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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 221/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NENCIONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NENCIONI ALESSANDRO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 23 Maggio 2015 in Casciana Terme Lari (PI) trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Casciana Terme Lari al N.2 parte II Serie A
Ufficio 1; dall'unione nascevano le figlie in data 21/11/2008 ed in data 7/05/2012 Persona_1
. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione Persona_2
materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
AK (Senegal) il 12/04/1974 (C.F.: ) e nata a C.F._2 Parte_1
ER (PI) il 19/01/1979 (C.F.: ) che in data 23 Maggio 2015 C.F._1 hanno contratto matrimonio civile in Casciana Terme Lari (PI) trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Casciana Terme Lari al N.2 parte II Serie A Ufficio 1;
2. AFFIDA le figlie minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori che esercitano insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Il sig. può vedere le figlie tutte le volte che vorrà, previo Controparte_1
accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di riposo delle minori e con i propri desideri. Il sig. compatibilmente con gli impegni e le Controparte_1
esigenze delle medesime, può trascorrere con le figlie, almeno due volte nel corso della settimana ed indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 e un fine settimana alternato ovvero dal sabato dalle ore 13 alle ore 22 della domenica quando si preoccuperà di riaccompagnare la figlia a casa. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui le figlie sono presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarle quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….). Le figlie minori trascorrono i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo EF (26 dicembre), 31 dicembre e 1 Gennaio e Pasquetta
CP_ ad anni alterni. Infine, il Sig. può tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere le figlie presso di sé per le vacanze estive deve essere
CP_ comunicata dal sig. alla sig.ra almeno un mese prima della data prevista, a fini Pt_1
organizzativi. In caso di mancato accordo tra i genitori, tale facoltà può essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla Sig.ra del luogo in cui lo stesso soggiorna con le figlie. Lo stesso farà la Sig.ra nei Pt_1 Pt_1
CP_ confronti del Sig. per i restanti giorni. Il sig. in deroga a quanto Controparte_1
previsto nelle condizioni originarie di cui al ricorso, ha dichiarato di autorizzare la sig.ra quando lo stesso si troverà, per un periodo limitato in Senegal, ad assumere Parte_1 in via esclusiva nell'interesse delle figlie nata in data [...] e Persona_1 [...]
nata in data [...], le decisioni di maggiore interesse relativamente Persona_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3. ASSEGNA l'immobile ad uso civile abitazione che costituisce la casa coniugale, sito in
Casciana Terme Lari (PI), Via dei Franchi N.34 alla sig.ra che vi continua ad Parte_1
CP_ abitare unitamente alle figlie e mentre il sig. si è Persona_1 Persona_2
impegnato a trasferire altrove la propria residenza;
4. PONE a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1
figlie e , l'obbligo di versare alla sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1 la somma complessiva pari ad €.200,00, somma che è versata anticipatamente entro il giorno
20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024. Tale somma è rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
5 DISPONE che i genitori contribuiscano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie e necessarie alle figlie come di seguito individuate anche se non in modo esaustivo: Scolastiche: mensa, trasporto, iscrizioni e rette, libri, materiale scolastico, gite scolastiche, spese alloggiative per lo studio, ripetizioni, master, specializzazioni, corsi di preparazione per esami e concorsi, pernottamenti fuori sede per studio, apprendimento lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. Baby sitter: quando si renda necessario, per impegni non procrastinabili o per sopravvenuti motivi di salute della figlia o del genitore collocatario e in difetto di alternative gratuite, chiedere l'intervento di una baby sitter, i genitori convengono che il relativo costo sarà da intendersi come spesa straordinaria per la quale occorre il preventivo consenso. Il genitore che non anticipa la spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate tra i genitori. A fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, il genitore dovrà manifestare un motivato e giustificato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Relativamente all'importo dell'assegno unico, tenuto conto del maggior tempo di convivenza delle figlie con la madre e del conseguente impegno anche di natura economica ricadente sulla stessa, il sig.
CP_ ha autorizzato che l'integrale importo dello stesso sia integralmente percepito dalla madre.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per loro stessi;
- le parti hanno dichiarato di aver già provveduto a ripartirsi in separata sede i propri beni personali.
