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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4632 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale tra rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SESTITO Parte_1
ILARIO presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
LL IO presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in SOVERATO il 28/04/1984, rappresentava la Controparte_1 volontà di separarsi in quanto i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Con comparsa del 7/04/2025 si costituiva che, sebbene aderisse alla Controparte_2 domandata pronuncia, contestava quanto riferito da controparte, formulando le proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio i procuratori delle parti domandavano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale atteso il raggiungimento dell'accordo tra le parti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale fra i coniugi nato a [...], il Parte_1
08.10.1961, residente a [...], c.f.
, e nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1 Controparte_1
Andrea TO dello Ionio Via S. Pertini n. 87 c.f. , che in data 28 CodiceFiscale_2 aprile 1984 avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Torino, trascritto / iscritto nel registro in Soverato (cz) nell'anno 1984 al numero 14 Parte II Serie B, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che nessun contributo economico per nessuna causa e/o ragione e/o titolo è previsto in favore dell'una o dell'altra;
- l'abitazione familiare sita in Sant'Andrea TO dello Ionio Via S. Pertini n. 87, piano terra, di proprietà comune dei coniugi, fin quando non si procederà alla ripartizione del patrimonio in comune, sarà assegnata in godimento alle parti, secondo le seguenti modalità:
Al Signor l'assegnazione ed il godimento esclusivo del soggiorno;
studio; Parte_2 ripostiglio;
stanza da letto con relativo bagno poste sul lato nord della casa;
uso esclusivo della cucina posta nel seminterrato, con accesso dall'ingresso principale.
Alla Signora l'assegnazione e il godimento esclusivo della stanza da letto Controparte_1 matrimoniale, della cucina e delle due stanze da letto, con relativo bagni, poste sul lato sud della casa e accesso esclusivo dalla terrazza che dà sulla cucina.
2 Restano in uso comune il garage e la cantina/deposito al piano seminterrato.
Il si impegna a realizzare un tramezzo all'accesso della cucina all'altezza delle scale che Pt_2 portano al piano seminterrato, inoltre la porta posta sul corridoio che dà accesso al soggiorno resterà chiusa.
Le spese per tutte le utenze ( gas, luce, acqua e telefono) della casa familiare, che resteranno in uso comune, sono a carico del Sig. Parte_1
L'assegnazione comprende ogni arredo e pertinenza dei singoli locali come sopra attribuiti, con esclusione degli effetti personali, che resteranno nella disponibilità di ciascuna parte.
› Le parti dichiarano che i figli , e sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti e, pertanto, nulla verrà a loro corrisposto a titolo di mantenimento e/o sostentamento;
i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa per nessuna causa e/o ragione e/o titolo, ad eccezione di e salvo quanto sopra specificato;
- Le parti danno atto che provvederanno in separata sede a sciogliere la comunione e dividere il patrimonio familiare.
- Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Andrea
TO dello lonio , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori Incombenze di legge;
- Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n. 14, parte 2, S. b, reg. Atti Matrimonio anno 1984) ;
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOVERATO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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