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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/11/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2152/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NI AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2023 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU Controparte_1
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 242/2023 CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda avversaria;
Conseguentemente, 1. assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dalla Parte_1
SI in relazione al contratto di finanziamento n. 553150; 2. disporre la Controparte_1 restituzione delle somme spontaneamente corrisposte da in esecuzione della Parte_1 citata sentenza;
Ancora nel merito, ma in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, nel non creduto caso di accoglimento (anche parziale) della domanda avversaria, in via concorrente fra loro: a) respingere, in ogni caso, la richiesta di condanna di al pagamento della somma Parte_1 di € 400,00.- “per spese di mediazione”; b) limitare al tasso legale il saggio degli interessi dovuti sulle somme che, eventualmente, dovessero esser riconosciute alla SI . Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con ogni conseguente pronuncia”. PER L'APPELLATA: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni accessorie o di intermediazione o rete distributiva, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Controparte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e successivi, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla Parte_1
pagina 1 di 5 restituzione della somma omnia di € 3.517 o veriore accertanda a titolo di commissioni ed € 400 per spese di mediazione Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 31 luglio 2023 proponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza n. 242/2023 dell'11 aprile 2023 con cui il giudice di pace di Sassari aveva accolto la domanda formulata dall'appellata diretta ad ottenere la condanna della banca al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.517,00 (di cui 400,00 euro per spese di mediazione) in assunto dovutale a titolo di restituzione delle commissioni accessorie inerenti al contratto di finanziamento n. 553150 stipulato con Pt_1
Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva allegato l'illegittimità delle commissioni addebitatele, CP_1 trattandosi di costi genericamente descritti, privi di alcuna giustificazione causale e riferiti ad ordinarie attività di istruzione e gestione del rapporto, quindi con sostanziale mancanza della relativa controprestazione. Aveva anche asserito che le clausole contrattuali del contratto di finanziamento che prevedevano dette commissioni erano vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo ne aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito oggettivo. La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attrice (anche in ragione dell'assenza, nel fascicolo di parte, di gran parte dei documenti richiamati nella citazione) e osservando che le commissioni, chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita alla beneficiaria, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante. Assumeva dunque l'appellante che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dalla mutuataria il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato a restituirle per intero Pt_1 quanto versato per le commissioni contestate, ritenendo le relative clausole contrattuali sprovviste di qualsiasi giustificazione causale e poste a carico del consumatore in violazione dei fondamentali canoni di chiarezza e trasparenza che dovrebbero fondare l'attività finanziaria, nonché delle disposizioni in materia di credito al consumo di cui all'art. 125 bis, commi 5 e 6 del TUB. Censurava anche il rilievo del gdp secondo cui dette commissioni remuneravano un'attività imprenditoriale già compensata con la corresponsione degli interessi, essendo quindi addebitate al consumatore per costi inesistenti. Osservava come fosse inconferente il richiamo contenuto nella sentenza a una presunta Pt_1 violazione delle disposizioni di cui “…al comma 5 e 6 dell'art. 125 bis T U Bancario…”, peraltro non dedotta dall'attrice. Ribadiva che le spese di attivazione o accessorie erano puntualmente indicate nelle relative clausole contrattuali e nelle informazioni europee di base allegate al modulo contrattuale che ne specificavano la giustificazione causale, in applicazione della normativa regolante il prestito ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dalla Banca d'Italia. Aggiungeva che le commissioni accessorie erano giustificate dall'effettiva remunerazione dell'attività svolta dall'intermediaria
