Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 842/2021 r.g.
e vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti GIUSEPPE P.IVA_1
VOZZO e PIETRO ANNESE.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), con l'avv. MICHELE PESIRI. CP_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, previa riforma delle sentenze n. 5048/2018 della Corte di Appello di Roma e n. 25685/2012 del Tribunale di Roma, dichiarare fondate le domande avanzate dall'appellante con l'opposizione al decreto ingiuntivo 4018/2012 e l'appello avanzato nel giudizio R.G. 3595/2013 e conseguentemente rigettare ogni domanda avanzata dal Sig. , con revoca del CP_1 decreto ingiuntivo 4018/2012 in quanto nullo, invalido e inefficace.
Con vittoria di spese di tutti i giudizi, con condanna del Sig. alla restituzione CP_1 delle somme corrisposte dall'Associazione in adempimento delle sentenze impugnate pari a € 19.500,00, oltre interessi di legge, ovvero alla somma secondo giustizia.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta e disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale: stante le disposizioni contenute nella sentenza n. 26906/2020 della Corte di Cassazione e della sentenza 6555/2014 della Corte d'Appello di Roma, con le quali è stato affermato che l'unico contratto che regolamentava i rapporti tra le parti era quello di comodato, accertare e dichiarare che il Sig. vanta un credito complessivo pari CP_1 ad € 25.500,00 (oltre interessi e rivalutazione) nei confronti dall' Parte_1
[...] previste nel contratto di comodato e, per l'effetto,
- compensare la somma di € 14.345,58 richiesta in restituzione dall'appellante con il predetto maggior credito e, pertanto, rigettare la suddetta domanda;
- in via incidentale: all'esito della compensazione, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 CP_1 differenza tra i due importi, pari ad € 11.154,42, oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, a seguito dell'accertamento della debenza da parte dell'
[...]
delle sopra indicate somme di denaro a titolo di comodato, Parte_1 condannare la predetta , in persona del Parte_1
l.r.p.t., alla rifusione in favore del Sig. delle spese dei tre gradi di giudizio o, CP_1 quantomeno, del presente grado di giudizio, previa compensazione di quelle dei tre gradi precedenti;
- in subordine: tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, come rappresentate nel presente atto, nonché del contenuto delle recenti sentenze rese dalla Corte di Cassazione, rigettare la domanda di condanna del Sig. al pagamento delle spese di lite dei CP_1 precedenti gradi giudizio, ivi compreso il presente grado di rinvio e, per l'effetto, compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i giudizi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo n.4016 del 10 febbraio 2012 CP_1 agendo in giudizio nei confronti dell'Associazione sportiva ” per ottenere il Pt_1 Parte_1
pagamento dei canoni oggetto del contratto di locazione commerciale del 3 novembre 2006 di terreno, sito in Trigoria e relativi locali destinati a stalla per cavalli, per l'importo di euro 19.500,00
e riferito al periodo gennaio 2011-febbraio 2012.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l' Parte_1
, deducendo che l'unico contratto concluso tra le parti era quello di comodato, datato 3
[...]
novembre 2006, registrato il 20 novembre 2006, a differenza di quello di locazione affetto da nullità pe mancata registrazione e avvenuta solo in data 8 agosto 2012 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, come statuito dalla sentenza n.6496 del 2017 emessa tra le parti dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e spiegava domanda CP_1
riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di Euro 12.000,00 per canoni scaduti relativi al periodo marzo 2012-ottobre 2012.
Con sentenza n.25685 del2012 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale sulla base della validità del contratto di locazione.
2.- L ha quindi impugnato detta sentenza. Parte_1
ha resistito. CP_1
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.5048 del 2018, ha rigettato l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado del giudizio. La Corte ha così ragionato: “Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità del contratto di locazione datato 3-11-2006, rilevando che il Tribunale di Roma, con sentenza n.14630/12, lo aveva già dichiarato tale e comunque inefficace.
Assume che, in conseguenza dell'omessa registrazione, il contratto posto a base del titolo monitorio era del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici.
Evidenzia che, da un punto di vista temporale, il contratto di locazione veniva registrato soltanto in data 8-8-2012, epoca successiva sia rispetto al deposito del ricorso monitorio avvenuto il
10-2-2012, sia alla concessione dell'ingiunzione risalente al 22-2-2012.
Le doglianze appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che
-il Tribunale di Roma, con la sentenza invocata dall'appellate emessa in data 21-6-2012, si era pronunciato per la nullità o comunque l'inefficacia del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 3-11-2006 in conseguenza dell'omessa registrazione, ai sensi dell' art. 1 comma 346 della legge n.311/2004;
-come emerge dalla documentazione in atti il succitato contratto fu registrato, seppur tardivamente, l' 8-8-2012 in pendenza del giudizio di opposizione promosso avverso il decreto ingiuntivo;
-come insegna la giurisprudenza di legittimità in tema di locazioni immobiliari, la mancata registrazione del contratto di locazione costituisce invalidità sanzionabile con la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., che, però in ragione della sua atipicità desumibile dal complesso impianto normativo, è sanabile con effetti retroattivi mediante la tardiva registrazione
(Cass. Civ. n.20858/17);
- al contratto di locazione posto a fondamento del decreto ingiuntivo, in conseguenza dell'eseguita registrazione va dunque riconosciuta piena validità ed efficacia ex tunc.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata come erronea e carente di motivazione in riferimento alla individuazione da parte del giudice di primo grado del contratto simulato.
