Art. 1-bis. ((Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica
e nella scheda professionale dei lavoratori
e soppressione di liste di collocamento) )) (( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 , dall' articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , dall' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. ))
e nella scheda professionale dei lavoratori
e soppressione di liste di collocamento) )) (( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 , dall' articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , dall' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. ))