Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 722/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, con sede legale in Roma, via Parte_1
Ciro il Grande, 24, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Filippo Doni, c.f. , in forza di procura ad lites del Presidente dell' CodiceFiscale_1 Pt_1 rilasciata con il ministero del Notaio in Roma, rep. n. 80974, racc. Persona_1
n. 21569, del 21.07.2015, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Treviso, viale Trento e Trieste, 6. Il procuratore ha dichiarato, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c. E
, Email_1
APPELLANTE E
avv. MARGHERITA, nata a [...] il [...] , CP_1
C.F.: , quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n.41B la quale ha dichiarati di volere ricevere le comunicazioni di cui all'art.170 cpc a mezzo telefax al n.0818716421 ed indirizzo PEC
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APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1418/2021 pubblicata il giorno 6.10.2021
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.09.2018 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, parte ricorrente-odierna appellata, avendo già impugnato l'avviso di addebito n. 37120160022419311000 innanzi allo stesso
Instaurato il contraddittorio, con sentenza in epigrafe, il Giudice adito dichiarò prescritto il credito oggetto dell'intimazione, ordinando la cancellazione dei ruoli esattoriali e compensando le spese di lite.
Con atto depositato il 6.04.2022 l' ha tempestivamente impugnato la Pt_1 sentenza, rilevando preliminarmente che in merito allo stesso oggetto pendeva il giudizio di opposizione ad avviso di addebito, sicché il giudice aveva errato nel non disporre la riunione e nel non dichiarare la litispendenza;
con il secondo motivo di gravame, poi, ha contestato la declaratoria di prescrizione del credito dell' . Pt_1
L' nel merito ha argomentato sul tema dell'individuazione del dies a quo Pt_1 pe lcolo della decorrenza della prescrizione quinquennale (da fissarsi correttamente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi) nonché sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del dolo della professionista, per occultamento, quale causa di sospensione della prescrizione. Ha osservato che nel caso di specie, del pagamento dei contributi previdenziali, opera lo slittamento di un mese del pagamento di tutti i saldi (fiscali e contributivi) derivanti dalla dichiarazione dei redditi dei soggetti professionisti, spostamento di un mese previsto dall'art.17 comma 2 del DPR 435/2001 come modificato dall'art. 37 del DL 223/2006 e che, infine, doveva trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 118, comma 8, lettera b) legge n. 388/2000. Ha concluso come in atti per il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione, vinte le spese. Si è costituita l'appellata resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. Nelle more del giudizio la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato. 1.Osserva la Corte che l'oggetto del presente giudizio attiene all'intimazione di pagamento notificata sulla base di un avviso di addebito (n. 37120160022419311) emesso in ragione dei contributi dovuti, previa iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2009, notificato dall' e impugnato Pt_1 dall'odierna appellata innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (giudizio n. R.G.1101/17). L'appellata è insorta avverso tale intimazione di pagamento proponendo opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G.5735/18. Il procedimento R.G.1101/17 si concludeva con la sentenza n.729/19del 28.03.2019 con cui il Tribunale di Torre Annunziata annullava per prescrizione l'avviso di addebito. Detta sentenza veniva impugnata dall' presso la Corte Pt_1
d'Appello di Napoli R.G.2629/19 ed il relativo giudizio si concludeva con la sentenza n..5753/21, depositata in data 01.02.2022 che confermava la decisione di 1° grado. Avverso tale sentenza l' notificava all'avv. ricorso per Pt_1 CP_1
Cassazione depositato in data 02/08/2022 R.G. 18943/2022, attualmente pendente (visura Cancelleria telematica Cassazione in atti). Ciò posto, risulta chiaro che il presente giudizio -che ha ad oggetto l'intimazione di pagamento di un credito portato in un titolo che è venuto meno (circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentata)- deve concludersi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere dato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in base ad un titolo che non è più esistente. Come è noto la cessazione della materia del contendere è una forma di estinzione di matrice giurisprudenziale e costituisce la formula con la quale il Giudice è chiamato a concludere un giudizio laddove verifichi che -per circostanze sopravvenute- non sussista più l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Il giudizio di questo collegio deve limitarsi quindi a prendere atto che l'intimazione oggetto di causa ha perso efficacia, essendo venuto meno il titolo per cui era stata emessa, sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 quanto alle spese di lite appare necessario accertare l'eventuale soccombenza virtuale di una delle parti. Deve, quindi, esaminarsi il tema della prescrizione, con riguardo all'eccezione sollevata dalla ricorrente in primo grado ed alla controversa questione dell'individuazione del dies a quo oggetto del primo motivo di gravame. Allo stato della giurisprudenza della Cassazione già condivisa da questo Collegio in precedenti decisioni, deve rilevarsi che per l'anno 2009, il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 16 giugno 2010 e da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione, che risulta maturata al momento della richiesta di pagamento. Osserva la Corte che trova applicazione, ratione temporis, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica “anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione. Ad avviso dell' il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dalla Pt_1 data di presentazione, da parte del lavoratore autonomo, della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate- unico atto dal quale l' potrebbe venire a Pt_1 conoscenza dei redditi prodotti- e da parte dell'appellante che il termine dovrebbe decorrere dalla data di scadenza del versamento dell'Irpef. Sul punto il collegio intende richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, in generale, ha posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015). La Corte di legittimità ha già affermato, “con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia Pt_1 accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall' secondo cui il diritto ai contributi a Pt_1 percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l' ha avuto contezza del Pt_1 suo credito……”. Nel segno della continuità con il citato orientamento, la Cassazione ha rilevato che “E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa………tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti …..che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. ….Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)” (Così in motivazione C. Cass n. 27950 del 2018). Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte.
Infine deve esaminarsi differimento non oneroso: nel sistema delineato dalla giurisprudenza di Cassazione sopra citata in termini di individuazione del dies a quo assume rilevanza determinante la proroga del termine disposta, per l'anno 2009, con D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i versamenti dovuti dai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”
-già fissato per il 16.06.2010- sino al 6.07.2010, senza alcuna maggiorazione e dal 7.7.2010 al 5.10.2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nella fattispecie l'avviso bonario – in relazione alla cui efficacia interruttiva non è stata sollevata specifica eccezione in appello - era stato notificato il 30.06.2015 oltre il termine fissato con il DPCM. Inoltre, come osservato nella sentenza n. 1986/2023 pubbl. il 12/05/2023 relativa all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, “alla presente fattispecie non può applicarsi alcun tipo di proroga, ipotesi concessa (sulla base del DPCM del 10/06/2010) esclusivamente ai soggetti che esercitavano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non estensibile anche all'odierno appellato, soggetto nell'anno 2009, al regime fiscale agevolato dei minimi”. In considerazione di tali rilievi, deve essere ritenuta la soccombenza virtuale dell' circa il tema del differimento del termine di decorrenza della Pt_1 prescrizione. Analogamente, deve essere disattesa la sussistenza di una causa di sospensione della eccepita prescrizione da rinvenirsi nel dolo della contribuente. Nella fattispecie non si rinvengono in atti elementi per rilevare, come eccepito dall' , un'eventuale causa di sospensione del termine di prescrizione, ai sensi Pt_1 dell'art. 2941, n. 8 c.c. per il caso di mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi (alla luce dell'Ordinanza n. 6677/19 C. Cass.). Rileva il collegio che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni e non solo una mera difficoltà (Cass., Sez. Lav. n. 1222/2004; Id. n. 21567/2014). Rimarca al riguardo il Collegio che la Cassazione, con pronuncia del 10 ottobre 2019 n. 25593, ha ritenuto inammissibile questo tipo di censura sollevata dall' , trattandosi di rilievo rispetto al quale lo stesso ente non aveva mai Pt_1 dedotto quale condotta avrebbe tenuto in concreto il debitore, tale da far risultare il dolo. Come ritenuto dalla Suprema Corte “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, cod.civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014; da ultimo Cass. n. 5423 del 2020)” (C. Cass. n. 21473/2020). Nella specie, l'originaria ricorrente non ha omesso la dichiarazione e neppure ha reso una dichiarazione fiscale falsa: non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha meramente omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi. Deve quindi escludersi che abbia agito al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Istituto, considerata innanzitutto la oggettiva controvertibilità della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi (Cass., Sez. Lav. n. 1643/2018; n. 32608/2018). Inoltre, non è ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito atteso che l'Istituto, in qualunque momento, avrebbe potuto attivare i propri poteri ispettivi ovvero chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso verifiche mediante l'accesso alla banca dati. L'ostacolo all'accertamento, derivante dall'omessa compilazione del modello RR, era superabile tramite gli ordinari controlli, di modo che si deve escludere che la prescrizione sia rimasta sospesa. Secondo la Suprema Corte si deve “escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del Pt_1 quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo” in assenza di altri indici rivelatori (v. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14699 del 2021; (Cass. nr. 7254 del 2021; C. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021 -Rv. 663091 – 01; in senso conforme Cass. 4946/2022; Cass. 5198/2022, C. Cass Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 18567 del 2022, tra le più recenti). Trattandosi di dolo, è necessario che l'omissione sia caratterizzata dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito mediante una condotta ingannatrice e fraudolenta, che, nel caso in esame, non è stata in alcun modo allegata e provata dall' . Pt_1
Non operando alcuna sospensione della prescrizione, ne consegue che la pretesa creditoria dell' - a prescindere da ogni questione circa la sua effettivamente Pt_1 sussistenza e fondatezza - si è estinta per prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, l' sarebbe risultato virtualmente soccombente sicchè Pt_1 le spese del grado seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad euro 5.200,00), alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e quindi alla celebrazione di tre sole fasi processuali.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 962,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali. Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano