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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente relatore
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 2085/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto:
Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del Tribunale della Spezia in data 31/10/2024 da
, residente in [...]Parte_1
c.f. Avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
, residente in [...]Controparte_1
c.f. Avv. AMBROGETTI SABINA C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 14.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, premettendo di aver avuto una relazione affettiva dalla quale è nato in data [...], hanno congiuntamente Per_1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“
1. DISPORRE l'affidamento condiviso del minore nato a [...]
Sarzana il 01.08.2009 ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2. DISPORRE la collocazione del minore presso il padre in Sarzana via
Caduti di via Fani 8;
3. PREVEDERE che il minore vedrà e starà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima a fine settimana alternati, nel periodo scolastico dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena e nel periodo estivo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con la seguente regolamentazione: dal 24 al 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il
1 gennaio con l'altro. L'anno in cui il ragazzo trascorrerà dal 24 al 26 dicembre con un genitore trascorrerà la successiva Pasqua e lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i genitori si accorderanno tra di loro per eventuali periodi di vacanza da trascorrere insieme al figlio.
4. STABILIRE che la signora verserà al signor a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 150,00, che dovrà essere versata sul c/c del signor entro e non oltre il 15 di CP_1 ciascun mese. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e l'assegno unico verrà percepito per intero dal signor CP_1
2 All'udienza del 21.1.2025, a fronte della richiesta del Giudice delegato di specifiche motivazioni sulla previsione di minime frequentazioni tra madre e minore, che da tempo vive con il padre, sono emerse circostanze di fatto anche sopravvenute al deposito del ricorso, in conseguenza delle quali il ha revocato il proprio consenso alla regolamentazione CP_1
congiuntamente proposta.
Va quindi affrontata la questione della revocabilità o meno del consenso nel caso di ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia sullo status
(separazione, divorzio) e sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole minore nonchè sugli aspetti economici ad essa inerenti (profilo rilevante anche nel caso di prole maggiorenne ma non economicamente indipendente)
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sempre ritenuto che il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto non fosse revocabile da una sola delle parti, stante, per ciò che qui interessa, la natura negoziale delle condizioni concordate, concernenti la prole e i rapporti economici;
precisando al riguardo che il Tribunale deve limitarsi a compiere le necessarie verifiche della sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia sullo status (se richiesta) e dell'effettiva rispondenza delle pattuizioni delle parti all'interesse dei figli e la loro non contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico (così tra le altre, in fattispecie di divorzio, Cass. sez 6-1 ord. n. 19540 del 24.7.2018: “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta
l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio
3 dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.”)
Ritiene tuttavia il Collegio che, ferma l'inammissibilità di un mero jus poenitendi, debbano essere fatte salve situazioni in cui vengano dedotte dal soggetto che revoca il consenso circostanze sopravvenute astrattamente
(non potendo in tali giudizi il Tribunale effettuare alcun approfondimento probatorio) rilevanti, idonee ad incidere significativamente sulla regolamentazione pattizia voluta dalle parti al momento della proposizione del ricorso.
Si pensi ad esempio al caso in cui una delle parti abbia assunto obblighi economici di un certo rilievo non più rispettabili in conseguenza della perdita del lavoro ovvero delle fonti di reddito preesistenti, nelle more tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice (ovvero la scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.); ed a maggior ragione al caso di mutamenti della situazione di fatto incidenti sul benessere psicofisico del minore e sull'equilibrio raggiunto tra i componenti del nucleo familiare al momento della pattuizione di condizioni concordate, dovendosi tenere conto che l'interesse del minore e la sua tutela prevalgono in ogni caso anche sulla volontà congiunta dei genitori.
Nel caso di specie il ha esposto in udienza le ragioni della revoca CP_1 del consenso alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate in ricorso: ragioni consistenti nel
4 sopravvenuto rifiuto del minore di avere rapporti con la madre, e di frequentare il nuovo nucleo familiare della stessa, che comprende anche due sorelline in tenera età: rifiuto, sostanzialmente confermato dalla Parte_1
inequivoco indice di una situazione di disagio del minore, pesantemente riferita dal padre, ma espressamente negata dalla madre e da verificarsi nelle sedi opportune.
Emerge dunque, prima facie, una sopravvenienza astrattamente rilevante e non meramente pretestuosa, che giustifica la revoca del consenso precedentemente prestato, pur non integrante un pericolo di grave pregiudizio imminente per il minore tale da imporre o giustificare l'adozione di provvedimenti immediati a sua tutela (peraltro non assumibili in questa sede).
Al Tribunale non resta quindi che prendere atto dell'essere venuto meno, ad oggi, l'accordo sulle condizioni concordate al momento della proposizione del ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., del fatto che la situazione venutasi a creare potrebbe in concreto rendere dette condizioni non più rispondenti all'interesse del figlio minore e della conseguente revoca del consenso prestato dal CP_1
Del resto l'art. 473-bis.51 c.p.c., per i procedimenti su ricorso congiunto, prevede che le parti, dopo la proposizione dell'atto introduttivo, debbano confermare le rispettive manifestazioni di volontà dinanzi al Tribunale personalmente presenziando all'udienza o sottoscrivendo apposite note scritte autorizzate (conferma che nel caso di specie non v'è stata).
La conseguenza non può che essere la declaratoria di improcedibilità della domanda, introdotta con il rito della volontaria giurisdizione, da trattarsi viceversa nell'ambito di un giudizio contenzioso e non essendo normativamente prevista la possibilità di una trasformazione del rito.
Nulla per le spese del giudizio, in assenza di specifica domanda e tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2085/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale così provvede:
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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