TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19937/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19937/2021 R.G.
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio e quali eredi di , C.F._5 PEona_1 elettivamente domiciliati in Napoli (NA) alla Via Epomeo n. 85, presso lo studio dell'avv. Mario Colella, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
ATTORI
e
(p. IVA , NTroparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sig. , NTroparte_2 con sede in Napoli (NA) alla Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale Isola A2, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Santa Maria a Cappella
Vecchia n. 3, presso lo studio dell'avv. Raffaele di Paolo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
nonché
(p.iva n. ), in persona del Direttore Generale CP_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
SC PP NO, e dall'Avv. Luigi Gargiulo, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, nonché in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla Via Lupoli, n. 27.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
lesioni personali.
Conclusioni: come da verbale di causa dell'udienza del 07/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 26.07.2021,
[...]
, , , e – Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso: di essere marito e figli, nonché unici eredi, della defunta sig.ra
[...]
; che il giorno 7.10.19, alle ore 15.00, la nel PEona_1 PEona_1 mentre si apprestava a raggiungere l'area per la sosta a pagamento degli autoveicoli, all'interno dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, cadeva riportando danni alla persona e che l'evento sarebbe stato causato da un paletto in ferro tagliato a livello strada, contro cui batteva, sopralzato rispetto al piano di calpestio - hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, l' e la , NTroparte_4 NTroparte_5 rispettivamente ente titolare del bene e cooperativa che lo gestisce, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare esse
[...]
in persona del Presidente p.t. e , in NTroparte_5 CP_3 persona del Direttore Generale p.t., in solido o chi tra esse spetti, responsabili dell'evento innanzi descritto;
2. all'esito di tanto, dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale – danno emergente e lucro cessante - e non patrimoniale – cd. danno biologico in esso compreso quello morale – derivati al loro congiunto in conseguenza dell'evento descritto;
3. condannare per lo effetto, la NTroparte_5
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Evolution, in persona del Presidente p.t. e la , in persona del CP_3
Direttore Generale p.t., in solido, o chi tra esse spetti, al pagamento della somma che sarà precisata in corso di causa e quindi ritenuta dovuta alla stregua delle risultanze della consulenza medica redatta dalla dott.ssa Per_2
, ovvero, in caso di sua contestazione, dalla Consulenza Medica di Ufficio
[...] che sarà richiesta e disposta, oltre agli interessi, come per legge, ed alla intervenuta svalutazione monetaria, da accertarsi secondo gli arresti della Corte
Suprema, come innanzi richiamati;
4.condannare, ancora, la
[...]
in persona del Presidente p.t. e la , in NTroparte_5 CP_3 persona del Direttore Generale p.t., in solido o chi tra esse spetti, al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, patrimoniali, per danno emergente e per lucro cessante - e non patrimoniali, derivati ai familiari di essa infortunata, da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento di Codesta A.G., sempre oltre agli interessi ed alla rivalutazione;
5. condannare le medesime convenute, in solido o chi tra esse spetti, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre Iva, cpa e
15% per concorso nelle spese generali con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il NTroparte_4 difetto di legittimazione passiva per non avere la disponibilità di fatto delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, degli utenti dell'
[...]
in quanto vi è in essere un contratto, della durata Parte_6 di anni dieci a far data dalla data di consegna del 8.02.2018, con la
[...]
per la gestione di tale area. NTroparte_5
In particolare, l' ha dedotto che, all'epoca NTroparte_6 del presunto sinistro, non aveva la disponibilità di fatto delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, in quanto la società NTroparte_5
gestiva tali aree già da circa due anni, in virtù di un contratto avente
[...] ad oggetto “La gestione della sosta a pagamento autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzioni delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' ”, con validità decennale a far data dal Parte_6
08.02.2018.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 L' ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione per NTroparte_4 assoluta incertezza dei fatti costitutivi della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertarsi il concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per aver il danneggiato usato un bene senza la normale diligenza;
infine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, nei confronti dell'
[...]
, ha chiesto di essere manlevata, per quanto dovrà corrispondersi CP_4 agli attori, dalla , con vittoria di diritti, NTroparte_5 onorari e spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha NTroparte_1 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il sinistro si sarebbe verificato in un'area “ben distante sia dall'ingresso del
Presidio Ospedaliero quanto dagli stalli riservati alla sosta delle vetture la cui gestione è stata affidata alla convenuta cooperativa sociale” e che, in ogni caso,
“indipendentemente dagli accordi raggiunti dalle parti e, addirittura, dal riparto previsto dalla legge circa l'onere della manutenzione del bene, la responsabilità nei confronti dei terzi per i danni prodotti dal bene affidato in gestione in conseguenza della mancata o intempestiva manutenzione resta in ogni caso in capo al proprietario del bene stesso in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 del
Codice Civile” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_7
e, per l'effetto, condannare esclusivamente la convenuta
[...] CP_4
quale custode dell'area in cui è avvenuto il fatto per cui è causa avendone
[...] la medesima, in ogni caso, la assoluta disponibilità; con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico di parte soccombente.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, che le parti convenute dichiaravano di non accettare. Il Giudizio veniva, dunque, istruito documentalmente e tramite escussione testimoniale, nonché espletata una CTU medico-legale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 All'udienza del 07.07.2025 la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre soffermarsi su talune questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per assoluta incertezza dei NTroparte_4 fatti costitutivi della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c., in quanto parte attrice non indicato l'esposizione dei fatti su cui si fonda la pretesa attorea.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
In virtù dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va, peraltro, operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Occorre anche tenere conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr.
Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 27670 del 2008).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Giova, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Allorché le domande siano invece sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali non può essere dichiarata la nullità della citazione (cfr. Cass., Sez.
Un. 8077/2012).
Orbene, nel caso di specie la domanda proposta da parte attrice è certamente identificata nei suoi elementi costitutivi e, in particolare, quanto al petitum e alla causa petendi, come è, altresì, dimostrato dalle precise difese spiegate dalla convenuta che, non caso, ha diffusamente argomentato NTroparte_4
e spiegato le proprie ragioni, proprio dimostrando la piena “intellegibilità” della domanda attorea,
Conseguentemente va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall' . NTroparte_4
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dall' , in qualità di ente NTroparte_4 proprietario del bene, e dalla Soc. Parking Evolution, in qualità di CP_1 che gestisce il servizio di sosta degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario.
Al riguardo va osservato – fermo quanto si dirà infra – che, in verità, piuttosto che questioni che attengono al profilo relativo alla cd. legittimazione processuale, le parti convenute, reciprocamente, contestano la titolarità della situazione dedotta in giudizio.
Orbene siffatta questione non attiene alla legittimazione, bensì al merito della decisione.
Ne deriva che, nel caso in esame, difformemente dalla prospettazione delle parti convenute, non viene in rilievo un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva, bensì un'eccezione che - avendo ad oggetto l'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso (sub specie di spettanza dell'obbligo di custodia)
- riguarda propriamente il merito della decisione in relazione ai cd. profili di ripartizione ed attribuzione della responsabilità.
Vagliate le questioni preliminari può passarsi al merito della domanda.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, che la parte attrice ha provato l'an del fatto costitutivo della propria pretesa, sotto il profilo del suo accadimento per così dire fattuale inteso ciò come fatto storico naturalistico.
L'istruttoria complessivamente svolta ha provato, infatti, ad avvio del Tribunale che in data 7.10.2019 in occasione di una visita a , degente Parte_2 presso l'ospedale Santa Maria Delle Grazie in Pozzuoli, PEona_1 sia caduta rovinosamente al suolo nell'area di parcheggio antistante il plesso ospedaliero, inciampando a causa della sporgenza di un paletto di ferro mal tagliato rispetto al manto stradale del parcheggio.
In proposito rilevante appare il vaglio delle deposizioni testimoniali.
Il teste dichiarava: “ … IA ON è inciampata nell'area Testimone_1 parcheggio in un paletto a sfioro. Preciso che si trattava di un paletto che secondo me originariamente doveva avere dimensioni maggiori ma era stato tagliato e sporgeva un pochino perché non tagliato a dovere e quindi fuoriusciva dal piano. IA ON inciampò in questo paletto che ho descritto e cadde, urtando e rovinando al suolo con il braccio e la spalla, mi sembra sinistro…”
Del tutto coerenti le dichiarazioni del teste che, al riguardo, Tes_2 dichiarava: “ … Ricordo la data di ottobre del 2019. Mio zio era in ospedale e mia ON si stava recando a visitare mio zio in ospedale, alla Parte_2 schiana di Pozzuoli. Anche io ero in compagnia di mia ON. Era il primo pomeriggio. Dopo aver fatto visita a mio zio, stavamo uscendo dall'ospedale, avevamo l'auto al parcheggio e stavamo andando a piedi al parcheggio per recuperare la macchina. Io e , mio cugino, stavamo un po' più PEona_3 indietro di mia ON e mio nonno e vediamo ON inciampare e cadere sul lato sinistro…” ed ancora: “ …Nel punto in cui mia ON cadde vi era una pozzanghera ed un paletto tagliato che usciva dal piano della strada. Mi sembra che il paletto fosse di colore giallo ma era un poco arrugginito, era di ferro. Non vi erano alcuna segnalazione dell'ostacolo….”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 I testimoni, in modo del tutto attendibile, riferiscono - senza esagerazioni narrative - l'episodio fattuale oggetto di propria diretta apprensione.
In proposito occorre ricordare il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui l'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 del Cpc si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo. ( da ultimo tra le varie si veda Cassazione civile sez. I,
06/02/2024, n.3361).
Del pari occorre notare ( in tal senso Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 marzo - 19 luglio 2016, n. 14706 e conformi Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202) che non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti.
Orbene, ad avviso del Tribunale, le testimonianze rese sono del tutto attendibili atteso che i testimoni - in modo “semplice” che ne corrobora l'assoluta genuinità - narrano l'accadimento fattuale ed, anche a fronte di specifiche ed ulteriori domande poste a chiarimento dal Tribunale, rispondono in maniera puntuale senza alcuna “esagerazione narrativa” e, d'altronde, giova rammentare che la prova testimoniale, anche nel caso in cui si tratti di un unico teste ( circostanza non ricorrente nell'odierna fattispecie in cui vi sono plurime dichiarazioni testimoniali coerenti ) mai necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto quando i fatti, attendibilmente narrati, sono oggetto di apprensione diretta del testimone stesso.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 Ad inficiare la priva dell' an dell'accadimento fornita dalla parte attrice non sovviene la prova testimoniale introdotta dalla parte convenuta atteso che il teste non “ricordava nulla” dell'accaduto avendo preso Testimone_3 contezza solo in occasione della intimazione testimoniale.
Accertato l'an dell'accadimento fattuale che costituisce prodromo di ogni pretesa risarcitoria in quanto presupposto materiale, rectius, fatto costitutivo della pretesa, occorre svolgere talune riflessioni circa la natura della domanda stessa.
Ad avviso del Tribunale la domanda avanzata dagli attori va inquadrata in base all'art. 2051 c.c..
Al riguardo giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Perchè possa configurarsi in concreto tale fattispecie è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, in quanto funzione della norma è, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene, non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, e neppure della condotta commissiva o omissiva del custode.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Di contro, il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013,
n. 2660; Cass. civ., 18-10-2011, n. 2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695;
Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-2009, n. 24529; Cass. civ., 19-
11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-
2012, n. 16542).
Orbene, alla luce delle citate coordinate ermeneutiche e delle risultanze dell'attività istruttoria, va detto che la parte attrice non solo ha provato l'accadimento nella sua dimensione fattuale nel senso già citato, ma anche l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'accadimento stesso.
Va notato, infatti, che, come detto in maniera del tutto credibile, i testimoni chiariscono come la caduta sia stata dovuta ad “un paletto tagliato che usciva dal piano della strada” all'interno dell'area parcheggio dell'ospedale.
Le deposizioni testimoniali sono, altresì, corroborate dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice che, ad avviso del Tribunale, mostra - senza ragionevole dubbio - l'esistenza del detto ostacolo che presenta oggettivamente un carattere insidioso e che, per la su conformazione, in verità, ad avviso del Giudicante, anche con una particolare attenzione e diligenza nell'incidere appare oggettivamente pericoloso tanto più in un contesto di area parcheggio di un ospedale.
Le parti convenute su cui gravava il relativo onere nel senso citato non hanno fornito la prova liberatoria necessaria a vincere la presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2051 c.c., non avendo fornito dimostrazione alcuna circa
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 l'esistenza di fenomeni estranei alla loro sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), ai quali attribuire la causa del danno.
Non sono emerse dalla complessiva attività istruttoria svolte ragioni che possano consentire di ritenere provato un concorso dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso.
In tal senso appare evidente che il vero fulcro dell' attiene al NTroparte_8 tema del riparto delle responsabilità tra le convenute ed, in particolare, la fondatezza della teoria della dismissione dell'obbligo di custodia particolarmente sostenuta – aspetto che non sfugge affatto – dalla difesa delle due convenute che, reciprocamente, pur dibattendo di legittimazione passiva ( nel senso già chiarito )- si attribuiscono l'esclusività dell'obbligo di custodia e, quale diretto corollario, delle conseguenze pregiudizievoli connesse allo stesso.
In proposito occorre svolgere plurime riflessioni.
In primo luogo occorre notare come è incontestata la proprietà dell'area parcheggio atteso che entrambi le difese, infatti, discorrono dell'attribuzione in capo alla convenuta cooperativa della gestione del servizio di sosta a pagamento degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzione delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' Parte_7
( cfr. contratto in atti ).
[...]
Appare evidente, ad avviso del Giudicante, che il vero thema relativo alla riferibilità passiva della situazione giuridica soggettiva ( nel senso già supra chiarito), od, in maniera più semplice, del regime di riparto della relative responsabilità, attiene, in buona sostanza, all'ampiezza della delega con la NT quale l' ha contrattualmente attribuito alla cooperativa la gestione dell'aree parcheggio.
Nella fattispecie oggetto dell'odierno - considerato che tra le convenute Pt_8 [...]
e la è stato stipulato un CP_4 NTroparte_1 contratto avente ad oggetto “la gestione del servizio di sosta a pagamento degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzione delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' (cfr. Parte_7
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11 art. 7) contratto in atti) - è necessario svolgere un accertamento che tenga conto della natura del rapporto e degli specifici accordi delle parti, allo scopo di individuare il responsabile dei danni lamentati dagli attori.
In particolare, in forza del contratto stipulato da e NTroparte_4 [...]
, della durata di 10 anni dal 08.02.2018 (art. 18 NTroparte_1 contratto in atti), avente oggetto le aree antistanti il poliambulatorio e il plesso ospedaliero, il servizio concesso in gestione alla cooperativa convenuta prevede specificamente:
- “mantenimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale presente sulle aree
a pagamento, con rifacimento semestrale della stessa di ogni anno solare con vernice e materia caratteristiche stabilite dalle normative vigenti in materia di segnaletica stradale” (art. 9, lett. a) contratto in atti);
- “apposizione e mantenimento di tutta la segnaletica verticale conforme al cds necessaria al regolamentare gli accessi e le indicazioni all'interno di tutte le aree di sosta e di parcheggio” (art. 9, lett. b) contratto in atti).
- “la ha l'obbligo di effettuare la Parte_9 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli strumenti tecnici di controllo e di riscossione adottati al fine di garantire il perfetto stato di efficienza dei vari componenti” (art. 9, lett. f) contratto in atti);
- “la ha l'obbligo della vigilanza e Parte_9 del controllo sull'uso corretto da parte dell'utenza delle attrezzature nelle aree adibite a sosta e parcheggio a pagamento nonché il rispetto della disciplina adottata assicurando all'utenza una costante collaborazione ed adeguata informazione” (art. 9, lett. g) contratto in atti).
Dalle lettura del regolamento negoziale va detto che, con il citato negozio NT giuridico, l' convenuta- come peraltro correttamente eccepito dalla difesa della cooperativa – non ha delegato gli obblighi di manutenzione del manto stradale dell'area, né ha realizzato – ( in disparte dal tema relativo ai profili di validità di detta eventuale pattuizione ) una sorta di “delega in bianco” con l'esclusione in capo alla stessa committente di ogni obbligo di vigilanza e custodia del proprio bene.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
12 NT In sostanza, con il citato contratto, l' ha affidato alla cooperativa la gestione del servizio parcheggio, della cura e manutenzione della relazione segnaletica e degli strumenti di controllo, ma non del bene immobile inteso come area stradale in cui si è effettua la sosta ed i pazienti- pedoni, una volta parcheggiata la propria autovettura, percorrono per raggiungere la struttura ospedaliera.
Il contratto in questione, dunque, non ha determinato la sostanziale NT
“dismissione” in capo all' del rapporto custodiale del manto stradale anche NT perché la stessa e non certo la convenuta cooperativa – come eccepito – resta l'unico soggetto legittimato a disporre del bene stesso e, dunque, finanche a porre in essere le opere di manutenzione straordinaria del citato manto dissestato che, nel senso già chiarito, si è posto quale causa efficiente del sinistro. NT Le dette riflessioni circa l'effettività del rapporto custodiale in capo all non escludono , però, la responsabilità concorrente – solidale della cooperativa.
Va detto, infatti, che se da un lato la gestione dell'area parcheggio non NT comporta – come chiarito – per l una dismissione dell'obbligo di custodia;
NT del pari – come correttamente dedotto dalla difesa dell' – la stessa cooperativa è, certamente, venuta meno al proprio dovere di vigilanza come da previsioni contrattuali.
In sostanza la stessa cooperativa incaricata della mera gestione del parcheggio, NT non solo in forza del vincolo contrattuale assunto con l' ma anche alla luce del parametro della buona fede che deve ispirare ogni rapporto contrattuale, doveva certamente vigiliare sulle condizioni del manto stradale e sulla presenza NT di un “paletto tagliato” pericoloso segnalando all' le condizioni dello stesso al NT fine di consentire appunto all' stessa – titolare del potere dispositivo e di controllo sul bene – di porre in essere le dovute attività manutentive al fine di scongiurare danni a terzi.
La parte convenuta cooperativa non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai propri doveri negozialmente assunti di vigilanza, comunicazione ed informazione.
In disparte dalla citata assenza probatoria, in verità, sono emerse anche dall'attività istruttoria indicazioni di segno contrario in quanto il teste escusso
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
13 che, pur essendo per sua stessa ammissione di turno nella data CP_9 indicata, nulla ricordava dell'accaduto.
Del pari le deduzioni della convenuta cooperativa secondo le quali il sinistro sarebbe accaduto in un'area non sottoposta alla “gestione” della stessa è rimasta confinata nella mera asserzione avendo, al contrario, i testimoni sempre individuato l'accaduto come spazialmente avvenuto nell'area dedicata alla sostanza.
Per tali ragioni deve affermarsi la responsabilità solidale delle due convenute rispetto all'evento dannoso.
Vagliati i profili dell'an e quelli relativi al regime di riparto delle responsabilità, occorre soffermarsi sui profili relativi al cd. danno conseguenza in cui si sostanzia il cd. quantum della pretesa risarcitoria.
In proposito è stata disposta CTU in materia medico legale.
In primo luogo va detto che dalla CTU medico – legale espletata in corso di causa emerge l'assoluta compatibilità cd. eziologica delle lesioni, sotto il profilo della scienza medica, con la dinamica del sinistro come emersa dall'istruttoria.
In particolare, il CTU ha affermato che , all'epoca dei PEona_1 fatti 75enne, a seguito del trauma per cui è causa, ha riportato “una frattura scomposta pluriframmentaria della testa omerale a sinistra con distacco della grande tuberosità omolaterale che fu affrontata chirurgicamente mediante riduzione e sintesi con placca e viti. Successivamente, ella dovette indossare un tutore reggibraccio e fu necessario un discreto periodo di terapia riabilitativa”.
Il C.T.U. ha poi evidenziato, sotto il profilo del nesso di causalità, che “dette lesioni appaiono per tipologia delle manifestazioni clinico-sintomatologiche ed evoluzione riparativa compatibili e congrue con gli eventi così desunti dalla documentazione allegata in questione essendo tipiche di un violento impatto al suolo con braccio sotto il tronco a seguito di una caduta (…) e che, nel caso di specie, trattandosi di frattura scomposta pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro con distacco del trochite omolaterale in un'anziana 75enne caduta rovinosamente al suolo, può pacificamente ammettersi il nesso di causalità tra caduta e lesioni secondo la classica criteriologia medico-legale”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
14 Il consulente, infine, ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 5%, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10, in un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, in un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed in un'inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni.
Non sono state evidenziate spese mediche e di assistenza relative immediatamente al sinistro effettuate direttamente dalla parte attrice.
La suddetta consulenza tecnica appare completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici ed, in ogni caso, non è oggetto di specifica contestazione ad opera delle convenute.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di dover condividere le risultanze, sotto il profilo tecnico della consulenza.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione del danno alla persona, effettuata dal
Giudicante secondo le cd. tabelle milanesi, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (75 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella misura di euro 6.858,00 - somma già attualizzata e che tiene conto della dimensione cd. “normale” per la sofferenza soggettiva . Nulla, al contrario, può essere riconosciuto a titolo di cd. personalizzazione del danno tenuto conto che alcuna specifica allegazione è stata svolta dalla parte attrice ed anche le risultanze della CTU non hanno accertato esisti di “sofferenza” cd. anomali rispetto alla natura di danno come già liquidate.
L'inabilità temporanea assoluta va liquidata nella misura di euro 1.150,00
l'inabilità temporanea parziale al 75% viene liquidata nella misura di euro
862,50; l'inabilità temporanea parziale al 50% viene liquidata nella misura di euro 1.150,00; l'inabilità temporanea parziale al 25% viene liquidata nella misura di euro 1725,00.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
15 Tutte i citati importi risultano già attualizzati e conformi all'effettività del risarcimento del pregiudizio al momento della liquidazione conformemente alla natura della pretesa.
In definitiva il totale delle somme spettanti alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro
11.745,50 già attualizzata, ammontare ottenuto addizionando le suddette voci di danno.
Sulla somma decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Le spese del giudizio sostenute devono essere poste a carico delle parti convenute, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ mod., applicando i valori cd. medi per tutte le fasi con esclusione della sola fase decisionale i cui verrà applicato il valore cd. minimo per l'attività concretamente svolta, tenuto conto della “fascia di valore” della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta la responsabilità solidale, c.c., della , nella persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore e dell , nella persona del Direttore NTroparte_4
Generale pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso del 7 ottobre 2019 per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna la , nella NTroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e l , nella NTroparte_4 persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento in solido in favore di
, , , e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
PE
, dei danni subiti da , della somma di euro Pt_4 PEona_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
16 11.745,50 con interessi legali sulla detta somma dal momento della presente decisione al saldo;
3) condanna la , nella persona del suo NTroparte_1 legale rappresentante p.t. nonché l , in persona del Direttore NTroparte_4
Generale p.t. al pagamento in solido delle spese processuali, in favore di
[...]
, , , e , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 4.227,00 per compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e di NTroparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con NTroparte_4 separato decreto con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto a detto titolo con riscossione in solido.
Napoli, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Allo studio del presente giudizio ha collaborato il Magistrato ordinario in tirocinio
Dott.ssa Carmen Veronica Taiano
Il Magistrato affidatario
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19937/2021 R.G.
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio e quali eredi di , C.F._5 PEona_1 elettivamente domiciliati in Napoli (NA) alla Via Epomeo n. 85, presso lo studio dell'avv. Mario Colella, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
ATTORI
e
(p. IVA , NTroparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sig. , NTroparte_2 con sede in Napoli (NA) alla Via Giovanni Porzio - Centro Direzionale Isola A2, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Santa Maria a Cappella
Vecchia n. 3, presso lo studio dell'avv. Raffaele di Paolo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
nonché
(p.iva n. ), in persona del Direttore Generale CP_3 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
SC PP NO, e dall'Avv. Luigi Gargiulo, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, nonché in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla Via Lupoli, n. 27.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
lesioni personali.
Conclusioni: come da verbale di causa dell'udienza del 07/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 26.07.2021,
[...]
, , , e – Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 premesso: di essere marito e figli, nonché unici eredi, della defunta sig.ra
[...]
; che il giorno 7.10.19, alle ore 15.00, la nel PEona_1 PEona_1 mentre si apprestava a raggiungere l'area per la sosta a pagamento degli autoveicoli, all'interno dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, cadeva riportando danni alla persona e che l'evento sarebbe stato causato da un paletto in ferro tagliato a livello strada, contro cui batteva, sopralzato rispetto al piano di calpestio - hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, l' e la , NTroparte_4 NTroparte_5 rispettivamente ente titolare del bene e cooperativa che lo gestisce, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare esse
[...]
in persona del Presidente p.t. e , in NTroparte_5 CP_3 persona del Direttore Generale p.t., in solido o chi tra esse spetti, responsabili dell'evento innanzi descritto;
2. all'esito di tanto, dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale – danno emergente e lucro cessante - e non patrimoniale – cd. danno biologico in esso compreso quello morale – derivati al loro congiunto in conseguenza dell'evento descritto;
3. condannare per lo effetto, la NTroparte_5
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Evolution, in persona del Presidente p.t. e la , in persona del CP_3
Direttore Generale p.t., in solido, o chi tra esse spetti, al pagamento della somma che sarà precisata in corso di causa e quindi ritenuta dovuta alla stregua delle risultanze della consulenza medica redatta dalla dott.ssa Per_2
, ovvero, in caso di sua contestazione, dalla Consulenza Medica di Ufficio
[...] che sarà richiesta e disposta, oltre agli interessi, come per legge, ed alla intervenuta svalutazione monetaria, da accertarsi secondo gli arresti della Corte
Suprema, come innanzi richiamati;
4.condannare, ancora, la
[...]
in persona del Presidente p.t. e la , in NTroparte_5 CP_3 persona del Direttore Generale p.t., in solido o chi tra esse spetti, al risarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, patrimoniali, per danno emergente e per lucro cessante - e non patrimoniali, derivati ai familiari di essa infortunata, da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento di Codesta A.G., sempre oltre agli interessi ed alla rivalutazione;
5. condannare le medesime convenute, in solido o chi tra esse spetti, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre Iva, cpa e
15% per concorso nelle spese generali con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il NTroparte_4 difetto di legittimazione passiva per non avere la disponibilità di fatto delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, degli utenti dell'
[...]
in quanto vi è in essere un contratto, della durata Parte_6 di anni dieci a far data dalla data di consegna del 8.02.2018, con la
[...]
per la gestione di tale area. NTroparte_5
In particolare, l' ha dedotto che, all'epoca NTroparte_6 del presunto sinistro, non aveva la disponibilità di fatto delle aree destinate alla sosta a pagamento degli autoveicoli, in quanto la società NTroparte_5
gestiva tali aree già da circa due anni, in virtù di un contratto avente
[...] ad oggetto “La gestione della sosta a pagamento autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzioni delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' ”, con validità decennale a far data dal Parte_6
08.02.2018.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 L' ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione per NTroparte_4 assoluta incertezza dei fatti costitutivi della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertarsi il concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. per aver il danneggiato usato un bene senza la normale diligenza;
infine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, nei confronti dell'
[...]
, ha chiesto di essere manlevata, per quanto dovrà corrispondersi CP_4 agli attori, dalla , con vittoria di diritti, NTroparte_5 onorari e spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha NTroparte_1 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il sinistro si sarebbe verificato in un'area “ben distante sia dall'ingresso del
Presidio Ospedaliero quanto dagli stalli riservati alla sosta delle vetture la cui gestione è stata affidata alla convenuta cooperativa sociale” e che, in ogni caso,
“indipendentemente dagli accordi raggiunti dalle parti e, addirittura, dal riparto previsto dalla legge circa l'onere della manutenzione del bene, la responsabilità nei confronti dei terzi per i danni prodotti dal bene affidato in gestione in conseguenza della mancata o intempestiva manutenzione resta in ogni caso in capo al proprietario del bene stesso in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 del
Codice Civile” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_7
e, per l'effetto, condannare esclusivamente la convenuta
[...] CP_4
quale custode dell'area in cui è avvenuto il fatto per cui è causa avendone
[...] la medesima, in ogni caso, la assoluta disponibilità; con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico di parte soccombente.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, che le parti convenute dichiaravano di non accettare. Il Giudizio veniva, dunque, istruito documentalmente e tramite escussione testimoniale, nonché espletata una CTU medico-legale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 All'udienza del 07.07.2025 la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre soffermarsi su talune questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta per assoluta incertezza dei NTroparte_4 fatti costitutivi della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c., in quanto parte attrice non indicato l'esposizione dei fatti su cui si fonda la pretesa attorea.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
In virtù dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va, peraltro, operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Occorre anche tenere conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr.
Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 27670 del 2008).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Giova, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Allorché le domande siano invece sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali non può essere dichiarata la nullità della citazione (cfr. Cass., Sez.
Un. 8077/2012).
Orbene, nel caso di specie la domanda proposta da parte attrice è certamente identificata nei suoi elementi costitutivi e, in particolare, quanto al petitum e alla causa petendi, come è, altresì, dimostrato dalle precise difese spiegate dalla convenuta che, non caso, ha diffusamente argomentato NTroparte_4
e spiegato le proprie ragioni, proprio dimostrando la piena “intellegibilità” della domanda attorea,
Conseguentemente va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall' . NTroparte_4
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dall' , in qualità di ente NTroparte_4 proprietario del bene, e dalla Soc. Parking Evolution, in qualità di CP_1 che gestisce il servizio di sosta degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario.
Al riguardo va osservato – fermo quanto si dirà infra – che, in verità, piuttosto che questioni che attengono al profilo relativo alla cd. legittimazione processuale, le parti convenute, reciprocamente, contestano la titolarità della situazione dedotta in giudizio.
Orbene siffatta questione non attiene alla legittimazione, bensì al merito della decisione.
Ne deriva che, nel caso in esame, difformemente dalla prospettazione delle parti convenute, non viene in rilievo un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva, bensì un'eccezione che - avendo ad oggetto l'effettiva titolarità del rapporto giuridico controverso (sub specie di spettanza dell'obbligo di custodia)
- riguarda propriamente il merito della decisione in relazione ai cd. profili di ripartizione ed attribuzione della responsabilità.
Vagliate le questioni preliminari può passarsi al merito della domanda.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, che la parte attrice ha provato l'an del fatto costitutivo della propria pretesa, sotto il profilo del suo accadimento per così dire fattuale inteso ciò come fatto storico naturalistico.
L'istruttoria complessivamente svolta ha provato, infatti, ad avvio del Tribunale che in data 7.10.2019 in occasione di una visita a , degente Parte_2 presso l'ospedale Santa Maria Delle Grazie in Pozzuoli, PEona_1 sia caduta rovinosamente al suolo nell'area di parcheggio antistante il plesso ospedaliero, inciampando a causa della sporgenza di un paletto di ferro mal tagliato rispetto al manto stradale del parcheggio.
In proposito rilevante appare il vaglio delle deposizioni testimoniali.
Il teste dichiarava: “ … IA ON è inciampata nell'area Testimone_1 parcheggio in un paletto a sfioro. Preciso che si trattava di un paletto che secondo me originariamente doveva avere dimensioni maggiori ma era stato tagliato e sporgeva un pochino perché non tagliato a dovere e quindi fuoriusciva dal piano. IA ON inciampò in questo paletto che ho descritto e cadde, urtando e rovinando al suolo con il braccio e la spalla, mi sembra sinistro…”
Del tutto coerenti le dichiarazioni del teste che, al riguardo, Tes_2 dichiarava: “ … Ricordo la data di ottobre del 2019. Mio zio era in ospedale e mia ON si stava recando a visitare mio zio in ospedale, alla Parte_2 schiana di Pozzuoli. Anche io ero in compagnia di mia ON. Era il primo pomeriggio. Dopo aver fatto visita a mio zio, stavamo uscendo dall'ospedale, avevamo l'auto al parcheggio e stavamo andando a piedi al parcheggio per recuperare la macchina. Io e , mio cugino, stavamo un po' più PEona_3 indietro di mia ON e mio nonno e vediamo ON inciampare e cadere sul lato sinistro…” ed ancora: “ …Nel punto in cui mia ON cadde vi era una pozzanghera ed un paletto tagliato che usciva dal piano della strada. Mi sembra che il paletto fosse di colore giallo ma era un poco arrugginito, era di ferro. Non vi erano alcuna segnalazione dell'ostacolo….”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 I testimoni, in modo del tutto attendibile, riferiscono - senza esagerazioni narrative - l'episodio fattuale oggetto di propria diretta apprensione.
In proposito occorre ricordare il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui l'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 del Cpc si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo. ( da ultimo tra le varie si veda Cassazione civile sez. I,
06/02/2024, n.3361).
Del pari occorre notare ( in tal senso Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 marzo - 19 luglio 2016, n. 14706 e conformi Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202) che non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti.
Orbene, ad avviso del Tribunale, le testimonianze rese sono del tutto attendibili atteso che i testimoni - in modo “semplice” che ne corrobora l'assoluta genuinità - narrano l'accadimento fattuale ed, anche a fronte di specifiche ed ulteriori domande poste a chiarimento dal Tribunale, rispondono in maniera puntuale senza alcuna “esagerazione narrativa” e, d'altronde, giova rammentare che la prova testimoniale, anche nel caso in cui si tratti di un unico teste ( circostanza non ricorrente nell'odierna fattispecie in cui vi sono plurime dichiarazioni testimoniali coerenti ) mai necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto quando i fatti, attendibilmente narrati, sono oggetto di apprensione diretta del testimone stesso.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 Ad inficiare la priva dell' an dell'accadimento fornita dalla parte attrice non sovviene la prova testimoniale introdotta dalla parte convenuta atteso che il teste non “ricordava nulla” dell'accaduto avendo preso Testimone_3 contezza solo in occasione della intimazione testimoniale.
Accertato l'an dell'accadimento fattuale che costituisce prodromo di ogni pretesa risarcitoria in quanto presupposto materiale, rectius, fatto costitutivo della pretesa, occorre svolgere talune riflessioni circa la natura della domanda stessa.
Ad avviso del Tribunale la domanda avanzata dagli attori va inquadrata in base all'art. 2051 c.c..
Al riguardo giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Perchè possa configurarsi in concreto tale fattispecie è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, in quanto funzione della norma è, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene, non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, e neppure della condotta commissiva o omissiva del custode.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Di contro, il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., 13-3-2013, n. 6306; Cass. civ., 5-2-2013,
n. 2660; Cass. civ., 18-10-2011, n. 2108; Cass. civ., 25-5-2010, n. 12695;
Cass. civ., 7-4-2010, n. 8229; Cass. civ., 20-11-2009, n. 24529; Cass. civ., 19-
11-2009, n. 24419; Cass. civ., 25-7-2008, n. 20247; v. anche Cass. civ., 28-9-
2012, n. 16542).
Orbene, alla luce delle citate coordinate ermeneutiche e delle risultanze dell'attività istruttoria, va detto che la parte attrice non solo ha provato l'accadimento nella sua dimensione fattuale nel senso già citato, ma anche l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'accadimento stesso.
Va notato, infatti, che, come detto in maniera del tutto credibile, i testimoni chiariscono come la caduta sia stata dovuta ad “un paletto tagliato che usciva dal piano della strada” all'interno dell'area parcheggio dell'ospedale.
Le deposizioni testimoniali sono, altresì, corroborate dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice che, ad avviso del Tribunale, mostra - senza ragionevole dubbio - l'esistenza del detto ostacolo che presenta oggettivamente un carattere insidioso e che, per la su conformazione, in verità, ad avviso del Giudicante, anche con una particolare attenzione e diligenza nell'incidere appare oggettivamente pericoloso tanto più in un contesto di area parcheggio di un ospedale.
Le parti convenute su cui gravava il relativo onere nel senso citato non hanno fornito la prova liberatoria necessaria a vincere la presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2051 c.c., non avendo fornito dimostrazione alcuna circa
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 l'esistenza di fenomeni estranei alla loro sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), ai quali attribuire la causa del danno.
Non sono emerse dalla complessiva attività istruttoria svolte ragioni che possano consentire di ritenere provato un concorso dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso.
In tal senso appare evidente che il vero fulcro dell' attiene al NTroparte_8 tema del riparto delle responsabilità tra le convenute ed, in particolare, la fondatezza della teoria della dismissione dell'obbligo di custodia particolarmente sostenuta – aspetto che non sfugge affatto – dalla difesa delle due convenute che, reciprocamente, pur dibattendo di legittimazione passiva ( nel senso già chiarito )- si attribuiscono l'esclusività dell'obbligo di custodia e, quale diretto corollario, delle conseguenze pregiudizievoli connesse allo stesso.
In proposito occorre svolgere plurime riflessioni.
In primo luogo occorre notare come è incontestata la proprietà dell'area parcheggio atteso che entrambi le difese, infatti, discorrono dell'attribuzione in capo alla convenuta cooperativa della gestione del servizio di sosta a pagamento degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzione delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' Parte_7
( cfr. contratto in atti ).
[...]
Appare evidente, ad avviso del Giudicante, che il vero thema relativo alla riferibilità passiva della situazione giuridica soggettiva ( nel senso già supra chiarito), od, in maniera più semplice, del regime di riparto della relative responsabilità, attiene, in buona sostanza, all'ampiezza della delega con la NT quale l' ha contrattualmente attribuito alla cooperativa la gestione dell'aree parcheggio.
Nella fattispecie oggetto dell'odierno - considerato che tra le convenute Pt_8 [...]
e la è stato stipulato un CP_4 NTroparte_1 contratto avente ad oggetto “la gestione del servizio di sosta a pagamento degli autoveicoli degli utenti del servizio sanitario e manutenzione delle stesse aree e relativi manufatti accessori dell' (cfr. Parte_7
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11 art. 7) contratto in atti) - è necessario svolgere un accertamento che tenga conto della natura del rapporto e degli specifici accordi delle parti, allo scopo di individuare il responsabile dei danni lamentati dagli attori.
In particolare, in forza del contratto stipulato da e NTroparte_4 [...]
, della durata di 10 anni dal 08.02.2018 (art. 18 NTroparte_1 contratto in atti), avente oggetto le aree antistanti il poliambulatorio e il plesso ospedaliero, il servizio concesso in gestione alla cooperativa convenuta prevede specificamente:
- “mantenimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale presente sulle aree
a pagamento, con rifacimento semestrale della stessa di ogni anno solare con vernice e materia caratteristiche stabilite dalle normative vigenti in materia di segnaletica stradale” (art. 9, lett. a) contratto in atti);
- “apposizione e mantenimento di tutta la segnaletica verticale conforme al cds necessaria al regolamentare gli accessi e le indicazioni all'interno di tutte le aree di sosta e di parcheggio” (art. 9, lett. b) contratto in atti).
- “la ha l'obbligo di effettuare la Parte_9 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli strumenti tecnici di controllo e di riscossione adottati al fine di garantire il perfetto stato di efficienza dei vari componenti” (art. 9, lett. f) contratto in atti);
- “la ha l'obbligo della vigilanza e Parte_9 del controllo sull'uso corretto da parte dell'utenza delle attrezzature nelle aree adibite a sosta e parcheggio a pagamento nonché il rispetto della disciplina adottata assicurando all'utenza una costante collaborazione ed adeguata informazione” (art. 9, lett. g) contratto in atti).
Dalle lettura del regolamento negoziale va detto che, con il citato negozio NT giuridico, l' convenuta- come peraltro correttamente eccepito dalla difesa della cooperativa – non ha delegato gli obblighi di manutenzione del manto stradale dell'area, né ha realizzato – ( in disparte dal tema relativo ai profili di validità di detta eventuale pattuizione ) una sorta di “delega in bianco” con l'esclusione in capo alla stessa committente di ogni obbligo di vigilanza e custodia del proprio bene.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
12 NT In sostanza, con il citato contratto, l' ha affidato alla cooperativa la gestione del servizio parcheggio, della cura e manutenzione della relazione segnaletica e degli strumenti di controllo, ma non del bene immobile inteso come area stradale in cui si è effettua la sosta ed i pazienti- pedoni, una volta parcheggiata la propria autovettura, percorrono per raggiungere la struttura ospedaliera.
Il contratto in questione, dunque, non ha determinato la sostanziale NT
“dismissione” in capo all' del rapporto custodiale del manto stradale anche NT perché la stessa e non certo la convenuta cooperativa – come eccepito – resta l'unico soggetto legittimato a disporre del bene stesso e, dunque, finanche a porre in essere le opere di manutenzione straordinaria del citato manto dissestato che, nel senso già chiarito, si è posto quale causa efficiente del sinistro. NT Le dette riflessioni circa l'effettività del rapporto custodiale in capo all non escludono , però, la responsabilità concorrente – solidale della cooperativa.
Va detto, infatti, che se da un lato la gestione dell'area parcheggio non NT comporta – come chiarito – per l una dismissione dell'obbligo di custodia;
NT del pari – come correttamente dedotto dalla difesa dell' – la stessa cooperativa è, certamente, venuta meno al proprio dovere di vigilanza come da previsioni contrattuali.
In sostanza la stessa cooperativa incaricata della mera gestione del parcheggio, NT non solo in forza del vincolo contrattuale assunto con l' ma anche alla luce del parametro della buona fede che deve ispirare ogni rapporto contrattuale, doveva certamente vigiliare sulle condizioni del manto stradale e sulla presenza NT di un “paletto tagliato” pericoloso segnalando all' le condizioni dello stesso al NT fine di consentire appunto all' stessa – titolare del potere dispositivo e di controllo sul bene – di porre in essere le dovute attività manutentive al fine di scongiurare danni a terzi.
La parte convenuta cooperativa non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai propri doveri negozialmente assunti di vigilanza, comunicazione ed informazione.
In disparte dalla citata assenza probatoria, in verità, sono emerse anche dall'attività istruttoria indicazioni di segno contrario in quanto il teste escusso
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
13 che, pur essendo per sua stessa ammissione di turno nella data CP_9 indicata, nulla ricordava dell'accaduto.
Del pari le deduzioni della convenuta cooperativa secondo le quali il sinistro sarebbe accaduto in un'area non sottoposta alla “gestione” della stessa è rimasta confinata nella mera asserzione avendo, al contrario, i testimoni sempre individuato l'accaduto come spazialmente avvenuto nell'area dedicata alla sostanza.
Per tali ragioni deve affermarsi la responsabilità solidale delle due convenute rispetto all'evento dannoso.
Vagliati i profili dell'an e quelli relativi al regime di riparto delle responsabilità, occorre soffermarsi sui profili relativi al cd. danno conseguenza in cui si sostanzia il cd. quantum della pretesa risarcitoria.
In proposito è stata disposta CTU in materia medico legale.
In primo luogo va detto che dalla CTU medico – legale espletata in corso di causa emerge l'assoluta compatibilità cd. eziologica delle lesioni, sotto il profilo della scienza medica, con la dinamica del sinistro come emersa dall'istruttoria.
In particolare, il CTU ha affermato che , all'epoca dei PEona_1 fatti 75enne, a seguito del trauma per cui è causa, ha riportato “una frattura scomposta pluriframmentaria della testa omerale a sinistra con distacco della grande tuberosità omolaterale che fu affrontata chirurgicamente mediante riduzione e sintesi con placca e viti. Successivamente, ella dovette indossare un tutore reggibraccio e fu necessario un discreto periodo di terapia riabilitativa”.
Il C.T.U. ha poi evidenziato, sotto il profilo del nesso di causalità, che “dette lesioni appaiono per tipologia delle manifestazioni clinico-sintomatologiche ed evoluzione riparativa compatibili e congrue con gli eventi così desunti dalla documentazione allegata in questione essendo tipiche di un violento impatto al suolo con braccio sotto il tronco a seguito di una caduta (…) e che, nel caso di specie, trattandosi di frattura scomposta pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro con distacco del trochite omolaterale in un'anziana 75enne caduta rovinosamente al suolo, può pacificamente ammettersi il nesso di causalità tra caduta e lesioni secondo la classica criteriologia medico-legale”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
14 Il consulente, infine, ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia in un'invalidità permanente da danno biologico pari al 5%, un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10, in un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, in un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed in un'inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni.
Non sono state evidenziate spese mediche e di assistenza relative immediatamente al sinistro effettuate direttamente dalla parte attrice.
La suddetta consulenza tecnica appare completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici ed, in ogni caso, non è oggetto di specifica contestazione ad opera delle convenute.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di dover condividere le risultanze, sotto il profilo tecnico della consulenza.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione del danno alla persona, effettuata dal
Giudicante secondo le cd. tabelle milanesi, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (75 anni), il danno biologico permanente va liquidato nella misura di euro 6.858,00 - somma già attualizzata e che tiene conto della dimensione cd. “normale” per la sofferenza soggettiva . Nulla, al contrario, può essere riconosciuto a titolo di cd. personalizzazione del danno tenuto conto che alcuna specifica allegazione è stata svolta dalla parte attrice ed anche le risultanze della CTU non hanno accertato esisti di “sofferenza” cd. anomali rispetto alla natura di danno come già liquidate.
L'inabilità temporanea assoluta va liquidata nella misura di euro 1.150,00
l'inabilità temporanea parziale al 75% viene liquidata nella misura di euro
862,50; l'inabilità temporanea parziale al 50% viene liquidata nella misura di euro 1.150,00; l'inabilità temporanea parziale al 25% viene liquidata nella misura di euro 1725,00.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
15 Tutte i citati importi risultano già attualizzati e conformi all'effettività del risarcimento del pregiudizio al momento della liquidazione conformemente alla natura della pretesa.
In definitiva il totale delle somme spettanti alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a complessivi euro
11.745,50 già attualizzata, ammontare ottenuto addizionando le suddette voci di danno.
Sulla somma decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Le spese del giudizio sostenute devono essere poste a carico delle parti convenute, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ mod., applicando i valori cd. medi per tutte le fasi con esclusione della sola fase decisionale i cui verrà applicato il valore cd. minimo per l'attività concretamente svolta, tenuto conto della “fascia di valore” della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta la responsabilità solidale, c.c., della , nella persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore e dell , nella persona del Direttore NTroparte_4
Generale pro tempore, nella produzione dell'evento dannoso del 7 ottobre 2019 per cui è causa;
2) per l'effetto, condanna la , nella NTroparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e l , nella NTroparte_4 persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento in solido in favore di
, , , e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 [...]
PE
, dei danni subiti da , della somma di euro Pt_4 PEona_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
16 11.745,50 con interessi legali sulla detta somma dal momento della presente decisione al saldo;
3) condanna la , nella persona del suo NTroparte_1 legale rappresentante p.t. nonché l , in persona del Direttore NTroparte_4
Generale p.t. al pagamento in solido delle spese processuali, in favore di
[...]
, , , e , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidate in euro 264,00 per spese ed euro 4.227,00 per compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
4) pone definitivamente a carico di e di NTroparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con NTroparte_4 separato decreto con diritto della parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente già corrisposto a detto titolo con riscossione in solido.
Napoli, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Allo studio del presente giudizio ha collaborato il Magistrato ordinario in tirocinio
Dott.ssa Carmen Veronica Taiano
Il Magistrato affidatario
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
17