione dell'identità fosse strettamente necessaria alla notizia e se sia stata rispettata la continenza formale.
Nonostante l'Attore sostenga che i suoi dati sensibilissimi nulla aggiungessero al fatto narrato, la giurisprudenza riconosce che l'uso dell'immagine e dell'identità è consentito nel pubblico interesse se è essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.
Nel caso di specie, non era un soggetto passivo marginale: egli era uno dei Pt_1 protagonisti (identificato come " ") nell'ambito dell'organizzazione della presunta Pt_1 truffa sui crediti fiscali, come attestato dal fatto che gli sono stati attribuiti "ampi poteri di amministrazione" tramite una procura speciale notarile, dal fatto che agisse da intermediario con un funzionario dell'agenzia delle entrate e che operasse concretamente per l'accredito dei soldi pubblici.
Inoltre, la divulgazione del suo nome, del suo volto e della sua voce erano aspetti strettamente necessari per far comprendere che i servizi messi in onda dalla convenuta non fossero la rappresentazione di una messa in scena realizzata con degli attori, ma fatti sui quali i telespettatori dovevano catalizzare la massima attenzione e eventualmente valutare se, a loro volta, potessero essere delle vittime di una presunta
Pag. 13 di 18 truffa. La sua identificazione era, quindi, strumentale a dare concretezza e completezza all'inchiesta su un fenomeno di rilevanza sociale.
Si deve inoltre rilevare che, nell'ambito del contenzioso, l'Attore ha concentrato le sue richieste sull'accertamento della violazione e sul risarcimento del danno, senza che risultino istanze specifiche dirette a ottenere il diritto di replica televisiva per smentire o rettificare il contenuto dei servizi. Il diritto di replica, che dovrebbe garantire una pari opportunità di comunicazione in caso di notizia lesiva, non è stato esercitato, suggerendo che l'obiettivo primario dell'Attore non fosse la rettifica della verità, ma l'eliminazione della visibilità e l'ottenimento, in questa sede, di un risarcimento pecuniario.
L'Attore lamenta una grave lesione del proprio decoro e dignità personale, esposta alla
"pubblica gogna mediatica". L'elemento più grave risiede nelle offese esplicite e gratuite mosse dall'inviato, che lo hanno descritto con frasi ingiuriose e pesanti accuse di reato in assenza di procedimenti penali o condanne. Le espressioni citate includono:
• L'essere etichettato come facente parte di una "banda di delinquenti che trufferebbe l'erario".
• L'uso di termini quali "truffa – evasione – criminalità" e " , presunto Pt_1 gregario di . Per_5
• La domanda diretta: "EL non ti fai schifo per quello che fai".
Nonostante la crudezza di queste espressioni, il Tribunale ritiene che il programma televisivo si sia mantenuto nei limiti della continenza espositiva. Il diritto di critica, anche quando esercitato in toni "aspri, taglienti e di disapprovazione pungenti e incisivi", è lecito quando non "trasmodi in gratuiti attacchi volti a colpire sul piano individuale la sfera personale e morale del destinatario" (ex multis, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 38215 del 3 dicembre 2021).
In questo caso, le accuse e le domande sferzanti mosse dall'inviato sono strettamente correlate alla condotta illecita di rilevanza pubblica (la presunta truffa su crediti fiscali per milioni di euro legata al Bonus 110%), la cui verità sostanziale non è stata contestata dal signor . L'obiettivo delle espressioni del giornalista era stigmatizzare Pt_1
e censurare la condotta socialmente deplorevole di chi, pur ammettendo l'errore,
Pag. 14 di 18 cercava di minimizzare il proprio ruolo in un'operazione che ha implicato la creazione di crediti falsi.
Espressioni come quelle riportate poc'anzi non costituiscono un attacco gratuito alla persona in quanto tale, ma rappresentano una critica morale alla condotta di chi ha messo in atto un comportamento truffaldino, ritenuto inaccettabile nell'ottica di una denuncia sociale. Poiché il nucleo fattuale dell'inchiesta era vero e di interesse pubblico, e il linguaggio utilizzato, seppur duro, era funzionale a formare l'opinione pubblica su fatti veri, esso non ha ecceduto il limite della continenza, elemento che è stato rispettato anche in altre controversie.
Qualsiasi pregiudizio alla dignità e al decoro che ne è conseguito è, dunque, eziologicamente collegato ai comportamenti illeciti non contestati posti in essere dall'Attore medesimo, e non alla legittima diffusione di tali fatti.
4. Condotta Illegittima e Pericolosa (Violenza Privata)
L'attore denuncia una "condotta chiaramente illegittima e pericolosa" da parte dell'intervistatore ( ), che lo avrebbe più volte inseguito a piedi e a bordo Persona_1 di autovetture per le strade cittadine, mettendo a rischio l'incolumità, in chiara violazione delle norme del Codice della Strada (C.d.S.).
La contestazione avanzata dal signor nei confronti delle condotte tenute Parte_1 dall'inviato durante i servizi televisivi del 9 e 23 maggio 2023 richiede un esame rigoroso. L'attore ha dipinto un quadro di "aggressione fisica e psicologica", sostenendo che manovre di inseguimento, pedinamento e appostamento, nonché violazioni del Codice della Strada, avrebbero compromesso la sua autodeterminazione, estorcendogli un consenso alle riprese.
Tuttavia, una disamina obiettiva delle circostanze, supportata dalle immagini prodotte nel processo, rivela una realtà sostanzialmente diversa, nella quale le azioni della troupe si sono mantenute entro i limiti della legalità e della proporzionalità, mentre lo stesso ha agito con piena consapevolezza e autonomia, contraddicendo le sue Pt_1 stesse affermazioni di coercizione.
Pag. 15 di 18 Nel servizio del 9 maggio 2023, l'attore ha descritto un "inseguimento rocambolesco" sulla A30, caratterizzato da affiancamenti pericolosi e un comportamento di guida tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale. La documentazione acquisita, tuttavia, smentisce questa narrazione. Le immagini mostrano chiaramente che, dopo un iniziale allontanamento dell'attore in contesto urbano con la portiera del veicolo ancora aperta—gesto che, per sua natura, configura un rischio autoinflitto e non imputabile alla troupe—l'auto dell'inviato ha mantenuto un'andatura regolare, senza superare i limiti di velocità né effettuare manovre aggressive.
L'unico affiancamento registrato, avvenuto in una strada del centro abitato, è stato breve e finalizzato esclusivamente a richiamare l'attenzione dell'attore, nel pieno rispetto dell'art. 142 del Codice della Strada, che vieta gare di velocità o comportamenti idonei a creare pericolo, ma non esclude il legittimo uso della carreggiata per interagire con soggetti coinvolti in inchieste di interesse pubblico.
Ciò che risulta decisivo, tuttavia, è il comportamento successivo dello stesso : Pt_1 anziché proseguire la fuga o rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine—reazioni che sarebbero state logiche in presenza di un concreto timore per l'incolumità—egli ha autonomamente deciso di arrestare la marcia in autostrada imboccata successivamente al primo tentativo di approccio della troupe, fermandosi in una piazzola di emergenza per rispondere alle domande dell'inviato. Questa scelta, razionale e deliberata, contraddice radicalmente la ricostruzione di un consenso estorto tramite intimidazione.
Nel caso di specie, l'assenza di segnalazioni alle autorità stradali o di richieste di soccorso durante o immediatamente dopo gli eventi, nonché la disponibilità a rendere l'intervista, rendono infondata la pretesa risarcitoria.
Venendo al servizio del 23 maggio 2023, incentrato su un appostamento nei pressi dell'abitazione di un presunto prestanome e successivo inseguimento dello , è Pt_1 stato anch'esso oggetto di accuse infondate. L'attore ha parlato di un nuovo
"inseguimento spericolato", ignorando che la troupe si sia limitata a presidiare un luogo pubblico—attività lecita purché non violi la privacy o impedisca la libertà di movimento—e che, mantenendo la distanza e una velocità consona al centro abitato,
l'unico mezzo utilizzato per attirare la sua attenzione sia stato un breve uso del
Pag. 16 di 18 clacson, strumento riconosciuto dal Codice della Strada (art. 155) come segnale acustico per comunicare in situazioni di necessità.
Non vi è traccia, nelle prove acquisite, di manovre pericolose o di tentativi di ostruzione della marcia dell'attore. Al contrario, le immagini mostrano che, una volta intercettato,
ha spontaneamente accostato il veicolo e avviato un colloquio con l'inviato, Pt_1 arrivando persino a formulare accuse nei confronti del prestanome—comportamento incompatibile con un clima di intimidazione.
L'appostamento, inoltre, rientra nelle pratiche investigative consentite quando finalizzato a documentare fatti di rilevanza sociale, a condizione che non si traduca in molestie continue o minacce (art. 660 c.p.). Nel caso di specie, la troupe ha atteso in un'area pubblica per un tempo limitato, senza interferire con la vita privata dell'attore né creare situazioni di pericolo, come dimostrano il video in atti e l'assenza di denunce presentate in tempo reale.
In entrambe le occasioni, l'attore non ha mai chiesto l'interruzione delle riprese né ha richiesto assistenza alle forze dell'ordine, nonostante avesse piena facoltà di farlo.
Anzi, si è dimostrato ampiamente disponibile a fornire una maldestra spiegazione agli addebiti mossi dall'inviato.
In conclusione, le condotte della non solo non sono illegittime, ma Pt_3 rappresentano un esercizio equilibrato del diritto di informare, nel rispetto delle norme stradali e dei diritti individuali. Le accuse mosse dall'attore sono smentite dai fatti stessi, in particolare dal suo ripetuto comportamento collaborativo e dalla mancata dimostrazione di situazioni di pericolo concrete.
Il Tribunale, pertanto, non può che ritenere infondata la domanda risarcitoria, sia per l'assenza di prove a sostegno delle violazioni contestate, sia per la palese contraddizione tra le affermazioni dell'attore e le sue azioni effettive, che attestano una piena capacità di autodeterminazione.
La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, non può essere compressa da ricostruzioni soggettive non corroborate da elementi oggettivi, soprattutto quando i soggetti coinvolti hanno scelto volontariamente di diventare protagonisti di una narrazione pubblica, sfruttandone gli spazi per difendere le proprie posizioni.
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5. Danno. Poiché è stata esclusa l'antigiuridicità delle condotte della convenuta, non sussiste alcun danno risarcibile in capo all'attore
6. Spese di Lite
Tanto premesso, le domande dell'attore devono essere respinte e le spese seguono la soccombenza. Le spese di lite vanno determinate in base al D.M. 55/14 e s.m.i. Il valore della lite va ancorato alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice. Il parametro con il quale determinare l'importo dei compensi è quello medio, dovendosi tenere conto che è un processo che ha visto lo svolgersi di tutte le fasi.
Pertanto, a titolo di compenso si ritiene congruo liquidare alla parte vittoriosa la somma di € 22.500, alla quale seguono gli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
N.R.G. 22645/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore.
2. Condanna a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che quantifica in € 22.500 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre esborsi, IVA, CPA e accessori per legge.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
MO SC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 22645/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22645/2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. NUNZIATA PAOLO C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, come da procura in atti
RICORRENTE
contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MERLO ALBERTO e dall'Avv. LEPRI FABIO ( , C.F._2 elettivamente domiciliata in Via Salaria, 227 – c/o Avv. S. Iasonna, 00199 Roma, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: immagine, violazione della privacy e diritto di cronaca
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 28 maggio 2024, il signor , Parte_1 titolare della società Appalti s.a.s. operante nel settore edilizio, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di Controparte_2 ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per la diffusione illecita
1 della propria immagine, voce e dati sensibili, nonché per l'illecita condotta di violenza privata posta in essere dall'inviato della trasmissione.
L'attore ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato alla propria dignità personale, decoro, salute, diritto alla privacy e autodeterminazione, oltre al danno subito dalla propria attività imprenditoriale, quantificando tale risarcimento nella misura complessiva di € 250.000,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta opportuna, anche in via equitativa.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto di essere stato oggetto, suo malgrado e senza alcuna autorizzazione, di plurimi servizi televisivi trasmessi dal programma "Le
Iene" (prodotto dalla convenuta) nelle puntate del 2, 9, 16 e 23 maggio 2023. La condotta lesiva della convenuta, secondo l'attore, sarebbe consistita nell'averlo pubblicato a volto scoperto, nell'aver omesso il camuffamento della voce, nell'averlo chiamato per nome, nell'averlo individuato nel comune di residenza, nell'averlo rincorso per le strade cittadine, nell'averlo accusato di gravi reati in assenza di procedimenti penali o condanne, e nell'averlo destinatario di offese esplicite e gratuite.
L'attore ha inoltre lamentato che l'inviato, il signor , lo avrebbe più volte Persona_1 inseguito con condotte descritte come "spericolate e pericolosissime per le vie cittadine", configurando la fattispecie di violenza privata. A tale proposito, ha citato un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione che avrebbe condannato il medesimo giornalista per una fattispecie analoga.
L'attore ha infine asserito di aver subito, a seguito della messa in onda dei servizi, insulti, minacce e derisioni, manifestando crisi ansiogene, crisi di panico, crisi respiratorie e insonnia, al punto di aver pensato di togliersi la vita.
Si è costituita in giudizio mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 6 settembre 2024, contestando e impugnando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto, poiché manifestamente infondate in fatto e in diritto.
Cont In via principale, ha eccepito l'applicabilità delle esimenti dei diritti di critica e di cronaca (ex art. 21 Cost.), garantite per le inchieste giornalistiche dedicate a temi di attualità e interesse collettivo, come l'inchiesta sulle presunte truffe collegate al bonus del 110% oggetto dei servizi. A sostegno di ciò, la convenuta ha rilevato la sussistenza
Pag. 2 di 18 dei tre presupposti scriminanti: l'interesse pubblico della notizia, la verità dei fatti (o verità putativa, tenuto conto della natura del giornalismo d'inchiesta che non richiede la verifica rigorosa della fonte), e la continenza espositiva.
Inoltre, la convenuta ha sostenuto che l'attore non contesta in alcun modo che quanto andato in onda sia quanto concretamente accaduto, con la conseguenza che tali fatti Cont sostanziali devono considerarsi pacifici (art. 115 c.p.c.). a sottolineato che l'attore si è volontariamente sottoposto all'intervista e ha ammesso la verità dei fatti contestati
(ad esempio, riferendo: "Siamo in errore… Se dobbiamo pagare, paghiamo. Non ci sono problemi").
Cont Quanto alla lamentata violenza privata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità del preteso rapporto giuridico, in quanto la contestazione riguarderebbe le modalità di realizzazione del servizio e non la sua diffusione, e l'inviato non è parte in causa.
Cont La convenuta a sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla richiesta di risarcimento per il danno all'attività imprenditoriale.
Cont Infine, ha contestato l'esistenza e il nesso causale dei danni lamentati (sia non patrimoniali che imprenditoriali), asserendo che se pregiudizi vi furono, essi dipenderebbero dalla condotta illecita dell'attore medesimo e non dalla legittima diffusione dei fatti.
SVILUPPI PROCESSUALI
All'inizio del procedimento, il Tribunale ha sollevato d'ufficio (con decreto del 9 settembre 2024) la questione della correttezza del rito. È emerso il profilo giuridico controverso della cumulabilità delle domande soggette a riti diversi (domande privacy ex art. 10 D.lgs. 150/2011 e domande per lesione di diritti fondamentali come decoro e dignità personale, soggette al rito ordinario).
L'attore, con memoria del 25/09/2024, ha aderito al rilievo, chiedendo la conversione del rito da ordinario a rito del lavoro e l'assegnazione di termini per memorie integrative. La convenuta, con note del 27/09/2024, ha insistito per il mantenimento del rito ordinario o, in subordine, per la separazione delle cause, sostenendo che le
Pag. 3 di 18 domande erano connesse solo soggettivamente e che, per principio generale, il rito ordinario o quello semplificato attraeva il rito speciale, salvo i casi di cui agli artt. 409 e
442 c.p.c., nei quali non rientrerebbero le sole cause relative al Codice Privacy.
Con Ordinanza del 20 novembre 2024, il Giudice, rilevando una connessione di tipo oggettivo tra le domande (dovuta all'unicità del fatto illecito asserito), ha convertito il rito da ordinario in rito del lavoro e ha assegnato un termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie e documenti integrativi.
In ottemperanza a tale ordinanza, la convenuta ha depositato la Memoria integrativa in data 20 dicembre 2024, ribadendo tuttavia la richiesta di revoca/modifica dell'ordinanza di conversione e insistendo per il rito ordinario o la separazione delle cause. In tale Cont sede, a specificato che l'attore non aveva depositato la memoria prevista dall'art. Cont 171-ter c.p.c., di conseguenza, ha eccepito che i fatti da essa allegati (in particolare, la veridicità dei contenuti dei servizi e la condotta non contestata del sig.
, inclusa la sua disponibilità all'intervista) dovevano considerarsi definitivamente Pt_1 pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'attore ha reiterato le sue conclusioni e istanze istruttorie con note depositate l'8 aprile
2025.
Con Ordinanza del 9 aprile 2025, il Tribunale si è pronunciato sulle istanze istruttorie dell'attore. Il Giudice ha respinto tutte le richieste di prova testimoniale (capi da a) ad i))
a causa della loro genericità in relazione ai soggetti, tempi e luoghi degli insulti e delle minacce (capi a, b, c, e), o perché irrilevanti (capi d, h), o perché attinenti a circostanze soggettive interne o valutative (capi f, g, i). Inoltre, è stata respinta la richiesta di nomina di CTU medico psichiatrico, in quanto ritenuta esplorativa e non volta a chiarire fatti già provati, ma a accertare ex novo l'esistenza stessa di patologie e il nesso causale, in mancanza di idonea prova o indizio documentale.
Il Tribunale ha tuttavia autorizzato il deposito dei supporti tecnologici (USB) contenenti i video integrali dei servizi per cui è causa.
L'attore depositava i file dei video su supporto USB in data 17/11/25; la parte resistente ne depositava altri, a sua volta, il 19/11/25.
Infine, all'esito dell'udienza cartolare del 19 novembre 2025, dopo che entrambe le parti avevano precisato le proprie conclusioni (RTI ribadendo la richiesta di rigetto o
Pag. 4 di 18 inammissibilità e la richiesta di mutamento del rito in ordinario, e insistendo per Pt_1
l'accoglimento di tutte le sue domande), il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi 30 giorni.
IN DIRITTO
TI CI
Il Tribunale reputa che i seguenti fatti possono considerarsi pacifici in quanto non specificamente contestati in applicazione dell'art. 115 c.p.c.:
• Il sig. è titolare della società Appalti s.a.s., operante nel settore edilizio. Pt_1
• produce la trasmissione televisiva "Le Iene". CP_2
• Il signor è stato interessato da quattro servizi televisivi mandati in onda Pt_1 dalla trasmissione "Le Iene".
• I servizi sono stati trasmessi sul canale Italia1 e sono stati caricati in streaming.
• Le date precise delle puntate in cui sono stati messi in onda i servizi sono: 2 maggio 2023, 9 maggio 2023, 16 maggio 2023 e 23 maggio 2023.
• L'oggetto dei servizi verteva su presunte truffe collegate ai bonus del 110%.
• I servizi mostravano il sig. a volto scoperto, il suo nome di battesimo Parte_1
( ) e lo collocavano presso il proprio comune di residenza. Pt_1
• L'attore non aveva rilasciato alcuna autorizzazione alla diffusione della sua immagine, voce o dati sensibili.
• L'attore è stato inseguito dall'inviato (Guido/Luigi Pelazza) sia a piedi che a bordo di autovetture, per le strade cittadine.
• Il programma "Le Iene" vanta una media di spettatori che oscilla tra 1,3 milioni e
2 milioni.
• La corrispondenza dei servizi mandati in onda ai reali accadimenti.
• La corrispondenza tra le copie video depositate, sia dalla parte attrice che dalla parte resistente, e quelle effettivamente trasmesse.
Pag. 5 di 18 Anche il contenuto delle copie dei video depositati in atti dalle parti può essere considerato pacifico (e identico).
Descrizione dei Servizi Televisivi
a) Video del 02.05.2023
Il servizio delle Iene andato in onda il 2 maggio 2023 a Napoli documenta una presunta truffa ai danni dello Stato legata al Bonus 110%, svelata grazie a un infiltrato che è entrato in contatto con un'organizzazione criminale capace di caricare falsi crediti fiscali nel cassetto di un'azienda senza che siano stati eseguiti reali lavori di ristrutturazione. Il meccanismo fraudolento si baserebbe sulla figura cruciale di un presunto funzionario infedele all'interno dell'Agenzia delle Entrate: un basista in grado di inserire dati nel sistema informatico aggirando le necessarie asseverazioni di ingegneri e commercialisti.
Durante la trattativa documentata dalle telecamere, un intermediario, di cui è visibile solo il busto, richiede il 30% del valore del credito caricato, inizialmente stimato in 1,5 milioni di euro. Secondo le dichiarazioni del conduttore, tale denaro finirebbe nelle casse della camorra;
tuttavia, l'infiltrato rifiuta di pagare in anticipo, pretendendo di assistere all'operazione direttamente all'interno degli uffici pubblici per scongiurare il rischio di essere a sua volta raggirato.
I criminali accettano sorprendentemente questa condizione, rimodulando l'offerta su
850.000 euro di crediti disponibili. Il video si interrompe proprio nel momento di massima tensione, ovvero quando l'inviato sta per entrare in ufficio delegato per verificare l'esistenza del funzionario corrotto e la fattibilità tecnica dell'illecito, rimandando la conclusione dell'inchiesta alla puntata successiva.
b) Video del 09.05.2023
Nel video del 09/05/2023 emerge che l'inviato intercettava il soggetto identificato come mentre questi si trovava a bordo della propria autovettura pronto a partire e a Pt_1 volto scoperto. A seguito delle prime domande poste, l'intervistato si allontanava repentinamente avviando la marcia con la portiera lato guida ancora aperta. In tale circostanza, sebbene la mano dell'intervistatore fosse poggiata sullo sportello, non si ravvisa alcuna condotta idonea a ostacolarne fisicamente la chiusura, stante la rapidità della manovra di partenza.
Pag. 6 di 18 Seguiva una fase di pedinamento durante la quale l'auto della troupe manteneva un'andatura prudente, affiancando il veicolo del soggetto in una sola occasione per permettere lo scambio di domande, alle quali l'intervistato forniva laconiche risposte prima di distanziarsi nuovamente. In un momento successivo, non integralmente documentato nella dinamica di spostamento, il arrestava la marcia in autostrada Pt_1 sottoponendosi volontariamente a ulteriori quesiti in merito alla genesi dei crediti fiscali.
L'indagine documentata nel video proseguiva con l'identificazione di soggetti terzi prestanome, tra cui tale nel cui cassetto fiscale risultavano crediti per 850.000 Per_2 euro, e si concludeva con il tentativo di deposito della documentazione presso la
Direzione dell'Agenzia delle Entrate e la successiva autodenuncia del primo informatore presso la Guardia di Finanza.
c) Video del 16.05.2023
Nella puntata del 16/05/2023 l'inviato continuava a dare conto degli sviluppi dei due servizi precedenti. In particolare, la troupe documentava l'incontro con , un CP_3 semplice muratore trasformato in testa di legno inconsapevole, che si ritrova intestatario di una società con 550.000 euro di crediti falsi nel cassetto fiscale senza nemmeno sapere cosa fosse un cassetto fiscale o capire che rischiava il carcere.
