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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/01/2024, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1667/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e promossa
D A
, nato a [...] l'[...] e residente alla Spezia Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1
Avv. GASPARINI SARAH -RICORRENTE-
C O N T R O
, nata a [...] il [...] e residente alla Spezia Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2
Avv. PALMIERI SILVIA -CONVENUTA-
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 22.9.2023 sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.12.2023:
“L'assegnazione della ex casa coniugale, sita in La Spezia (SP) Salita Del
Castelvecchio n. 62, alla Sig.ra viene revocata. Parte_2
I figli minori e vengono affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione e residenza anagrafica presso il padre.
E' fatto divieto alla madre di vedere e frequentare il proprio attuale compagno
Sig. in presenza dei figli minori. Parte_3
Le parti concordano che tale divieto verrà rivisto e rivalutato a far data da un anno dalla pronuncia della sentenza. La madre, pertanto, esplicherà il diritto di visita ai figli minori solo in assenza del compagno e secondo le seguenti modalità: entro le ore 18.00 del venerdì precedente, la Sig.ra Parte_2
comunicherà al Sig. i propri turni di lavoro e
[...] Parte_1
concorderà con lui il calendario per la settimana successiva. Sino alla vendita della ex casa coniugale, la madre potrà continuare ad usufruire della stessa nel tempo che trascorrerà con i figli, con spese di utenze, di condominio
Org_ ordinario e di suo esclusivo carico. Usufruendo della ex casa coniugale, la Sig.ra potrà vedere e tenere con sé e un Parte_2 Per_1 Per_2
giorno infrasettimanale, dall'uscita scolastica dei giorni concordati (oppure dalle ore 14,00) sino alla mattina successiva, allorchè li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione del padre, nonché due week end al mese in alternanza con il padre, allorchè li preleverà da casa del Sig. Parte_1
2 alle ore 20,00/21.00 del sabato per riaccompagnarli alle ore 8,00 del lunedì a scuola o, in assenza della scuola, presso la casa del padre. Dopo la vendita della casa familiare il Sig. presta espresso consenso a che Parte_1
la Sig.ra possa tenere con sé i figli, laddove possibile e Parte_2
cioè in assenza del compagno, presso la propria attuale abitazione ubicata in
La Spezia (SP) Viale Italia n. 279, ove quest'ultima convive con lo . Parte_3
La Sig.ra terrà quindi con sé i figli e un giorno Parte_2 Per_1 Per_2 infrasettimanale dall'uscita da scuola o dalle ore 14.00 sino alle ore 15,30 allorchè li riaccompagnerà presso la casa del padre e, nel fine settimana, un giorno da concordare (sabato o domenica), prelevandoli da casa del padre alle ore 13.00 o alle ore 15.00, per riaccompagnarli alle ore 20.00/21.00 presso la casa del padre. Sono espressamente fatti salvi eventuali accordi diversi tra le parti, motivati da esigenze di lavoro, familiari o di salute.
I figli potranno trascorrere con la madre e con il padre, separatamente, un periodo di vacanza estivo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare fra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, comunicandosi reciprocamente, prima dell'inizio di detto periodo di vacanza, il luogo ove intendono condurre i minori, impegnandosi, comunque, durante detto periodo,
a far mantenere i contatti con l'altro genitore, consentendo l'un all'altro di colloquiare con i figli durante tale periodo di vacanza con cadenza almeno giornaliera. Resta inteso che la madre potrà trascorrere con i figli il suddetto periodo di vacanza estiva solo in assenza del compagno Sig. Parte_3
.
[...]
Per le festività natalizie e pasquali, per i ponti e i compleanni dei figli vigerà il principio dell'alternanza. Resta inteso che la madre potrà trascorrere con i figli i suddetti periodi solo in assenza del compagno Sig. . Parte_3
3 Il Sig. provvederà direttamente al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, escludendo il diritto della Sig.ra a percepire Parte_2
alcunchè a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi. Le spese di natura straordinaria, analiticamente indicate nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli depositate presso il
Tribunale della Spezia, verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le spese per la baby sitter saranno poste a carico del genitore che ne avrà la necessità.
Gli assegni unici ed universali a beneficio dei figli e verranno Per_1 Per_2
percepiti interamente dal padre. A tal fine, la Sig.ra si Parte_2
impegna, sin da ora, a fornire, a semplice richiesta del Sig. , Parte_1
la documentazione necessaria per la compilazione della pratica.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla liquidazione di assegno di mantenimento.
Le parti danno atto di aver messo già messo in vendita la ex casa coniugale, sita in La Spezia (SP) Salita Del Castelvecchio n. 62, tramite agenzie immobiliari di rispettiva fiducia e concordano di dare corso alla vendita a condizione che il prezzo di vendita sia in attivo, detratta la somma di €
20.000,00 (ventimila/00) da restituirsi al Sig. anticipatario Parte_4 della stessa, detratto il capitale residuo da restituire all'Istituto di Credito mutuante, le spese di agenzia, le spese notarili, gli oneri fiscali, le tasse ed ogni ulteriore onere conseguente alla compravendita.
Resta inteso che il ricavato della vendita, scorporata di tutte le somme predette, verrà suddiviso tra le parti nella misura pari al 50% ciascuno. Fino alla vendita della ex casa coniugale, le parti continueranno a pagare la rata del mutuo relativo alla stessa in parti uguali ovvero € 375,00 cadauno, così come le
4 eventuali spese di natura straordinaria relative a tale immobile verranno suddivise tra le parti nella misura pari al 50% ciascuna.
I ricorrenti dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, hanno definito qualsiasi altro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione in ordine ai rapporti patrimoniali tra essi.
Le parti infine confermano il reci proco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei loro figli.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
a proposto ricorso ex art. 473-bis. n. 39 c.p.c. nei confronti Parte_1
di per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio Parte_2
disposte con sentenza n. 293/2018 del Tribunale della Spezia (e già modificate con provvedimento n. cronol. 647/2020 del medesimo Tribunale).
Il ricorrente ha chiesto anche in via cautelare di vietare alla madre di frequentare e tenere con sé i figli, e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2
10.7.2008 e il 3.8.2011) in presenza dell'attuale compagno della Parte_2
, già condannato per reati gravissimi che hanno avuto Parte_3
notevole risonanza nella cronaca locale.
Nel merito il a chiesto l'affidamento in via esclusiva dei minori e la Pt_1 collocazione presso di sé degli stessi (tenuto anche conto dell'attuale regime di collocazione e frequentazione dei minori, che già nei mesi precedenti all'instaurazione del ricorso sono rimasti con la madre solo a fine settimana alternati e per il solo pernottamento nei giorni infrasettimanali di sua spettanza) con conseguente revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla e revoca dell'obbligo di versare a quest'ultima il contributo per il Parte_2
5 mantenimento dei figli, con previsione di mantenimento diretto, fermo il divieto per la madre di far incontrare i figli con il nuovo compagno.
Ritenuto opportuno procedere in via cautelativa a tutela dei minori, con decreto di fissazione di udienza, è stato imposto alla il divieto di vedere e Parte_2
frequentare il proprio attuale compagno in presenza dei figli Parte_3
minori.
All'udienza del 4.10.2023, datosi atto della mancata costituzione di parte convenuta e tenuto conto che la notifica del decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c. è avvenuta oltre il termine assegnato dal giudice per fatto non imputabile al ricorrente, è stata disposta nuova notifica del ricorso.
Alla successiva udienza, parte convenuta si è costituita, eccependo l'inammissibilità/improponibilità del ricorso per assenza dei presupposti previsti dal disposto di cui all'art 473 bis. n. 39 c.p.c. e la nullità dello stesso per violazione dell'art. 473 bis n. 14 c.p.c., eccependo una palese compromissione del diritto di difesa, non essendo stati rispettati né il termine di comparizione né quello per la costituzione in giudizio del resistente.
Nel merito parte convenuta si è opposta alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli al padre, contestando tutto quanto dedotto dallo stesso, negando che vi sia stata una frequentazione fra i suoi figli e il suo attuale compagno e allegando condotte dispotiche e offensive da parte dell'ex marito.
Sentite le parti all'udienza ex art. 473-bis.15 c.p.c., con ordinanza in data
17.10.2023, e per le argomentazioni ivi esposte da ritenersi richiamate integralmente in questa sede, è stato confermato il provvedimento reso inaudita altera parte in data 22.9.2023, rilevando l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte convenuta.
6 Nelle more del giudizio le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza già fissata per il 16.1.2024, espressamente rinunciando ai termini di cui agli artt. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 28 dicembre 2023, dinanzi al Giudice delegato, i procuratori delle parti, alla presenza delle stesse, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge e rispondenti alla situazione già in essere, anche per esigenze lavorative della convenuta, e all'interesse della prole minore d'età in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori (e con il fratellino nato dalla nuova unione del padre), nonostante le limitazioni dei tempi e delle modalità di permanenza dei minori presso la madre, a cagione della sua ammessa convivenza con persona, al momento rifiutata dai minori e che potrebbe creare in loro serio pregiudizio psichico, attesi i non lontani trascorsi e l'attuale condizione personale dello . Parte_3
Tali limitazioni, peraltro temporalmente circoscritte - o meglio, di cui si è prevista una rivalutazione decorso un anno - anche al fine di non ledere a tempo indeterminato la libertà personale della devono ritenersi ad Parte_2 oggi opportune ed anzi necessarie al fine di tutelare la serenità e l'equilibrio psicofisico dei minori.
Le modifiche in punto economico, strettamente conseguenti alle modifiche in punto collocamento e permanenza dei minori con il genitore non convivente, sono congrue, anche alla luce delle condizioni reddituali dichiarate dalle parti,
e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della prole minore di età, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 c.p.c.
7 Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.
293/2018 del Tribunale della Spezia (e già modificate con provvedimento n. cronol. 647/2020 del medesimo Tribunale), prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti nei seguenti termini:
“L'assegnazione della ex casa coniugale, sita in La Spezia (SP) Salita Del
Castelvecchio n. 62, alla Sig.ra viene revocata. Parte_2
I figli minori e vengono affidati in via condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2
collocazione e residenza anagrafica presso il padre.
E' fatto divieto alla madre di vedere e frequentare il proprio attuale compagno
Sig. in presenza dei figli minori. Parte_3
Le parti concordano che tale divieto verrà rivisto e rivalutato a far data da un anno dalla pronuncia della sentenza. La madre, pertanto, esplicherà il diritto di visita ai figli minori solo in assenza del compagno e secondo le seguenti modalità: entro le ore 18.00 del venerdì precedente, la Sig.ra Parte_2
comunicherà al Sig. i propri turni di lavoro e
[...] Parte_1
concorderà con lui il calendario per la settimana successiva. Sino alla vendita della ex casa coniugale, la madre potrà continuare ad usufruire della stessa nel tempo che trascorrerà con i figli, con spese di utenze, di condominio Org_ ordinario e di suo esclusivo carico. Usufruendo della ex casa coniugale, la Sig.ra potrà vedere e tenere con sé e un Parte_2 Per_1 Per_2
giorno infrasettimanale, dall'uscita scolastica dei giorni concordati (oppure dalle ore 14,00) sino alla mattina successiva, allorchè li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione del padre, nonché due week end al mese in alternanza con il padre, allorchè li preleverà da casa del Sig. Parte_1
alle ore 20,00/21.00 del sabato per riaccompagnarli alle ore 8,00 del lunedì a
8 scuola o, in assenza della scuola, presso la casa del padre. Dopo la vendita della casa familiare il Sig. presta espresso consenso a che Parte_1
la Sig.ra possa tenere con sé i figli, laddove possibile e Parte_2
cioè in assenza del compagno, presso la propria attuale abitazione ubicata in
La Spezia (SP) Viale Italia n. 279, ove quest'ultima convive con lo . Parte_3
La Sig.ra terrà quindi con sé i figli e un giorno Parte_2 Per_1 Per_2 infrasettimanale dall'uscita da scuola o dalle ore 14.00 sino alle ore 15,30 allorchè li riaccompagnerà presso la casa del padre e, nel fine settimana, un giorno da concordare (sabato o domenica), prelevandoli da casa del padre alle ore 13.00 o alle ore 15.00, per riaccompagnarli alle ore 20.00/21.00 presso la casa del padre. Sono espressamente fatti salvi eventuali accordi diversi tra le parti, motivati da esigenze di lavoro, familiari o di salute.
I figli potranno trascorrere con la madre e con il padre, separatamente, un periodo di vacanza estivo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare fra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, comunicandosi reciprocamente, prima dell'inizio di detto periodo di vacanza, il luogo ove intendono condurre i minori, impegnandosi, comunque, durante detto periodo,
a far mantenere i contatti con l'altro genitore, consentendo l'un all'altro di colloquiare con i figli durante tale periodo di vacanza con cadenza almeno giornaliera. Resta inteso che la madre potrà trascorrere con i figli il suddetto periodo di vacanza estiva solo in assenza del compagno Sig. Parte_3
.
[...]
Per le festività natalizie e pasquali, per i ponti e i compleanni dei figli vigerà il principio dell'alternanza. Resta inteso che la madre potrà trascorrere con i figli i suddetti periodi solo in assenza del compagno Sig. . Parte_3
Il Sig. provvederà direttamente al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza
9 economica, escludendo il diritto della Sig.ra a percepire Parte_2
alcunchè a titolo di contributo al mantenimento dei figli stessi. Le spese di natura straordinaria, analiticamente indicate nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli depositate presso il
Tribunale della Spezia, verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le spese per la baby sitter saranno poste a carico del genitore che ne avrà la necessità.
Gli assegni unici ed universali a beneficio dei figli e verranno Per_1 Per_2
percepiti interamente dal padre. A tal fine, la Sig.ra si Parte_2
impegna, sin da ora, a fornire, a semplice richiesta del Sig. , Parte_1
la documentazione necessaria per la compilazione della pratica.
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla liquidazione di assegno di mantenimento.
Le parti danno atto di aver messo già messo in vendita la ex casa coniugale, sita in La Spezia (SP) Salita Del Castelvecchio n. 62, tramite agenzie immobiliari di rispettiva fiducia e concordano di dare corso alla vendita a condizione che il prezzo di vendita sia in attivo, detratta la somma di €
20.000,00 (ventimila/00) da restituirsi al Sig. anticipatario Parte_4 della stessa, detratto il capitale residuo da restituire all'Istituto di Credito mutuante, le spese di agenzia, le spese notarili, gli oneri fiscali, le tasse ed ogni ulteriore onere conseguente alla compravendita.
Resta inteso che il ricavato della vendita, scorporata di tutte le somme predette, verrà suddiviso tra le parti nella misura pari al 50% ciascuno. Fino alla vendita della ex casa coniugale, le parti continueranno a pagare la rata del mutuo relativo alla stessa in parti uguali ovvero € 375,00 cadauno, così come le eventuali spese di natura straordinaria relative a tale immobile verranno suddivise tra le parti nella misura pari al 50% ciascuna.
10 I ricorrenti dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, hanno definito qualsiasi altro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione in ordine ai rapporti patrimoniali tra essi.
Le parti infine confermano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e a quello dei loro figli.”
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'11.1.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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