Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 luglio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 luglio 1991 |
Commentari • 6
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PARTE SECONDA Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 329 c.p.p. Obbligo del segreto. 1.Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. [2] [3] [4] [5] [6] [7] 2.Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto …
Leggi di più… - 4. Scioglimento dei Comuni per infiltrazioni e condizionamenti mafiosiLara Farinon · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2024
1. Normativa ed evoluzione Lo scioglimento nasce come provvedimento legislativo d'emergenza ed è una misura normativa unica nel mondo, dovuta alla particolarità (mafiosa) italiana. Fino al 1990 il nostro ordinamento non aveva previsto alcuna forma specifica di scioglimento dei comuni e delle province per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. In quegli anni lo Stato interviene a seguito di una cruenta faida tre le ‘ndrine, con epicentro Taurianova (RC), dove tra gli oltre trenta omicidi e attentati vi fu anche la decapitazione di un affiliato, la cui testa venne poi lanciata in aria e usata per il tiro al bersaglio. Il Governo dell'epoca decide quindi per un Decreto Legge contro le …
Leggi di più… - 5. Il decreto legge n. 113Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2018
Giurisprudenza • 23
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1428Provvedimento: Ruolo Generale n. 3556/2024 (a cui è riunito il n. 3571/24 r.g.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Fulvio Dacomo Presidente Dott. Antonio Mungo Consigliere Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 3556/2024 (a cui è riunito il n. 3571/24 r.g.), avente ad oggetto: RECLAMO ex art. 739 c.p.c. avverso decreto di incandidabilità ex art. 143 TUEL, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025 e vertente: nel procedimento n. 3556/2024 r.g. TRA nato a [...] …Leggi di più...
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- infiltrazione mafiosa·
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- 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6769Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06769/2025REG.PROV.COLL. N. 04867/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2022, proposto da NS Di CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Iossa e Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto …Leggi di più...
- art. 31 d.P.R. 380/2001·
- permesso di costruire in sanatoria·
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- art. 36 d.P.R. 380/2001·
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 6770Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 06770/2025REG.PROV.COLL. N. 04868/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2022, proposto da NT TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza …Leggi di più...
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- art. 21-octies Legge n. 241/90·
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- competenza Commissione Straordinaria·
- art. 31 D.P.R. 380/2001·
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- 4. Trib. Torino, sentenza 06/10/2023, n. 1729Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente Sentenza ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nelle cause riunite iscritte ai nn. 7180 - 7181 /2022 promosse da: Parte_1 [...] [...] [...] Parte_2 [...] [...] [...] [...] [...] [...] (avv.te MORESSA – MASSA BOVA) RICORRENTI contro CP_1 (avv. CAGGESE) Controparte_2 (avv.ti GANDI – ANDREANA) RESISTENTI OGGETTO: artt. 2112 cod. civ. – 47 c.5 L. 428/1990 I. Con separati ricorsi, riuniti per ragioni di connessione, i sigg. Pt_1 , , [...] Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...] , , , Parte_2 …Leggi di più...
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- 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2021, n. 306Provvedimento: Pubblicato il 20/04/2021 N. 00306/2021 REG.PROV.COLL. N. 00464/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 464 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da PI VU, rappresentato e difeso dagli avvocati PI VU e Domenico Vestito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...
- art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26. - Art. 2. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , prima dell'entrata in vigore della presente legge.
- Allegato della Legge 22 luglio 1991, n. 221ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
MAGGIO 1991, N.
All'art. 1, comma 1:
al capoverso 1, le parole: "degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita'" sono sostituite dalle seguenti: "degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione"; al capoverso 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere"; al terzo periodo, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall' articolo 329 del codice di procedura penale " sono sostituite dalle seguenti: "il quale, in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento";
al capoverso 3, primo periodo, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto mesi"; al secondo periodo, le parole: "ed e' comunicato immediatamente al Parlamento" sono soppresse;
al capoverso 4, secondo periodo, le parole: "e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza" sono sostituite dalle seguenti: ", in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza";
al capoverso 5, primo periodo, le parole: "puo' sospendere" sono sostituite dalla seguente: "sospende"; al secondo periodo, le parole:
"di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto";
al capoverso 7, le parole: "municipalizzate comunali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "speciali dei comuni e delle prov- ince".