TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4- 11-2025, in data 12 dicembre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2025 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...] (CF. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Controparte_2 Massimo Pepe, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari Legali aziendale
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Direttore, Suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Mario Fiore n.6, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.12.2019- 30.05.2023 dell'importo di € 3.126,26 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario” per parte resistente:
“Voglia l'adito tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'eccezione di prescrizione;
rigettare le formulate domande poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate, nella deprecata ipotesi di accoglimento tener conto di quanto rilevato nella presente difesa ai fini del quantum riconoscibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29-1-2025 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di infermiere professionale pediatrico e inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 1-12-2019 al 31-5-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive CP_4 infrasettimanali per il numero di ore indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che l'Amministrazione resistente, fino alla data del 01.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha effettuato la prestazione lavorativa, ha provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001; che diversamente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali a partire dal 01.04.2011, la resistente non ha più provveduto a riconoscere né il riposo compensativo né la citata maggiorazione;
che successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL di settore, la resistente azienda ha provveduto ad erogare il compenso per il lavoro ricadente in giorno festivo infrasettimanale e precisamente con decorrenza 01.06.2023 e fino al 01.05.2024. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 10-6-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata
2 festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo 01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che, alla luce del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024, l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario;
che in ogni caso è infondata la richiesta di pagamento per il giorno 1 novembre 2022, per il quale la ricorrente ha già ricevuto il pagamento dello straordinario per la prestazione lavorativa di 13 ore. Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato. All'udienza cartolare del 10-6-2022, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 4-6-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_5 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi da un lato riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 30-10-2024 (allegata al ricorso) in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati a far data dal 30-10-2019 e, dall'altro, tenere conto che parte ricorrente ha limitato la richiesta ai soli crediti maturati dal 1-12-2019 al 31-5-2023, ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018. Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore (vd. sentenza giud. Bonfiglio n. n. 7057/2025 pubbl. il 08/10/2025). Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, CP_1 però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza. Nel merito, il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ,
3 deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo
4 infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall' – sia CP_5 con prot. 008241 del 12-4-2024 (all. 8 alla memoria di costituzione), sia, a seguito di sollecitazione del Tribunale di Napoli in altri giudizi aventi identità di petitum e causa petendi (vd. prot. Aran n. 6477 del 08/04/2025 allegato dalla convenuta alle note di trattazione depositate il 14-11-2025), entrambi richiamati da parte resistente -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che parte ricorrente ha provato, mediante allegazione dei cedolini paga e dei cartellini presenza, i presupposti costitutivi della domanda e che parte convenuta, quanto ai conteggi, ha solo specificamente contestato la richiesta di pagamento per il giorno 1 novembre 2022, per il quale la ricorrente ha già ricevuto il pagamento dello straordinario per la prestazione lavorativa di 13 ore avendo superato in tale settimana il limite orario settimanale delle 30 ore. Pertanto, è in tali limiti che possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte istante, in quanto, per il resto, basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dall' per cui, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo CP_1 infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 13 ore relative alla giornata dell'1-11- 2022, ne risulta un credito in favore della ricorrente pari a complessivi euro 2.860,91. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 2.860,91, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 30-10-2024) al saldo.
5 Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1 Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 29-1-2025, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-12-2019 al 31-5-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 2.860,91, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 30-10-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 230,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 12 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
6
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4- 11-2025, in data 12 dicembre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2025 RG Lavoro
T R A
nata a [...] il [...] (CF. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E
, con Controparte_1 sede legale in Napoli alla via T. Ravaschieri 8, P.I. , in persona del Direttore Generale P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Maria Fusco e Controparte_2 Massimo Pepe, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8, presso il Servizio Affari Legali aziendale
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Direttore, Suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Mario Fiore n.6, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.12.2019- 30.05.2023 dell'importo di € 3.126,26 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario” per parte resistente:
“Voglia l'adito tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'eccezione di prescrizione;
rigettare le formulate domande poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate, nella deprecata ipotesi di accoglimento tener conto di quanto rilevato nella presente difesa ai fini del quantum riconoscibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 29-1-2025 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze della Azienda ospedaliera convenuta con qualifica di infermiere professionale pediatrico e inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità; di appartenere alla categoria del personale turnista, con turni di lavoro articolati per sei giorni a settimana su turnazione mattino-pomeriggio-notte; che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla parte datoriale;
