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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15296/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 27/07/1966 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità 2013
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere docente di ruolo del siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con Controparte_1 decorrenza giuridica dal 01.09.2004 ed economica dal 01.09.2004, adisce codesto Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli
scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
1 b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2023/2024;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione integrale Controparte_1 della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DEL RICORSO. Occorre in primo luogo affrontare l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da parte resistente, laddove osserva che si chiede la disapplicazione di un decreto di ricostruzione della carriera per mancato computo dell'anno 2013 che non era, invero, mai stato emanato. Al riguardo, seppure deve concordarsi con l'amministrazione convenuta che il decreto recante la data del 20.1.2009, di cui si chiede la disapplicazione, costituisce un atto inerente la progressione della carriera e non la ricostruzione della carriera, non vantando la ricorrente periodi di servizio pre-ruolo, e che non poteva contemplare nell'anzianità di servizio anche l'anno 2013, essendo stato emanato in periodo precedente, è, altresì, vero che ciò non determina l'improponibilità del ricorso, tenuto conto che la lavoratrice chiede espressamente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera e della maturazione delle differenze retributive spettanti, annualità che è pacifico tra le parti non è stata considerata a tale fine a causa del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010
e dell'art. 1 DPR 122/2013.
3. PRECEDENTI DI MERITO. Nel merito, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, avendo riconosciuto la stessa Corte Costituzionale la legittimità del blocco stipendiale nel pubblico impiego con prolungamento per i lavoratori del tempo necessario per maturare le progressioni economiche automatiche previste dalle disposizioni normative e contrattuali di comparto.
Al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza 1191/2024 dal Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co.
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
2 - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno
2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del
3 periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n.
165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame
(Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte
Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n.
154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014;
Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte
Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione
4 economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n.
13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n.
310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.”
5 Ritiene questo Giudice di condividere pienamente le considerazioni svolte nella pronuncia sopra riportata, con conseguente infondatezza del ricorso nella parte in cui chiede che l'anno 2013 sia valutato non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici per le progressioni stipendiali con condanna del al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettanti.
4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI: BREVI RIFLESSIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.
178/2015 E SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16133/2024. Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte
Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché
l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
Peraltro, in linea con la tutela della libertà sindacale, va rilevato che l'utilità del computo degli anni 2010,
2011, 2012 era stata recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014, sicché, in assenza di analoga statuizione relativa anche all'anno 2013 e in assenza di profili di illegittimità delle disposizioni normative coinvolte, in più occasioni ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, si ritiene che le disposizioni normative vigenti siano univoche nell'escludere la rilevanza dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali previste dalla disciplina del comparto scuola.
Quanto alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 16133/2024, anch'essa invero evidenzia come l'anno 2013 deve essere considerato ai fini giuridici ma non ai fini economici, come si è già detto in precedenza. Ed infatti, si legge nella pronuncia che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte
d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_2 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il
2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.”
6 Al riguardo, si precisa che a decorrere dal CCNL 1994/1997 (sistema poi ripreso dai CCNL successivi vigenti anche all'epoca dell'introduzione del blocco stipendiale di cui si discute) le retribuzioni dei docenti prevedono aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità in una progressione che contempla sette posizioni o fasce stipendiali (secondo la sequenza 0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità prevista dall'art. 53 legge 312/1980 che rimane unicamente per gli insegnanti di religione (sul punto si veda art. 66 comma 7 CCNL 1994/1997), sicché il blocco previsto dall'art. 9 DL
78/2010 non poteva che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Ne deriva che l'anno 2013 dovrà essere considerato in favore della ricorrente per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La difficoltà della materia trattata sulla quale vi sono orientamenti giurisprudenziali non conformi fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, senza Parte_1 alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15296/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AFRAGOLA (NA) il 27/07/1966 rappresentato e difeso dall'avv. MARONE GUIDO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità 2013
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere docente di ruolo del siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con Controparte_1 decorrenza giuridica dal 01.09.2004 ed economica dal 01.09.2004, adisce codesto Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli
scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
1 b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2023/2024;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione integrale Controparte_1 della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1 differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DEL RICORSO. Occorre in primo luogo affrontare l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da parte resistente, laddove osserva che si chiede la disapplicazione di un decreto di ricostruzione della carriera per mancato computo dell'anno 2013 che non era, invero, mai stato emanato. Al riguardo, seppure deve concordarsi con l'amministrazione convenuta che il decreto recante la data del 20.1.2009, di cui si chiede la disapplicazione, costituisce un atto inerente la progressione della carriera e non la ricostruzione della carriera, non vantando la ricorrente periodi di servizio pre-ruolo, e che non poteva contemplare nell'anzianità di servizio anche l'anno 2013, essendo stato emanato in periodo precedente, è, altresì, vero che ciò non determina l'improponibilità del ricorso, tenuto conto che la lavoratrice chiede espressamente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera e della maturazione delle differenze retributive spettanti, annualità che è pacifico tra le parti non è stata considerata a tale fine a causa del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010
e dell'art. 1 DPR 122/2013.
3. PRECEDENTI DI MERITO. Nel merito, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, avendo riconosciuto la stessa Corte Costituzionale la legittimità del blocco stipendiale nel pubblico impiego con prolungamento per i lavoratori del tempo necessario per maturare le progressioni economiche automatiche previste dalle disposizioni normative e contrattuali di comparto.
Al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza 1191/2024 dal Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co.
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
2 - ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno
2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno
2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del
3 periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n.
165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame
(Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte
Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n.
154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte
Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014;
Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte
Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione
4 economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n.
13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n.
310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.”
5 Ritiene questo Giudice di condividere pienamente le considerazioni svolte nella pronuncia sopra riportata, con conseguente infondatezza del ricorso nella parte in cui chiede che l'anno 2013 sia valutato non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici per le progressioni stipendiali con condanna del al CP_1 pagamento delle differenze retributive spettanti.
4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI: BREVI RIFLESSIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.
178/2015 E SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16133/2024. Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte
Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché
l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
Peraltro, in linea con la tutela della libertà sindacale, va rilevato che l'utilità del computo degli anni 2010,
2011, 2012 era stata recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014, sicché, in assenza di analoga statuizione relativa anche all'anno 2013 e in assenza di profili di illegittimità delle disposizioni normative coinvolte, in più occasioni ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, si ritiene che le disposizioni normative vigenti siano univoche nell'escludere la rilevanza dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali previste dalla disciplina del comparto scuola.
Quanto alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 16133/2024, anch'essa invero evidenzia come l'anno 2013 deve essere considerato ai fini giuridici ma non ai fini economici, come si è già detto in precedenza. Ed infatti, si legge nella pronuncia che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte
d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare CP_2 differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il
2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.”
6 Al riguardo, si precisa che a decorrere dal CCNL 1994/1997 (sistema poi ripreso dai CCNL successivi vigenti anche all'epoca dell'introduzione del blocco stipendiale di cui si discute) le retribuzioni dei docenti prevedono aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità in una progressione che contempla sette posizioni o fasce stipendiali (secondo la sequenza 0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità prevista dall'art. 53 legge 312/1980 che rimane unicamente per gli insegnanti di religione (sul punto si veda art. 66 comma 7 CCNL 1994/1997), sicché il blocco previsto dall'art. 9 DL
78/2010 non poteva che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Ne deriva che l'anno 2013 dovrà essere considerato in favore della ricorrente per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
La difficoltà della materia trattata sulla quale vi sono orientamenti giurisprudenziali non conformi fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, senza Parte_1 alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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