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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1579/2024 R.G. promossa a seguito di cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale di Milano n. 63/2019 e dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 347/2019 depositata in data 3.10.2019 da
(C.F. ) - in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, Avv. , rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli Parte_2
Avv.ti Manuela M. Grassi e Luca Traficante ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Monte di Pietà n. 15; appellante in riassunzione contro
(C.F. - in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_2 dall'Avv. Leonardo Petti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale XXI Aprile n. 26; appellata in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In via pregiudiziale:
-dichiarare inammissibili le domande di nullità e risoluzione formulate nel presente giudizio di rinvio da ai paragrafi 2) e 3) della comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata in data 04.11.2024, trattandosi di domande che non erano state specificamente riproposte da nel precedente giudizio d'appello ai sensi CP_1 dell'art. 346 c.p.c. Nel merito:
- in via principale, previo rigetto dell'appello principale proposto da ed CP_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1 riformare la sentenza appellata e rigettare tutte le domande proposte da CP_1
per l'effetto: (i) condannare a restituire a
[...] CP_1 Parte_1 l'importo di Euro 659.887,73, oltre interessi legali dal 23.01.2019 al saldo;
(ii) condannare, in solido, e/o il suo procuratore distrattario Avv. Leonardo CP_1
Petti a restituire a l'importo di Euro 14.869,00, oltre interessi Parte_1 dal 13.02.2019 al saldo;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte da ridurre le pretese CP_1 avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni da Parte_1
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- ammettere, all'occorrenza, i capitoli di prova testimoniale proposti da
[...] ai §§ 4 e 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; Parte_1
- in subordine, per l'ipotesi di ammissione di CTU tecnico-contabile, ammettere i quesiti peritali proposti da al § 3 della memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 3, c.p.c.; In ogni caso: con il favore delle competenze e spese di lite, oltre gli accessori di legge, ivi compre- so il rimborso delle spese generali, per tutti i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In subordine, si ripropone la domanda di risoluzione per inadempimento come proposta nell'atto di citazione in primo grado e precisata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., chiedendo di: accertare e dichiarare il grave inadempimento dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., agli obblighi comportamentali imposti dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; dal Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; dalle norme civilistiche imperative ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. per i motivi esposti in citazione sub paragrafo 5) ed in narrativa sub paragrafi 2) (cap. iii e iv), 3 e 4, nonché degli articoli contrattuali di cui alla sez. II, art. 7, e appendice alla sez. II, art.
4.1 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Interest Rate Swap concluso in data 3 maggio 2007; condannare, per l'effetto, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire alla il danno emergente pari CP_1 alla somma dei differenziali negativi corrisposti, pari ad Euro 657.174,41 (oltre addebiti di marzo e dicembre 2012), oltre rate successive, nonché il danno da lucro cessante pari alla somma di Euro 35.734,93 al 4 maggio 2017, ovvero alla maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, tutti importi da maggiorarsi di interessi legali dalle singole scadenze e di interessi di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda, nonché maggior danno da svalutazione monetaria..
pag. 2/11 Con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per il presente giudizio e, ove ritenuto, per i precedenti gradi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 [...]
(di seguito, anche “ ”), allegando: Parte_1 Pt_1
-di avere, in data 20.9.2006, sottoscritto con Intesa Leasing S.p.A. un contratto di leasing immobiliare a tasso variabile;
- di avere, in data 3.5.2007, concluso telefonicamente con un contratto di Pt_1 interest rate swap (IRS n. , di seguito, anche il “Contratto”), della durata di P.IVA_3 dieci anni, con un tasso fisso contrattualizzato (c.d. tasso parametro cliente) del 4,55%, un tasso variabile (c.d. tasso parametro Banca) indicizzato all'Euribor 3 mesi e con la previsione dello scambio dei flussi finanziari con cadenza trimestrale, al fine di coprire le oscillazioni in rialzo del tasso di indicizzazione del contratto di leasing;
-di essere il Contratto disciplinato all'interno di una convenzione quadro denominata
“derivati OTC su tassi di interesse per non consumatori operatori non qualificati”;
-di risultare, alla data del 1.9.2015, flussi finanziari in favore di pari a Euro Pt_1
657.174,41, oltre gli addebiti di marzo e dicembre 2012. La società attrice lamentava la nullità del Contratto per violazione dell'art. 30 comma 7 TUF, stante la mancata indicazione della facoltà di recesso del cliente, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in assenza della formula matematica di calcolo del mark to market (MtM) e del fee spettante alla banca e, infine, la nullità per mancanza di causa, non essendo il Contratto idoneo ad assolvere alla funzione di copertura finanziaria, stante l'assenza di correlazione con il contratto di leasing. L'attrice chiedeva, per l'effetto, la condanna di alla restituzione degli addebiti a Pt_1 titolo di differenziali negativi (pari alla data del 30.9.2015, a Euro 657.174,41, oltre agli importi addebitati nei mesi di marzo e dicembre 2012 e alle successive scadenze), il tutto oltre interessi legali dai singoli addebiti, interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., dal giorno della domanda al saldo e maggior danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva la risoluzione del Contratto per inadempimento di ai propri obblighi comportamentali e di buona fede e la condanna della Pt_1 convenuta al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie Parte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, chiedeva la riduzione degli importi oggetto delle domande ex adverso formulate.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 2.1.2019 (sentenza n. 63/2019, pubblicata in data 8.1.2019), dichiarava la nullità del Contratto per indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata specificazione dei criteri di calcolo del cd. mark to market – considerato elemento essenziale del contratto – e condannava la banca convenuta alla restituzione della somme indebitamente percepite pag. 3/11 (quantificate in Euro 657.174,41, oltre interessi legali dal 17.1.2017 al saldo) e alla rifusione delle spese di lite all'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario.
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello chiedendone la riforma e CP_1 formulando un unico articolato motivo di appello, avente ad oggetto l'omissione di pronuncia in relazione alla domanda di condanna alla restituzione di flussi finanziari a debito.
5. si costituiva in giudizio, chiedendo rigettarsi l'appello Parte_1 principale e, con appello incidentale, chiedeva, in riforma della sentenza, il rigetto di tutte le domande proposte da nel giudizio di primo grado. CP_1
6. La Corte d'appello, con ordinanza depositata in data 3.10.2019 (ordinanza n. 347/2019) dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., l'appello di e inefficace l'appello incidentale di in quanto CP_1 Parte_1 tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
7. La Corte di cassazione, adita su ricorso di con ordinanza Parte_1 pronunciata in data 20.12.2023 (ordinanza n. 4996/24 pubblicata in data 26.2.2024), in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte di appello in diversa composizione. In particolare, la Corte di cassazione ha accertato che la Corte di appello, in violazione degli artt. 348 bis e ter e 350 c.p.c., aveva emesso l'ordinanza di inammissibilità non in occasione della prima udienza – come previsto dall'art. 348 ter comma 1 c.p.c. – ma all'esito di una udienza successiva, dopo l'esaurimento dei preliminari adempimenti processuali di cui all'art. 350 comma 2 c.p.c.
8. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, riproponendo Parte_1
i motivi oggetto del proprio appello incidentale. Si tratta segnatamente di: I) Erroneità della declaratoria di nullità del Contratto per asserita indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, con riguardo al mark to market; II) Irrilevanza ed erroneità dei rilievi del Tribunale sull'asserita essenzialità del mark to market in alcune particolari “vicende contrattuali” di tipo estintivo;
III) Erroneità della declaratoria di nullità integrale del Contratto in luogo della nullità parziale.
ha dedotto, altresì, l'infondatezza dell'appello principale di Controparte_3 CP_1
e ha chiesto la restituzione delle somme versate in forza della sentenza di primo
[...] grado.
9. si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza dei motivi di CP_1 appello incidentale di , deducendo la nullità del Contratto per mancata Parte_1 previsione espressa del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30 TUF e chiedendo la risoluzione del Contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, per avere la banca agito in palese conflitto di interessi – da un lato, quale consulente di e, CP_1 dall'altro lato, contro la stessa cliente, a cui aveva proposto un prodotto finanziario pag. 4/11 con commissioni implicite e occulte – non comunicato alla stessa in CP_1 violazione delle norme contrattuali e del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998.
10. All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rinviata al 24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 24.9.2025 è stata anticipata al 28.5.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Va, inoltre, precisato che la riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e artt. 392 e 394 c.p.c., si pone, nel giudizio di rinvio, non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, essendo l'atto sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata (Cass. Civ., Sez. I, 24.6.2025, n. 16915; Cass. Civ., 7.10.2016, n. 20166; Cass. Civ., Sez. Un., 17.9.2010, n. 19701).
2. Ciò posto, devono essere esaminate le questioni che le parti avevano sottoposto all'attenzione del giudice dell'appello, con la precisazione che non risulta che
[...] abbia sollevato alcuna contestazione innanzi alla Suprema Corte e nel CP_1 presente giudizio di rinvio - ove, peraltro, ogni deduzione sarebbe tardiva - in ordine all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli ulteriori differenziali a debito, oggetto dell'appello principale. Tale questione deve ritenersi esclusa dal perimetro dell'odierno thema decidendum, che risulta, pertanto, circoscritto all'appello incidentale proposto da e che nel Pt_1 giudizio definito con l'ordinanza cassata, era stato ritenuto inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.c., in conseguenza dell'accertata inammissibilità dell'appello principale. Orbene, essendo venuta meno tale ultima statuizione, in conseguenza della pronuncia della Corte di cassazione, nulla osta a che questa Corte ne esamini il fondamento. Né può indurre a diverse conclusioni il rilievo che la parte convenuta in riassunzione non abbia inteso coltivare l'impugnazione principale, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata” (cfr. Cass. Civ., n. 26064/2024). Sebbene tale principio sia riferito al giudizio per cassazione, la sua ratio ne consente l'applicazione anche al caso di specie, atteso che, ove si facesse dipendere la sorte - e, nella specie, l'inefficacia - dell'impugnazione incidentale tardiva dall'iniziativa pag. 5/11 dell'impugnante principale, si finirebbe per rimetterne l'esito all'esclusiva volontà di quest'ultimo, che potrebbe dunque decidere di rinunciare all'impugnazione o, come in questo caso, di non coltivarla.
3. Tanto premesso, passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, con il primo motivo, si duole dell'accertamento della nullità del Contratto Parte_1 per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, in conseguenza della mancata esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market. In particolare, , premesso che l'oggetto del Contratto è lo scambio Parte_1 differenziale di flussi di cassa parametrati sulla base di tassi di interesse differenti (tasso fisso del 4,55% a carico di e tasso variabile Euribor3M a carico CP_1 della banca;
art. 2 del contratto, doc. 18 fasc. primo grado e scheda tecnica Pt_1 informativa, doc. 3 fasc. primo grado ) e che i singoli parametri che integrano le Pt_1 prestazioni a carico di ciascuna parte sono espressamente definiti (art. 1 Sezione 3 del contratto quadro, doc. 18 fasc. primo grado ) con indicazione dei rispettivi valori Pt_1
(doc. 7 fasc. primo grado ), deduce che il Contratto contiene una puntuale Pt_1 descrizione dei tassi di interesse a carico di ciascuna parte e delle condizioni economiche, senza alcun margine di indeterminatezza e senza che il mark to market possa assumere rilievo, sotto il profilo della determinazione (e determinabilità) dell'oggetto. Secondo l'impugnante, le previsioni contrattuali consentono, in ogni caso, di determinare il mark to market, laddove l'unico dato reperibile all'esterno é costituito esclusivamente dalle quotazioni “forward” del tasso variabile Euribor3M, pubblicate quotidianamente sulle principali banche dati finanziarie.
4. Con il secondo motivo, censura la parte della sentenza relativa Parte_1 all'operatività del mark to market, lamentando che il Tribunale non abbia verificato se, nel caso di specie, siano state previste nel Contratto clausole penali o di recesso unilaterali, in forza delle quali avrebbe dovuto corrispondere il mark to CP_1 market. A tale riguardo, deduce che, nel caso di specie, non é previsto in Contratto il recesso unilaterale di in caso di risoluzione per inadempimento contrattuale, é CP_1 prevista una penale (“di importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del Contratto risolto”, art. 9, sezione 3 del contratto quadro, doc. 18 fasc. primo grado Intesa) e in caso di apertura di procedure concorsuali, trova applicazione l'art. 203 TUF e che, in concreto, non si é verificata alcuna fattispecie di estinzione anticipata del Contratto.
5. deduce l'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, rilevando CP_1 che il Contratto non esplicita il mark to market (e i criteri di calcolo) né le commissioni implicite applicate dalla banca (quantificate in sede di perizia in Euro 50.000,00-Euro 80.000,00 a seconda della metodologia applicata, doc. 15 fasc. primo grado , che l'applicazione dei costi occulti è stata ammessa anche dalla banca CP_1
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 10), che tale costo non é stato oggetto di espressa pattuizione e che la mancata indicazione del mark to market ha comportato pag. 6/11 il mancato accordo su un elemento essenziale del Contratto, così inficiandone l'intero meccanismo di operatività. Evidenzia, altresì, che le modalità di calcolo del mark to market non sono ricavabili da alcuna pattuizione, ma sono rimesse alla discrezionalità della banca e che il mark to market é un elemento essenziale del Contratto, sotto il profilo della causa o dell'oggetto, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, censura la parte della Parte_1 sentenza relativa alla declaratoria di nullità integrale del Contratto, in luogo di quella parziale. Deduce che l'eventuale rilevanza del mark to market ai fini della validità del Contratto, ne comporta esclusivamente la nullità parziale, in quanto:
-in caso di qualificazione del mark to market quale compenso per l'intermediario per il servizio fornito, la mancanza rileverebbe ai sensi dell'art. 1709 c.c. e l'illegittimità o non debenza comporterebbe esclusivamente la nullità parziale dello stesso mark to market;
-in caso di qualificazione del mark to market quale indicazione dello “squilibrio iniziale dell'alea”, la relativa illegittimità comporterebbe la nullità parziale del solo mark to market, con conseguente eliminazione dello squilibrio e rideterminazione della perfetta parità del contratto;
-in caso di qualificazione del mark to market quale “costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto”, la relativa illegittimità comporterebbe esclusivamente l'inesigibilità del mark to market preteso dalla banca in caso di estinzione anticipata del contratto. Evidenzia, infine, che la nullità parziale è in linea con il principio di conservazione del contratto (art. 1419 c.c.) e con il principio comunitario di proporzionalità.
7. resiste al motivo di impugnazione, rilevando che non ha CP_1 Parte_1 indicato la clausola contrattuale che, in tesi, sarebbe oggetto di nullità parziale e che l'eventuale eliminazione dei costi impliciti e dello squilibrio di alee comporterebbe la modifica del “tasso parametro cliente” (4,55%) da confrontare con l'Euribor e, dunque, la modifica di una parte fondamentale dell'oggetto del Contratto.
8. In via preliminare, rileva la Corte che la Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 8770/2020, ha affermato che “L'interest rate swap è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il
pag. 7/11 capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili”. Trattasi, inoltre, di contratti la cui causa, rispetto alla quale è irrilevante
“la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata”. Per accertare la validità di un contratto IRS, è poi necessario valutare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”. Tale orientamento ha trovato successiva adesione nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che, con particolare riferimento al mark to market, ha ribadito che lo stesso rappresenta “un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili […] tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro. Se, pertanto, per la determinazione del mark to
pag. 8/11 market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato. […] Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”. In definitiva, “l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” (Cass. Civ., n. 21830/2021; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 10.8.2022, n. 24654; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.2022, n. 32705; Cass. Civ., Sez. I, 17.2.2025, n. 4076; Corte d'Appello di Milano n. 2352/2023 e n. 455/2025). Ciò posto e circoscritto l'ambito di indagine alla sola questione della rilevanza del mark to market, è evidente come la giurisprudenza di legittimità e di merito deponga in senso nettamente opposto rispetto a quello prospettato dall'appellante in riassunzione, la quale sostiene che il valore del mark to market esuli completamente dall'oggetto del Contratto - costituito dallo scambio differenziale di flussi di cassa, parametrati su tassi di interesse differenti – e sia del tutto irrilevante anche rispetto alla conclusione anticipata del rapporto contrattuale, soccorrendo, in questo caso, ulteriori elementi, quali la clausola penale prevista in Contratto e il costo di sostituzione per il caso di ammissione del cliente o della banca ad una procedura concorsuale e, in ogni caso, che l'eventuale invalidità della determinazione del mark to market non sia causa di nullità del contratto, ma al più di nullità della singola clausola. Rileva, in proposito, la Corte che il testo del Contratto e le condizioni economiche non contengono alcun riferimento al valore del mark to market e alla sua formula di calcolo.
pag. 9/11 Invero, le condizioni economiche trasmesse a con nota del 3.5.2007 (doc. 6 CP_1 fasc. primo grado ), menzionano esclusivamente le seguenti voci: “Capitale di Pt_1
Riferimento”, “Data Iniziale”, “Data Finale”, “Debitore Tasso Parametro Banca”,
“Fattore Moltiplicativo Tasso Parametro Banca”, “Date Pagamento Tasso Parametro Banca”, “Data Rilevazione Tasso Parametro Banca”, “Debitore Tasso Parametro Cliente”, “Tasso Parametro Cliente”, “Fattore Moltiplicativo Tasso Parametro Cliente”, “Date Pagamento Tasso Parametro Cliente”. Analogamente, nella conferma delle condizioni economiche trasmesse da il Pt_1
4.5.2017, sono riportati il “Debitore Tasso Parametro Cliente” e il “Debitore Tasso Parametro Banca”, con l'indicazione del “Fattore Moltiplicativo”, delle date di pagamento, della durata del periodo e del giorno lavorativo bancario (doc. n. 7 fascicolo banca). Orbene, nessuna delle indicazioni ivi riportate è chiaramente riconducibile al mark to market né una simile previsione è presente nel testo del contratto quadro (docc. 5 e 18 fasc. primo grado ). Pt_1
In conclusione, i riscontri documentali appena descritti rendono evidente la mancanza della previsione, nel Contratto della formula di calcolo di mark to market, oltre che del suo valore. Alla luce dei principi riportati in premessa e, quindi, della natura del mark to market alla stregua di elemento essenziale del contratto inerente al suo oggetto e della conseguente necessità dell'indicazione del suo valore e della sottesa formula di calcolo ai fini della sua determinatezza e determinabilità dell'oggetto, deve concludersi per la nullità integrale del Contratto. Dal che ne discende il rigetto dei motivi di impugnazione incidentale, con conseguente assorbimento delle domande proposte da in punto nullità del CP_1
Contratto ex art. 30 TUF per mancata espressa previsione del diritto di recesso, risoluzione del Contratto per inadempimento della banca e condanna al risarcimento del danno. In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
9. Sotto il profilo delle spese di lite, va considerato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (tra le altre, Cass. Civ., n. 15506/2018; Cass. Civ., Sez. III, 21.6.2025, n. 16645). Nel caso di specie, le spese di lite sono poste a carico di , soccombente Parte_1 in base all'esito globale del processo e sono riconosciute, come da domanda, con riguardo al giudizio di appello, a quello di legittimità e al presente giudizio di rinvio. Tali spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia pag. 10/11 (da Euro 520.001,00 a Euro 1.000.000,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata e sono distratte in favore del procuratore di Avv. Leonardo Petti, dichiaratosi antistatario. CP_1
Da ultimo, sussistono, per , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 Parte_1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 4996/2024 della Corte di cassazione pubblicata il 26.2.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 63/2019 del Tribunale di Milano;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di lite così Pt_1 Parte_1 liquidate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Leonardi Petti:
-quanto al giudizio di appello, Euro 18.511,00 per compensi (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio, Euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al giudizio di legittimità, in Euro 14.005,00 per compensi (di cui Euro 6.449,00 per la fase di studio, Euro 4.238,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.318,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi Euro 18.511,00 per compensi, (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio, Euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Giuseppe Ondei
pag. 11/11
Giuseppe Ondei Presidente Lorenzo Orsenigo Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1579/2024 R.G. promossa a seguito di cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale di Milano n. 63/2019 e dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 347/2019 depositata in data 3.10.2019 da
(C.F. ) - in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, Avv. , rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli Parte_2
Avv.ti Manuela M. Grassi e Luca Traficante ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Monte di Pietà n. 15; appellante in riassunzione contro
(C.F. - in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, come da delega in atti, Controparte_2 dall'Avv. Leonardo Petti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale XXI Aprile n. 26; appellata in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In via pregiudiziale:
-dichiarare inammissibili le domande di nullità e risoluzione formulate nel presente giudizio di rinvio da ai paragrafi 2) e 3) della comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata in data 04.11.2024, trattandosi di domande che non erano state specificamente riproposte da nel precedente giudizio d'appello ai sensi CP_1 dell'art. 346 c.p.c. Nel merito:
- in via principale, previo rigetto dell'appello principale proposto da ed CP_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1 riformare la sentenza appellata e rigettare tutte le domande proposte da CP_1
per l'effetto: (i) condannare a restituire a
[...] CP_1 Parte_1 l'importo di Euro 659.887,73, oltre interessi legali dal 23.01.2019 al saldo;
(ii) condannare, in solido, e/o il suo procuratore distrattario Avv. Leonardo CP_1
Petti a restituire a l'importo di Euro 14.869,00, oltre interessi Parte_1 dal 13.02.2019 al saldo;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte da ridurre le pretese CP_1 avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni da Parte_1
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- ammettere, all'occorrenza, i capitoli di prova testimoniale proposti da
[...] ai §§ 4 e 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; Parte_1
- in subordine, per l'ipotesi di ammissione di CTU tecnico-contabile, ammettere i quesiti peritali proposti da al § 3 della memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 3, c.p.c.; In ogni caso: con il favore delle competenze e spese di lite, oltre gli accessori di legge, ivi compre- so il rimborso delle spese generali, per tutti i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare tutte le domande formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In subordine, si ripropone la domanda di risoluzione per inadempimento come proposta nell'atto di citazione in primo grado e precisata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., chiedendo di: accertare e dichiarare il grave inadempimento dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., agli obblighi comportamentali imposti dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; dal Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; dalle norme civilistiche imperative ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. per i motivi esposti in citazione sub paragrafo 5) ed in narrativa sub paragrafi 2) (cap. iii e iv), 3 e 4, nonché degli articoli contrattuali di cui alla sez. II, art. 7, e appendice alla sez. II, art.
4.1 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di Interest Rate Swap concluso in data 3 maggio 2007; condannare, per l'effetto, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire alla il danno emergente pari CP_1 alla somma dei differenziali negativi corrisposti, pari ad Euro 657.174,41 (oltre addebiti di marzo e dicembre 2012), oltre rate successive, nonché il danno da lucro cessante pari alla somma di Euro 35.734,93 al 4 maggio 2017, ovvero alla maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, tutti importi da maggiorarsi di interessi legali dalle singole scadenze e di interessi di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. dal giorno della domanda, nonché maggior danno da svalutazione monetaria..
pag. 2/11 Con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per il presente giudizio e, ove ritenuto, per i precedenti gradi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 [...]
(di seguito, anche “ ”), allegando: Parte_1 Pt_1
-di avere, in data 20.9.2006, sottoscritto con Intesa Leasing S.p.A. un contratto di leasing immobiliare a tasso variabile;
- di avere, in data 3.5.2007, concluso telefonicamente con un contratto di Pt_1 interest rate swap (IRS n. , di seguito, anche il “Contratto”), della durata di P.IVA_3 dieci anni, con un tasso fisso contrattualizzato (c.d. tasso parametro cliente) del 4,55%, un tasso variabile (c.d. tasso parametro Banca) indicizzato all'Euribor 3 mesi e con la previsione dello scambio dei flussi finanziari con cadenza trimestrale, al fine di coprire le oscillazioni in rialzo del tasso di indicizzazione del contratto di leasing;
-di essere il Contratto disciplinato all'interno di una convenzione quadro denominata
“derivati OTC su tassi di interesse per non consumatori operatori non qualificati”;
-di risultare, alla data del 1.9.2015, flussi finanziari in favore di pari a Euro Pt_1
657.174,41, oltre gli addebiti di marzo e dicembre 2012. La società attrice lamentava la nullità del Contratto per violazione dell'art. 30 comma 7 TUF, stante la mancata indicazione della facoltà di recesso del cliente, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in assenza della formula matematica di calcolo del mark to market (MtM) e del fee spettante alla banca e, infine, la nullità per mancanza di causa, non essendo il Contratto idoneo ad assolvere alla funzione di copertura finanziaria, stante l'assenza di correlazione con il contratto di leasing. L'attrice chiedeva, per l'effetto, la condanna di alla restituzione degli addebiti a Pt_1 titolo di differenziali negativi (pari alla data del 30.9.2015, a Euro 657.174,41, oltre agli importi addebitati nei mesi di marzo e dicembre 2012 e alle successive scadenze), il tutto oltre interessi legali dai singoli addebiti, interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., dal giorno della domanda al saldo e maggior danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva la risoluzione del Contratto per inadempimento di ai propri obblighi comportamentali e di buona fede e la condanna della Pt_1 convenuta al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie Parte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine, chiedeva la riduzione degli importi oggetto delle domande ex adverso formulate.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 2.1.2019 (sentenza n. 63/2019, pubblicata in data 8.1.2019), dichiarava la nullità del Contratto per indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata specificazione dei criteri di calcolo del cd. mark to market – considerato elemento essenziale del contratto – e condannava la banca convenuta alla restituzione della somme indebitamente percepite pag. 3/11 (quantificate in Euro 657.174,41, oltre interessi legali dal 17.1.2017 al saldo) e alla rifusione delle spese di lite all'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario.
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello chiedendone la riforma e CP_1 formulando un unico articolato motivo di appello, avente ad oggetto l'omissione di pronuncia in relazione alla domanda di condanna alla restituzione di flussi finanziari a debito.
5. si costituiva in giudizio, chiedendo rigettarsi l'appello Parte_1 principale e, con appello incidentale, chiedeva, in riforma della sentenza, il rigetto di tutte le domande proposte da nel giudizio di primo grado. CP_1
6. La Corte d'appello, con ordinanza depositata in data 3.10.2019 (ordinanza n. 347/2019) dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., l'appello di e inefficace l'appello incidentale di in quanto CP_1 Parte_1 tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
7. La Corte di cassazione, adita su ricorso di con ordinanza Parte_1 pronunciata in data 20.12.2023 (ordinanza n. 4996/24 pubblicata in data 26.2.2024), in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte di appello in diversa composizione. In particolare, la Corte di cassazione ha accertato che la Corte di appello, in violazione degli artt. 348 bis e ter e 350 c.p.c., aveva emesso l'ordinanza di inammissibilità non in occasione della prima udienza – come previsto dall'art. 348 ter comma 1 c.p.c. – ma all'esito di una udienza successiva, dopo l'esaurimento dei preliminari adempimenti processuali di cui all'art. 350 comma 2 c.p.c.
8. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, riproponendo Parte_1
i motivi oggetto del proprio appello incidentale. Si tratta segnatamente di: I) Erroneità della declaratoria di nullità del Contratto per asserita indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, con riguardo al mark to market; II) Irrilevanza ed erroneità dei rilievi del Tribunale sull'asserita essenzialità del mark to market in alcune particolari “vicende contrattuali” di tipo estintivo;
III) Erroneità della declaratoria di nullità integrale del Contratto in luogo della nullità parziale.
ha dedotto, altresì, l'infondatezza dell'appello principale di Controparte_3 CP_1
e ha chiesto la restituzione delle somme versate in forza della sentenza di primo
[...] grado.
9. si è costituita in giudizio, evidenziando l'infondatezza dei motivi di CP_1 appello incidentale di , deducendo la nullità del Contratto per mancata Parte_1 previsione espressa del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30 TUF e chiedendo la risoluzione del Contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, per avere la banca agito in palese conflitto di interessi – da un lato, quale consulente di e, CP_1 dall'altro lato, contro la stessa cliente, a cui aveva proposto un prodotto finanziario pag. 4/11 con commissioni implicite e occulte – non comunicato alla stessa in CP_1 violazione delle norme contrattuali e del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998.
10. All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata rinviata al 24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni. L'udienza del 24.9.2025 è stata anticipata al 28.5.2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Va, inoltre, precisato che la riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e artt. 392 e 394 c.p.c., si pone, nel giudizio di rinvio, non già come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, essendo l'atto sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata (Cass. Civ., Sez. I, 24.6.2025, n. 16915; Cass. Civ., 7.10.2016, n. 20166; Cass. Civ., Sez. Un., 17.9.2010, n. 19701).
2. Ciò posto, devono essere esaminate le questioni che le parti avevano sottoposto all'attenzione del giudice dell'appello, con la precisazione che non risulta che
[...] abbia sollevato alcuna contestazione innanzi alla Suprema Corte e nel CP_1 presente giudizio di rinvio - ove, peraltro, ogni deduzione sarebbe tardiva - in ordine all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli ulteriori differenziali a debito, oggetto dell'appello principale. Tale questione deve ritenersi esclusa dal perimetro dell'odierno thema decidendum, che risulta, pertanto, circoscritto all'appello incidentale proposto da e che nel Pt_1 giudizio definito con l'ordinanza cassata, era stato ritenuto inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.c., in conseguenza dell'accertata inammissibilità dell'appello principale. Orbene, essendo venuta meno tale ultima statuizione, in conseguenza della pronuncia della Corte di cassazione, nulla osta a che questa Corte ne esamini il fondamento. Né può indurre a diverse conclusioni il rilievo che la parte convenuta in riassunzione non abbia inteso coltivare l'impugnazione principale, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata” (cfr. Cass. Civ., n. 26064/2024). Sebbene tale principio sia riferito al giudizio per cassazione, la sua ratio ne consente l'applicazione anche al caso di specie, atteso che, ove si facesse dipendere la sorte - e, nella specie, l'inefficacia - dell'impugnazione incidentale tardiva dall'iniziativa pag. 5/11 dell'impugnante principale, si finirebbe per rimetterne l'esito all'esclusiva volontà di quest'ultimo, che potrebbe dunque decidere di rinunciare all'impugnazione o, come in questo caso, di non coltivarla.
3. Tanto premesso, passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, con il primo motivo, si duole dell'accertamento della nullità del Contratto Parte_1 per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, in conseguenza della mancata esplicitazione del criterio di calcolo del mark to market. In particolare, , premesso che l'oggetto del Contratto è lo scambio Parte_1 differenziale di flussi di cassa parametrati sulla base di tassi di interesse differenti (tasso fisso del 4,55% a carico di e tasso variabile Euribor3M a carico CP_1 della banca;
art. 2 del contratto, doc. 18 fasc. primo grado e scheda tecnica Pt_1 informativa, doc. 3 fasc. primo grado ) e che i singoli parametri che integrano le Pt_1 prestazioni a carico di ciascuna parte sono espressamente definiti (art. 1 Sezione 3 del contratto quadro, doc. 18 fasc. primo grado ) con indicazione dei rispettivi valori Pt_1
(doc. 7 fasc. primo grado ), deduce che il Contratto contiene una puntuale Pt_1 descrizione dei tassi di interesse a carico di ciascuna parte e delle condizioni economiche, senza alcun margine di indeterminatezza e senza che il mark to market possa assumere rilievo, sotto il profilo della determinazione (e determinabilità) dell'oggetto. Secondo l'impugnante, le previsioni contrattuali consentono, in ogni caso, di determinare il mark to market, laddove l'unico dato reperibile all'esterno é costituito esclusivamente dalle quotazioni “forward” del tasso variabile Euribor3M, pubblicate quotidianamente sulle principali banche dati finanziarie.
4. Con il secondo motivo, censura la parte della sentenza relativa Parte_1 all'operatività del mark to market, lamentando che il Tribunale non abbia verificato se, nel caso di specie, siano state previste nel Contratto clausole penali o di recesso unilaterali, in forza delle quali avrebbe dovuto corrispondere il mark to CP_1 market. A tale riguardo, deduce che, nel caso di specie, non é previsto in Contratto il recesso unilaterale di in caso di risoluzione per inadempimento contrattuale, é CP_1 prevista una penale (“di importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del Contratto risolto”, art. 9, sezione 3 del contratto quadro, doc. 18 fasc. primo grado Intesa) e in caso di apertura di procedure concorsuali, trova applicazione l'art. 203 TUF e che, in concreto, non si é verificata alcuna fattispecie di estinzione anticipata del Contratto.
5. deduce l'infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, rilevando CP_1 che il Contratto non esplicita il mark to market (e i criteri di calcolo) né le commissioni implicite applicate dalla banca (quantificate in sede di perizia in Euro 50.000,00-Euro 80.000,00 a seconda della metodologia applicata, doc. 15 fasc. primo grado , che l'applicazione dei costi occulti è stata ammessa anche dalla banca CP_1
(memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 10), che tale costo non é stato oggetto di espressa pattuizione e che la mancata indicazione del mark to market ha comportato pag. 6/11 il mancato accordo su un elemento essenziale del Contratto, così inficiandone l'intero meccanismo di operatività. Evidenzia, altresì, che le modalità di calcolo del mark to market non sono ricavabili da alcuna pattuizione, ma sono rimesse alla discrezionalità della banca e che il mark to market é un elemento essenziale del Contratto, sotto il profilo della causa o dell'oggetto, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito.
6. Con il terzo motivo di impugnazione, censura la parte della Parte_1 sentenza relativa alla declaratoria di nullità integrale del Contratto, in luogo di quella parziale. Deduce che l'eventuale rilevanza del mark to market ai fini della validità del Contratto, ne comporta esclusivamente la nullità parziale, in quanto:
-in caso di qualificazione del mark to market quale compenso per l'intermediario per il servizio fornito, la mancanza rileverebbe ai sensi dell'art. 1709 c.c. e l'illegittimità o non debenza comporterebbe esclusivamente la nullità parziale dello stesso mark to market;
-in caso di qualificazione del mark to market quale indicazione dello “squilibrio iniziale dell'alea”, la relativa illegittimità comporterebbe la nullità parziale del solo mark to market, con conseguente eliminazione dello squilibrio e rideterminazione della perfetta parità del contratto;
-in caso di qualificazione del mark to market quale “costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto”, la relativa illegittimità comporterebbe esclusivamente l'inesigibilità del mark to market preteso dalla banca in caso di estinzione anticipata del contratto. Evidenzia, infine, che la nullità parziale è in linea con il principio di conservazione del contratto (art. 1419 c.c.) e con il principio comunitario di proporzionalità.
7. resiste al motivo di impugnazione, rilevando che non ha CP_1 Parte_1 indicato la clausola contrattuale che, in tesi, sarebbe oggetto di nullità parziale e che l'eventuale eliminazione dei costi impliciti e dello squilibrio di alee comporterebbe la modifica del “tasso parametro cliente” (4,55%) da confrontare con l'Euribor e, dunque, la modifica di una parte fondamentale dell'oggetto del Contratto.
8. In via preliminare, rileva la Corte che la Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 8770/2020, ha affermato che “L'interest rate swap è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il
pag. 7/11 capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili”. Trattasi, inoltre, di contratti la cui causa, rispetto alla quale è irrilevante
“la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata”. Per accertare la validità di un contratto IRS, è poi necessario valutare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo”. Tale orientamento ha trovato successiva adesione nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che, con particolare riferimento al mark to market, ha ribadito che lo stesso rappresenta “un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili […] tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto. Esso, quale sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione, ovviamente presuppone il richiamo al tasso di interesse di riferimento, ma necessita altresì di essere sviluppato attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo del mark to market. Precisato, quindi, che, per definizione, quest'ultimo non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro. Se, pertanto, per la determinazione del mark to
pag. 8/11 market si pretendesse di fare richiamo alle sole rilevazioni periodiche del tasso di interesse di riferimento, senza specificare anche il criterio di calcolo da adottarsi per procedere all'attualizzazione del valore prognostico, in realtà non si renderebbe il dato contrattuale effettivamente determinabile, sostanzialmente rimanendo lo stesso unilateralmente quantificabile in termini differenti a seconda della formula matematica di calcolo di volta in volta prescelta dal soggetto interessato. […] Ne deriva, pertanto, che l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l'aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi c.d "scenari probabilistici") l'impossibilità di individuare concretamente (rectius: misurare) l'alea oggetto dell'IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell'oggetto. Invero, in caso di derivati over the counter, la mancata conoscenza del mark to market e/o degli "scenari probabilistici" assume una consistenza ben maggiore poiché l'intermediario è sempre controparte diretta dell'investitore e condivide con quest'ultimo l'alea del contratto;
di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un'alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all'oggetto dell'accordo”. In definitiva, “l'omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto” (Cass. Civ., n. 21830/2021; v. anche Cass. Civ., Sez. I, 10.8.2022, n. 24654; Cass. Civ., Sez. I, 7.11.2022, n. 32705; Cass. Civ., Sez. I, 17.2.2025, n. 4076; Corte d'Appello di Milano n. 2352/2023 e n. 455/2025). Ciò posto e circoscritto l'ambito di indagine alla sola questione della rilevanza del mark to market, è evidente come la giurisprudenza di legittimità e di merito deponga in senso nettamente opposto rispetto a quello prospettato dall'appellante in riassunzione, la quale sostiene che il valore del mark to market esuli completamente dall'oggetto del Contratto - costituito dallo scambio differenziale di flussi di cassa, parametrati su tassi di interesse differenti – e sia del tutto irrilevante anche rispetto alla conclusione anticipata del rapporto contrattuale, soccorrendo, in questo caso, ulteriori elementi, quali la clausola penale prevista in Contratto e il costo di sostituzione per il caso di ammissione del cliente o della banca ad una procedura concorsuale e, in ogni caso, che l'eventuale invalidità della determinazione del mark to market non sia causa di nullità del contratto, ma al più di nullità della singola clausola. Rileva, in proposito, la Corte che il testo del Contratto e le condizioni economiche non contengono alcun riferimento al valore del mark to market e alla sua formula di calcolo.
pag. 9/11 Invero, le condizioni economiche trasmesse a con nota del 3.5.2007 (doc. 6 CP_1 fasc. primo grado ), menzionano esclusivamente le seguenti voci: “Capitale di Pt_1
Riferimento”, “Data Iniziale”, “Data Finale”, “Debitore Tasso Parametro Banca”,
“Fattore Moltiplicativo Tasso Parametro Banca”, “Date Pagamento Tasso Parametro Banca”, “Data Rilevazione Tasso Parametro Banca”, “Debitore Tasso Parametro Cliente”, “Tasso Parametro Cliente”, “Fattore Moltiplicativo Tasso Parametro Cliente”, “Date Pagamento Tasso Parametro Cliente”. Analogamente, nella conferma delle condizioni economiche trasmesse da il Pt_1
4.5.2017, sono riportati il “Debitore Tasso Parametro Cliente” e il “Debitore Tasso Parametro Banca”, con l'indicazione del “Fattore Moltiplicativo”, delle date di pagamento, della durata del periodo e del giorno lavorativo bancario (doc. n. 7 fascicolo banca). Orbene, nessuna delle indicazioni ivi riportate è chiaramente riconducibile al mark to market né una simile previsione è presente nel testo del contratto quadro (docc. 5 e 18 fasc. primo grado ). Pt_1
In conclusione, i riscontri documentali appena descritti rendono evidente la mancanza della previsione, nel Contratto della formula di calcolo di mark to market, oltre che del suo valore. Alla luce dei principi riportati in premessa e, quindi, della natura del mark to market alla stregua di elemento essenziale del contratto inerente al suo oggetto e della conseguente necessità dell'indicazione del suo valore e della sottesa formula di calcolo ai fini della sua determinatezza e determinabilità dell'oggetto, deve concludersi per la nullità integrale del Contratto. Dal che ne discende il rigetto dei motivi di impugnazione incidentale, con conseguente assorbimento delle domande proposte da in punto nullità del CP_1
Contratto ex art. 30 TUF per mancata espressa previsione del diritto di recesso, risoluzione del Contratto per inadempimento della banca e condanna al risarcimento del danno. In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
9. Sotto il profilo delle spese di lite, va considerato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (tra le altre, Cass. Civ., n. 15506/2018; Cass. Civ., Sez. III, 21.6.2025, n. 16645). Nel caso di specie, le spese di lite sono poste a carico di , soccombente Parte_1 in base all'esito globale del processo e sono riconosciute, come da domanda, con riguardo al giudizio di appello, a quello di legittimità e al presente giudizio di rinvio. Tali spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi in relazione al valore della controversia pag. 10/11 (da Euro 520.001,00 a Euro 1.000.000,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata e sono distratte in favore del procuratore di Avv. Leonardo Petti, dichiaratosi antistatario. CP_1
Da ultimo, sussistono, per , i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 Parte_1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 4996/2024 della Corte di cassazione pubblicata il 26.2.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 63/2019 del Tribunale di Milano;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di lite così Pt_1 Parte_1 liquidate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Leonardi Petti:
-quanto al giudizio di appello, Euro 18.511,00 per compensi (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio, Euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al giudizio di legittimità, in Euro 14.005,00 per compensi (di cui Euro 6.449,00 per la fase di studio, Euro 4.238,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.318,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi Euro 18.511,00 per compensi, (di cui Euro 5.706,00 per la fase di studio, Euro 3.318,00 per la fase introduttiva ed Euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Giuseppe Ondei
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