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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 278/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] l'[...], codice fiscale , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sciacca, via Modigliani, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
MA (indirizzo pec: che, unitamente e Email_1 disgiuntamente, con l'Avv. Antonino Alagna (indirizzo pec: lo Email_2 rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliata, via Messina e Orlando, n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Francesca
OM (indirizzo pec: , che la rappresenta e Email_3 difende per mandato in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, ha chiesto la parziale Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite nella sentenza n. 398/2016, pubblicata il 21 luglio 2016 del Tribunale ordinario di Sciacca (causa n. 529/2016 R.G.) e, in particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile di € 200 mensili in favore di e la riduzione Controparte_1
1 dell'assegno dovuto a titolo contributo indiretto al mantenimento della figlia minore , Parte_2 da € 500 a € 250 ovvero in altra maggiore o minor somma che riterrà il Tribunale, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 maggio 2025, si è costituita Controparte_1 che ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, perché infondate, con vittoria
[...] delle spese processuali.
Con ordinanza del 13 giugno 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.
In data 18 settembre 2025, le parti hanno depositato un accordo pervenuto in corso di causa.
Con ordinanza del 3 novembre 2025, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n.
283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso concreto, a sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato la sussistenza di «nuove circostanze sopravvenute» legate: i) all'instaurazione da parte della resistente di una stabile convivenza con il nuovo compagno, dalla quale è nato il figlio Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]); ii) alla nascita delle due figlie del ricorrente,
[...] Per_3
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), avute
[...] Persona_4 dall'unione coniugale con iii) al peggioramento delle proprie condizioni Controparte_2 economiche derivante da una perdita d'esercizio, pari a € 29.996, della ditta individuale “Cromat” di cui il ricorrente è titolare, dall'aver contratto due prestiti personali presso Compass s.p.a. per una rata mensile complessivamente pari a € 660,05 e, infine, dall'avere rinunciato alla propria quota di assegno unico per la figlia , pari a € 200 mensili, che viene ormai interamente percepito dalla Pt_2 resistente.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa prevede:
«1) Il padre avrà l'obbligo di versare alla madre la somma di E. 350,00 al mese a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_2
2 2) rinuncia all'assegno divorzile di €. 200,00, già posto a carico di Controparte_1
con l'indicata sentenza n. 398/2026, sicchè quest'ultimo nulla dovrà più versare Parte_1 alla stessa a tale titolo».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione della figlia minore (nata a [...] l'[...]), ai sensi Parte_2 dell'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e da così provvede: Controparte_1
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, depositato dalle parti il 18 settembre
2025 e riportato al punto n. 2) della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
06 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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