, puntualmente documentata. L'intervento e l'attività svolta dell'agente, cui si era rivolta la Pt_2 mutuataria, erano comprovati documentalmente, risultando chiaramente desumibili dai moduli sottoscritti dalla sig.ra trattandosi peraltro di attività complesse e articolatesi nel tempo, dato che CP_1 la società intermediaria era intervenuta sia anteriormente alla stipulazione del contratto (illustrando pagina 2 di 5 all'interessata le varie ipotesi di finanziamento e fornendole la modulistica precontrattuale), sia nella fase di perfezionamento del mutuo (raccogliendone le sottoscrizioni sulla modulistica contrattuale), sia nel corso del suo rimborso, curando le comunicazioni di rito al datore di lavoro. Attività della cui remunerazione non beneficiava bensì solamente che ne percepiva il relativo Pt_1 Pt_2 compenso come specificamente documentato in giudizio (all. 10). Oneri e commissioni erano stati, inoltre, espressamente illustrati e concordati con la cliente, oltre che da lei specificamente accettati mediante sottoscrizione, non potendo reputarsi le clausole contestate in contrasto con la normativa consumeristica dettata in materia dagli artt. 33 e 36 del C.d.C. e non essendo demandato al giudicante un sindacato sull'adeguatezza del corrispettivo del servizio come concordato, ex art. 34, co. 2, CdC. Sottolineava infine l'appellante come l'attrice non avesse mai contestato il compimento delle attività poste in essere da così come indicate nel contratto, dovendo quindi Pt_2 esse reputarsi indiscusse e rilevava come fosse inappropriato il richiamo dell'appellata all'art 125 novies del TUB che prevedeva la differente ipotesi in cui il compenso al mediatore creditizio gli fosse corrisposto direttamente da parte del consumatore e non per il tramite della banca finanziatrice, come nella specie. Sosteneva in definitiva che la modulistica contrattuale era stata redata nel pieno rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza e che alla consumatrice erano stati forniti tutti gli elementi occorrenti per una consapevole adesione alle condizioni del finanziamento. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe, negando anche che fossero dovuti i costi di mediazione, trattandosi di esborsi non documentati dall'appellata. Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo come il Controparte_1 contratto di finanziamento prevedesse commissioni prive di causa contrattuale per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la specifica indicazione del ruolo dell'intermediario, nonché la stipulazione per iscritto del contratto, non intervenuta nella specie. Ribadiva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di chiarezza e trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 giugno 2025 sulle riferite conclusioni.
*** L'appello dev'essere accolto, risultando fondato il motivo di gravame inerente alla legittima imposizione dei costi di attivazione ed intermediazione, dovuti per le provvigioni maturate da negata dal giudice di prime cure. Parte_3
L'appellante aveva infatti documentato (v. allegati al fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione del finanziamento presso gli uffici dell'intermediario del credito, chiaramente indicato come tale (uffici della cui precisa ubicazione si dà conto nella scrittura in cui è anche nominativamente indicato il collaboratore intervenuto nella stipula), presso cui si era rivolta la sig.ra per ottenere il prestito. A CP_1 fronte delle specifiche indicazione del ruolo, del nominativo dell'agente, dell'indirizzo della sede e dell'impiegato addetto alla stipula, non appaiono invero dirimenti le generiche contestazioni dell'appellata che non ha mai puntualmente negato di essersi rivolta a detto ufficio, come indicato nel contratto, quindi a quale intermediaria di Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 5 Quanto in particolare al fondamento causale delle “commissioni accessorie” addebitate alla mutuataria per 3117,60 euro, deve rilevarsi come nella specie il contratto preveda un'unica commissione che comprende, secondo quanto illustrato nella legenda delle condizioni generali allegate, i costi della rete distributiva o d'intermediazione, quelli di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze della cliente, di ausilio nella predisposizione della documentazione occorrente per l'istruttoria del finanziamento e di successiva cura degli adempimenti inerenti alla cessione del quinto. La funzione dell'addebito è dunque sinteticamente ma chiaramente indicata nel contratto che riporta distintamente la figura dell'intermediario del credito, da quella del soggetto finanziatore, all'epoca Futuro s.p.a., ora Pt_2
L'odierna appellante aveva anche puntualmente documentato le provvigioni pagate a Pt_1 quale agente e le relative produzioni non risultano contestate nella loro attendibilità Pt_2 dall'esponente, odierna appellata. Ora, non venendo in discussione che le spese di istruttoria, di consulenza e di attivazione del prestito siano riferite a servizi effettivamente resi (e non a “costi inesistenti” come sostenuto dal gdp) e per questo dovute dal mutuatario, nè potendo sindacarsene, in difetto di puntuali argomenti al riguardo, il relativo ammontare sotto il profilo quantitativo che appare, invero, piuttosto elevato ma è riportato con chiarezza nelle informazioni europee sul credito al consumo e correttamente incluso nel TAEG, va osservato anche sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, non risultando quindi corrette sotto tale profilo le motivazioni adottate dal gdp che non trovano in realtà alcun aggancio specifico e concreto nel testo della scrittura. Inoltre, essendo prevista nel documento negoziale un'unica commissione, non è ravvisabile quella proliferazione di costi per servizi inesistenti, cui fa erroneamente riferimento la sentenza impugnata e che ricorre talvolta in analoghi contratti con cessione del quinto che, duplicando le spese in relazione a un unico servizio (istruttoria-attivazione del prestito), appare in contrasto col principio del necessario collegamento causale fra costi addebitati e servizi effettivamente forniti al consumatore. La scrittura privata, specificamente sottoscritta dalla mutuataria, indica pertanto con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB, e risultando funzionale l'attività dell'intermediario alla stipulazione del prestito. In tal senso depongono anche le direttive della Banca d'Italia, secondo cui le “Banche e società finanziarie possono avvalersi, oltre che del proprio personale, di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altre banche o intermediari finanziari…”, figura che, ai sensi dell'art. 121, co. 1°, TUB comprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi in senso proprio o “qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che (…) svolge, a fronte di un compenso in denaro (…)” attività di “presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti” o ancora di “conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Anche la convergenza dell'interesse economico dell'intermediario con quello della banca erogatrice del prestito è coerente e del tutto compatibile con la natura stessa di tale figura che spesso appartiene alla rete distributiva della banca mutuante. La predetta commissione è quindi dovuta, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo importo, e risultando, peraltro, la provvigione effettivamente corrisposta da all'intermediaria. Pt_1 pagina 4 di 5 Merita accoglimento anche il motivo di gravame inerente all'ingiustificato addebito dei costi di mediazione, il cui pagamento non è stato documentato dall'appellata. Stante la totale riforma della sentenza, l'appellata dovrà restituire a quanto eventualmente Pt_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ma quelle del presente grado di appello sono compensate per la metà, ricorrendo giusti motivi in ragione dei contrasti emergenti dalle pronunce di merito in materia, come desumibili dai differenti orientamenti richiamati dalle stesse parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte Parte_1 dall'appellata . Controparte_1
Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, nonché alla rifusione della metà di quelle relative al presente grado d'appello, liquidate per l'intero in complessivi
€1500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari 4 novembre 2025 Il giudice
NI AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NI AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2152/2023 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZEROLI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU Controparte_1
APPELLATA oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 242/2023 CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via definitiva e nel merito, rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda avversaria;
Conseguentemente, 1. assolvere da ogni pretesa restitutoria avanzata dalla Parte_1
SI in relazione al contratto di finanziamento n. 553150; 2. disporre la Controparte_1 restituzione delle somme spontaneamente corrisposte da in esecuzione della Parte_1 citata sentenza;
Ancora nel merito, ma in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, nel non creduto caso di accoglimento (anche parziale) della domanda avversaria, in via concorrente fra loro: a) respingere, in ogni caso, la richiesta di condanna di al pagamento della somma Parte_1 di € 400,00.- “per spese di mediazione”; b) limitare al tasso legale il saggio degli interessi dovuti sulle somme che, eventualmente, dovessero esser riconosciute alla SI . Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con ogni conseguente pronuncia”. PER L'APPELLATA: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni accessorie o di intermediazione o rete distributiva, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Controparte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e successivi, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla Parte_1
pagina 1 di 5 restituzione della somma omnia di € 3.517 o veriore accertanda a titolo di commissioni ed € 400 per spese di mediazione Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 31 luglio 2023 proponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza n. 242/2023 dell'11 aprile 2023 con cui il giudice di pace di Sassari aveva accolto la domanda formulata dall'appellata diretta ad ottenere la condanna della banca al Controparte_1 pagamento della somma di € 3.517,00 (di cui 400,00 euro per spese di mediazione) in assunto dovutale a titolo di restituzione delle commissioni accessorie inerenti al contratto di finanziamento n. 553150 stipulato con Pt_1
Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva allegato l'illegittimità delle commissioni addebitatele, CP_1 trattandosi di costi genericamente descritti, privi di alcuna giustificazione causale e riferiti ad ordinarie attività di istruzione e gestione del rapporto, quindi con sostanziale mancanza della relativa controprestazione. Aveva anche asserito che le clausole contrattuali del contratto di finanziamento che prevedevano dette commissioni erano vessatorie e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo ne aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito oggettivo. La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attrice (anche in ragione dell'assenza, nel fascicolo di parte, di gran parte dei documenti richiamati nella citazione) e osservando che le commissioni, chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita alla beneficiaria, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante. Assumeva dunque l'appellante che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dalla mutuataria il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato a restituirle per intero Pt_1 quanto versato per le commissioni contestate, ritenendo le relative clausole contrattuali sprovviste di qualsiasi giustificazione causale e poste a carico del consumatore in violazione dei fondamentali canoni di chiarezza e trasparenza che dovrebbero fondare l'attività finanziaria, nonché delle disposizioni in materia di credito al consumo di cui all'art. 125 bis, commi 5 e 6 del TUB. Censurava anche il rilievo del gdp secondo cui dette commissioni remuneravano un'attività imprenditoriale già compensata con la corresponsione degli interessi, essendo quindi addebitate al consumatore per costi inesistenti. Osservava come fosse inconferente il richiamo contenuto nella sentenza a una presunta Pt_1 violazione delle disposizioni di cui “…al comma 5 e 6 dell'art. 125 bis T U Bancario…”, peraltro non dedotta dall'attrice. Ribadiva che le spese di attivazione o accessorie erano puntualmente indicate nelle relative clausole contrattuali e nelle informazioni europee di base allegate al modulo contrattuale che ne specificavano la giustificazione causale, in applicazione della normativa regolante il prestito ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dalla Banca d'Italia. Aggiungeva che le commissioni accessorie erano giustificate dall'effettiva remunerazione dell'attività svolta dall'intermediaria
, puntualmente documentata. L'intervento e l'attività svolta dell'agente, cui si era rivolta la Pt_2 mutuataria, erano comprovati documentalmente, risultando chiaramente desumibili dai moduli sottoscritti dalla sig.ra trattandosi peraltro di attività complesse e articolatesi nel tempo, dato che CP_1 la società intermediaria era intervenuta sia anteriormente alla stipulazione del contratto (illustrando pagina 2 di 5 all'interessata le varie ipotesi di finanziamento e fornendole la modulistica precontrattuale), sia nella fase di perfezionamento del mutuo (raccogliendone le sottoscrizioni sulla modulistica contrattuale), sia nel corso del suo rimborso, curando le comunicazioni di rito al datore di lavoro. Attività della cui remunerazione non beneficiava bensì solamente che ne percepiva il relativo Pt_1 Pt_2 compenso come specificamente documentato in giudizio (all. 10). Oneri e commissioni erano stati, inoltre, espressamente illustrati e concordati con la cliente, oltre che da lei specificamente accettati mediante sottoscrizione, non potendo reputarsi le clausole contestate in contrasto con la normativa consumeristica dettata in materia dagli artt. 33 e 36 del C.d.C. e non essendo demandato al giudicante un sindacato sull'adeguatezza del corrispettivo del servizio come concordato, ex art. 34, co. 2, CdC. Sottolineava infine l'appellante come l'attrice non avesse mai contestato il compimento delle attività poste in essere da così come indicate nel contratto, dovendo quindi Pt_2 esse reputarsi indiscusse e rilevava come fosse inappropriato il richiamo dell'appellata all'art 125 novies del TUB che prevedeva la differente ipotesi in cui il compenso al mediatore creditizio gli fosse corrisposto direttamente da parte del consumatore e non per il tramite della banca finanziatrice, come nella specie. Sosteneva in definitiva che la modulistica contrattuale era stata redata nel pieno rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza e che alla consumatrice erano stati forniti tutti gli elementi occorrenti per una consapevole adesione alle condizioni del finanziamento. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe, negando anche che fossero dovuti i costi di mediazione, trattandosi di esborsi non documentati dall'appellata. Si costituiva e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo come il Controparte_1 contratto di finanziamento prevedesse commissioni prive di causa contrattuale per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la specifica indicazione del ruolo dell'intermediario, nonché la stipulazione per iscritto del contratto, non intervenuta nella specie. Ribadiva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di chiarezza e trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 giugno 2025 sulle riferite conclusioni.
*** L'appello dev'essere accolto, risultando fondato il motivo di gravame inerente alla legittima imposizione dei costi di attivazione ed intermediazione, dovuti per le provvigioni maturate da negata dal giudice di prime cure. Parte_3
L'appellante aveva infatti documentato (v. allegati al fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione del finanziamento presso gli uffici dell'intermediario del credito, chiaramente indicato come tale (uffici della cui precisa ubicazione si dà conto nella scrittura in cui è anche nominativamente indicato il collaboratore intervenuto nella stipula), presso cui si era rivolta la sig.ra per ottenere il prestito. A CP_1 fronte delle specifiche indicazione del ruolo, del nominativo dell'agente, dell'indirizzo della sede e dell'impiegato addetto alla stipula, non appaiono invero dirimenti le generiche contestazioni dell'appellata che non ha mai puntualmente negato di essersi rivolta a detto ufficio, come indicato nel contratto, quindi a quale intermediaria di Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 5 Quanto in particolare al fondamento causale delle “commissioni accessorie” addebitate alla mutuataria per 3117,60 euro, deve rilevarsi come nella specie il contratto preveda un'unica commissione che comprende, secondo quanto illustrato nella legenda delle condizioni generali allegate, i costi della rete distributiva o d'intermediazione, quelli di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di credito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze della cliente, di ausilio nella predisposizione della documentazione occorrente per l'istruttoria del finanziamento e di successiva cura degli adempimenti inerenti alla cessione del quinto. La funzione dell'addebito è dunque sinteticamente ma chiaramente indicata nel contratto che riporta distintamente la figura dell'intermediario del credito, da quella del soggetto finanziatore, all'epoca Futuro s.p.a., ora Pt_2
L'odierna appellante aveva anche puntualmente documentato le provvigioni pagate a Pt_1 quale agente e le relative produzioni non risultano contestate nella loro attendibilità Pt_2 dall'esponente, odierna appellata. Ora, non venendo in discussione che le spese di istruttoria, di consulenza e di attivazione del prestito siano riferite a servizi effettivamente resi (e non a “costi inesistenti” come sostenuto dal gdp) e per questo dovute dal mutuatario, nè potendo sindacarsene, in difetto di puntuali argomenti al riguardo, il relativo ammontare sotto il profilo quantitativo che appare, invero, piuttosto elevato ma è riportato con chiarezza nelle informazioni europee sul credito al consumo e correttamente incluso nel TAEG, va osservato anche sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato nel contratto, non risultando quindi corrette sotto tale profilo le motivazioni adottate dal gdp che non trovano in realtà alcun aggancio specifico e concreto nel testo della scrittura. Inoltre, essendo prevista nel documento negoziale un'unica commissione, non è ravvisabile quella proliferazione di costi per servizi inesistenti, cui fa erroneamente riferimento la sentenza impugnata e che ricorre talvolta in analoghi contratti con cessione del quinto che, duplicando le spese in relazione a un unico servizio (istruttoria-attivazione del prestito), appare in contrasto col principio del necessario collegamento causale fra costi addebitati e servizi effettivamente forniti al consumatore. La scrittura privata, specificamente sottoscritta dalla mutuataria, indica pertanto con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, apparendo coerente con quanto disposto dall'art. 125 novies, TUB, e risultando funzionale l'attività dell'intermediario alla stipulazione del prestito. In tal senso depongono anche le direttive della Banca d'Italia, secondo cui le “Banche e società finanziarie possono avvalersi, oltre che del proprio personale, di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altre banche o intermediari finanziari…”, figura che, ai sensi dell'art. 121, co. 1°, TUB comprende gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi in senso proprio o “qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che (…) svolge, a fronte di un compenso in denaro (…)” attività di “presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti” o ancora di “conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Anche la convergenza dell'interesse economico dell'intermediario con quello della banca erogatrice del prestito è coerente e del tutto compatibile con la natura stessa di tale figura che spesso appartiene alla rete distributiva della banca mutuante. La predetta commissione è quindi dovuta, dovendo la sentenza essere riformata laddove riconosce il diritto dell'attrice, odierna appellata, alla restituzione del relativo importo, e risultando, peraltro, la provvigione effettivamente corrisposta da all'intermediaria. Pt_1 pagina 4 di 5 Merita accoglimento anche il motivo di gravame inerente all'ingiustificato addebito dei costi di mediazione, il cui pagamento non è stato documentato dall'appellata. Stante la totale riforma della sentenza, l'appellata dovrà restituire a quanto eventualmente Pt_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ma quelle del presente grado di appello sono compensate per la metà, ricorrendo giusti motivi in ragione dei contrasti emergenti dalle pronunce di merito in materia, come desumibili dai differenti orientamenti richiamati dalle stesse parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte Parte_1 dall'appellata . Controparte_1
Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1000,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, nonché alla rifusione della metà di quelle relative al presente grado d'appello, liquidate per l'intero in complessivi
€1500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per la metà residua. Sassari 4 novembre 2025 Il giudice
NI AN
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