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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2024, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Maria DI LORENZO Presidente
dott. Rosaria MORRONE Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto d'appello datato 2.9.2021
da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Felice Terracciano n. 165
presso la rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasqualina Controparte_1
Spignese (c.f. e Paola Giglio (c.f. C.F._2
) giusta mandato a margine dell'atto di appello C.F._3
…………………………………….……….………………….APPELLANTE
contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in Napoli alla via Calvanico n. 12 presso lo studio dell'avv.
1
Nunzio Vassallo (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
…………………………………………………………....…….APPELLATO
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 493/2021, emessa dal tribunale di
Napoli Nord il 19.2.2021 e pubblicata il 23.2.2021.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. Causa assegnata in decisione all'udienza del 24.1.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli Nord,
[...]
conveniva in giudizio per sentirlo Parte_1 Controparte_2
condannare alla restituzione del prezzo di vendita, pari ad €. 800, per l'avvenuto acquisto di un cane di razza pastore tedesco, oltre al risarcimento di tutti i danni, anche morali e da perdita di chances. Assumeva a tal fine di aver acquistato dal convenuto, nell'anno 2017, il suddetto cucciolo femmina di cane e che lo stesso, dopo pochi mesi, manifestava una displasia all'anca,
con conseguente impossibilità di riprodursi, così perdendo la possibilità di vendere i cuccioli e con relativo danno quantificabile in €. 56.000,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il tribunale, sulle precisate conclusioni, emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Motivava a tal fine il giudice di primo grado che l'attore non avrebbe fornito prova dei danni subiti e del nesso
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di causalità degli stessi rispetto alla patologia riscontrata al cane;
relativamente alla asserita perdita di chances, motivava il tribunale che nel contratto ripassato tra le parti non vi era indicazione delle finalità
riproduttive/commerciali perseguite dall'acquirente e che, quanto alla domanda restitutoria del prezzo di vendita, la stessa risultava infondata, non evincendosi che il cane fosse stato restituito al venditore.
Avverso la suddetta sentenza propone appello a cui resiste Parte_1
. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame proposti dall'appellante risultano essere sostanzialmente due e sono volti a censurare la sentenza di primo grado per: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con particolar riguardo alle pattuizioni contrattuali sottoscritte, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 cpc, 1175, 1176, 1362, 1363, 1366, 1375, 1492, 1496, 1497, 2697
c.c. e 129, 130 1 132 D. lgs. 206/2005; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 183, 244 cpc e 24 Cost, lamentandosi l'appellante della mancata ammissione della richiesta prova orale.
Il primo motivo di gravame risulta fondato nei seguenti termini.
Per regolamentare ogni aspetto della vendita dell'animale, le parti hanno sottoscritto un contratto, che così ha forza di legge tra le parti, a mezzo della quale, per quel che può interessare in questa sede, veniva pattiziamente concordato che “..se entro il dodicesimo mese di vita del cane il veterinario
appura la presenza di un'anomalia o malattia congenita invalidante
interessante…l'apparato scheletrico grado di displasia tale da non poter
permettere al cane di poter essere ammesso a competizioni sportive….in
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venditore s'impegna, a discrezione dell'acquirente: 1) a rimborsare
integralmente il prezzo di acquisto (€. 800)…a condizione che venga restituito
il cucciolo;
2) a restituire il 50 % della somma di acquisto (€. 400)…se
l'acquirente non intende restituire il cucciolo;
3) a sostituire il cucciolo con
uno della stessa razza, sesso, età ed egual valore....”. Inoltre, all'art. 5, viene stabilito che “il cucciolo è garantito per le patologie genetiche, non rilevabili
al momento della cessione, per dodici mesi dalla nascita”.
Ciò posto, in aggiunta alle note norme previste dal codice civile e dal cd.
codice del consumo, sono state le stesse parti, con la sottoscrizione del contratto in atti, a regolamentare specificamente l'ipotesi oggetto della presente controversia, prevedendo – al ricorrere di determinate condizioni – la restituzione totale o parziale del prezzo di vendita oppure la sostituzione del cucciolo.
A tal riguardo occorre premettere che non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza di una grave malattia, manifestatasi entro il dodicesimo mese di vita del cane e non presente all'atto della cessione, così come certificata dal veterinario dr. e così come immediatamente denunciata CP_3
dall'acquirente.
Altrettanto pacifica risulta la circostanza che il cane non sia stato restituito al venditore, né formalmente offerto in restituzione, così non potendosi applicare le ipotesi di cui ai citati punti 1 (che specificatamente condiziona il rimborso integrale del prezzo di vendita alla restituzione del cane) e 3 (che, seppur implicitamente, presuppone la restituzione al venditore del cane – altrimenti vi sarebbe un indebito vantaggio per l'acquirente - non sussistendo, per di più,
esplicito petitum in tal senso).
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Pertanto, l'ipotesi applicabile è quella di cui al sub. 2).
Infatti, ricorrono i presupposti pattiziamente concordati per la restituzione parziale del prezzo di vendita, sussistendo: a) il manifestarsi della grave malattia del cane entro il dodicesimo mese di vita;
b) la certificazione della stessa da parte del veterinario;
c) la tempestiva denuncia della stessa da parte dell'acquirente; d) la mancata restituzione del cane al venditore.
In definitiva, sussiste il diritto dell'acquirente, sulla scorta – come detto – di espressa pattuizioni sottoscritta, alla restituzione del 50 % del prezzo di vendita, ragion per cui, a parziale riforma della sentenza di primo grado, il dovrà essere condannato al pagamento della somma di €. 400, pari alla CP_2
metà del prezzo di acquisto del cucciolo.
Non esaminabile, poi, risulta l'eccezione di decadenza dedotta dall'appellato in comparsa di costituzione e risposta in appello;
infatti, a fronte del rigetto della suddetta eccezione da parte del tribunale, l'appellato aveva l'onere – per rendere esaminabile il rilievo - di proporre appello incidentale, anche condizionato, alla sentenza di primo grado.
Quanto al rimborso delle spese veterinarie presenti e future, non risulta specificatamente censurata la parte motiva della sentenza sul punto, che ha ritenuto non documentate le suddette spese.
Infondata risulta la domanda risarcitoria da perdita di chances. La stessa, del tutto generica ed indeterminata, attiene allo sfruttamento commerciale dell'animale, non contrattualmente previsto o accennato. Il giudice di primo grado correttamente ha motivato sul punto che il fine riproduttivo non era evincibile dagli atti di causa (con particolar riferimento al contratto) e la suddetta parte motiva della sentenza non è stata neppure oggetto di specifica
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censura.
Infondato risulta essere il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale l'appellante censura la mancata ammissione della prova orale richiesta nel giudizio di primo grado.
Infatti, analizzando gli atti di causa e tutte le circostanze del caso concreto, la prova orale risulta essere superflua, essendo alcune circostanze pacifiche in quanto non contestate ed altre provate documentalmente (vedasi quelle relative alla malattia del cane, al periodo della sua insorgenza, ecc.),
risultando – come sopra detto – pregnante ed assorbente quanto ripassato dalle parti nel contratto ed attesa l'inammissibilità della prova orale volta a provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.).
L'accoglimento solo parziale – quantitativamente molto limitato rispetto alla domanda risarcitoria -del gravame consiglia la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 493/2021, Parte_1
emessa dal tribunale di Napoli Nord il 19.2.2021 e pubblicata il 23.2.2021,
così dispone:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante, della somma di €. 400,00, oltre gli interessi dalla presente pronuncia al saldo;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
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Napoli, li 26.6.24
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Maria Di Lorenzo)
(dr. Sandro de Paola)
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