che in particolare per il periodo dal 1-12-2019 al 31-5-2023 ha prestato servizio nei seguenti giorni festivi infrasettimanali - 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 19 settembre (festa del Santo Patrono) - come documentato dai Cartellini che ha prestato l'attività lavorativa in giornate festive CP_4 infrasettimanali per il numero di ore indicate nell'allegato prospetto contabile;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato durante le sopra indicate festività infrasettimali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che l'Amministrazione resistente, fino alla data del 01.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha effettuato la prestazione lavorativa, ha provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001; che diversamente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali a partire dal 01.04.2011, la resistente non ha più provveduto a riconoscere né il riposo compensativo né la citata maggiorazione;
che successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL di settore, la resistente azienda ha provveduto ad erogare il compenso per il lavoro ricadente in giorno festivo infrasettimanale e precisamente con decorrenza 01.06.2023 e fino al 01.05.2024. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 10-6-2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi rivendicati in giudizio. Nel merito ha eccepito la infondatezza del ricorso. Ha dedotto che parte ricorrente lavora quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, ovvero di attività lavorativa che superi il limite delle 36 ore settimanali di lavoro ordinario, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata
2 festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che non risulta provato che la prestazione lavorativa nei giorni festivi indicati in ricorso abbia ecceduto il normale orario di lavoro ore settimanali;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo 01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che, alla luce del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024, l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario;
che in ogni caso è infondata la richiesta di pagamento per il giorno 1 novembre 2022, per il quale la ricorrente ha già ricevuto il pagamento dello straordinario per la prestazione lavorativa di 13 ore. Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato. All'udienza cartolare del 10-6-2022, considerate le argomentazioni espresse dalla convenuta nelle note illustrative depositate in data 4-6-2025 in ordine alla sollecitazione già formulata da altro Giudice di questo Tribunale (dr. Paolo Coppola in RG. n. 28131/2024) nei confronti dell' , al CP_5 fine di ottenere un'interpretazione autentica delle norme contrattuali interessate alla fattispecie in oggetto, si rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18-11-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Preliminarmente deve darsi atto della infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi da un lato riconoscere valenza interruttiva alla diffida stragiudiziale inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 30-10-2024 (allegata al ricorso) in virtù della quale risulta efficacemente interrotta la prescrizione dei crediti maturati a far data dal 30-10-2019 e, dall'altro, tenere conto che parte ricorrente ha limitato la richiesta ai soli crediti maturati dal 1-12-2019 al 31-5-2023, ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018. Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore (vd. sentenza giud. Bonfiglio n. n. 7057/2025 pubbl. il 08/10/2025). Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, CP_1 però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza. Nel merito, il presupposto dell'oggetto della domanda è che la previsione di cui all'art. 9 CCNL del 20.9.2001, successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, sia cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Con riferimento all'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ,
3 deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il Tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Stante la cumulabilità tra i due istituti, ritiene il Tribunale, inoltre, che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratti di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio (del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 del 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che, il riferimento all'integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione della SC. 1505/2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale. Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo
4 infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Ebbene la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Né si può addivenire a diverse conclusioni sulla scorta dell'orientamento espresso dall' – sia CP_5 con prot. 008241 del 12-4-2024 (all. 8 alla memoria di costituzione), sia, a seguito di sollecitazione del Tribunale di Napoli in altri giudizi aventi identità di petitum e causa petendi (vd. prot. Aran n. 6477 del 08/04/2025 allegato dalla convenuta alle note di trattazione depositate il 14-11-2025), entrambi richiamati da parte resistente -, poiché tali pareri non risultano essere il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49) e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Tanto precisato in ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va rilevato che parte ricorrente ha provato, mediante allegazione dei cedolini paga e dei cartellini presenza, i presupposti costitutivi della domanda e che parte convenuta, quanto ai conteggi, ha solo specificamente contestato la richiesta di pagamento per il giorno 1 novembre 2022, per il quale la ricorrente ha già ricevuto il pagamento dello straordinario per la prestazione lavorativa di 13 ore avendo superato in tale settimana il limite orario settimanale delle 30 ore. Pertanto, è in tali limiti che possono essere utilizzati i conteggi elaborati dalla parte istante, in quanto, per il resto, basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e non specificamente contestati dall' per cui, considerato che dal computo delle ore di straordinario festivo CP_1 infrasettimanale indicate in ricorso andranno sottratte le n. 13 ore relative alla giornata dell'1-11- 2022, ne risulta un credito in favore della ricorrente pari a complessivi euro 2.860,91. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 2.860,91, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla messa in mora (notifica della diffida stragiudiziale del 30-10-2024) al saldo.
5 Le spese del giudizio possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio, e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. CP_1 Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 29-1-2025, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 1-12-2019 al 31-5-2023;
2) condanna per l'effetto l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 2.860,91, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 30-10-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 230,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario. Si comunichi
Napoli, 12 dicembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
6