Art. 36. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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28 marzo 1993
28 marzo 1993
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1428Provvedimento: Ruolo Generale n. 3556/2024 (a cui è riunito il n. 3571/24 r.g.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Fulvio Dacomo Presidente Dott. Antonio Mungo Consigliere Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 3556/2024 (a cui è riunito il n. 3571/24 r.g.), avente ad oggetto: RECLAMO ex art. 739 c.p.c. avverso decreto di incandidabilità ex art. 143 TUEL, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025 e vertente: nel procedimento n. 3556/2024 r.g. TRA Parte_1 nato …Leggi di più...
- culpa in vigilando·
- responsabilità amministrativa·
- condizionamento criminale·
- incandidabilità ex art. 143 TUEL·
- giurisdizione amministrativa·
- infiltrazione mafiosa·
- scioglimento Consiglio comunale·
- controlli antimafia·
- reclamo ex art. 739 c.p.c.·
- probabilità cruciale