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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/06/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 10/06/2024 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 67/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Sara Renzi in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO e Raimondo Fabrizio, per parte convenuta opposta l'avv. Rosina Ricci in sostituzione dell'avv. ZURLO RAFFAELE
l'avv. Rosina Ricci per parte opposta, preliminarmente CP_1
dichiara la volontà di di definire la controversia de qua con la Controparte_1
rinuncia al titolo, al credito e all'opposizione a d.i., a spese legali integralmente compensate.
Qualora parte opponente dovesse manifestare la volontà di aderire alla predetta risposta, si chiede breve rinvio al fine di consentire la formalizzazione dell'istanza ex art. 306 c.p.c..
In caso contrario, l'avv. Ricci impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, si riporta integralmente ai nostri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, e precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
A questo punto, la scrivente chiede che la causa sia trattenuta in decisione e chiede, altresì, che il G.I. tenga conto della condotta della società opposta in sede di decisione in ordine alle spese e competenze del giudizio de quo.
L'avv. Renzi precisa le conclusioni riportandosi alle difese e discute la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 15:00, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 67/2019 promossa da
) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a ANEL SA (IS), rappresentata e difesa dagli avv.
CAPPELLU STEFANO e FABRIZIO RAIMONDO, contro
), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ZURLO RAFFAELE e
ORNATI ANDREA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_1
9.365,24 allegando di essere creditrice in forza del “rapporto contrattuale n.
320835808073”. A fondamento del credito azionato il ricorrente ha depositato la copia del contratto e un documento denominato estratto conto, in realtà un estratto delle scritture contabili della Con CP_1
decreto n. 246 del 29 settembre 2018 nella procedura RG 648/2018 il
2 Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 10 luglio 2019 Parte_1
ha proposto opposizione eccependo la nullità del ricorso per
[...]
difetto di allegazione, disconoscendo la sottoscrizione in calce al contratto ed eccepito la prescrizione.
Costituendosi ha a propria volta eccepito la nullità dell'atto di CP_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ritualità della domanda proposta con il ricorso impugnato, evidenziato che il contratto posto a fondamento del credito era un mutuo di scopo e fornito la prova del pagamento effettuato per l'acquisto del bene finanziato (un'automobile), contestato il disconoscimento e l'irritualità e incompletezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa, istruita con prove documentali e una consulenza tecnica d'ufficio, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente, nonostante le reciproche eccezioni di nullità, deve osservarsi che entrambe le parti sono riuscite a formulare difese in relazione alle allegazioni della controparte, dimostrando così il conseguimento dello scopo proprio degli atti di cui è contestata la nullità. Le eccezioni devono essere dunque rigettate a mente del terzo comma dell'art. 156 c.p.c.
Nel merito, occorre premettere che si controverte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ed è noto che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt.
633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo e l'art. 50 del
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) consente alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto.
Nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata
3 un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta tuttavia un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo
(meramente formale) di convenuto.
Nella fattispecie si controverte in relazione a un credito originato da un contratto di mutuo di scopo. Tale contratto è frutto di elaborazione giurisprudenziale a mente della quale: “Il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia;
in esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo” (Cass. civ.
Sez. III Sent., 03-12-2007, n. 25180 rv. 600805).
Il contratto si perfeziona, dunque, per effetto del consenso. Ne discende che il creditore deve limitarsi a fornire la prova del credito (contratto) e allegare l'inadempimento (cfr Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Nella fattispecie appunto l'opponente prova il contratto e allega il credito;
la copia del libro giornale, generosamente ribattezzata estratto conto, è del tutto irrilevante e priva delle caratteristiche minime proprie dell'estratto conto ex art. 50 TUB: si tratta infatti di un provvedimento che deve emanare dall'originario creditore – la banca - e non può emergere dalle scritture del cessionario, che neppure allega la qualità di istituto di credito.
4 Ribadito che la creditrice ha provato il contratto e allegato l'inadempimento,
a mente dell'art 2697 c.c. sarebbe stato onere della debitrice provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito.
Deve tuttavia osservarsi che la consulenza tecnica d'ufficio, che non ha ricevuto contestazioni dalle parti, conclude affermando che “le sottoscrizioni
a nome di apposte sulla richiesta di finanziamento Parte_2
di cui in premessa sono probabilmente apocrife con una percentuale del
60%”.
Sebbene le conclusioni del Consulente non siano univoche, non può non osservarsi che, per i citati principi in tema di onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la consulenza tecnica d'ufficio elide la validità del contratto.
Ma la stessa CTU, nella formula dubitativa adottata, merita una riflessione, alla luce della prova offerta dalla creditrice del pagamento dell'importo di €
5.923,68 in favore del venditore del bene finanziato con il mutuo di scopo oggetto di domanda. Detto documento, allegato alla comparsa di costituzione, non è oggetto di specifica contestazione.
Ne discende che, pur in assenza di prova del contratto, agli atti è documentato il pagamento effettuato dalla creditrice opposta;
l'assenza del contratto e la prova del pagamento (fatti non contraddittori, perché se il contratto è falso, altri avrebbero potuto godere del finanziamento) induce da un lato ad accogliere l'opposizione (e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto), d'altro lato a compensare integralmente le spese di lite, ritenute sussistere quelle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
(analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.) che, a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
In sintesi, previo accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto con integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
PQM
5 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 67/2019
[...] accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 246 del 29 settembre
2018 nella procedura RG 648/2018 e compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Isernia, il 10 giugno 2024
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
6
Verbale di udienza
All'udienza del 10/06/2024 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 67/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Sara Renzi in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO e Raimondo Fabrizio, per parte convenuta opposta l'avv. Rosina Ricci in sostituzione dell'avv. ZURLO RAFFAELE
l'avv. Rosina Ricci per parte opposta, preliminarmente CP_1
dichiara la volontà di di definire la controversia de qua con la Controparte_1
rinuncia al titolo, al credito e all'opposizione a d.i., a spese legali integralmente compensate.
Qualora parte opponente dovesse manifestare la volontà di aderire alla predetta risposta, si chiede breve rinvio al fine di consentire la formalizzazione dell'istanza ex art. 306 c.p.c..
In caso contrario, l'avv. Ricci impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, si riporta integralmente ai nostri scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, e precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse.
A questo punto, la scrivente chiede che la causa sia trattenuta in decisione e chiede, altresì, che il G.I. tenga conto della condotta della società opposta in sede di decisione in ordine alle spese e competenze del giudizio de quo.
L'avv. Renzi precisa le conclusioni riportandosi alle difese e discute la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 15:00, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 67/2019 promossa da
) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a ANEL SA (IS), rappresentata e difesa dagli avv.
CAPPELLU STEFANO e FABRIZIO RAIMONDO, contro
), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ZURLO RAFFAELE e
ORNATI ANDREA
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo
aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto CP_1
l'ingiunzione a carico di della somma di € Parte_1
9.365,24 allegando di essere creditrice in forza del “rapporto contrattuale n.
320835808073”. A fondamento del credito azionato il ricorrente ha depositato la copia del contratto e un documento denominato estratto conto, in realtà un estratto delle scritture contabili della Con CP_1
decreto n. 246 del 29 settembre 2018 nella procedura RG 648/2018 il
2 Tribunale di Isernia, accogliendo la domanda, ha ingiunto il pagamento della citata somma oltre accessori.
Con atto di citazione per l'udienza del 10 luglio 2019 Parte_1
ha proposto opposizione eccependo la nullità del ricorso per
[...]
difetto di allegazione, disconoscendo la sottoscrizione in calce al contratto ed eccepito la prescrizione.
