Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.
A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.