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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4722/2020
All'udienza collegiale del giorno 24/06/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TASSONI SARA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CHIARELLO DOMENICO
Controparte_2
Avv. CHIARELLO DOMENICO presente
Controparte_3
Avv. VELLA GIOVANNI CARLO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4722/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente anno tra in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Pt_1
, nella sede legale di Via Verginia Tonelli 190 00166 Roma (P.I. C.F. ),
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tassoni Sara (C.F. ), ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C. Colombo 440, come da mandato in atti;
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), quale titolare dell'attività di FARMACIA, Controparte_3 C.F._2
corrente in Roma, via Leopoldo Ruspoli n. 57 (P.I. ), elettivamente domiciliato in Via P.IVA_3
Augusto Aubry n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vella Giovanni Carlo (C.F. , C.F._3
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
[...]
[...]
, (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Chiarello Domenico (C.F. C.F._5
) e con lui elettivamente domiciliati in Roma, al Viale delle Milizie n. 38, giusta C.F._6
procura alle liti in atti;
-APPELLATI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ( d'ora in poi anche Parte_1
soltanto o ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Pt_1 Parte_1
Roma, n. 9450/2020, pubblicata in data 2/07/2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato il 27.7.2015 il dott. quale titolare della Farmacia d'Amicis conveniva Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Roma e , per ivi sentir accertare e Controparte_1 Controparte_2 dichiarare che il giorno 10.11.2013 e il seguente 11.11.2013 all'interno dell'unità immobiliare interno 1 della scala B dello stabile in Roma, via Leopoldo Ruspoli n. 45, si erano verificati due episodi di fuoriuscita di acqua proveniente dall'impianto di riscaldamento condominiale che avevano interessato i locali sottostanti all'interno dei quali era esercitata l'attività di farmacia del Dott.
fenomeni infiltrativi che avevano cagionato l'ammaloramento di soffitto e pareti Controparte_3
del locale farmacia, il deterioramento irreversibile di prodotti destinati alla vendita, il danneggiamento di parte degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio. In particolare l'attore deduceva che il 10 novembre 2013, giorno di chiusura della farmacia, egli era stato avvisato da un cliente di passaggio che dalla serranda chiusa della farmacia usciva una copiosa quantità di acqua proveniente dall'appartamento soprastante, l'interno 1 della scala B del condominio di Roma, via L.
Ruspoli n. 45, di proprietà dei convenuti. Recatosi immediatamente presso i locali, l'attore aveva constatato la consistente presenza d'acqua all'interno del controsoffitto, acqua che già aveva danneggiato l'impianto elettrico, il sistema di allarme, i terminali sul bancone ed una parte dei medicinali presenti. Purtroppo, a distanza di poche ore la fuoriuscita di acqua era ripresa e, durante la notte tra il 10 e l'11 novembre 2013, la presenza delle nuove abbondanti acque immesse all'interno dei locali della farmacia provocavano lo scatto dell'allarme antintrusione che, automaticamente, richiedeva pure l'intervento dei Carabinieri, oltre che del Dott. ed ulteriori ingenti danni CP_3
alle strutture, alle apparecchiature ed ai farmaci presenti. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 22.856,66, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali non contestavano l'evento denunciato, ma evidenziavano che loro avevano appaltato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento alla ditta specializzata del settore;
questi Parte_1
aveva preso in carico il cantiere e assunto ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni arrecati a terzi. Per tali ragioni nell'ipotesi in cui le cause dei danni lamentati dal dott. fossero CP_3 riconducibili ad opere effettuate all'interno dell'immobile di loro proprietà, i convenuti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la Controparte_4 chiedevano di essere manlevati in caso di condanna. Si costituiva in giudizio la la quale Parte_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere totalmente estranea ai fatti di causa.
In particolare la società chiamata in causa rilevava di non aver mai effettuato lavori sulle valvole dei termosifoni, che erano state installate dalla alla quale il CP_5 Controparte_6
[...
aveva appaltato il relativo lavoro. Per tale motivo la società contestava la domanda chiedendone il rigetto sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum debeatur…”
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “1) condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, dell'ammontare complessivo di € 28.180,00, all'attualità, maggiorato di interessi come in motivazione, in favore dell'attore; 2) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.254,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna la a tenere indenne e di quanto questi ultimi Parte_1 Controparte_1 Controparte_7
Con pagheranno a , a titolo di risarcimento danni, in ossequio alla presente sentenza;
CP_3
4) condanna la alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
€7.254,00, per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, nei confronti di
[...]
e ”. CP_1 Controparte_7
Avverso la sentenza ha proposto appello volgendo le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
9450/2020 del 18/06/2020, pubblicata in data 02/07/2020, mai notificata, resa dal Giudice dott.ssa
Simona Sansa del Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 52430/2015, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
gradatamente, nel merito, Voglia rigettare le domande da chiunque rivolte nei Parte_1
confronti della predetta ditta perché infondate in fatto e diritto e non provate;
Voglia ordinare agli appellati di restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, che dovessero risultare non dovute in virtù della riforma della sentenza predetta;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
Si è costituito che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3
adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi tutti indicati nel presente atto o per gli ulteriori diversi ritenuti da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in rigetto dell'interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 9450/2020, resa pubblica in data 02.07.2020: – Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_8
in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, eventualmente, ove ritenuto utile e
[...] necessario ai fini del decidere, previa assunzione d'ufficio dei mezzi istruttori richiesti e pretermessi in primo grado;
– In ogni ipotesi, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, gravati dei tributi per C.P.A. ed I.V.A. ove dovuta e del 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014.».
Si sono costituiti e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_9 Controparte_2
“1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
All'udienza del 9/02/2022 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte ed ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai Controparte_3 sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono. Occorre rilevare che la domanda formulata va qualificata come domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. Va premesso in termini generali che il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori (Cass. 3041/99; Cass. 2298/04). L'art. 2051 c.c., come è noto, prevede una responsabilità oggettiva del custode per i danni causati dalla cosa, obbligandolo al risarcimento. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cass. 20427/08; Cass. 23939/09; Cass. 5910/11).
In particolare l'art. 2051 c.c., facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., configura un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè - in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce (cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova - la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. civ., Sez. III, 20/02/2006, n. 3651). In proposito è doveroso evidenziare che, sotto il profilo probatorio, la S.C. ha da tempo precisato che se il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrando la pericolosità della cosa. Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo) (così Cass. 17625/16; Cass. 21212/15). Più nello specifico, non può sottacersi che ove la situazione di possibile pericolo sia evitabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno possa considerarsi cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, con conseguente esonero della responsabilità del custode (Cass.
12895/2016; Cass. 25772/2009). Orbene, all'esito dell'istruttoria i fatti come dedotti dall'attore hanno trovato pieno conforto. I Vigili del Fuoco (v. doc. 2) sono intervenuti il giorno 10.11.2013 ed hanno riscontrato la presenza all'interno della farmacia di proprietà dell'attore di evidenti infiltrazioni idriche in fase attiva, provenienti dall'appartamento soprastante ubicato al piano primo int. 1 scala B del . I VV.FF. hanno, in particolare, constatato che Controparte_6
l'appartamento era in fase di ristrutturazione ed hanno rilevato la dispersione idrica in corrispondenza del dispositivo di chiusura di un termosifone. Conseguentemente i VV.FF. hanno proceduto alla chiusura della valvola e allo smaltimento dell'acqua sul pavimento. La causa del sinistro è stata attribuita a dispersione da impianto idrico. I danni subiti dalla proprietà dell'attore sono stati anche documentati con le foto e la perizia prodotti in atti. Dunque, a fronte della prova da parte del D'Amicis dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c., ossia il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia, la difesa dei convenuti non ha dato prova del caso fortuito, quindi dell'interruzione del nesso causale da parte di un evento eccezionale o imprevedibile o comunque imputabile esclusivamente ad una negligente condotta dell'attore. La difesa della ha dedotto che l'impresa aveva proceduto allo smontaggio dei radiatori per Parte_1 effettuare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, asserendo di avere provveduto alla chiusura delle valvole di ritegno. Tale affermazione viene, però, smentita dalla relazione dei VV.FF., i quali hanno dichiarato di avere provveduto alla chiusura del dispositivo di ritenzione. L'amministratore del Condominio, (v. verbale di udienza del 28.10.2019), ha dichiarato che, a seguito CP della fuoriuscita dell'acqua, egli chiamò gli operai della (impresa che si occupò di CP_5
installare le valvole termostatiche negli appartamenti del Condominio di ), i quali CP_6 CP_6 intervennero ma non sostituirono le valvole (circostanza quest'ultima confermata anche dall'attore in sede di interrogatorio formale, v. verbale di udienza del 23.10.2018). Anche (v. Controparte_2 verbale di udienza del 23.10.2018) ha confermato che la valvola è ancora là. L'amministratore ha concluso affermando che le valvole non potevano perdere a meno che non fossero state aperte da qualcuno. Già da tali elementi non può che ritenersi che il fatto che la valvola sia ancora lì significa che non è difettosa, ma che la responsabilità delle infiltrazioni è imputabile esclusivamente alla ditta che tolse i termosifoni. All'udienza del 23.10.2018 è stato sentito come testimone , Parte_1
legale rappresentante della il quale ha confermato che il lunedì successivo alle Parte_1 infiltrazioni gli operai dell'impresa rimontarono il termosifone “poiché era l'unico modo per bloccare la fuoriuscita dell'acqua”. Dunque, se le valvole non sono state sostituite e sono ancora installate senza aver provocato, dopo le infiltrazioni del novembre 2013, altri danni, significa che non erano malfunzionanti. In realtà, la questione – come correttamente evidenziato dalla difesa di parte attrice – non attiene alla funzionalità della valvola, posto che i VV.FF. sono stati in grado di interrompere la fuoriuscita di acqua semplicemente serrandola, ma perché una delle valvole di ritenzione dell'impianto termico risultasse non chiusa. In assenza di qualsivoglia elemento che dimostri la sussistenza di profili di colpa nella condotta dell'attore o l'esistenza del caso fortuito, la responsabilità per la verificazione del fatto dannoso deve essere imputata, pertanto, in via esclusiva ai convenuti sulla base della relazione tra essi e la cosa in custodia ex art. 2051 c.c., dovendosi concludere che la sia stata negligente nello smontaggio dei termosifoni. Venendo al Parte_1
quantum debeatur, l'attore ha documentato tutte le spese sostenute per le riparazioni delle strutture, degli impianti e delle apparecchiature risultati danneggiati. In particolare risulta documentato il costo di € 12.200,00 sostenuto dal per gli interventi di ripristino delle murature (v. docc. 8 CP_3
e 9). Inoltre documentati sono anche i costi di € 2.150,00 per l'accomodamento degli impianti e delle apparecchiature (v. docc. 10, 11, 12), di € 1.043,55 per lo smaltimento dei farmaci deteriorati (v. docc. 13, 14, 15) e di € 12.018,57 per merci andate distrutte. Ritenendo che le contestazioni sollevate dalla in ordine ai costi sopra indicati ed effettivamente sostenuti dall'attore siano Parte_1 integralmente pretestuose, devesi ritenere che il abbia diritto al richiesto risarcimento del CP_3 danno patrimoniale pari ad € 27.412,12, inclusa l'IVA, ovvero - al valore attuale - ad € 28.180,00.
In conclusione, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento nei confronti dell'attore dell'ammontare complessivo di € 28.180,00, all'attualità a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Sull'importo sopra riportato, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano gli interessi legali dall'11.11.2013 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat
e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale. Passando all'esame della domanda di manleva spesa dai convenuti e nei confronti della la stessa, sulla scorta della piena CP_1 CP_7 Parte_1
operatività del contratto di appalto azionato (non prodotto dalle parti, ma sulla cui esistenza la impresa chiamata in causa non ha sollevato alcuna contestazione), deve essere integralmente accolta, non avendo il terzo chiamato in alcun modo dimostrato la non imputabilità del suo inadempimento agli obblighi di diligenza nello svolgimento dei lavori appaltati. La Parte_1
pertanto, in ragione dei propri non adempiuti obblighi contrattuali, deve essere condannata a tenere indenne i convenuti e in ordine a quanto i medesimi pagheranno all'attore in CP_1 CP_7
ossequio alla presente sentenza. La condanna alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, di e nei confronti Controparte_1 Controparte_7 dell'attore , segue la soccombenza. L'accoglimento delle domande formulate dai Controparte_3
convenuti determina, invece, la condanna della alla rifusione delle spese di lite, Parte_1
liquidate in dispositivo, nei confronti dei predetti convenuti.
L'appello proposto da articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Errato accoglimento della domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti della – errata applicazione della disciplina che regola Parte_1
l'onere probatorio.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda di manleva nei confronti della vanzata da CP_11 CP_1
e , proprietari dell'appartamento in cui è avvenuta la dispersione idrica oggetto di giudizio. CP_2
Secondo parte appellante il giudice, avendo riconosciuto l'esclusiva responsabilità di questi ultimi, ha errato nel non disporre nei loro confronti condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale infatti, sulla base dell'esistenza del contratto di appalto, ha accolto la domanda di manleva non facendo buon governo dei principi attinenti l'onere probatorio sulla base dei quali avrebbe dovuto valutare le prove espletate in giudizio. A detta della proprietari dell'immobile, infatti, non cesserebbero Parte_1
di averne la materiale disponibilità per il solo fatto di averne pattuito in appalto la ristrutturazione e, quindi, in quanto custodi dei beni sarebbero dovuti essere considerati responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. Inoltre, dall'istruttoria espletata non sarebbe emerso alcun nesso causale tra l'attività della i danni per cui è causa. I proprietari dell'immobile avrebbero dovuto provare che gli Parte_1
stessi erano connessi ad attività attuata dalla ditta, laddove e non avrebbero invece CP_1 CP_2
mai provato o contestato alla ditta alcun inadempimento contrattuale. Tale inadempimento sarebbe stato individuato unicamente nella sentenza ove il giudice di prime cure ha attribuito alla Pt_1 il “negligente smontaggio dei termosifoni”.
[...]
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti omessa valutazione della prova per interrogatorio reso dalla sig.ra Errato Parte_3 riconoscimento di profili di responsabilità in capo alla l'appellante si duole Parte_1 dell'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della fase istruttoria espletata in giudizio. Nello specifico lamenta l'appellante l'errato esame del contenuto del rapporto dei VVFF. e l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'interrogatorio della . Secondo CP_1
parte appellante, da una corretta analisi di tali prove, emergerebbe che la perdita d'acqua per cui è causa non sarebbe stata determinata da un errato serraggio da parte della uest'ultima Parte_1 evidenzia che, dopo l'intervento dei vigili del 10/11/2023 e le relative operazioni di serraggio effettuate dagli stessi, il mattino seguente ci sarebbe stata comunque una ulteriore perdita d'acqua. Il difetto, quindi, sarebbe da attribuirsi alla valvola e alla ditta che l'ha fornita e installata e non alla alle dichiarazioni della inoltre era emerso che al momento dello smontaggio Parte_1 CP_1 dei termosifoni non ci sarebbe stata alcuna perdita d'acqua. Inoltre, la testimonianza dell'amministratore di condominio sarebbe pressoché priva di valenza probatoria per CP
l'incapacità di deporre dello stesso.
Con il terzo motivo, rubricato “Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti – Infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur”, l'appellante censura la gravata sentenza per quanto concerne il profilo relativo al quantum debeatur. Secondo parte appellante le richieste risarcitorie di parte attrice sarebbero del tutto sfornite di prova e la consulenza tecnica depositata dalla stessa non avrebbe alcuna valenza probatoria. Il giudice di prime cure sarebbe quindi caduto in errore nel valutare il complessivo quadro probatorio emerso dagli atti.
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché connessi. Essi di profilano infondati.
In primis va rilevato come il giudice non abbia affatto escluso la responsabilità dei convenuti proprietari dell'appartamento sovrastante la Farmacia del D'Amicis atteso che questi venivano condannati solidalmente a risarcire i danni da quest'ultimo subiti a seguito dell'allagamento occorso nel loro appartamento e ciò in virtù dell'art. 2051 c.c. che addossa sul proprietario la responsabilità dei danni arrecati dalla cosa in proprietà salva la prova del fortuito. Sul punto, i convenuti CP_2
e non hanno svolto alcuna doglianza e tale statuizione deve ritenersi coperta da giudicato. CP_1
Siffatta statuizione, del resto, neppure può ritenersi in contrasto con quanto statuito in ordine alla posizione della società terza chiamata atteso che il giudice ha ritenuto come in virtù del contratto di appalto, pacificamente intercorso tra i convenuti e la società era emerso come quest'ultima Pt_4 si era resa inadempiente nell'esecuzione del contratto cagionando per negligenza ed imperizia la fuoriuscita di acqua da uno dei termosifoni smontati in precedenza e, per tale ragione, veniva condannata a mallevare i convenuti dei danni da questi dovuti in favore del titolare dell'immobile sottostante a quello di loto proprietà.
Venendo alla questione della responsabilità della vanno svolte le seguenti considerazioni. Pt_4 Con riferimento all'evento infiltrativi occorso il 10 novembre 2013, non può revocarsi in dubbio la responsabilità della ttesa la sua negligenza ed imperizia dimostrata nell'operazione di Parte_1 smontaggio dei termosifoni dell'appartamento di proprietà e . CP_1 CP_2
Il verbale dei VV.FF. intervenuti attesta in modo inequivoco che la mattina del 10 novembre 2013 gli stessi accertarono che le infiltrazioni nella farmacia del fossero ancora in fase attiva e che CP_3
le percolazioni provenissero dall'appartamento posto al piano soprastante di proprietà dei convenuti
. I vigili hanno attestato di avere rilevato la dispersione idrica si trovava in Controparte_12 corrispondenza di un dispositivo di chiusura di un termosifone dell'appartamento e di avere provveduto alla chiusura di detto dispositivo. Il dispositivo di chiusura del termosifone, all'arrivo dei
VV.FF., risultava aperto e con emissione d'acqua in fase attiva;
il dispositivo veniva, quindi, chiuso e cessava di perdere.
Tali circostanze non contrastano affatto con le dichiarazioni rese dalla in sede d'interpello, CP_1 atteso che la circostanza, pure riferita dalla convenuta, dell'assenza di perdite d'acqua al momento dello smontaggio dei termosifoni si spiega con quanto dichiarato dal e dal teste CP_2 CP
.
[...]
Il , infatti, interrogato sul capitolo sub 10) della memoria istruttoria della chiamata in CP_2 causa, odierna appellante, («…10) in data 09.11.13 l'impianto di riscaldamento era stato svuotato e riempito da operai della Cherotermica su richiesta di altro condomino;
…») ha dichiarato essere vera la circostanza;
anche il , sul capitolo sub 2) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di CP
«…2) In occasione dei predetti lavori gli operai della ditta provvedevano a smontare Parte_1 tutti i termosifoni presenti nell'appartamento;…») ha dichiarato: «2) Non ho visto se hanno smontato tutti i termosifoni ma so solo che ebbero necessità di svuotare l'impianto di riscaldamento.»; anche la stessa , interrogata sempre sul capitolo sub 10) della più volte citata memoria ex art. 183 CP_1
comma 6 n. 2 c.p.c. di iferisce: «10) si è vero, lo so per certo poichè io stessa contattai Parte_1
la ditta di cui non ricordo il nome e la signorina con cui parlai mi disse che quel giorno, non ricordo se il 9 o il 10 novembre 2013, avevano svuotato e riempito nuovamente l'impianto. …».
Con particolare riguardo alla deposizione resa dal , con riferimento alla quale l'appellante ha CP
sollevato ora per la prima volta dubbi in ordine alla sua capacità di deporre, va ricordato che l'eccezione di cui all'art. 246 c.p.c. deve essere tempestivamente sollevata e, qualora disattesa, espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, affermandosi in più occasioni in giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che trattasi di nullità relativa e, pertanto, non rilevabile d'ufficio una volta che sia spirato il termine di cui all'art. 157 c.p.c. Ebbene non risulta che la CP_13
abbia sollevato e riproposto tale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni. Né vi sono
[...]
ragioni, invero neppure prospettate da parte appellante, per ritenere inattendibile la deposizione testimoniale di quest'ultimo atteso che le sue dichiarazioni si pongono sostanzialmente in linea con quanto dichiarato dagli stessi convenuti e dalla stessa terza chiamata . CP_13
L'univocità e concordanza delle risposte della prova storica complessivamente acquisita non possono che far ritenere provata la circostanza relativa allo svuotamento dell'impianto condominiale ed appare perciò realistico presumere che, all'atto del distacco dei termosifoni dell'appartamento dei convenuti operato dalla società appaltatrice , non vi sia stata immediata attività di fuoriuscita d'acqua CP_13 perché l'impianto era vuoto, mentre, una volta provveduto al suo riempimento, operazione che, verosimilmente, trattandosi si impianto termoidraulico condominiale può richiedere anche molte ore in relazione alla quantità d'acqua necessaria ed alla portata del tubo di adduzione della stessa, la valvola negligentemente lasciata aperta diede luogo alla copiosa fuoriuscita per cui è causa.
È altresì poco probabile che il dispositivo di ritegno in parola fosse, infine, difettoso, atteso che esso
è certamente stato verificato dalla ditta istallatrice visto che è emerso nel corso del giudizio come questa non ne avesse disposto la sostituzione, sostituzione che comunque non avrebbe comportato alcun maggiore onere, né in termini di tempo né di forza lavoro, visto che il personale della ditta installatrice, pacificamente, si era recato presso l'appartamento per effettuare il sopralluogo;
pertanto, un eventuale siffatto comportamento, ossia quello di non sostituire la valvola ritenuta come difettosa, sarebbe stato del tutto privo di valida ragione giustificatrice.
La testimonianza dell'amministratore del condominio TA comprova la responsabilità dell'impresa,
(cfr verbale di udienza del 28.10.2019), ove questi dichiara che, a seguito della fuoriuscita dell'acqua, egli chiamò gli operai della , impresa che si occupò di installare le valvole termostatiche CP_5
negli appartamenti del condominio di i quali intervennero ma non sostituirono le Controparte_6 valvole (circostanza quest'ultima confermata anche dall'attore in sede di interrogatorio formale all' udienza del 23.10.2018).
Anche (cfr udienza del 23.10.2018) ha confermato che “la valvola è ancora là.” Controparte_2
Lo stesso amministratore ha concluso affermando che le valvole non potevano perdere a meno che non fossero state aperte da qualcuno.
Come pure evidenziato e, condivisibilmente dal giudice, il fatto storico dimostrato della presenza della valvola ancor anni dopo l'evento, significa che questa non era difettosa, ma che la responsabilità CP_ delle infiltrazioni è imputabile esclusivamente alla che tolse i termosifoni.
Infine, il fatto che a distanza di poche ore vi fu una seconda fuoriuscita di acqua non prova affatto che l'allagamento fosse imputabile alla difettosità della valvola che, poco prima era stata chiusa;
ciò in quanto, in primis e come sopra rilevato, l'impianto era stato svuotato e poi riempito nuovamente per cui non può escludersi che, terminata la fase del riempimento, un'altra valvola diversa da quella serrata dai vigili intervenuti e lasciata aperta come la prima abbia determinato la nuova perdita. Inoltre, il legale rappresentante della in sede di interrogatorio, ha confermato che il lunedì Parte_1 successivo alle infiltrazioni gli operai dell'impresa rimontarono il termosifone “poiché era l'unico modo per bloccare la fuoriuscita dell'acqua”, provando in definitiva la responsabilità della società appaltatrice nell'operazione di smontaggio dei termosifoni da cui, esclusa l'esistenza di guasti accertati alle valvole, erano scaturite le infiltrazioni e quindi il suo inadempimento e la sua esclusiva responsabilità per i danni subiti dal D'Amicis.
I primi due motivi debbono pertanto essere disattesi.
Venendo al secondo motivo va detto che neppure questo coglie nel segno.
In primis e quanto all'esistenza dei danni vi è che è stato lo stesso legale rappresentante della società ad evidenziare come nell'impossibilità di entrare nell'immobile per interrompere la Parte_1 fuoriuscita, era stato costretto ad accedere nella farmacia del per praticare dei fori nel CP_3 controsoffitto onde consentire il deflusso dell'ingente quantità d'acqua che si era ivi accumulata (cfr. prova per interpello del 23.10.2018), cosi prendendo atto della situazione.
Con E in ogni caso il micis ha prodotto l'abbondante documentazione costituita da: fattura della ditta
KPPN n. 34 del 4.2.2015 relativa agli interventi di ripristino sulle murature;
bonifico KPPN relativo alla fattura n. 34 del 4.2.2015; DDT della ditta Lorileo relativo all'intervento del 11.11.2013; DDT della ditta Lorileo relativo all'intervento del 16.11.2013; DDT della ditta Lorileo relativo all'intervento del 18.11.2013; Fattura della ditta Selin n. 3521 del 30.11.2013 relativa allo smaltimento dei farmaci e parafarmaci invendibili;
DDT farmaci e parafarmaci deteriorati del
18.11.2013; dichiarazione sostitutiva con allegati elenchi di farmaci e parafarmaci deteriorati.
Ebbene tale documentazione pure esaminata in modo puntuale dal giudicante è, a giudizio della Corte ed in assenza di specifiche contestazioni mosse dall'appellante sul punto, del tutto idonea a documentare adeguatamente il danno conseguente all'infiltrazione nelle murature, la compromissione degli impianti ed il deterioramento dei farmaci e parafarmaci imbevuti di acqua e divenuti invendibili e, per tale motivo, avviati alla distruzione secondo le vigenti disposizioni normative.
In definitiva il motivo va respinto e l'appello rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €26.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, n. 9450/2020, pubblicata in data 2/07/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_3 liquidate in complessivi €.4888,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado, liquidate in complessivi €.4888,00 per compensi oltre a spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-