Versione
4 aprile 2001
4 aprile 2001
Art. 19. (Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) 1. Al fine di assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 , per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o
particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli
impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;
h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita' commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 , degli indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991 , per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991 , e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991 .
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
4. All' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalita' per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496 , per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o
particolarmente disagiate, nonche' in zone montane, i servizi minimi; f) definizione di modalita' per l'aumento dell'automazione degli
impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilita' degli orari nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;
h) definizione delle modalita' di sviluppo di attivita' commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 , degli indirizzi, dei criteri e delle priorita' di base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991 , per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attivita' di somministrazione e' effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991 , e non e' trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza e' soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991 .
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
4. All' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
Commentario • 1
- 1. Decreto liberalizzazioni: il testo della bozza del Decreto sulla concorrenzaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 13 gennaio 2012 · 0.782347
Il Decreto sulle liberalizzazioni dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il prossimo 20 gennaio 2012. Da ieri circola una bozza provvisoria del testo del Decreto, che di seguito si riporta per esteso. CAPO I NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI Art 1 (Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 166
- 1. Trib. Brescia, sentenza 13/04/2023, n. 847Provvedimento: […] 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la CP_3 e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, […] pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, […] 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione pagina […]Leggi di più...
- cessione ramo d'azienda·
- ultrattività accordi collettivi·
- art. 2558 c.c.·
- regolamentazione collettiva distribuzione carburanti·
- interessi moratori·
- art. 19 legge 57/2001·
- spese di lite·
- art. 1 d.lgs. 32/1998·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- accordi collettivi aziendali