Emergeva altresì che gli organizzatori della presunta truffa, e gli Per_3 Parte_1 davano solo poche centinaia di euro al mese in cambio della sua collaborazione. La situazione assume contorni grotteschi quando le Iene, dopo aver scoperto che l'ufficio della banda a Nola è stato frettolosamente smantellato (targhe rimosse e fuga generale), riescono a rintracciare proprio lì, dimostrandogli che aveva CP_3 Per_3 addirittura deviato sul proprio cellulare i codici di sicurezza dell'Agenzia delle Entrate per operare indisturbato a suo nome. Eppure, di fronte all'evidenza, l'unica preoccupazione di rimaneva quella di perdere la misera "paghetta" mensile. CP_3
Il servizio si chiude con un nuovo tentativo, tragicomico, di consegnare all'Agenzia delle Entrate di Napoli un faldone di documenti riguardanti un'altra presunta frode da milioni di euro con 25 persone coinvolte. Le Iene, bloccate all'ingresso, finiscono per smistare la fila degli utenti in attesa come fossero impiegati dello sportello, prima di riuscire finalmente a far recapitare il dossier alla funzionaria competente, tra scene surreali di guardie giurate che chiudono le porte e richieste di maglioni da parte di chi sta dentro.
Pag. 7 di 18 d) Video del 23.05.2023
Nel video del 23/05/2023 si evince che l'inviato, ipotizzando un contatto tra il prestanome e i vertici dell'organizzazione a seguito della propria visita, CP_3 predisponeva un appostamento nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo, ove intercettava l'arrivo del signor a bordo di una Y10. Richiamata l'attenzione del Pt_1 conducente mediante l'uso del clacson, il giornalista procedeva a un nuovo confronto durante il quale il tentava invano di attribuire la responsabilità gestionale al Pt_1 prestanome, circostanza smentita documentalmente dall'esibizione di una procura speciale notarile che conferiva al ampi poteri di amministrazione, relegando il Pt_1
al ruolo di mero strumento. CP_3
L'attività d'indagine si spostava successivamente all'interno del domicilio del prestanome sito in Roccarainola, un locale di circa venti metri quadri privo di servizi igienici e in gravissime condizioni igienico-sanitarie, evidenziando lo stato di estrema indigenza e vulnerabilità del soggetto. Il medesimo riferiva altresì di aver contratto un debito di 400 euro per la sussistenza alimentare con soggetti terzi potenzialmente riconducibili a dinamiche usurarie.
A conclusione degli accertamenti, il veniva accompagnato presso l'istituto CP_3 bancario di riferimento della società fittizia, dove l'acquisizione dell'estratto conto rivelava un saldo negativo e pregresse movimentazioni di denaro verso l'estero e a favore di liberi professionisti. Tali operazioni, ad avviso dell'inviato, erano presumibilmente disposte da remoto dal complice , al momento resosi Per_4 irreperibile.
PROFILI GIURIDICI CONYTOVERSI
Le principali questioni che rimangono controverse e che necessitano di una pronuncia giudiziale riguardano:
1. la legittimazione attiva dello per i danni imprenditoriali della società di Pt_1 costruzioni;
Cont
2. la legittimazione passiva di in ordine alle asserite violenze perpetrate dall'inviato ; Per_1
Cont
3. la qualificazione della condotta di
Pag. 8 di 18 4. l'illecito di violenza privata/modalità d'inchiesta;
5. l'esistenza del danno;
6. le spese di lite.
1. La legittimazione attiva dello per i danni imprenditoriali Pt_1
L'attore, titolare della società EL IO s.a.s., ha dedotto di aver subito un blocco totale delle attività e la mancanza di nuove commesse quale conseguenza diretta dei Cont servizi televisivi mandati in onda. La convenuta a eccepito che l'azione giudiziaria
è stata intrapresa personalmente dal sig. e non dalla società, rilevando che, Parte_1 per dimostrare il danno di natura economico-imprenditoriale, l'attore ha prodotto la visura della Parte_2
Da ciò la convenuta ha tratto la conseguenza che l'attore, agendo a titolo personale, non avrebbe la legittimazione né la titolarità per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla società stessa, in quanto la produzione documentale non sarebbe idonea a fondare la pretesa risarcitoria personale.
L'eccezione deve essere accolta. La società non risulta essere parte in causa: nell'atto introduttivo il ricorrente non afferma mai di agire anche in nome e per conto della società; nella visura allegata, sebbene risulti che il sia socio Parte_1 accomandatario, non emerge che in tale veste abbia conferito mandato o procura al difensore per agire in tale veste.
L'eccezione deve essere accolta.
Cont
2. La legittimazione passiva di in ordine alle asserite violenze perpetrate dall'inviato Per_1
Cont La legittimazione passiva di rispetto alle asserite violenze perpetrate dall'inviato non può essere esclusa. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione Per_1 passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'attore per le condotte di violenza privata che sarebbero state commesse dall'inviato, ma tale eccezione è infondata.
Pag. 9 di 18 La responsabilità trova infatti fondamento nell'art. 2049 c.c., secondo cui, come chiarito dalla giurisprudenza, non è necessario un vincolo di dipendenza per configurare il rapporto di preposizione, essendo sufficiente anche una mera collaborazione o ausiliarità del preposto nell'ambito dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente. La responsabilità, inoltre, prescinde dalla colpa del preponente ed è imputata a titolo oggettivo, poiché si fonda sulla consapevole accettazione dei rischi insiti nella scelta imprenditoriale adottata (Cass. civ. 6325/2010).
Tale principio si applica anche al caso in esame, in cui l'emittente televisiva ha affidato la conduzione di una trasmissione o di un servizio a un inviato noto per la mancanza di remore nell'espressione del pensiero e per la spregiudicata aggressività nei confronti dell'intervistato, con l'evidente intento di capitalizzare l'attrattiva in termini di audience.
La trasmissione, strutturata come spettacolo e fondata proprio sull'aggressività dell'inviato capace di "bucare lo schermo", pur se a rischio dell'incolumità, dell'onore e della reputazione altrui, comporta inevitabilmente la responsabilità dell'emittente ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni arrecati ai terzi.
L'eccezione va, dunque, respinta.
Cont
3. La qualificazione della condotta di
Cont L'attore imputa alla re condotte illecite:
a) la violazione della privacy, la lesione dell'immagine e dell'autodeterminazione per la diffusione della sua immagine, del suo volto e della sua voce senza consenso;
b) la lesione della dignità e del decoro per essere stato accusato di condotte di reato;
c) la violazione della sua autodeterminazione mediante condotte di violenza privata dell'inviato.
a) Violazione della Privacy, Lesione dell'Immagine e dell'Autodeterminazione per
Diffusione Senza Consenso
Cont Il signor contesta a a diffusione non autorizzata di quattro servizi televisivi e Pt_1 streaming che lo ritraggono a volto scoperto, lamentando la violazione della privacy,
Pag. 10 di 18 dell'immagine e dell'autodeterminazione per mancanza di consenso valido (GDPR) e per la non essenzialità dei dati personali rispetto al diritto di cronaca.
Cont espinge le accuse invocando il legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 21 Cost. su fatti di interesse pubblico (truffe bonus 110%), sostenendo che il consenso fosse stato prestato tacitamente o fosse comunque superfluo ai sensi dell'art. 97 l.d.a. e degli artt. 136 e 137 del Codice Privacy, che esonerano dalla richiesta di autorizzazione quando la riproduzione è giustificata da scopi informativi su eventi di rilievo sociale.
Questo Tribunale, chiamato a bilanciare la tutela dei diritti fondamentali della persona
(riservatezza, immagine, autodeterminazione) rispetto al diritto di cronaca e di critica, espressione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione, ritiene che, nel caso di specie, non sussista la violazione contestata dal sig. (Attore) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(RTI, Convenuta), società produttrice della trasmissione "Le Iene".
In via preliminare, occorre delineare con precisione la natura dell'attività in contestazione. Sebbene la Convenuta abbia spesso difeso il suo operato invocando i principi del "giornalismo d'inchiesta", va riconosciuto che la trasmissione "Le Iene" è strutturata come un programma televisivo che, pur occupandosi di temi di attualità e di denuncia sociale, utilizza notoriamente modalità corrosive e irriverenti e tende al Cont sensazionalismo e all'emotività. L'oggetto sociale di include la produzione di
"spettacoli e trasmissioni in genere destinate al pubblico", non limitandosi alla sola attività editoriale giornalistica.
Pertanto, l'attività in esame non beneficia necessariamente della "meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte" tipica del giornalismo d'inchiesta professionale. Tuttavia, ciò non esclude l'applicabilità, in capo a chiunque
(uti civis), delle esimenti previste dai diritti di cronaca e di critica, purché siano rispettati i limiti di verità dei fatti, pubblico interesse e continenza espositiva.
Il primo e più dirimente punto da affrontare riguarda la presunta violazione del diritto di autodeterminazione e la mancanza di consenso. L'Attore sostiene che la diffusione della sua immagine, volto e voce (in ben quattro servizi) non fu autorizzata, e che le
"diverse fughe" e l'aggressività dell'inviato dimostrerebbero che non aveva Per_1 alcuna intenzione di essere intervistato e/o inquadrato.
Pag. 11 di 18 Tale prospettazione, tuttavia, si scontra con gli elementi emersi dalla visione dei servizi televisivi. L'Attore si è sottoposto volontariamente all'intervista resa all'inviato de "Le
Iene" a telecamera palese. È un dato di fatto incontrovertibile, come sottolineato dalla
Convenuta e non specificamente smentito dall'Attore nei termini previsti dall'art. 115
c.p.c., che l'Attore non contesta in alcun modo che quanto andato in onda sia quanto concretamente accaduto.
In particolare, e ciò è fondamentale per escludere la coartazione, dopo un'iniziale fase di allontanamento e di prudente pedinamento in auto (circostanza che l'Attore aveva descritto, al contrario, in modo infondato come "inseguimenti spericolati e pericolosissimi"), il signor arrestava la marcia in autostrada sottoponendosi Pt_1 volontariamente a ulteriori quesiti in merito alla genesi dei crediti fiscali.
Inoltre, non solo ha rilasciato l'intervista senza nulla richiedere o osservare, ma ha Pt_1 anche cercato attivamente di autogiustificarsi. Dalle sue stesse dichiarazioni riportate nei servizi, si evince la piena consapevolezza della situazione e il tentativo di attenuare le proprie responsabilità: "Siamo in errore… Se dobbiamo pagare, paghiamo. Non ci sono problemi"; e ancora: "Certo che volevo vedere i soldi… che faccio un'operazione senza soldi?".
Infine, in un servizio successivo, incontrava nuovamente l'inviato e rispondeva alle Pt_1 domande, cercando persino di addossare tutte le responsabilità al prestanome
. Tale condotta di , che non si è mai sottratto definitivamente alle CP_3 Pt_1 telecamere, ma ha scelto di interagire, sebbene in modo maldestro e con
"giustificazioni molto fragili", configura chiaramente un consenso implicito o per fatto concludente alla ripresa e diffusione dell'immagine, in linea con la giurisprudenza che ammette tale forma di consenso.
Peraltro, dimostra significativamente la correttezza dell'operato della trasmissione Le
Iene il confronto tra il video del 2/05/23 e quelli successivi: nel primo, quando ancora non c'era il consenso implicito dello e le telecamere non erano palesi, gli operatori Pt_1 non hanno mostrato il volto e hanno anche camuffato la voce;
nei video successivi lo
, come detto, ha cercato il favore delle telecamere e si è sottoposto Pt_1 volontariamente al confronto con l'inviato.
Pag. 12 di 18 Il diritto di autodeterminazione non può essere invocato per coprire le conseguenze della propria scelta di esporsi e di rilasciare dichiarazioni nel tentativo di difendere la propria condotta, la cui verità sostanziale è pacifica.
b) Lesione della Dignità e del Decoro
Riguardo alla violazione dell'immagine e della dignità, lamentata per l'esposizione del volto scoperto, della voce chiara, del nome e delle accuse mosse, si deve applicare il criterio stabilito dall'art. 97 l.d.a., che consente la diffusione dell'immagine senza consenso quando è "collegata a fatti… di interesse pubblico…".
L'inchiesta su presunte truffe collegate al bonus 110% riveste indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione.
In questo contesto, benché la trasmissione persegua l'obiettivo di suscitare emozioni e audience (caratteristica del genere spettacolare cui appartiene), si deve valutare se la diffusione dell'identità fosse strettamente necessaria alla notizia e se sia stata rispettata la continenza formale.
Nonostante l'Attore sostenga che i suoi dati sensibilissimi nulla aggiungessero al fatto narrato, la giurisprudenza riconosce che l'uso dell'immagine e dell'identità è consentito nel pubblico interesse se è essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.
Nel caso di specie, non era un soggetto passivo marginale: egli era uno dei Pt_1 protagonisti (identificato come " ") nell'ambito dell'organizzazione della presunta Pt_1 truffa sui crediti fiscali, come attestato dal fatto che gli sono stati attribuiti "ampi poteri di amministrazione" tramite una procura speciale notarile, dal fatto che agisse da intermediario con un funzionario dell'agenzia delle entrate e che operasse concretamente per l'accredito dei soldi pubblici.
Inoltre, la divulgazione del suo nome, del suo volto e della sua voce erano aspetti strettamente necessari per far comprendere che i servizi messi in onda dalla convenuta non fossero la rappresentazione di una messa in scena realizzata con degli attori, ma fatti sui quali i telespettatori dovevano catalizzare la massima attenzione e eventualmente valutare se, a loro volta, potessero essere delle vittime di una presunta
Pag. 13 di 18 truffa. La sua identificazione era, quindi, strumentale a dare concretezza e completezza all'inchiesta su un fenomeno di rilevanza sociale.
Si deve inoltre rilevare che, nell'ambito del contenzioso, l'Attore ha concentrato le sue richieste sull'accertamento della violazione e sul risarcimento del danno, senza che risultino istanze specifiche dirette a ottenere il diritto di replica televisiva per smentire o rettificare il contenuto dei servizi. Il diritto di replica, che dovrebbe garantire una pari opportunità di comunicazione in caso di notizia lesiva, non è stato esercitato, suggerendo che l'obiettivo primario dell'Attore non fosse la rettifica della verità, ma l'eliminazione della visibilità e l'ottenimento, in questa sede, di un risarcimento pecuniario.
L'Attore lamenta una grave lesione del proprio decoro e dignità personale, esposta alla
"pubblica gogna mediatica". L'elemento più grave risiede nelle offese esplicite e gratuite mosse dall'inviato, che lo hanno descritto con frasi ingiuriose e pesanti accuse di reato in assenza di procedimenti penali o condanne. Le espressioni citate includono:
• L'essere etichettato come facente parte di una "banda di delinquenti che trufferebbe l'erario".
• L'uso di termini quali "truffa – evasione – criminalità" e " , presunto Pt_1 gregario di . Per_5
• La domanda diretta: "EL non ti fai schifo per quello che fai".
Nonostante la crudezza di queste espressioni, il Tribunale ritiene che il programma televisivo si sia mantenuto nei limiti della continenza espositiva. Il diritto di critica, anche quando esercitato in toni "aspri, taglienti e di disapprovazione pungenti e incisivi", è lecito quando non "trasmodi in gratuiti attacchi volti a colpire sul piano individuale la sfera personale e morale del destinatario" (ex multis, Corte di
Cassazione, ordinanza n. 38215 del 3 dicembre 2021).
In questo caso, le accuse e le domande sferzanti mosse dall'inviato sono strettamente correlate alla condotta illecita di rilevanza pubblica (la presunta truffa su crediti fiscali per milioni di euro legata al Bonus 110%), la cui verità sostanziale non è stata contestata dal signor . L'obiettivo delle espressioni del giornalista era stigmatizzare Pt_1
e censurare la condotta socialmente deplorevole di chi, pur ammettendo l'errore,
Pag. 14 di 18 cercava di minimizzare il proprio ruolo in un'operazione che ha implicato la creazione di crediti falsi.
Espressioni come quelle riportate poc'anzi non costituiscono un attacco gratuito alla persona in quanto tale, ma rappresentano una critica morale alla condotta di chi ha messo in atto un comportamento truffaldino, ritenuto inaccettabile nell'ottica di una denuncia sociale. Poiché il nucleo fattuale dell'inchiesta era vero e di interesse pubblico, e il linguaggio utilizzato, seppur duro, era funzionale a formare l'opinione pubblica su fatti veri, esso non ha ecceduto il limite della continenza, elemento che è stato rispettato anche in altre controversie.
Qualsiasi pregiudizio alla dignità e al decoro che ne è conseguito è, dunque, eziologicamente collegato ai comportamenti illeciti non contestati posti in essere dall'Attore medesimo, e non alla legittima diffusione di tali fatti.
4. Condotta Illegittima e Pericolosa (Violenza Privata)
L'attore denuncia una "condotta chiaramente illegittima e pericolosa" da parte dell'intervistatore ( ), che lo avrebbe più volte inseguito a piedi e a bordo Persona_1 di autovetture per le strade cittadine, mettendo a rischio l'incolumità, in chiara violazione delle norme del Codice della Strada (C.d.S.).
La contestazione avanzata dal signor nei confronti delle condotte tenute Parte_1 dall'inviato durante i servizi televisivi del 9 e 23 maggio 2023 richiede un esame rigoroso. L'attore ha dipinto un quadro di "aggressione fisica e psicologica", sostenendo che manovre di inseguimento, pedinamento e appostamento, nonché violazioni del Codice della Strada, avrebbero compromesso la sua autodeterminazione, estorcendogli un consenso alle riprese.
