Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1226
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 novembre 1960
Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.
Entrata in vigore il 3 novembre 1960