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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 969/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Cuppari in sostituzione dell'avv. CASTELLO
CARMELA per parte ricorrente nonché l'avv. R. Megna in sostituzione dell'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CASTELLO CARMELA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: Indebito mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso.
Dichiara illegittime le trattenute effettuate dall' sulla pensione di Cat. A.S. n. CP_1
04033331 percepita dalla signora;
Parte_1
condanna l' a restituire alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla CP_1
pensione predetta oltre gli accessori come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento nonché al pagamento delle spese legali quantificate in euro 1.800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Carmela Castello, antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
premettendo : di essere titolare del trattamento pensionistico cat. AS n. 04033331; di avere ricevuto, in data 13.06.2023, comunicazione di indebito per un importo complessivo di € 6.357,38; di avere avuto dal mese di novembre del 2023 sulla predetta pensione, una trattenuta mensile;
che la trattenuta era illegittima per impignorabilità delle somme;
di avere inviato, in data 27 dicembre 2023, diffida dall'eseguire deliberatamente le trattenute sull'assegno di pensione in quanto lo stesso, data l'impignorabiolità; di avere avuto comunicato dall' , in data 16 ottobre 2023 che : “ la trattenuta era CP_2
conforme al limite del quinto normativamente previsto; ha chiesto “ritenere e dichiarare illegittime le trattenute effettuate, sino ad oggi, dall' sulla pensione di Cat. A.S. n. 04033331 percepita dalla signora CP_1 Parte_1
, in quanto impignorabili ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 142 del 21 settembre
[...]
2022 e all'art 545 c.p.c. e all'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 180/1950 e succ. mod. per le considerazioni espletate;
Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla pensione Assegno Sociale predetta oltre gli accessori come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 69, comma 2°, L. 153/69 stabilisce, infatti, inderogabilmente che “per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”.
Ed ancor prima dell'introduzione del comma settimo dell'art. 545 cod. proc. civ. (di cui infra), la giurisprudenza di legittimità affermava che ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1
e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.
506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto – ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. (oggi art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.) – la parte residua (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 18755/2013).
Ed ancora, sempre la Suprema Corte ha affermato che, proprio in tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici, trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 206/2016).
A ciò si aggiunge che l'intenzione del legislatore di limitare l'aggredibilità del c.d. trattamento minimo è stata recentemente confermata con l'introduzione del comma settimo dell'art. 545 cod. proc. civ., ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto, n. 132, a norma del quale «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Ne deriva che il trattamento pensionistico minimo non può essere oggetto di alcuna decurtazione.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata illegittima la trattenuta mensile operata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04033331 di cui la ricorrente è titolare, condannando l' alla restituzione degli importi trattenuti con gli accessori come per legge. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 11.03.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 969/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Cuppari in sostituzione dell'avv. CASTELLO
CARMELA per parte ricorrente nonché l'avv. R. Megna in sostituzione dell'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 969 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CASTELLO CARMELA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: Indebito mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso.
Dichiara illegittime le trattenute effettuate dall' sulla pensione di Cat. A.S. n. CP_1
04033331 percepita dalla signora;
Parte_1
condanna l' a restituire alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla CP_1
pensione predetta oltre gli accessori come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento nonché al pagamento delle spese legali quantificate in euro 1.800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Carmela Castello, antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
premettendo : di essere titolare del trattamento pensionistico cat. AS n. 04033331; di avere ricevuto, in data 13.06.2023, comunicazione di indebito per un importo complessivo di € 6.357,38; di avere avuto dal mese di novembre del 2023 sulla predetta pensione, una trattenuta mensile;
che la trattenuta era illegittima per impignorabilità delle somme;
di avere inviato, in data 27 dicembre 2023, diffida dall'eseguire deliberatamente le trattenute sull'assegno di pensione in quanto lo stesso, data l'impignorabiolità; di avere avuto comunicato dall' , in data 16 ottobre 2023 che : “ la trattenuta era CP_2
conforme al limite del quinto normativamente previsto; ha chiesto “ritenere e dichiarare illegittime le trattenute effettuate, sino ad oggi, dall' sulla pensione di Cat. A.S. n. 04033331 percepita dalla signora CP_1 Parte_1
, in quanto impignorabili ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n. 142 del 21 settembre
[...]
2022 e all'art 545 c.p.c. e all'art. 2, comma 1 D.P.R. n. 180/1950 e succ. mod. per le considerazioni espletate;
Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute sulla pensione Assegno Sociale predetta oltre gli accessori come per legge maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna istruttoria, è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 69, comma 2°, L. 153/69 stabilisce, infatti, inderogabilmente che “per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”.
Ed ancor prima dell'introduzione del comma settimo dell'art. 545 cod. proc. civ. (di cui infra), la giurisprudenza di legittimità affermava che ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1
e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.
506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto – ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. (oggi art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.) – la parte residua (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 18755/2013).
Ed ancora, sempre la Suprema Corte ha affermato che, proprio in tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici, trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 206/2016).
A ciò si aggiunge che l'intenzione del legislatore di limitare l'aggredibilità del c.d. trattamento minimo è stata recentemente confermata con l'introduzione del comma settimo dell'art. 545 cod. proc. civ., ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in L. 6 agosto, n. 132, a norma del quale «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Ne deriva che il trattamento pensionistico minimo non può essere oggetto di alcuna decurtazione.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata illegittima la trattenuta mensile operata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04033331 di cui la ricorrente è titolare, condannando l' alla restituzione degli importi trattenuti con gli accessori come per legge. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 11.03.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio