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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. BERNARDINI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il difensore avv.
LUPO FILIPPO.
APPELLANTE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 18/7/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e istanza disattesa,
e in accoglimento dei motivi d'appello esplicati con il presente atto, riformare - con riferimento alle parti di provvedimento ed ai capi oggetto di gravame - l'impugnata sentenza del Tribunale di Tribunale di Bologna, n. 480/2025 pubbl. il 25/02/2025 RG n.
4606/2021 Repert. n. 832/2025 del 25/02/2025 notificata a mezzo p.e.c. in data
3.04.2025 e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di giudizio di primo grado da Parte convenuta opposta: Nel merito, in via principale: in riforma dei capi gravati dell'impugnata sentenza, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione;
Per l'effetto, e alla luce del carattere parziale del gravame interposto, accertare e dichiarare che: le fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 per complessivi € 92.648,27 emesse da sono dovute, attesa Parte_1
l'infondatezza del credito dedotto in compensazione contabile da e al netto Parte_3 del pagamento già ricevuto per € 7.083,14; la fattura n. 18 del 2020 di € 1.192,16 è dovuta (come già accertato in sentenza, con capo non fatto oggetto di gravame); fattura n. 139 del 2020 di € 1,737,15 è non dovuta (come già accertato in sentenza con capo fatto oggetto di acquiescenza); fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del 2020 di €
100.558,91 sono dovute (come già accertato in sentenza, con capi non fatti oggetto di gravame); fatture nn. 222, 231, 232 del 2020 di € 9.930,53, sono dovute per € 9.172,11, in quanto € 758,42 erano già stati corrisposti (con capo non fatto oggetto di gravame).
Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'applicazione degli interessi moratori, anche qui in parziale riforma della sentenza impugnata, abbia riguardo, oltre a quanto già statuito in sentenza e non fatto oggetto di gravame, anche agli importi recati dalle pagina 2 di 4 fatture nn. 339, 340, 365 del 2019, attesa l'insussistenza della fattispecie estintiva in conseguenza alla riforma dei capi di sentenza che hanno erroneamente riconosciuto l'operare della compensazione e dunque Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare dovuti: con riferimento alla fattura n. 339/2019 per € 42.198,24, gli interessi moratori dal 26.12.2019 al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché Pt_3
al fine di evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che
[...] essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per complessivi €
5.429,12; con riferimento alla fattura n. 340/2019 per € 8.391,78, gli interessi moratori dal 11.01.2020 al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché al fine di Parte_3 evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per € 1.050,24; limitatamente all'importo parziale di € 34.975,12 di cui alla fattura n. 365/2019 (emessa per complessivi € 42.058,25, di cui 7.083,14 già pagati), gli interessi moratori dal
25.02.2020 fino al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché al fine di Parte_3 evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per € 4.055,20.
Condannare, per l'effetto, a versare in favore di Coop. Sole gli importi Parte_3 risultati dalla differenza tra quanto già pagato in sorte capitale da Parte_3
(complessivi € 198.225,46) e quanto da quest'ultima complessivamente dovuto, sempre in sorte capitale (€ 203.571,45), le spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo, oltre agli interessi moratori come già determinati nei capi di sentenza non oggetto di gravame e agli interessi determinati alla luce del ricalcolo degli interessi moratori maturati dalle singole scadenze delle fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 emesse da Coop. Sole alla data di effettivo pagamento.
Sempre e comunque: rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta ex adverso, in quanto irrituale ed infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in atti.
Con vittoria di spese e competenza di lite del monitorio e di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 3 di 4 Successivamente, con nota difensiva depositata in data 18 luglio 2025, il difensore della società appellante, a ciò abilitato in procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e, per l'effetto, ha chiesto declaratoria di estinzione della causa.
Fatte queste premesse, rilevata, preliminarmente, la mancata costituzione in giudizio della società appellata la cui dichiarazione di conforme accettazione della rinuncia avversaria non è, per ciò, necessaria, la Corte ritiene che, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per dichiarare, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 778/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO e dell'avv. BERNARDINI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il difensore avv.
LUPO FILIPPO.
APPELLANTE contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 18/7/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società , in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e istanza disattesa,
e in accoglimento dei motivi d'appello esplicati con il presente atto, riformare - con riferimento alle parti di provvedimento ed ai capi oggetto di gravame - l'impugnata sentenza del Tribunale di Tribunale di Bologna, n. 480/2025 pubbl. il 25/02/2025 RG n.
4606/2021 Repert. n. 832/2025 del 25/02/2025 notificata a mezzo p.e.c. in data
3.04.2025 e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di giudizio di primo grado da Parte convenuta opposta: Nel merito, in via principale: in riforma dei capi gravati dell'impugnata sentenza, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni statuizione;
Per l'effetto, e alla luce del carattere parziale del gravame interposto, accertare e dichiarare che: le fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 per complessivi € 92.648,27 emesse da sono dovute, attesa Parte_1
l'infondatezza del credito dedotto in compensazione contabile da e al netto Parte_3 del pagamento già ricevuto per € 7.083,14; la fattura n. 18 del 2020 di € 1.192,16 è dovuta (come già accertato in sentenza, con capo non fatto oggetto di gravame); fattura n. 139 del 2020 di € 1,737,15 è non dovuta (come già accertato in sentenza con capo fatto oggetto di acquiescenza); fatture nn. 88, 216, 217, 227, 228 del 2020 di €
100.558,91 sono dovute (come già accertato in sentenza, con capi non fatti oggetto di gravame); fatture nn. 222, 231, 232 del 2020 di € 9.930,53, sono dovute per € 9.172,11, in quanto € 758,42 erano già stati corrisposti (con capo non fatto oggetto di gravame).
Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'applicazione degli interessi moratori, anche qui in parziale riforma della sentenza impugnata, abbia riguardo, oltre a quanto già statuito in sentenza e non fatto oggetto di gravame, anche agli importi recati dalle pagina 2 di 4 fatture nn. 339, 340, 365 del 2019, attesa l'insussistenza della fattispecie estintiva in conseguenza alla riforma dei capi di sentenza che hanno erroneamente riconosciuto l'operare della compensazione e dunque Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare dovuti: con riferimento alla fattura n. 339/2019 per € 42.198,24, gli interessi moratori dal 26.12.2019 al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché Pt_3
al fine di evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che
[...] essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per complessivi €
5.429,12; con riferimento alla fattura n. 340/2019 per € 8.391,78, gli interessi moratori dal 11.01.2020 al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché al fine di Parte_3 evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per € 1.050,24; limitatamente all'importo parziale di € 34.975,12 di cui alla fattura n. 365/2019 (emessa per complessivi € 42.058,25, di cui 7.083,14 già pagati), gli interessi moratori dal
25.02.2020 fino al saldo effettivo (in data 4.08.2021, allorché al fine di Parte_3 evitare l'esecuzione, versava la residua somma afferente alle fatture che essa riteneva infondatamente compensate a favore di Coop. Sole), per € 4.055,20.
Condannare, per l'effetto, a versare in favore di Coop. Sole gli importi Parte_3 risultati dalla differenza tra quanto già pagato in sorte capitale da Parte_3
(complessivi € 198.225,46) e quanto da quest'ultima complessivamente dovuto, sempre in sorte capitale (€ 203.571,45), le spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo, oltre agli interessi moratori come già determinati nei capi di sentenza non oggetto di gravame e agli interessi determinati alla luce del ricalcolo degli interessi moratori maturati dalle singole scadenze delle fatture nn. 339, 340, 365 del 2019 emesse da Coop. Sole alla data di effettivo pagamento.
Sempre e comunque: rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta ex adverso, in quanto irrituale ed infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in atti.
Con vittoria di spese e competenza di lite del monitorio e di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 3 di 4 Successivamente, con nota difensiva depositata in data 18 luglio 2025, il difensore della società appellante, a ciò abilitato in procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e, per l'effetto, ha chiesto declaratoria di estinzione della causa.
Fatte queste premesse, rilevata, preliminarmente, la mancata costituzione in giudizio della società appellata la cui dichiarazione di conforme accettazione della rinuncia avversaria non è, per ciò, necessaria, la Corte ritiene che, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per dichiarare, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 22 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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