Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 860/2024
R.G.A.C. promossa da IL CH (Avv. Francesco Orecchioni) contro il
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: crediti di Controparte_1
lavoro, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso depositato il 29.08.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, premesso di essere stata assunta dall'Amministrazione resistente con contratto e tempo determinato “nell'a.s. 2020/21 dal
18 gennaio 2021 al 28 aprile 2021 presso la scuola media di Ripa Teatina e dal 18 maggio
2021 all'11 giugno 2021 presso l'ITIS “Savoia” di Chieti;
nell'a.s. 2021/22 dal 17 novembre 2021 all'8 giugno 2022 presso l'Istituto Comprensivo di Fossacesia”, lamentava che la stessa aveva omesso di liquidarle la Retribuzione Professionale Docente, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_1
resistente solamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Dopo aver denunciato la violazione del principio di non discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato, la ricorrente chiedeva di: “a) condannare il , in persona del p.t., a Controparte_1 CP_2
corrispondere in proprio favore il compenso relativo alla Retribuzione Professionale
Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
24.02.2025, così concludendo: “In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
In subordine, dichiarare dovute le eventuali differenze retributive nel limite della somma di Euro
1650,34 con vittoria di spese del presente giudizio. In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'odierna udienza, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
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La domanda della ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Dalla lettura del documento n. 1 allegato al ricorso e del documento n. 2 allegato alla memoria di costituzione si desume come la parte ricorrente abbia svolto attività di docenza a tempo determinato per i periodi dedotti in ricorso.
Il convenuto ha negato alla parte ricorrente il riconoscimento della CP_1
retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL 15.03.2001 in quanto la stessa sarebbe stata impiegata con supplenze “non annuali”, ma non è contestato che durante le supplenze temporanee in questione la parte ricorrente abbia svolto le medesime attività svolte dai docenti sostituiti o, comunque, svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Il comportamento del , tuttavia, costituisce violazione del principio di non CP_1
discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato.
Come condivisibilmente affermato dalla S.C. (Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del
27/07/2018) la retribuzione professionale docenti è un emolumento di natura fissa e continuativa, collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Pag. 2 di 4 direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Di conseguenza “una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Proprio il richiamo a tali principi ha portato a concludere che “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” e, in applicazione di tale condivisibile principio, può essere in questa sede affermato il diritto della parte ricorrente di percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi richiesti in ricorso.
Tenuto conto che i periodi in questione sono sovrapponibili a quelli indicati nello stato matricolare (doc. n. 2 prodotto dal ), il convenuto va condannato CP_1 CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti in riferimento ai servizi dedotti in ricorso, e al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Si impone una condanna generica non avendo parte ricorrente quantificato la
Pag. 3 di 4 propria richiesta né manifestato adesione ai conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della
Retribuzione Professionale Docente prevista dal CCNL 15.3.2001 maturata in riferimento ai servizi dedotti in ricorso, e per l'effetto condanna il resistente, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al versamento delle relative differenze retributive e degli accessori di cui alla motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, li 1° luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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