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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/11/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
2095 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22009955//22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo ll''88..44..22002244 ddaa
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MORANDI FRANCESCA ROMANA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.9.25 ex art. 473bis-28 cpc, tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale delle parti, entrambi di nazionalità salvadoregna
Ella premetteva di aver contratto matrimonio civile a Cassano d'Adda (MI) il 20 settembre 2014 e che dall'unione erano nati i figli, (11.6. 2013) e Per_1 Per_2
(16.8.2014), entrambi i minori. Assumeva che la famiglia aveva residenza a Treviglio, di essere assistente sanitario presso la RSA “Le Querce” di Cavenago Brianza, con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile di circa € 1.300,00, mentre il marito lavorava in modo molto saltuario presso con contratti a chiamata. Riferiva che la comunione CP_2
di vita sentimentale si era perduta a causa del carattere autoritario e prevaricatore del marito che spesso, peraltro. si era concretizzato in episodi di violenza, come meglio indicate nelle due denunce che ella aveva sporto nel Febbraio 2024. Riferiva altresì che erano diventate con frequenza quotidiana le aggressioni di tipo verbale, con numerose offese ed un discredito continuo davanti ai figli , oltre alle minacce di morte che il marito riferiva sia al suo indirizzo che a quello dei figli, e i continui spintoni e strattonamenti così da essersi creato un importante clima di tensione e da essere stata costretta , oltre a depositare ricorso per l'ottenimento di un ordine di protezione, a rivolgersi al Centro antiviolenza Sirio di Treviglio ed essere collocata in una struttura protetta. Riferiva ancora che il marito non si era mai preoccupato della vita familiare e men che meno delle esigenze o degli interessi dei due figli minori essendo sempre stata lei l'unica a gestire tutte le spese correlate alla famiglia, dal pagamento delle utenze fino al prendersi cura quotidianamente dei figli. Rilevava che il marito fino ad ora si era sempre limitato a darle la ridotta somma di circa 200 euro quando lavorava e percepiva uno stipendio di 1.500 € mentre , da ultimo, era divenuta un' abitudine del marito quella di trascorrere il tempo dormendo oppure guardando la televisione, senza alcun tipo di aiuto nella gestione del ménage casalingo.
Sottolineava l'assoluto disinteresse, anche dal punto di vista sanitario, del marito nei pagina 2 di 11 confronti dei figli, nonostante entrambi avessero dei problemi LA essendo affetto da diagnosi funzionale (tanto da aver riconosciuta la necessità di insegnante di sostegno,) mentre era affetta da insufficienza mitralica ed era stata anche operata al cuore Per_2
(con invalidità civile riconosciuta), riferendo come entrambi i minori godevano della indennità di frequenza di circa 300 euro ciascuno. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dal marito, l'affido esclusivo rafforzato dei due minori, un mantenimento ordinario di € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Non si costituiva il marito, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'esito della prima udienza di comparizione, che era stata fissata con le modalità delle cause di famiglia con elementi di violenza, il giudice riconosceva l'affido super esclusivo alla madre, poneva a carico del resistente l'onere di versare € 200,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnando alla casa coniugale alla ricorrente. La causa si istruiva con l'escussione dei testi indicati, all'esito dei quali veniva quindi rinviata ai sensi dell'articolo 473 bis 28 cpc all'udienza del 10 settembre 2025.
Va preliminarmente detto che la ricorrente ha asserito di essersi trasferita, all'epoca immediatamente precedente la prima udienza, presso la sorella a Milano e che per questo motivo anche il ricorso per l'ottenimento dell'ordine di protezione del marito era stato rigettato.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale in tal senso valendo anche a ricordare l'assoluta assenza di contatti riferita in seno alla prima udienza di comparizione dalla stessa ricorrente e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
- Sull'affido pagina 3 di 11 La ricorrente ha chiesto la forma dell'affido esclusivo rinforzato anche a causa dei comportamenti del marito che l'hanno portato per un sia pur breve periodo presso una
Comunità protetta.
Ebbene anche in questa sede non può che condividersi la scelta già effettuata in tema di affido, dovendosi evidentemente accogliersi la richiesta di affido esclusivo dei due figli ancora minori della coppia, come peraltro già indicato dall'ordinanza riferita ai provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito della prima udienza di comparizione, ritenendo effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui pagina 4 di 11 entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova proprio di tale ultima circostanza e cioè di maltrattamenti continuati in famiglia, meglio identificati peraltro nelle denunce presentate e che hanno altresì giustificato la permanenza l'1.3.2024 presso il Centro Antiviolenza
Sirio di Treviglio della ricorrente e dei minori stessi e ciò, per la gravità oggettiva, appare essere un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche pagina 5 di 11 se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
I figli minori vengono quindi affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali dei medesimi (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ) oltre che per i rapporti con scuola e PA correlati ai minori stessi.
Dev'essere quindi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stessa che vi abiterà con i due minori.
Relativamente al diritto di visita proprio i comportamenti di minaccia e aggressione che il padre ha avuto anche nei confronti dei minori, confermati dalla stessa escussione testimoniale, impone la conferma della modalità protetta dell'esercizio del diritto di visita del resistente: egli potrà quindi vedere i figli in spazio neutro, alla presenza di un pagina 6 di 11 operatore, con la frequenza che lo stesso dovrà calendarizzare con gli operatori dei SS competenti per il Comune di Treviglio, attuale residenza di ricorrente e minori.
Relativamente al mantenimento , viene accolta la domanda per come svolta stante, di fatto,
l'assenza di maggiori e più precise indicazioni finanziario-economiche del resistente e ciò consente appunto al Collegio giudicante di poter accogliere la richiesta , avente l'individuazione di un importo al di sotto dei minimi di prassi applicati, di € 200,00 di assegno di mantenimento ordinario a figlio da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, integralmente riportato in seno al dispositivo.
Le spese di lite si pongono a carico del resistente alla luce del comportamento che ha causato il giudizio e le varie pronunce, liquidandole in conformità ai parametri di cui al
DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di bassa complessità, con tutte le fasi di giudizio ai valori medi)
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...]- LA Parte_1
PA (EL SALVADOR) il 17/08/1991 e Controparte_1
nato a [...] – LA PA (EL SALVADOR) il
[...]
11/03/1988 (atto n. 27, parte I°, registro del Comune di Cassano d'Adda , Atti di
Matrimonio dell'anno 2014)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda (MI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
pagina 7 di 11 - Affida i due figli minori ed in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 [...]
, la quale avrà altresì l'esclusiva responsabilità Parte_2
nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, oltre che per quanto concerne i rapporti con le autorità e la PA in materia di certificazioni;
- dispone che il padre potrà vedere i figli minori solo previ incontro protetti da concordare con i SS territorialmente competenti;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00
(€ 200,00 a figlio) oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
- pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti i due figli non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che si rendessero necessarie come da Protocollo che si riporta per esteso:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza pagina 8 di 11 primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso pagina 9 di 11 l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno pagina 10 di 11 solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Condanna il resistente alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 7.616,00 ( di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 1,806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale , oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15%.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 11 di 11
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22009955//22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo ll''88..44..22002244 ddaa
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MORANDI FRANCESCA ROMANA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.9.25 ex art. 473bis-28 cpc, tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale delle parti, entrambi di nazionalità salvadoregna
Ella premetteva di aver contratto matrimonio civile a Cassano d'Adda (MI) il 20 settembre 2014 e che dall'unione erano nati i figli, (11.6. 2013) e Per_1 Per_2
(16.8.2014), entrambi i minori. Assumeva che la famiglia aveva residenza a Treviglio, di essere assistente sanitario presso la RSA “Le Querce” di Cavenago Brianza, con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile di circa € 1.300,00, mentre il marito lavorava in modo molto saltuario presso con contratti a chiamata. Riferiva che la comunione CP_2
di vita sentimentale si era perduta a causa del carattere autoritario e prevaricatore del marito che spesso, peraltro. si era concretizzato in episodi di violenza, come meglio indicate nelle due denunce che ella aveva sporto nel Febbraio 2024. Riferiva altresì che erano diventate con frequenza quotidiana le aggressioni di tipo verbale, con numerose offese ed un discredito continuo davanti ai figli , oltre alle minacce di morte che il marito riferiva sia al suo indirizzo che a quello dei figli, e i continui spintoni e strattonamenti così da essersi creato un importante clima di tensione e da essere stata costretta , oltre a depositare ricorso per l'ottenimento di un ordine di protezione, a rivolgersi al Centro antiviolenza Sirio di Treviglio ed essere collocata in una struttura protetta. Riferiva ancora che il marito non si era mai preoccupato della vita familiare e men che meno delle esigenze o degli interessi dei due figli minori essendo sempre stata lei l'unica a gestire tutte le spese correlate alla famiglia, dal pagamento delle utenze fino al prendersi cura quotidianamente dei figli. Rilevava che il marito fino ad ora si era sempre limitato a darle la ridotta somma di circa 200 euro quando lavorava e percepiva uno stipendio di 1.500 € mentre , da ultimo, era divenuta un' abitudine del marito quella di trascorrere il tempo dormendo oppure guardando la televisione, senza alcun tipo di aiuto nella gestione del ménage casalingo.
Sottolineava l'assoluto disinteresse, anche dal punto di vista sanitario, del marito nei pagina 2 di 11 confronti dei figli, nonostante entrambi avessero dei problemi LA essendo affetto da diagnosi funzionale (tanto da aver riconosciuta la necessità di insegnante di sostegno,) mentre era affetta da insufficienza mitralica ed era stata anche operata al cuore Per_2
(con invalidità civile riconosciuta), riferendo come entrambi i minori godevano della indennità di frequenza di circa 300 euro ciascuno. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dal marito, l'affido esclusivo rafforzato dei due minori, un mantenimento ordinario di € 200,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Non si costituiva il marito, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'esito della prima udienza di comparizione, che era stata fissata con le modalità delle cause di famiglia con elementi di violenza, il giudice riconosceva l'affido super esclusivo alla madre, poneva a carico del resistente l'onere di versare € 200,00 a figlio a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnando alla casa coniugale alla ricorrente. La causa si istruiva con l'escussione dei testi indicati, all'esito dei quali veniva quindi rinviata ai sensi dell'articolo 473 bis 28 cpc all'udienza del 10 settembre 2025.
Va preliminarmente detto che la ricorrente ha asserito di essersi trasferita, all'epoca immediatamente precedente la prima udienza, presso la sorella a Milano e che per questo motivo anche il ricorso per l'ottenimento dell'ordine di protezione del marito era stato rigettato.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale in tal senso valendo anche a ricordare l'assoluta assenza di contatti riferita in seno alla prima udienza di comparizione dalla stessa ricorrente e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
- Sull'affido pagina 3 di 11 La ricorrente ha chiesto la forma dell'affido esclusivo rinforzato anche a causa dei comportamenti del marito che l'hanno portato per un sia pur breve periodo presso una
Comunità protetta.
Ebbene anche in questa sede non può che condividersi la scelta già effettuata in tema di affido, dovendosi evidentemente accogliersi la richiesta di affido esclusivo dei due figli ancora minori della coppia, come peraltro già indicato dall'ordinanza riferita ai provvedimenti provvisori ed urgenti all'esito della prima udienza di comparizione, ritenendo effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui pagina 4 di 11 entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova proprio di tale ultima circostanza e cioè di maltrattamenti continuati in famiglia, meglio identificati peraltro nelle denunce presentate e che hanno altresì giustificato la permanenza l'1.3.2024 presso il Centro Antiviolenza
Sirio di Treviglio della ricorrente e dei minori stessi e ciò, per la gravità oggettiva, appare essere un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche pagina 5 di 11 se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
I figli minori vengono quindi affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali dei medesimi (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ) oltre che per i rapporti con scuola e PA correlati ai minori stessi.
Dev'essere quindi confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente stessa che vi abiterà con i due minori.
Relativamente al diritto di visita proprio i comportamenti di minaccia e aggressione che il padre ha avuto anche nei confronti dei minori, confermati dalla stessa escussione testimoniale, impone la conferma della modalità protetta dell'esercizio del diritto di visita del resistente: egli potrà quindi vedere i figli in spazio neutro, alla presenza di un pagina 6 di 11 operatore, con la frequenza che lo stesso dovrà calendarizzare con gli operatori dei SS competenti per il Comune di Treviglio, attuale residenza di ricorrente e minori.
Relativamente al mantenimento , viene accolta la domanda per come svolta stante, di fatto,
l'assenza di maggiori e più precise indicazioni finanziario-economiche del resistente e ciò consente appunto al Collegio giudicante di poter accogliere la richiesta , avente l'individuazione di un importo al di sotto dei minimi di prassi applicati, di € 200,00 di assegno di mantenimento ordinario a figlio da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, integralmente riportato in seno al dispositivo.
Le spese di lite si pongono a carico del resistente alla luce del comportamento che ha causato il giudizio e le varie pronunce, liquidandole in conformità ai parametri di cui al
DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di bassa complessità, con tutte le fasi di giudizio ai valori medi)
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...]- LA Parte_1
PA (EL SALVADOR) il 17/08/1991 e Controparte_1
nato a [...] – LA PA (EL SALVADOR) il
[...]
11/03/1988 (atto n. 27, parte I°, registro del Comune di Cassano d'Adda , Atti di
Matrimonio dell'anno 2014)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda (MI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
pagina 7 di 11 - Affida i due figli minori ed in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 [...]
, la quale avrà altresì l'esclusiva responsabilità Parte_2
nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, oltre che per quanto concerne i rapporti con le autorità e la PA in materia di certificazioni;
- dispone che il padre potrà vedere i figli minori solo previ incontro protetti da concordare con i SS territorialmente competenti;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00
(€ 200,00 a figlio) oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
- pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti i due figli non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che si rendessero necessarie come da Protocollo che si riporta per esteso:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza pagina 8 di 11 primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso pagina 9 di 11 l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno pagina 10 di 11 solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Condanna il resistente alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 7.616,00 ( di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 1,806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale) per compenso professionale , oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15%.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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