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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 490 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINI Parte_1
DONATELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Isernia in data 21.12.21, la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro per sentire dichiarare la nullità Parte_1 dell'ordinanza – ingiunzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso Isernia n. 67/2018 del 25.7.2018. Sosteneva che la impugnata ordinanza – ingiunzione non le era mai stata notificata e di averne avuto conoscenza solo dopo la notifica della cartella esattoriale 0712019120358874000 in data 23.11.2021. Avverso l'ordinanza ingiunzione, la ricorrente sosteneva che il pagamento riguardasse violazioni amministrative della società a responsabilità limitata A.B.L. Impianti e, quand'anche in detta società avesse rivestito la qualità di socio e/o amministratore, delle somme ingiunte dall' , poi iscritte a ruolo esattoriale, avrebbe dovuto CP_1 risponderne detta società con il proprio patrimonio societario. Deduceva, altresì, che i soci e gli amministratori avrebbero eventualmente potuto ritenersi responsabili nei limiti delle proprie quote e solo dopo avviso di accertamento da parte dell'Agente di riscossione. Asseriva che la soc. A.B.L. s.r.l. era fallita nel 2017 ragion per cui, eventuali crediti esattoriali, avrebbero dovuto essere insinuati nel passivo fallimentare. La ricorrente affermava di aver inoltrato richiesta di accesso agli atti all' , ma che CP_1 gli atti riguardanti l'ordinanza opposta non erano ancora stati rilasciati. Con decreto del 25.1.22, il Giudice del Tribunale di Isernia ha sospeso, inaudita altera parte, l'atto impugnato ed ha fissato l'udienza del 1.3.2022 per la comparizione delle parti. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per tardività dell'impugnazione, e nel merito la sua infondatezza perché le notifiche degli atti presupposti sarebbero state regolarmente eseguite. Si costituiva anche l' affermando il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva. La causa, di natura documentale, giungeva alla decisione all'udienza del 07.05.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna Controparte_2 del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
3. Il ricorso è inammissibile. Secondo unanime orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civile, sezioni unite, 22 settembre 2017, n. 22080), l'opposizione recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione ex L. 689/81, fondata sull'omessa o tardiva notifica della stessa o del prodromico verbale di accertamento, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dal D.lgs. n. 150 del 2011 che deve farsi decorrere dal primo atto, nel caso di specie la cartella esattoriale, che ha permesso al ricorrente di avere conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione. Poiché, per principio generale, “l'onere della prova circa l'osservanza del termine di impugnazione e, dunque, della sua tempestività e ammissibilità – anche per quanto riguarda la sussistenza di cause ostative al decorso del termine medesimo- grava sulla parte che propone l'impugnazione, pertanto, il mancato assolvimento di siffatto onere determina che il mezzo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”, era onere della ricorrente dare prova di essere in termini per l'impugnazione, producendo prova della notifica del primo atto notificato;
dunque, l'allegazione della notifica in data 23.11.2023 resta sfornita di prova a sostegno. 3.1. La proposta opposizione recuperatoria è peraltro inammissibile anche perché è destituito di fondamento il presupposto che la legittimerebbe, ovvero che la cartella esattoriale costituirebbe per la ricorrente il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata. Infatti, l' ha dato prova del fatto che l'ordinanza-ingiunzione n. 67/18 e il CP_1 prodromico verbale unico di accertamento e notificazione distinto con il n. 545 del 20.10.2015 sono stati regolarmente notificati ed a dimostrazione produce gli avvisi di ricevimento e di avvenuto deposito delle raccomandate giudiziarie da cui risulta la notifica per avvenuta giacenza nei confronti della sig.ra ai sensi e per Parte_1 gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, l. 890/1982. Come sottolinea correttamente l' , la residenza della ricorrente dove sono stati CP_1 recapiti gli atti amministrativi sono corretti atteso che è la residenza è rimasta identica come è possibile verificare dal raffronto dei dati della ricorrente riportati nel libello introduttivo della odierna opposizione e l'indirizzo indicato nelle relate di notifica degli atti ispettivi. Inoltre, l' , a riprova della avvenuta conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta, ha allegato nota pervenuta all' a firma dell'Avv. Rotondo Savatore, CP_1 prot. 25367 del 6.11.2018, nella quale, in nome e per conto della ricorrente, si dava atto della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 67/18 e si informava l'Ufficio della dichiarazione di fallimento della soc. ABL s.r.l.. Alla luce di quanto esposto, appare palese che l'asserita mancata conoscenza della ordinanza-ingiunzione e del verbale di accertamento della ricorrente siano prive di ogni fondamento. Da quanto dedotto consegue che l'impugnata ordinanza-ingiunzione deve ritenersi regolarmente notificata e, dato che non è stata opposta dal destinatario, né mediante ricorso giurisdizionale, né mediante ricorso amministrativo, la stessa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata;
da ciò consegue, altresì, che non è più ammissibile l'odierno ricorso attraverso il quale vengano dedotte contestazioni relative al contenuto dell'ordinanza – ingiunzione e/o del verbale di accertamento, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro la stessa ordinanza-ingiunzione nei termini del sopra richiamato D.lgs, da farsi decorrere dalla notifica della ordinanza-ingiunzione e non dalla cartella esattoriale. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti, che liquida in euro 2.109 per ciascuna, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, se dovute. Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 490 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINI Parte_1
DONATELLA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione depositato dinanzi al Tribunale di Isernia in data 21.12.21, la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro per sentire dichiarare la nullità Parte_1 dell'ordinanza – ingiunzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso Isernia n. 67/2018 del 25.7.2018. Sosteneva che la impugnata ordinanza – ingiunzione non le era mai stata notificata e di averne avuto conoscenza solo dopo la notifica della cartella esattoriale 0712019120358874000 in data 23.11.2021. Avverso l'ordinanza ingiunzione, la ricorrente sosteneva che il pagamento riguardasse violazioni amministrative della società a responsabilità limitata A.B.L. Impianti e, quand'anche in detta società avesse rivestito la qualità di socio e/o amministratore, delle somme ingiunte dall' , poi iscritte a ruolo esattoriale, avrebbe dovuto CP_1 risponderne detta società con il proprio patrimonio societario. Deduceva, altresì, che i soci e gli amministratori avrebbero eventualmente potuto ritenersi responsabili nei limiti delle proprie quote e solo dopo avviso di accertamento da parte dell'Agente di riscossione. Asseriva che la soc. A.B.L. s.r.l. era fallita nel 2017 ragion per cui, eventuali crediti esattoriali, avrebbero dovuto essere insinuati nel passivo fallimentare. La ricorrente affermava di aver inoltrato richiesta di accesso agli atti all' , ma che CP_1 gli atti riguardanti l'ordinanza opposta non erano ancora stati rilasciati. Con decreto del 25.1.22, il Giudice del Tribunale di Isernia ha sospeso, inaudita altera parte, l'atto impugnato ed ha fissato l'udienza del 1.3.2022 per la comparizione delle parti. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per tardività dell'impugnazione, e nel merito la sua infondatezza perché le notifiche degli atti presupposti sarebbero state regolarmente eseguite. Si costituiva anche l' affermando il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva. La causa, di natura documentale, giungeva alla decisione all'udienza del 07.05.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna Controparte_2 del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
3. Il ricorso è inammissibile. Secondo unanime orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civile, sezioni unite, 22 settembre 2017, n. 22080), l'opposizione recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione ex L. 689/81, fondata sull'omessa o tardiva notifica della stessa o del prodromico verbale di accertamento, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dal D.lgs. n. 150 del 2011 che deve farsi decorrere dal primo atto, nel caso di specie la cartella esattoriale, che ha permesso al ricorrente di avere conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione. Poiché, per principio generale, “l'onere della prova circa l'osservanza del termine di impugnazione e, dunque, della sua tempestività e ammissibilità – anche per quanto riguarda la sussistenza di cause ostative al decorso del termine medesimo- grava sulla parte che propone l'impugnazione, pertanto, il mancato assolvimento di siffatto onere determina che il mezzo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”, era onere della ricorrente dare prova di essere in termini per l'impugnazione, producendo prova della notifica del primo atto notificato;
dunque, l'allegazione della notifica in data 23.11.2023 resta sfornita di prova a sostegno. 3.1. La proposta opposizione recuperatoria è peraltro inammissibile anche perché è destituito di fondamento il presupposto che la legittimerebbe, ovvero che la cartella esattoriale costituirebbe per la ricorrente il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata. Infatti, l' ha dato prova del fatto che l'ordinanza-ingiunzione n. 67/18 e il CP_1 prodromico verbale unico di accertamento e notificazione distinto con il n. 545 del 20.10.2015 sono stati regolarmente notificati ed a dimostrazione produce gli avvisi di ricevimento e di avvenuto deposito delle raccomandate giudiziarie da cui risulta la notifica per avvenuta giacenza nei confronti della sig.ra ai sensi e per Parte_1 gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, l. 890/1982. Come sottolinea correttamente l' , la residenza della ricorrente dove sono stati CP_1 recapiti gli atti amministrativi sono corretti atteso che è la residenza è rimasta identica come è possibile verificare dal raffronto dei dati della ricorrente riportati nel libello introduttivo della odierna opposizione e l'indirizzo indicato nelle relate di notifica degli atti ispettivi. Inoltre, l' , a riprova della avvenuta conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione CP_1 opposta, ha allegato nota pervenuta all' a firma dell'Avv. Rotondo Savatore, CP_1 prot. 25367 del 6.11.2018, nella quale, in nome e per conto della ricorrente, si dava atto della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 67/18 e si informava l'Ufficio della dichiarazione di fallimento della soc. ABL s.r.l.. Alla luce di quanto esposto, appare palese che l'asserita mancata conoscenza della ordinanza-ingiunzione e del verbale di accertamento della ricorrente siano prive di ogni fondamento. Da quanto dedotto consegue che l'impugnata ordinanza-ingiunzione deve ritenersi regolarmente notificata e, dato che non è stata opposta dal destinatario, né mediante ricorso giurisdizionale, né mediante ricorso amministrativo, la stessa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata;
da ciò consegue, altresì, che non è più ammissibile l'odierno ricorso attraverso il quale vengano dedotte contestazioni relative al contenuto dell'ordinanza – ingiunzione e/o del verbale di accertamento, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro la stessa ordinanza-ingiunzione nei termini del sopra richiamato D.lgs, da farsi decorrere dalla notifica della ordinanza-ingiunzione e non dalla cartella esattoriale. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti, che liquida in euro 2.109 per ciascuna, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, se dovute. Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio