CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 19/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6172/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240108987806000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come i atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società Ricorrente_1 SR (da ora Ricorrente_1), veniva notificata una cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/1972, effettuato sulla dichiarazione IVA relativa al 2019. In particolare, l'Ufficio aveva accertato l'indebito utilizzo, in compensazione, di crediti IVA per l'ammontare di euro 280.769,85 relativi a due contratti di accollo di debiti tributari stipulati con le società Società_1 SR e Società_2' SR. Più in particolare, le compensazioni si erano perfezionate nel periodo luglio-ottobre 2019 con l'utilizzo di un credito IVA del
2018 non riscontrato nella relativa dichiarazione ed in ogni caso, secondo la prospettiva dell'Ufficio, anche prima del 2019 nessuna norma autorizzava la compensazione mediante contratti di accollo da parte di terzi. In altre parole, i crediti utilizzati per la compensazione erano considerati inesistenti.
Avverso tale atto veniva presentato ricorso, con il quale la contribuente lamentava la nullità della cartella per inesistenza dell'atto di recupero del credito contestato asseritamente mai notificato alla Ricorrente_1 (vi era stata solo una “comunicazione di irregolarità”). Inoltre, si contestava anche la mancanza di legittimazione passiva della ricorrente, dal momento che i soggetti passivi della cartella impugnata dovevano essere le due società accollanti.
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, peraltro sottolineando come la ricorrente avesse di fatto attivato un secondo contenzioso sulla stessa vicenda, avendo in precedenza impugnato proprio la comunicazione di irregolarità di cui è cenno nei motivi del ricorso. Contenzioso, quest'ultimo, già deciso con pronuncia di merito favorevole all'Ufficio n.1380/12/24 della CGT di Milano, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, ritiene fondate ed assorbenti le argomentazioni nel merito esposte dall'Ufficio e ciò per le seguenti ragioni:
1. Anche prima dell'emanazione del DL 124/2019, nessuna norma abilitava la compensazione mediante accollo da parte di terzi, per di più con l'utilizzo di crediti erariali dello stesso accollante (si veda sul punto la recente pronuncia della Cassazione n.23934, dep. 5.9.2024);
2. I crediti della Società_1 erano risultati inesistenti e quest'ultima società non aveva nemmeno impugnato l'avviso d'accertamento che ne contestava l'esistenza;
3. Lo stesso era stato accertato per l'altra accollante Società_2, nei cui confronti erano state anche riprese operazioni passive inesistenti per complessivi euro 1.334.667,00. Anche in questo caso, senza che la società impugnasse il relativo atto d'accertamento;
4. Anche le sanzioni sono state legittimamente applicate alla ricorrente, dal momento che nessun controllo preventivo era stato fatto sulla reale consistenza ed affidabilità delle due accollanti;
5. In ogni caso, l'Ufficio aveva anche accertato che le compensazioni (effettuate con i Mod.F24 nel periodo 1.7.2019-27.10.2019) avevano avuto ad oggetto debiti tributari e contributivi degli anni 2017-2018
e 2019 ed un credito IVA annuale del 2018 che non trovava riscontro nella relativa dichiarazione e che le stesse compensazioni non erano state esposte nemmeno nella dichiarazione per l'anno 2019. Ciò porta ad escludere che ci sia stato un errore tecnico da parte dell'ufficio nell'indicazione del periodo d'imposta relativo alle compensazioni di cui si discute;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano rigetta il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giustizia.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6172/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240108987806000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come i atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società Ricorrente_1 SR (da ora Ricorrente_1), veniva notificata una cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/1972, effettuato sulla dichiarazione IVA relativa al 2019. In particolare, l'Ufficio aveva accertato l'indebito utilizzo, in compensazione, di crediti IVA per l'ammontare di euro 280.769,85 relativi a due contratti di accollo di debiti tributari stipulati con le società Società_1 SR e Società_2' SR. Più in particolare, le compensazioni si erano perfezionate nel periodo luglio-ottobre 2019 con l'utilizzo di un credito IVA del
2018 non riscontrato nella relativa dichiarazione ed in ogni caso, secondo la prospettiva dell'Ufficio, anche prima del 2019 nessuna norma autorizzava la compensazione mediante contratti di accollo da parte di terzi. In altre parole, i crediti utilizzati per la compensazione erano considerati inesistenti.
Avverso tale atto veniva presentato ricorso, con il quale la contribuente lamentava la nullità della cartella per inesistenza dell'atto di recupero del credito contestato asseritamente mai notificato alla Ricorrente_1 (vi era stata solo una “comunicazione di irregolarità”). Inoltre, si contestava anche la mancanza di legittimazione passiva della ricorrente, dal momento che i soggetti passivi della cartella impugnata dovevano essere le due società accollanti.
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, peraltro sottolineando come la ricorrente avesse di fatto attivato un secondo contenzioso sulla stessa vicenda, avendo in precedenza impugnato proprio la comunicazione di irregolarità di cui è cenno nei motivi del ricorso. Contenzioso, quest'ultimo, già deciso con pronuncia di merito favorevole all'Ufficio n.1380/12/24 della CGT di Milano, in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, ritiene fondate ed assorbenti le argomentazioni nel merito esposte dall'Ufficio e ciò per le seguenti ragioni:
1. Anche prima dell'emanazione del DL 124/2019, nessuna norma abilitava la compensazione mediante accollo da parte di terzi, per di più con l'utilizzo di crediti erariali dello stesso accollante (si veda sul punto la recente pronuncia della Cassazione n.23934, dep. 5.9.2024);
2. I crediti della Società_1 erano risultati inesistenti e quest'ultima società non aveva nemmeno impugnato l'avviso d'accertamento che ne contestava l'esistenza;
3. Lo stesso era stato accertato per l'altra accollante Società_2, nei cui confronti erano state anche riprese operazioni passive inesistenti per complessivi euro 1.334.667,00. Anche in questo caso, senza che la società impugnasse il relativo atto d'accertamento;
4. Anche le sanzioni sono state legittimamente applicate alla ricorrente, dal momento che nessun controllo preventivo era stato fatto sulla reale consistenza ed affidabilità delle due accollanti;
5. In ogni caso, l'Ufficio aveva anche accertato che le compensazioni (effettuate con i Mod.F24 nel periodo 1.7.2019-27.10.2019) avevano avuto ad oggetto debiti tributari e contributivi degli anni 2017-2018
e 2019 ed un credito IVA annuale del 2018 che non trovava riscontro nella relativa dichiarazione e che le stesse compensazioni non erano state esposte nemmeno nella dichiarazione per l'anno 2019. Ciò porta ad escludere che ci sia stato un errore tecnico da parte dell'ufficio nell'indicazione del periodo d'imposta relativo alle compensazioni di cui si discute;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano rigetta il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giustizia.