.6 DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Casciana Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso a Pisa il 10/6/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 221/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NENCIONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NENCIONI ALESSANDRO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 23 Maggio 2015 in Casciana Terme Lari (PI) trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Casciana Terme Lari al N.2 parte II Serie A
Ufficio 1; dall'unione nascevano le figlie in data 21/11/2008 ed in data 7/05/2012 Persona_1
. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione Persona_2
materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
AK (Senegal) il 12/04/1974 (C.F.: ) e nata a C.F._2 Parte_1
ER (PI) il 19/01/1979 (C.F.: ) che in data 23 Maggio 2015 C.F._1 hanno contratto matrimonio civile in Casciana Terme Lari (PI) trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Casciana Terme Lari al N.2 parte II Serie A Ufficio 1;
2. AFFIDA le figlie minori e congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori che esercitano insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Il sig. può vedere le figlie tutte le volte che vorrà, previo Controparte_1
accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di riposo delle minori e con i propri desideri. Il sig. compatibilmente con gli impegni e le Controparte_1
esigenze delle medesime, può trascorrere con le figlie, almeno due volte nel corso della settimana ed indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 e un fine settimana alternato ovvero dal sabato dalle ore 13 alle ore 22 della domenica quando si preoccuperà di riaccompagnare la figlia a casa. Resta ferma la possibilità delle parti di concordare scelte diverse, per esigenze lavorative o altro. Nei giorni in cui le figlie sono presso uno dei genitori, l'altro potrà, previo accordo, incontrarle quando lo richieda, in particolare in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (manifestazioni, recite, stage….). Le figlie minori trascorrono i giorni di Natale e Pasqua in modo alternato con i genitori e analogamente i giorni di Santo EF (26 dicembre), 31 dicembre e 1 Gennaio e Pasquetta
CP_ ad anni alterni. Infine, il Sig. può tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da convenirsi di comune accordo tra i genitori. La comunicazione del periodo in cui tenere le figlie presso di sé per le vacanze estive deve essere
CP_ comunicata dal sig. alla sig.ra almeno un mese prima della data prevista, a fini Pt_1
organizzativi. In caso di mancato accordo tra i genitori, tale facoltà può essere esercitata dal padre i primi 15 giorni del mese di agosto, previa comunque comunicazione alla Sig.ra del luogo in cui lo stesso soggiorna con le figlie. Lo stesso farà la Sig.ra nei Pt_1 Pt_1
CP_ confronti del Sig. per i restanti giorni. Il sig. in deroga a quanto Controparte_1
previsto nelle condizioni originarie di cui al ricorso, ha dichiarato di autorizzare la sig.ra quando lo stesso si troverà, per un periodo limitato in Senegal, ad assumere Parte_1 in via esclusiva nell'interesse delle figlie nata in data [...] e Persona_1 [...]
nata in data [...], le decisioni di maggiore interesse relativamente Persona_2 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3. ASSEGNA l'immobile ad uso civile abitazione che costituisce la casa coniugale, sito in
Casciana Terme Lari (PI), Via dei Franchi N.34 alla sig.ra che vi continua ad Parte_1
CP_ abitare unitamente alle figlie e mentre il sig. si è Persona_1 Persona_2
impegnato a trasferire altrove la propria residenza;
4. PONE a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1
figlie e , l'obbligo di versare alla sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1 la somma complessiva pari ad €.200,00, somma che è versata anticipatamente entro il giorno
20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024. Tale somma è rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
5 DISPONE che i genitori contribuiscano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie e necessarie alle figlie come di seguito individuate anche se non in modo esaustivo: Scolastiche: mensa, trasporto, iscrizioni e rette, libri, materiale scolastico, gite scolastiche, spese alloggiative per lo studio, ripetizioni, master, specializzazioni, corsi di preparazione per esami e concorsi, pernottamenti fuori sede per studio, apprendimento lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. Baby sitter: quando si renda necessario, per impegni non procrastinabili o per sopravvenuti motivi di salute della figlia o del genitore collocatario e in difetto di alternative gratuite, chiedere l'intervento di una baby sitter, i genitori convengono che il relativo costo sarà da intendersi come spesa straordinaria per la quale occorre il preventivo consenso. Il genitore che non anticipa la spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate tra i genitori. A fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, il genitore dovrà manifestare un motivato e giustificato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Relativamente all'importo dell'assegno unico, tenuto conto del maggior tempo di convivenza delle figlie con la madre e del conseguente impegno anche di natura economica ricadente sulla stessa, il sig.
CP_ ha autorizzato che l'integrale importo dello stesso sia integralmente percepito dalla madre.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per loro stessi;
- le parti hanno dichiarato di aver già provveduto a ripartirsi in separata sede i propri beni personali.
.6 DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Casciana Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso a Pisa il 10/6/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori