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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 995/2020
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Niscemi in via Militello Serafino n.19, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Eugenio
Muscia (c.f.: ), giusta procura allegata all'atto di citazione, ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attori-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F: ) ed ivi Controparte_1 C.F._4
residente in [...], nella qualità di erede legittimo di , Persona_1
nato a [...] il [...] ora deceduto, e di nata a [...] il 23 Persona_2
novembre del 1927, anch'essa deceduta;
, nata a [...] il [...], (C.F: ), residente in CP_2 C.F._5
Niscemi, Via Vacirca n. 157, figlia legittima di , nato a [...] il 21 gennaio Persona_1
1925 ora deceduto, e di nata a Niscemi il 23 novembre del 1927, Persona_2
anch'essa deceduta;
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_6 Pt_4
nato a [...] il [...], (CF: ) e ,
[...] CodiceFiscale_7 Persona_1 nato a [...] il [...], (CF: ), tutti nella qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...] e deceduto il 18 ottobre del 1994, quale Persona_3 figlio ed erede Legittimo di , nato a [...] il [...] ora Persona_1
deceduto, e di nata a [...] il 23 novembre del 1927, anch'essa Persona_2
deceduta;
, entrambi residenti a [...], Controparte_3 CP_4
nella qualità di eredi di nato a [...] il 22 febbraio del 1951, ora deceduto, Parte_4
figlio ed erede legittimo di , nato a [...] il [...] ora deceduto, Persona_1
e di nata a [...] il 23 novembre del 1927, anch'essa deceduta;
Persona_2
-convenuti contumaci-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per gli attori: “-Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato sito in Niscemi via Serafino Militello
n. 17, ed individuato catastalmente al N.C.E.U. al foglio n. 54 particelle nn. 214 sub sub/2 e 214 sub/3, piano terra e primo piano, rendita catastale Euro 738,94 per averlo posseduto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;
- conseguentemente emettere sentenza che dichiari che gli odierni attori hanno acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile sopradescritto posseduto uti dominus, ininterrottamente, pacificamente ed esclusivamente da oltre vent'anni;
- ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Caltanissetta di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a favore di e e all'ufficio tecnico Parte_1 Parte_2 territoriale di eseguire la voltura, prima munendo il provvedimento della relativa formula esecutiva;
- con vittoria di spese ed onorari per il presente giudizio”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.05.2020 i coniugi e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio gli odierni convenuti, esponendo di possedere da oltre vent'anni in modo continuato, esclusivo, pacifico, non interrotto, né viziato da violenza e clandestinità, un fabbricato sito nel Comune di Niscemi in via Serafino Militello n.17, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio n.34, particelle nn. 214 sub/2 e 214 sub/3.
Gli attori abitavano nell'immobile almeno dal 1988, curandone la manutenzione, pagando le relative imposte e forniture e chiedendo la concessione edilizia in sanatoria delle opere abusive con istanza con prot. n. 5258, presentata al Comune di Niscemi. Sulla base di quanto sopra e in seguito ad un tentativo di mediazione non andato a buon fine, gli attori agivano in giudizio, riportandosi alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 27.11.2020 il Giudice assegnava il termine richiesto dagli attori per la rinnovazione della notifica nei confronti della convenuta . CP_2
All'udienza del 28.05.2021, il Giudice assegnava termine per la produzione di certificazione ipotecaria o relazione notarile sostitutiva per risalire ai proprietari dell'immobile. Gli attori presentavano la certificazione in data 29.06.2022 e con una successiva integrazione in data
12.12.2022.
All'udienza del 14.12.2023 venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
All'esito dell'udienza cartolare del 20.09.2024, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte ricorrente. Per_4
La documentazione prodotta (come, ad esempio, l'istanza di sanatoria rivolta al Comune di
Niscemi nel 1995), il contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo agli attori il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
In particolare, il teste precisava che il piano terra ai tempi era utilizzato dal Testimone_1 sig. ome falegnameria, mentre il primo piano era adibito ad abitazione, e affermava: Pt_1
“ si è vero, loro abitano in quella casa da tanto tempo, lo posso dire in quanto mio padre, che faceva anche lui il muratore, negli anni novanta, gli faceva dei lavori in via Militello […]; “specifico che quando mio padre faceva i lavori di muratura in quella casa, io lo aiutavo come manovale”; “qualche volta ero presente quando a fine settimana pagava il lavoro a mio padre”.
Il teste riferiva “nel periodo 1988, lavorano nella falegnameria di mio cugino (il sig. Testimone_2
[…]” e ” loro abitano lì con il figlio non sposato;
loro abitano lì dal 1984-1985 circa”. Pt_1 Il teste dichiarava “ io posso dire che dal 1994, epoca in cui ho aperto il negozio, Testimone_3 io andavo dove lui aveva la falegnameria per far aggiustare i mobiletti che erano rovinati o ammaccati”.
Da tutto ciò discende il possesso ultraventennale degli immobili da parte degli attori e l'inequivoca volontà di possederli in via esclusiva, escludendo i comproprietari.
Va pertanto dichiarata l'usucapione degli immobili a favore dei sig.ri e Parte_1
. Parte_2
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita
Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e Parte_1 [...]
degli immobili siti nel Comune di Niscemi in via Serafino Militello n.17, censiti al Parte_2
Catasto dei Fabbricati al foglio n.34, particelle nn. 214 sub/2 e 214 sub/3;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 09/07/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di
Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 995/2020
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Niscemi in via Militello Serafino n.19, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Eugenio
Muscia (c.f.: ), giusta procura allegata all'atto di citazione, ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attori-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F: ) ed ivi Controparte_1 C.F._4
residente in [...], nella qualità di erede legittimo di , Persona_1
nato a [...] il [...] ora deceduto, e di nata a [...] il 23 Persona_2
novembre del 1927, anch'essa deceduta;
, nata a [...] il [...], (C.F: ), residente in CP_2 C.F._5
Niscemi, Via Vacirca n. 157, figlia legittima di , nato a [...] il 21 gennaio Persona_1
1925 ora deceduto, e di nata a Niscemi il 23 novembre del 1927, Persona_2
anch'essa deceduta;
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_6 Pt_4
nato a [...] il [...], (CF: ) e ,
[...] CodiceFiscale_7 Persona_1 nato a [...] il [...], (CF: ), tutti nella qualità di eredi legittimi di CodiceFiscale_8
, nato a [...] il [...] e deceduto il 18 ottobre del 1994, quale Persona_3 figlio ed erede Legittimo di , nato a [...] il [...] ora Persona_1
deceduto, e di nata a [...] il 23 novembre del 1927, anch'essa Persona_2
deceduta;
, entrambi residenti a [...], Controparte_3 CP_4
nella qualità di eredi di nato a [...] il 22 febbraio del 1951, ora deceduto, Parte_4
figlio ed erede legittimo di , nato a [...] il [...] ora deceduto, Persona_1
e di nata a [...] il 23 novembre del 1927, anch'essa deceduta;
Persona_2
-convenuti contumaci-
Oggetto: Usucapione bene immobile.
Conclusioni per gli attori: “-Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato sito in Niscemi via Serafino Militello
n. 17, ed individuato catastalmente al N.C.E.U. al foglio n. 54 particelle nn. 214 sub sub/2 e 214 sub/3, piano terra e primo piano, rendita catastale Euro 738,94 per averlo posseduto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;
- conseguentemente emettere sentenza che dichiari che gli odierni attori hanno acquistato la proprietà per usucapione dell'immobile sopradescritto posseduto uti dominus, ininterrottamente, pacificamente ed esclusivamente da oltre vent'anni;
- ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Caltanissetta di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a favore di e e all'ufficio tecnico Parte_1 Parte_2 territoriale di eseguire la voltura, prima munendo il provvedimento della relativa formula esecutiva;
- con vittoria di spese ed onorari per il presente giudizio”
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.05.2020 i coniugi e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio gli odierni convenuti, esponendo di possedere da oltre vent'anni in modo continuato, esclusivo, pacifico, non interrotto, né viziato da violenza e clandestinità, un fabbricato sito nel Comune di Niscemi in via Serafino Militello n.17, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio n.34, particelle nn. 214 sub/2 e 214 sub/3.
Gli attori abitavano nell'immobile almeno dal 1988, curandone la manutenzione, pagando le relative imposte e forniture e chiedendo la concessione edilizia in sanatoria delle opere abusive con istanza con prot. n. 5258, presentata al Comune di Niscemi. Sulla base di quanto sopra e in seguito ad un tentativo di mediazione non andato a buon fine, gli attori agivano in giudizio, riportandosi alle conclusioni soprastanti.
Alla prima udienza del 27.11.2020 il Giudice assegnava il termine richiesto dagli attori per la rinnovazione della notifica nei confronti della convenuta . CP_2
All'udienza del 28.05.2021, il Giudice assegnava termine per la produzione di certificazione ipotecaria o relazione notarile sostitutiva per risalire ai proprietari dell'immobile. Gli attori presentavano la certificazione in data 29.06.2022 e con una successiva integrazione in data
12.12.2022.
All'udienza del 14.12.2023 venivano escussi i testi di parte attrice Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
All'esito dell'udienza cartolare del 20.09.2024, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, come sopra generalizzati.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n.
18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della signoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte ricorrente. Per_4
La documentazione prodotta (come, ad esempio, l'istanza di sanatoria rivolta al Comune di
Niscemi nel 1995), il contegno processuale dei convenuti rimasti contumaci e le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di ritenere provato in capo agli attori il possesso ultraventennale delle particelle oggetto di causa.
In particolare, il teste precisava che il piano terra ai tempi era utilizzato dal Testimone_1 sig. ome falegnameria, mentre il primo piano era adibito ad abitazione, e affermava: Pt_1
“ si è vero, loro abitano in quella casa da tanto tempo, lo posso dire in quanto mio padre, che faceva anche lui il muratore, negli anni novanta, gli faceva dei lavori in via Militello […]; “specifico che quando mio padre faceva i lavori di muratura in quella casa, io lo aiutavo come manovale”; “qualche volta ero presente quando a fine settimana pagava il lavoro a mio padre”.
Il teste riferiva “nel periodo 1988, lavorano nella falegnameria di mio cugino (il sig. Testimone_2
[…]” e ” loro abitano lì con il figlio non sposato;
loro abitano lì dal 1984-1985 circa”. Pt_1 Il teste dichiarava “ io posso dire che dal 1994, epoca in cui ho aperto il negozio, Testimone_3 io andavo dove lui aveva la falegnameria per far aggiustare i mobiletti che erano rovinati o ammaccati”.
Da tutto ciò discende il possesso ultraventennale degli immobili da parte degli attori e l'inequivoca volontà di possederli in via esclusiva, escludendo i comproprietari.
Va pertanto dichiarata l'usucapione degli immobili a favore dei sig.ri e Parte_1
. Parte_2
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela Rita
Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di e Parte_1 [...]
degli immobili siti nel Comune di Niscemi in via Serafino Militello n.17, censiti al Parte_2
Catasto dei Fabbricati al foglio n.34, particelle nn. 214 sub/2 e 214 sub/3;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del
Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 09/07/2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro