Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 08/04/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 13.05), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Rosella e Michela Flamini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Orvieto (TR), Piazza XXIX Marzo n. 24, giusta delega in atti
- attore
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 8 aprile 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare il grave inadempimento di nei confronti Controparte_1
per l'effetto condannare a risarcire tutti i danni Controparte_1 cagionati all'odierno attore dalla propria condotta omissiva che si quantificano in totali €
75.000,00 o nella misura che sarà che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese
e compenso del presente giudizio”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- il Ministero della Cultura, tramite finanziamento dall'Unione Europea, ha indetto un bando volto all'erogazione di fondi per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici nell'ambito del PNRR con scadenza all'11 settembre 2023, poi prorogato al 29 settembre 2023;
- il bando prevedeva la concessione di agevolazioni nella misura massima del 90% dell'iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari ad € 75.000,00;
- tra i Comuni assegnatari di tali risorse era presente anche quello di IC (TR), ragione per cui l'attore ha deciso di partecipare al bando al fine di ottenere i fondi volti all'implementazione della propria attività di natura micro ricettiva sita nel Comune di
IC (TR), in via Pareti n. 43 nel B&B denominato “Casale ”, attraverso Parte_2
la valorizzazione del patrimonio immobiliare attualmente non in uso del centro storico;
- al fine di partecipare al bando, nel mese di luglio 2024, si è rivolto al sig.
[...]
esperto nella gestione e trasmissione delle domande di Controparte_1
partecipazione a bandi ed operante presso il Centro Metaculturale sito in Forano (RI),
Piazza Giuseppe Mazzini;
- dopo più colloqui con il sig. il sig. gli ha inviato, a mezzo mail, tutta CP_1 Pt_1
la documentazione richiesta al fine della presentazione della domanda di partecipazione al suddetto bando;
- alle ore 19:32 del 28.09.2023 (giorno antecedente alla scadenza di presentazione della domanda per il bando) a seguito di numerosi solleciti telefonici ed anche scritti del sig.
, il Sig. ha segnalato all'attore la necessità di doversi munire di firma Pt_1 CP_1
digitale al fine di sottoscrivere tutti i documenti già da tempo inviati;
- Il sig. la mattina successiva ha acquistato la firma digitale ed ha inviato, in Pt_1 tempo utile all'inoltro della domanda, tutta la documentazione necessaria sottoscritta in formato digitale;
- Nonostante numerosi tentativi di contatti telefonici per informare il convenuto dell'invio della documentazione, seguiti dall'invio di un messaggio whatsapp, il sig. ha fatto perdere le proprie tracce (non ha più risposto ai ripetuti tentativi di CP_1
contatti telefonici dell'attore) e non ha inoltrato la domanda di partecipazione al bando per conto del;
Pt_1
- Con raccomandata del 25.10.2023, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, il sig. ha inviato formale diffida al e, in assenza di contatti, in Pt_1 CP_1
data 22.12.2023, è seguito invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, conv. in Legge n. 162/2014 al fine di ottenere il risarcimento del danno patito dalla condotta omissiva del CP_1
(notifica perfezionata per compiuta giacenza rimasta priva di riscontro).
Con decreto ex art 171 bis cpc del 4.1.2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e confermata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 11.3.2025.
All'esito della prima udienza, stante la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza del'8.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza dell'8.4.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'attore è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass.
n.20073/2004). Venendo all'analisi del caso concreto, si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere probatorio su di esso gravante in qualità di creditore.
In primo luogo, dai documenti allegati, in particolare, dalla corrispondenza scambiata sia via mail che tramite sistema di messaggistica, si evince la sussistenza del contratto di prestazione d'opera tra le parti, essendosi l'attore rivolto al convenuto, professionista esperto del settore, perché curasse l'inoltro della domanda di partecipazione al bando.
Non essendo richiesta per la sua valida conclusione né la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, nel caso di specie, quindi, la regolare conclusione del contratto si evince dallo scambio della corrispondenza sopra indicata e allegata alla citazione, che ben può essere ritenuta idonea ad esprimere il consenso negoziale di entrambe le parti.
Ciò premesso, dunque, può dirsi che l'attore ha fornito la prova della fonte negoziale della sua obbligazione, ovvero la sussistenza del contratto d'opera, allegando, poi, l'inadempimento del convenuto che si è reso del tutto irreperibile ai numerosi tentativi di contatto da parte del sig.
che lo ha anche formalmente diffidato, diffida a cui è seguito l'invito a partecipare ad Pt_1
un incontro di negoziazione assistita tra avvocati (entrambi rimasti senza riscontro).
Incombeva, pertanto, sul convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto estintivo dell'avvenuto adempimento o comunque di fatti impeditivi, onere della prova che non è stato assolto dal convenuto in quanto è rimasto contumace.
Deve ritenersi, quindi, sussistente la responsabilità del convenuto il quale, nonostante l'impegno assunto nella sua qualità di professionista, ha omesso di inoltrare la domanda di partecipazione al bando del sig. , cagionando a quest'ultimo un evidente danno, infatti, Pt_1
come si evince dalla documentazione versata in atti, tutti i partecipanti del Parte_3
sono stati ammessi al bando ed hanno ottenuto il massimo del contributo erogabile.
Trattandosi di danno da lucro cessante, come stabilito dall'ordinanza del 6 giugno 2020, n.
10750 della Cassazione, questo è risarcibile anche su prova indiziaria, infatti, quando si tratta di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Spetta al giudice la facoltà di scegliere fra i vari mezzi di prova e i criteri stabiliti dalla legge quelli ritenuti più idonei a consentire la ricostruzione, anche ideale e la estimazione di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'illecito non si fosse verificato: ivi compresa la liquidazione equitativa allorché la prova in questione si presenti estremamente difficoltosa o addirittura impossibile
(Cass. Civ. Sez. III 13 novembre 2019, n. 29330; Cass. Civ. Sez. III 08 gennaio 2016, n. 127;
Cass. Civ. Sez. III 23 settembre 2015 n. 18804).
Venendo, infine, alla quantificazione del danno, considerata la documentazione versata in atti, valorizzando, in particolare, il fatto che tutti i partecipanti al bando nel Comune di IC hanno ricevuto l'importo massimo finanziabile, deve ritenersi che, con ragionevole e fondata attendibilità, qualora non vi fosse stata la condotta omissiva del convenuto, anche l'attore avrebbe ricevuto l'importo massimo di 75.000, importo al cui pagamento viene condannato in questa sede il convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento del decisum (scaglione tra 52.001,00 e 260.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 75.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi
[...]
legali sulla stessa;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in € 4.127,00 per compensi, € 545,00 per spese vive Parte_1
(contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 08/04/2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)