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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 44610/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Giancarlo Di Genio, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, via della Acacie, n. 15/a
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, domiciliato presso la Cancelleria di questo
Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.12.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
6.12.2024) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' , in persona del CP_1 Presidente p.t., al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data dall'agosto 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ 2. condannare, altresì, l al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio queste ultime da attribuirsi al sottoscritto antistatario, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.” L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…in data 17.01.2025 è stata CP_1 Con liquidata la prestazione 044-701207558776 Cat CIV decorrenza 01 agosto 2023" ed ha chiesto “dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto in attesa del pagamento preannunciato dall' infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, CP_1 all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato prospetto di liquidazione di data 17.1.2025 e relativo cedolino di CP_1 pagamento (con valuta al 7.2.2025). Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che il pagamento è intervenuto in data 7.2.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle CP_1 spese processuali. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa ed altresì successivamente alla prima udienza di discussione) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo e la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/14 non essendo funzionanti i collegamenti ipertestuali), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € CP_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 44610/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Giancarlo Di Genio, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma, via della Acacie, n. 15/a
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, domiciliato presso la Cancelleria di questo
Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.12.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
6.12.2024) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' , in persona del CP_1 Presidente p.t., al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data dall'agosto 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_ 2. condannare, altresì, l al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio queste ultime da attribuirsi al sottoscritto antistatario, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.” L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha dedotto che “…in data 17.01.2025 è stata CP_1 Con liquidata la prestazione 044-701207558776 Cat CIV decorrenza 01 agosto 2023" ed ha chiesto “dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto in attesa del pagamento preannunciato dall' infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, CP_1 all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato prospetto di liquidazione di data 17.1.2025 e relativo cedolino di CP_1 pagamento (con valuta al 7.2.2025). Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha confermato che il pagamento è intervenuto in data 7.2.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese. L' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle CP_1 spese processuali. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa ed altresì successivamente alla prima udienza di discussione) e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusi il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo e la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/14 non essendo funzionanti i collegamenti ipertestuali), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € CP_1
1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 11 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia