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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET LO EN, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3492/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE SERGIO, giusta procura in CodiceFiscale_1 atti,
- ricorrente -
contro
( , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. SINDONI MILENA;
- resistente -
OGGETTO: INFORTUNIO SU LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/11/2024, premetteva di aver subito in Parte_1 data 03.04.2012 un infortunio sul lavoro, riportando “cicatrice cuoio capelluto regione fronto- parietale dx esito lesione, esiti frattura ossa frontale dx, sindrome post-traumatica da stress, alterazione profilo spalla dx per esiti di lussazione acromion claveare dx” per il quale gli veniva riconosciuta una menomazione della integrità psico-fisica in misura del 6%.
Esponeva che, essendosi verificato un aggravamento degli esiti dell'infortunio subito, presentava istanza volta a ottenere il riconoscimento di detto aggravamento.
Che, inizialmente l' riconosceva la percentuale del 9%, poi, a seguito di opposizione, CP_2
l' , con nota del 16.07.2024, riconosceva la menomazione della integrità psico-fisica in misura CP_2 del 12%.
Conseguentemente il ricorrente adiva questo Tribunale affinchè accertasse, anche a mezzo di
CTU, il grado di menomazione dell'indennità psicofisica riportata a seguito dell'infortunio occorso, in misura superiore al 12%, con conseguente condanna dell' alla liquidazione e al pagamento CP_2 delle somme a titolo di indennizzo o rendita, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava le domande di parte ricorrente e CP_2 sosteneva la correttezza dell'operato dell' e di quanto deliberato in via amministrativa. CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso che la controversia verte esclusivamente sulla misura della eventuale menomazione permanente conseguente a lesione alla integrità psicofisica, derivante dall'infortunio subito da in data 3.4.2012, non essendo contestata dall' la natura di Parte_1 CP_2 infortunio sul lavoro.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. offre Persona_1 un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che conduce al rigetto della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale- fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici- è emerso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 3.4.2012, è affetto da: “Trauma cranico con ferita L.C. e frattura osseo frontale dx ed ematoma subgaleale fronto-parieto - temporale dx. trauma spalla dx con lussazione acromion- claveare”. Sulla base della suddetta diagnosi, il Consulente ha rilevato che il periziato ha riportato un danno permanente da infortunio pari al 12,5%, con ciò confermando quanto riconosciuto dall' in via amministrativa. CP_2
Atteso che la valutazione del danno è stata espressa in termini decimali, al fine di disporre in conformità con la Tabella delle Menomazioni del 12/7/2000 che rappresenta i diversi ordini di danno agli apparati considerati solo con numeri interi, appare congruo arrotondare per difetto, in applicazione del noto criterio matematico, riconoscendo al danno patito dal ricorrente con l'infortunio di cui è causa, la percentuale del 12%.
Il Giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, integrato da una attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Inoltre, il Consulente ha compiutamente risposto ai rilievi formulati da parte ricorrente, e in particolare, ha espressamente specificato che: “Preliminarmente, si rileva che le osservazioni alla bozza peritale redatte dall' Avvocato del ricorrente sono pervenute al CTU con PEC del 13/8/25 e quindi oltre la scadenza temporale derivante dal mandato dell'Ill.mo Sig. Giudice Dott. ET LO EN. Tuttavia, a chiarimento di quanto richiesto dall' Avv. Piccione e a integrazione di quanto esplicitato nella bozza peritale anche in risposta alle osservazioni del Dott. in merito alle Per_2 modalità di valutazione, si precisano i codici tabellari relativi alle patologie del ricorrente come segue: al trauma cranico con frattura del tavolato cranico frontale dx, agli esiti cicatriziali nella regione fronto-parietale dx, in considerazione della attuale espressività clinica, si è ritenuto congruo riconoscere, applicando in maniera proporzionale il codice 182 (3%, tre per cento) e, per analogia
e sempre in maniera proporzionale, il codice 36 (2% due per cento) allegati alle tabelle valutative del DM 12/7/2000, una menomazione permanente, danno biologico, pari al 5 % (cinque per cento).
Agli esiti della lussazione acromion-claveare dx, sempre in virtù dell'espressività clinica attuale e in ottemperanza alle tabelle valutative del DM 12/7/2000, applicando il codice 215, è congruo riconoscere un danno biologico in misura del 2% (due per cento).
Alla sindrome post-traumatica da stress, ormai stabilizzata e sempre in considerazione dell'espressività clinica attuale, si è ritenuto congruo applicare il codice 180, allegato alle tabelle del DM 12/7/2000, con un danno biologico del 6 % (sei per cento).
Alle suddette infermità, applicando la c.d. formula riduzionistica o formula a scalare di
Balthazard, va riconosciuto complessivamente un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, danno biologico, pari a 12,49% (dodici virgola quarantanove per cento), e quindi, per arrotondamento alla cifra inferiore, pari al 12% (dodici per cento)”.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n.55/2014, parametri minimi, in ragione della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con il Parte_1 ricorso depositato il 20/11/2024, udite le conclusioni delle parti, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito il 03.04.2012, Parte_1 ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 12%;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese legali che liquida CP_2 in € 2.697,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato CP_2 provvedimento.
Così deciso in Patti, 18/12/2025 . Il Giudice
ET LO EN