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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 1.12.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 137/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), con l'Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Elia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cava de
Tirreni, alla via Ragone, 57; p.e.c.: appellante Email_1
e (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con gli Avv.ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone, elettivamente domiciliata in Portici, alla via G. Amendola, 1
p.e.c. Email_2
appellata Email_3
Oggetto: licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1815/2024 pubblicata il 31.12.24, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti della (avente a oggetto l'impugnazione Pt_1 CP_1
del licenziamento), condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
1 ° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che i fatti descritti, così come accertati, relativi agli episodi del 4 e del 26.7.2023 si erano risolti nell'illecito smaltimento di rifiuti speciali che erano stati dal lavoratore sminuzzati, diluiti e sversati nel lavandino aziendale con gravi conseguenze sotto il profilo ambientale;
questa condotta, inoltre, avrebbe potuto esporre la società datrice al rischio di sanzioni per l'abusiva condotta del proprio dipendente.
• che, dunque, la condotta integrava la giusta causa di recesso.
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello in data 31.3.25, dolendosi Pt_1
del rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva valutato unicamente la gravità del comportamento e non la possibilità di applicare sanzioni alternative a quella espulsiva;
la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, aveva affermato il principio secondo cui condotte pur astrattamente suscettibili di integrare la giusta causa del licenziamento non potevano rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le avesse escluse;
• che, sebbene vi sia stata una infrazione disciplinare c'era la possibilità di punirla con una sanzione conservativa e il giudice di prime cure non aveva vagliato tale possibilità; il aveva ammesso che i fatti del 27.7.2023 erano frutto di un Pt_1
errore; l'appellante si assumeva nell'immediato la responsabilità dell'errore;
• che l'obbligo della contestazione tempestiva dell'addebito rientrava nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge 300 del 1970; le difese dell'azienda si incentravano, invece, sulla serialità degli episodi imputati al che non venivano contestati. Pt_1
°
2 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellata si è costituita con memoria del
16.5.25 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il licenziamento si basava sulla sussistenza di una giusta causa ex art. 2119
c.c.; in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (Cass. 18195/2019);
• che il CCNL di riferimento era quello della DMO – distribuzione moderna organizzata- che all'art. 222 comma 4 prevedeva le ipotesi del licenziamento disciplinare: gravi violazioni degli obblighi di cui all'art. 217, 1 e 2 comma, tra cui quello di conservare diligentemente le merci.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data odierna, la causa
è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione. Invero le parti all'odierna udienza hanno conciliato la lite come da accordi allegati al verbale.
Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
Sesta, ord., 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014,
n. 16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e
3 tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav.,
16.3.2000, n. 3096; Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, 9.11.2005, n. 21685), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
4 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1815/2024, pubblicata il 31.12.24, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
5
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 137/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), con l'Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
D'Elia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cava de
Tirreni, alla via Ragone, 57; p.e.c.: appellante Email_1
e (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con gli Avv.ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone, elettivamente domiciliata in Portici, alla via G. Amendola, 1
p.e.c. Email_2
appellata Email_3
Oggetto: licenziamento per giusta causa
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 1815/2024 pubblicata il 31.12.24, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti della (avente a oggetto l'impugnazione Pt_1 CP_1
del licenziamento), condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
1 ° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che i fatti descritti, così come accertati, relativi agli episodi del 4 e del 26.7.2023 si erano risolti nell'illecito smaltimento di rifiuti speciali che erano stati dal lavoratore sminuzzati, diluiti e sversati nel lavandino aziendale con gravi conseguenze sotto il profilo ambientale;
questa condotta, inoltre, avrebbe potuto esporre la società datrice al rischio di sanzioni per l'abusiva condotta del proprio dipendente.
• che, dunque, la condotta integrava la giusta causa di recesso.
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello in data 31.3.25, dolendosi Pt_1
del rigetto del ricorso e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva valutato unicamente la gravità del comportamento e non la possibilità di applicare sanzioni alternative a quella espulsiva;
la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, aveva affermato il principio secondo cui condotte pur astrattamente suscettibili di integrare la giusta causa del licenziamento non potevano rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le avesse escluse;
• che, sebbene vi sia stata una infrazione disciplinare c'era la possibilità di punirla con una sanzione conservativa e il giudice di prime cure non aveva vagliato tale possibilità; il aveva ammesso che i fatti del 27.7.2023 erano frutto di un Pt_1
errore; l'appellante si assumeva nell'immediato la responsabilità dell'errore;
• che l'obbligo della contestazione tempestiva dell'addebito rientrava nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge 300 del 1970; le difese dell'azienda si incentravano, invece, sulla serialità degli episodi imputati al che non venivano contestati. Pt_1
°
2 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellata si è costituita con memoria del
16.5.25 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che il licenziamento si basava sulla sussistenza di una giusta causa ex art. 2119
c.c.; in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (Cass. 18195/2019);
• che il CCNL di riferimento era quello della DMO – distribuzione moderna organizzata- che all'art. 222 comma 4 prevedeva le ipotesi del licenziamento disciplinare: gravi violazioni degli obblighi di cui all'art. 217, 1 e 2 comma, tra cui quello di conservare diligentemente le merci.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data odierna, la causa
è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, occorre verificare la permanenza dell'interesse al gravame, stante l'intervenuta conciliazione. Invero le parti all'odierna udienza hanno conciliato la lite come da accordi allegati al verbale.
Ciò premesso, si rileva che:
• l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez.
Sesta, ord., 11.9.2018, n. 22098; Cass. 11.09.2015, n. 17969; Cass. 11.07.2014,
n. 16016; Cass. 12.4.2013, n. 8934);
• l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e
3 tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Cass.
3.5.2017, n. 10728);
• la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3075; Cass., sez. lav.,
16.3.2000, n. 3096; Cass., 4.6.2009, n. 12887).
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, 9.11.2005, n. 21685), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9.7.1997, n. 6226).
7. Con riferimento alle spese del giudizio, la suddetta declaratoria obbliga il giudice a provvedervi soltanto qualora sul punto permanga un contrasto tra le parti
(v. Cass., sez. II, 27.3.99 n. 2937). Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
4 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 1815/2024, pubblicata il 31.12.24, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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