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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2109/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaee Costi N. 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12954/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023RM0286903 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12954/26/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma rettificava la rendita catastale.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 è proprietario di un'abitazione, sita alla
Indirizzo 1 del Comune di Roma, nel quartiere Parioli, ubicata a pochi passi dall'auditorium Parco della Musica.
L'unità immobiliare, sita al quarto piano, comprende due ingressi, uno dalla scala padronale e uno di servizio, una cucina, un salone, due camere, tre bagni ed un balcone.
Tutto l'edificio in cui è situato l'immobile è classificato dal catasto in categoria A/1 trattandosi di un condominio di lusso, situato in uno dei quartieri più esclusivi della Capitale.
L'immobile era stato oggetto di un avviso di accertamento dell'Agenzia del territorio sin dal sei novembre
2013, ed in applicazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004, era stata rettificato il classamento da A/2 classe 5 a A/1 classe 4.
Tale rettifica aveva comportato un contenzioso dinanzi al giudice tributario, che si era chiuso In Cassazione con la definitiva conferma del classamento accertato.
Successivamente Ricorrente_1, a seguito di ridottissime modifiche interne, presentava una variazione DOCFA riproponendo la categoria A/2 classe 5.
L'agenzia del territorio, con provvedimento del 19 giugno del 2023, rettificava di ufficio la procedura
DOCFA ripristinando la categoria A/1 classe quattro.
Ricorrente 1 ha impugnato tale provvedimento, sostenendo la illegittimità dell'accertamento dell'Ufficio per illegittimo ricorso al potere di autotutela.
I giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le questioni proposte ed hanno rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, in sostanza, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Osserva il Collegio che il provvedimento emanato dall'Ufficio, sia pure tardivo, è frutto di un intervento in autotutela, per correggere un errore commesso con la presentazione della DOCFA del 2021, in quanto nella banca dati dell'Ufficio non risultava registrata la sentenza, passata in giudicato, di rettifica del classamento dell'immobile in categoria A/1.
L'intervento in autotutela rappresentava l'unico strumento con cui l'Agenzia del territorio ha potuto rispettare gli effetti del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva determinato il classamento sullo stesso immobile.
Si deve ritenere, pertanto, che non sussista alcuna illegittimità nella procedura dell'Ufficio e che la sentenza di primo grado, che è sorretta da congrua e idonea motivazione, non ha minimamente travisato i fatti.
Quanto al merito della vicenda, le caratteristiche dell'immobile appaiono assolutamente aderenti al classamento effettuato dall'Ufficio in categoria A/1 che, peraltro, riguarda l'intero condominio, di tipo signorile, situato in un quartiere centralissimo e di notevole valore commerciale.
Da ultimo, rileva il Collegio che nessun valore probatorio può essere attribuito al contratto di compravendita, prodotto solo in udienza dall'appellante, poiché lo stesso riguarda l'appartamento del portiere dello stabile, composto da soli due vani e che ha caratteristiche del tutto diverse dagli appartamenti signorili del condominio.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2109/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaee Costi N. 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12954/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023RM0286903 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12954/26/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma rettificava la rendita catastale.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 è proprietario di un'abitazione, sita alla
Indirizzo 1 del Comune di Roma, nel quartiere Parioli, ubicata a pochi passi dall'auditorium Parco della Musica.
L'unità immobiliare, sita al quarto piano, comprende due ingressi, uno dalla scala padronale e uno di servizio, una cucina, un salone, due camere, tre bagni ed un balcone.
Tutto l'edificio in cui è situato l'immobile è classificato dal catasto in categoria A/1 trattandosi di un condominio di lusso, situato in uno dei quartieri più esclusivi della Capitale.
L'immobile era stato oggetto di un avviso di accertamento dell'Agenzia del territorio sin dal sei novembre
2013, ed in applicazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004, era stata rettificato il classamento da A/2 classe 5 a A/1 classe 4.
Tale rettifica aveva comportato un contenzioso dinanzi al giudice tributario, che si era chiuso In Cassazione con la definitiva conferma del classamento accertato.
Successivamente Ricorrente_1, a seguito di ridottissime modifiche interne, presentava una variazione DOCFA riproponendo la categoria A/2 classe 5.
L'agenzia del territorio, con provvedimento del 19 giugno del 2023, rettificava di ufficio la procedura
DOCFA ripristinando la categoria A/1 classe quattro.
Ricorrente 1 ha impugnato tale provvedimento, sostenendo la illegittimità dell'accertamento dell'Ufficio per illegittimo ricorso al potere di autotutela.
I giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le questioni proposte ed hanno rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, in sostanza, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Osserva il Collegio che il provvedimento emanato dall'Ufficio, sia pure tardivo, è frutto di un intervento in autotutela, per correggere un errore commesso con la presentazione della DOCFA del 2021, in quanto nella banca dati dell'Ufficio non risultava registrata la sentenza, passata in giudicato, di rettifica del classamento dell'immobile in categoria A/1.
L'intervento in autotutela rappresentava l'unico strumento con cui l'Agenzia del territorio ha potuto rispettare gli effetti del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva determinato il classamento sullo stesso immobile.
Si deve ritenere, pertanto, che non sussista alcuna illegittimità nella procedura dell'Ufficio e che la sentenza di primo grado, che è sorretta da congrua e idonea motivazione, non ha minimamente travisato i fatti.
Quanto al merito della vicenda, le caratteristiche dell'immobile appaiono assolutamente aderenti al classamento effettuato dall'Ufficio in categoria A/1 che, peraltro, riguarda l'intero condominio, di tipo signorile, situato in un quartiere centralissimo e di notevole valore commerciale.
Da ultimo, rileva il Collegio che nessun valore probatorio può essere attribuito al contratto di compravendita, prodotto solo in udienza dall'appellante, poiché lo stesso riguarda l'appartamento del portiere dello stabile, composto da soli due vani e che ha caratteristiche del tutto diverse dagli appartamenti signorili del condominio.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate