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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4289/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1
TRENTO E TRIESTE N. 2 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BORDONI STEFANO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
FERRARESE, 30 40128 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DI FLORIO GIANFRANCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da note telematicamente depositate contenenti precisazione delle conclusioni congiunte;
pagina 1 di 3 Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Bologna, in data CP_1
30/07/2023, unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito.
Chiedeva altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 24/07/2024, non opponendosi alla richiesta di pronuncia di separazione alla successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
A seguito dell'udienza tenutasi il 24/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sul vincolo e in data 30/09/2024, veniva pronunciata la relativa sentenza non definitiva.
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, esplicitato nelle note di precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositato.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e sono Parte_1 CP_1
già separati per effetto della sentenza parziale n. 2533/2024 resa da questo Tribunale in data 30/09/2024, passata in giudicato.
Non esistono questioni accessorie, non avendole le parti inserite nelle precisazioni congiunte e non essendo nati figli dal matrimonio. Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronunci a l a s eparazione personal e t ra i coniugi (nata i l Parte_1
24/02/2005 a BOLOGNA) e (nato l'[...] BOLOGNA), CP_1
già uniti i n m atrim onio i n gi à uniti i n mat rim onio in B OLOGNA il giorno
30/07/2023 (atto n. 372, P . I, anno 2023);
2) Prende atto che l e part i di chiarano che ci ascun ri corrent e provvederà al proprio mant eni mento pers onal e;
3) Spese di lite al definitivo;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno __ 28.5.2025 ______.
Dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4289/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1
TRENTO E TRIESTE N. 2 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BORDONI STEFANO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
FERRARESE, 30 40128 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DI FLORIO GIANFRANCO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da note telematicamente depositate contenenti precisazione delle conclusioni congiunte;
pagina 1 di 3 Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Bologna, in data CP_1
30/07/2023, unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito.
Chiedeva altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente si costituiva in data 24/07/2024, non opponendosi alla richiesta di pronuncia di separazione alla successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
A seguito dell'udienza tenutasi il 24/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sul vincolo e in data 30/09/2024, veniva pronunciata la relativa sentenza non definitiva.
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, esplicitato nelle note di precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositato.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e sono Parte_1 CP_1
già separati per effetto della sentenza parziale n. 2533/2024 resa da questo Tribunale in data 30/09/2024, passata in giudicato.
Non esistono questioni accessorie, non avendole le parti inserite nelle precisazioni congiunte e non essendo nati figli dal matrimonio. Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. pagina 2 di 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronunci a l a s eparazione personal e t ra i coniugi (nata i l Parte_1
24/02/2005 a BOLOGNA) e (nato l'[...] BOLOGNA), CP_1
già uniti i n m atrim onio i n gi à uniti i n mat rim onio in B OLOGNA il giorno
30/07/2023 (atto n. 372, P . I, anno 2023);
2) Prende atto che l e part i di chiarano che ci ascun ri corrent e provvederà al proprio mant eni mento pers onal e;
3) Spese di lite al definitivo;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso i n Bol ogna, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a ci vile del
Tri bunal e, il gi orno __ 28.5.2025 ______.
Dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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