Articolo 36 della Legge 25 marzo 1993, n. 81
Articolo 35
Versione
28 marzo 1993
Art. 36. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
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