Tuttavia, una disamina obiettiva delle circostanze, supportata dalle immagini prodotte nel processo, rivela una realtà sostanzialmente diversa, nella quale le azioni della troupe si sono mantenute entro i limiti della legalità e della proporzionalità, mentre lo stesso ha agito con piena consapevolezza e autonomia, contraddicendo le sue Pt_1 stesse affermazioni di coercizione.
Pag. 15 di 18 Nel servizio del 9 maggio 2023, l'attore ha descritto un "inseguimento rocambolesco" sulla A30, caratterizzato da affiancamenti pericolosi e un comportamento di guida tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale. La documentazione acquisita, tuttavia, smentisce questa narrazione. Le immagini mostrano chiaramente che, dopo un iniziale allontanamento dell'attore in contesto urbano con la portiera del veicolo ancora aperta—gesto che, per sua natura, configura un rischio autoinflitto e non imputabile alla troupe—l'auto dell'inviato ha mantenuto un'andatura regolare, senza superare i limiti di velocità né effettuare manovre aggressive.
L'unico affiancamento registrato, avvenuto in una strada del centro abitato, è stato breve e finalizzato esclusivamente a richiamare l'attenzione dell'attore, nel pieno rispetto dell'art. 142 del Codice della Strada, che vieta gare di velocità o comportamenti idonei a creare pericolo, ma non esclude il legittimo uso della carreggiata per interagire con soggetti coinvolti in inchieste di interesse pubblico.
Ciò che risulta decisivo, tuttavia, è il comportamento successivo dello stesso : Pt_1 anziché proseguire la fuga o rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine—reazioni che sarebbero state logiche in presenza di un concreto timore per l'incolumità—egli ha autonomamente deciso di arrestare la marcia in autostrada imboccata successivamente al primo tentativo di approccio della troupe, fermandosi in una piazzola di emergenza per rispondere alle domande dell'inviato. Questa scelta, razionale e deliberata, contraddice radicalmente la ricostruzione di un consenso estorto tramite intimidazione.
Nel caso di specie, l'assenza di segnalazioni alle autorità stradali o di richieste di soccorso durante o immediatamente dopo gli eventi, nonché la disponibilità a rendere l'intervista, rendono infondata la pretesa risarcitoria.
Venendo al servizio del 23 maggio 2023, incentrato su un appostamento nei pressi dell'abitazione di un presunto prestanome e successivo inseguimento dello , è Pt_1 stato anch'esso oggetto di accuse infondate. L'attore ha parlato di un nuovo
"inseguimento spericolato", ignorando che la troupe si sia limitata a presidiare un luogo pubblico—attività lecita purché non violi la privacy o impedisca la libertà di movimento—e che, mantenendo la distanza e una velocità consona al centro abitato,
l'unico mezzo utilizzato per attirare la sua attenzione sia stato un breve uso del
Pag. 16 di 18 clacson, strumento riconosciuto dal Codice della Strada (art. 155) come segnale acustico per comunicare in situazioni di necessità.
Non vi è traccia, nelle prove acquisite, di manovre pericolose o di tentativi di ostruzione della marcia dell'attore. Al contrario, le immagini mostrano che, una volta intercettato,
ha spontaneamente accostato il veicolo e avviato un colloquio con l'inviato, Pt_1 arrivando persino a formulare accuse nei confronti del prestanome—comportamento incompatibile con un clima di intimidazione.
L'appostamento, inoltre, rientra nelle pratiche investigative consentite quando finalizzato a documentare fatti di rilevanza sociale, a condizione che non si traduca in molestie continue o minacce (art. 660 c.p.). Nel caso di specie, la troupe ha atteso in un'area pubblica per un tempo limitato, senza interferire con la vita privata dell'attore né creare situazioni di pericolo, come dimostrano il video in atti e l'assenza di denunce presentate in tempo reale.
In entrambe le occasioni, l'attore non ha mai chiesto l'interruzione delle riprese né ha richiesto assistenza alle forze dell'ordine, nonostante avesse piena facoltà di farlo.
Anzi, si è dimostrato ampiamente disponibile a fornire una maldestra spiegazione agli addebiti mossi dall'inviato.
In conclusione, le condotte della non solo non sono illegittime, ma Pt_3 rappresentano un esercizio equilibrato del diritto di informare, nel rispetto delle norme stradali e dei diritti individuali. Le accuse mosse dall'attore sono smentite dai fatti stessi, in particolare dal suo ripetuto comportamento collaborativo e dalla mancata dimostrazione di situazioni di pericolo concrete.
Il Tribunale, pertanto, non può che ritenere infondata la domanda risarcitoria, sia per l'assenza di prove a sostegno delle violazioni contestate, sia per la palese contraddizione tra le affermazioni dell'attore e le sue azioni effettive, che attestano una piena capacità di autodeterminazione.
La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, non può essere compressa da ricostruzioni soggettive non corroborate da elementi oggettivi, soprattutto quando i soggetti coinvolti hanno scelto volontariamente di diventare protagonisti di una narrazione pubblica, sfruttandone gli spazi per difendere le proprie posizioni.
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5. Danno. Poiché è stata esclusa l'antigiuridicità delle condotte della convenuta, non sussiste alcun danno risarcibile in capo all'attore
6. Spese di Lite
Tanto premesso, le domande dell'attore devono essere respinte e le spese seguono la soccombenza. Le spese di lite vanno determinate in base al D.M. 55/14 e s.m.i. Il valore della lite va ancorato alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice. Il parametro con il quale determinare l'importo dei compensi è quello medio, dovendosi tenere conto che è un processo che ha visto lo svolgersi di tutte le fasi.
Pertanto, a titolo di compenso si ritiene congruo liquidare alla parte vittoriosa la somma di € 22.500, alla quale seguono gli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
N.R.G. 22645/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore.
2. Condanna a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che quantifica in € 22.500 a titolo di compenso, Controparte_1 oltre esborsi, IVA, CPA e accessori per legge.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
MO SC
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