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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2695/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 20.04.1971
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Loredana Cappelletti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 3.9.2010
(anno 2010 atto n. 35 reg. 05 parte 2 serie C3)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minorenne è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_1 genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale del ragazzo. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative al figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
3. Il figlio è collocato presso la madre nell'abitazione di San Donato Milanese, Via Per_1
Dossetti, 2, anche ai fini della residenza anagrafica. Il sig. potrà vedere il figlio a fine settimana Pt_1 alternati, dal venerdì alla domenica, nonché in uno/due giorni infrasettimanali fino alla cena compresa con accompagnamento del ragazzo presso la casa materna, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di A partire dal mese di gennaio/febbraio 2026 o comunque dopo che il sig. Per_1
si sarà trasferito nella nuova abitazione sita in San Donato Milanese, Via Volta/ Via Fabiani il Pt_1 collocamento di sarà alternato paritetico presso ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì Per_1 dopo scuola fino al successivo lunedì mattina, con mantenimento della residenza di presso la Per_1 casa materna ai fini anagrafici. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di e delle sue inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici.
4. Le vacanze scolastiche saranno così regolamentate, fatti salvi diversi accordi tra i genitori:
- le vacanze natalizie e pasquali così come le altre feste e/o ricorrenze verranno concordate di volta in volta rispettando il criterio dell'alternanza e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo e pari occasioni con Salvo diverso accordo tra i genitori Per_1 Per_1 trascorrerà le vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore da Natale a Capodanno e da
Capodanno all'Epifania. Il 24 dicembre con il genitore che avrà il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ai fini dell'alternanza si dà atto che per l'anno 2025 trascorrerà con il padre il Per_1 periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre.
- Il criterio dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali, il Carnevale e i ponti scolastici. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di Per_1
pagina 2 di 5 e delle sue inclinazioni, desideri ed impegni scolatici ed extrascolastici.
- Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con quattro settimane anche non Per_1 consecutive nei mesi di sospensione scolastica (giugno, luglio, agosto e settembre), le cui date ed eventuali destinazioni di viaggi all'estero in Paesi considerati a rischio secondo gli aggiornamenti della
Farnesina, saranno concordate entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo in considerazione il piano ferie reciproco approvato di anno in anno dai rispettivi datori di lavoro dei genitori. Sono ovviamente fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di e delle sue Per_1 inclinazioni, desideri ed impegni scolastici ed extrascolastici.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
6. Il sig. corrisponderà alla sig. a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_1 Parte_2 figlio € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a fine di ogni mese (entro il Per_1
25/30 di ogni mese), oltre il 50% delle spese straordinarie in base alle Linee Guida del Tribunale di
Milano, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto. A partire da quando andrà a vivere con collocamento alternato paritetico a settimane alterne anche presso il padre Per_1
(indicativamente gennaio/febbraio 2026), il mantenimento di sarà diretto da parte di ciascun Per_1 genitore, nei tempi di rispettiva permanenza e, pertanto, non sarà più corrisposto l'importo di € 500,00.
Ciascun genitore continuerà a concorrere in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie in base alle Linee Guida del Tribunale di Milano.
7. Sul conto corrente cointestato tra i coniugi rimarrà accreditato l'Assegno Unico per il nucleo familiare che verrà utilizzato nell'esclusivo interesse del ragazzo. Detto conto rimarrà aperto esclusivamente per le spese straordinarie relative al figlio e, quindi, ciascun genitore provvederà a versare su detto conto il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio secondo il Protocollo di
Milano
8. La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra rimane alla stessa ed il Sig. Parte_2
ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione, riservandosi in seguito di asportare dalla casa Pt_1 coniugale, successivamente al rogito della nuova casa, mobili, quadri e suppellettili appartenenti alla sua famiglia di origine. Tutte le spese delle utenze domestiche nonché le spese relative alla casa di proprietà della Sig.ra saranno a carico della stessa che provvederà al relativo addebito su un Parte_2 conto corrente personale.
9. A definizione tombale dei pregressi rapporti dare/avere tra i coniugi, la Sig.ra verserà Parte_2 al Sig. l'importo di Euro 85.000,00 – in un'unica soluzione – a mezzo bonifico bancario Pt_1 istantaneo, alle coordinate bancarie da quest'ultimo indicate, entro 24/48 ore prima della data fissata per il rogito di compravendita dell'immobile sito in San Donato Milanese, Via Volta/Via Fabiani ove trasferirà la propria residenza, data che verrà comunicata dal Sig. alla Sig.ra almeno Pt_1 Parte_2
30 giorni prima del rogito.
Le parti danno atto che il predetto trasferimento è volto a regolare i rapporti economici tra le parti e dichiarano di voler usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 154/99, 202/03 e Cassazione n. 16171/03.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a richiedere all'altro coniuge un concorso al mantenimento;
11. Spese legali compensate.
pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 3.09.2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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