Costituendosi ha a propria volta eccepito la nullità dell'atto di CP_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ritualità della domanda proposta con il ricorso impugnato, evidenziato che il contratto posto a fondamento del credito era un mutuo di scopo e fornito la prova del pagamento effettuato per l'acquisto del bene finanziato (un'automobile), contestato il disconoscimento e l'irritualità e incompletezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa, istruita con prove documentali e una consulenza tecnica d'ufficio, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente, nonostante le reciproche eccezioni di nullità, deve osservarsi che entrambe le parti sono riuscite a formulare difese in relazione alle allegazioni della controparte, dimostrando così il conseguimento dello scopo proprio degli atti di cui è contestata la nullità. Le eccezioni devono essere dunque rigettate a mente del terzo comma dell'art. 156 c.p.c.
Nel merito, occorre premettere che si controverte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ed è noto che il Codice di Procedura Civile concede una tutela rafforzata ai crediti muniti dei particolari requisiti previsti dagli artt.
633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo e l'art. 50 del
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) consente alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto.
Nei casi in cui è consentito il decreto ingiuntivo al creditore è dato un procedimento sommario tipico, senza contraddittorio, superficiale e sottoposto a condizioni di ammissibilità attraverso il quale viene esercitata
3 un'azione speciale di condanna, finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo. L'opposizione è soltanto eventuale ed introduce un processo ordinario di cognizione volto a regolamentare la cosa controversa;
resta tuttavia un giudizio strettamente vincolato al decreto ingiuntivo in cui la posizione di attore (in senso sostanziale), con i relativi oneri, spetta al creditore istante nella fase monitoria, pur assumendo quest'ultimo il ruolo
(meramente formale) di convenuto.
Nella fattispecie si controverte in relazione a un credito originato da un contratto di mutuo di scopo. Tale contratto è frutto di elaborazione giurisprudenziale a mente della quale: “Il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia;
in esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo” (Cass. civ.
Sez. III Sent., 03-12-2007, n. 25180 rv. 600805).
Il contratto si perfeziona, dunque, per effetto del consenso. Ne discende che il creditore deve limitarsi a fornire la prova del credito (contratto) e allegare l'inadempimento (cfr Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Nella fattispecie appunto l'opponente prova il contratto e allega il credito;
la copia del libro giornale, generosamente ribattezzata estratto conto, è del tutto irrilevante e priva delle caratteristiche minime proprie dell'estratto conto ex art. 50 TUB: si tratta infatti di un provvedimento che deve emanare dall'originario creditore – la banca - e non può emergere dalle scritture del cessionario, che neppure allega la qualità di istituto di credito.
4 Ribadito che la creditrice ha provato il contratto e allegato l'inadempimento,
a mente dell'art 2697 c.c. sarebbe stato onere della debitrice provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito.
Deve tuttavia osservarsi che la consulenza tecnica d'ufficio, che non ha ricevuto contestazioni dalle parti, conclude affermando che “le sottoscrizioni
a nome di apposte sulla richiesta di finanziamento Parte_2
di cui in premessa sono probabilmente apocrife con una percentuale del
60%”.
Sebbene le conclusioni del Consulente non siano univoche, non può non osservarsi che, per i citati principi in tema di onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la consulenza tecnica d'ufficio elide la validità del contratto.
Ma la stessa CTU, nella formula dubitativa adottata, merita una riflessione, alla luce della prova offerta dalla creditrice del pagamento dell'importo di €
5.923,68 in favore del venditore del bene finanziato con il mutuo di scopo oggetto di domanda. Detto documento, allegato alla comparsa di costituzione, non è oggetto di specifica contestazione.
Ne discende che, pur in assenza di prova del contratto, agli atti è documentato il pagamento effettuato dalla creditrice opposta;
l'assenza del contratto e la prova del pagamento (fatti non contraddittori, perché se il contratto è falso, altri avrebbero potuto godere del finanziamento) induce da un lato ad accogliere l'opposizione (e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto), d'altro lato a compensare integralmente le spese di lite, ritenute sussistere quelle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
(analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.) che, a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
In sintesi, previo accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto con integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
PQM
5 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 67/2019
[...] accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 246 del 29 settembre
2018 nella procedura RG 648/2018 e compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Isernia, il 10 giugno 2024
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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