Assume che piena validità ed efficacia era da riconoscersi al contratto di comodato e doveva ritenersi simulato quello di locazione.
Adduce di avere puntualmente contestato in sede di opposizione l'importo ingiunto e di avere fornito prova del pagamento, in favore del locatore, di €.10.350,00, somma riferita al periodo febbraio 2011 - febbraio 2012. I rilievi sono infondati. La Corte reputa condivisibili le valutazioni poste a fondamento della decisione impugnata che riconosce nel contratto di comodato l'estrinsecazione di una apparenza creata intenzionalmente.
Non appare per nulla convincente, infatti, la ricostruzione del rapporto resa dall'appellante, in quanto non risulta credibile che intendesse concedere a titolo gratuito CP_1 all'associazione gli immobili di sua proprietà costituiti da terreno, box per i cavalli e stalle, obbligandosi peraltro a svolgere attività di custodia degli equini di proprietà dell'associazione dietro corresponsione di un semplice rimborso spese.
La tesi sostenuta dall'appellato secondo cui il contratto di comodato, sottoscritto contestualmente a quello di locazione, celava la regolamentazione di prestazioni lavorative, risulta certamente plausibile.
Del resto dalla documentazione versata in atti emerge che l'associazione effettuava pagamenti in favore dell'appellato in misura superiore ad €.750,00, versamenti che non trovano giustificazione in base alle previsioni contenute nel contratto di comodato. A giudizio della Corte, dunque, ci troviamo in presenza di una ipotesi di simulazione relativa con la conseguenza che ciò che produce effetti tra le parti è la situazione reale rappresentata dal contratto di locazione.
Destituita di fondamento risulta inoltre la domanda, avanzata in via subordinata dall'appellante, di imputazione a titolo di canoni di locazione della somma di €.10.350,00 relativa al periodo febbraio 2011 - febbraio 2012; la causale di tali pagamenti, come emerge dalla documentazione prodotta, indica un “contributo spese struttura” relativo all'attività svolta da di custodia e sostentamento dei cavalli che, pertanto, non può essere imputato al CP_1
pagamento di canoni di locazione.
E' infine inammissibile la richiesta di condanna dell'associazione alle spese del giudizio di primo grado, formulata dall'appellato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, in mancanza di proposizione di rituale appello incidentale. Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo la tariffa professionale vigente (D.M.55/2014), con la esclusione della sola fase istruttoria.”
3.- Avverso la decisione d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione dall'
[...]
, sulla base di due motivi: Parte_1
“Con il primo motivo di deduce la violazione dell'articolo 324 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., in relazione all'articolo 360, n.3 c.p.c.. La Corte avrebbe violato il principio dell'incontrovertibilità della cosa giudicata, da riferire al dedotto e al deducibile. Pertanto, la dichiarazione di nullità di un contratto di locazione contenuta in una sentenza passata in giudicato preclude ogni successiva azione che abbia il medesimo oggetto. Tali statuizioni adottate dal Tribunale, confermate in appello e in sede di legittimità, si aggiungono alle due sentenze emesse dal Tribunale di Roma, n. 25970/2014 e
7531/2015, riguardanti la medesima questione;
con il secondo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni: le statuizioni adottate avrebbero affermato, oltre che la nullità del contratto di locazione, anche la prevalenza, nel merito, del contratto di comodato;
”.
Ha resistito . CP_1
I due motivi del ricorso sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e ritenuti fondati.
4.- La Corte di Cassazione ha, in definitiva, cassato la sentenza impugnata demandando al giudice di rinvio il nuovo esame delle domande formulate dalle parti, in considerazione del contenuto vincolante del giudicato esterno relativo all'efficacia e validità tra le stesse del contratto di comodato e ha cassato la sentenza anche per le spese del giudizio di cassazione.
A fondamento della decisione la Corte di Cassazione ha ritenuto quanto segue:“i motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, ruotando intorno alla questione dell'efficacia del dedotto giudicato esterno, A tal fine va chiarito che, poiché tale giudicato si riferisce ad una pronunzia di questa Corte che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, il profilo rilevante va ricercato, non nel contenuto della decisione della Corte di legittimità, ma in quella del giudice di appello, rispetto al quale é stata adottata la decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione. A questo fine va rilevato che a pag.3 della sentenza n. 6496 del 2017 questa Corte ha chiaramente evidenziato che la corte d'appello, decidendo sulla medesima questione, ha affermato che l'unico contrata effettivamente voluto dalle parti era quello di comodato e, conseguentemente, solo tale contrato regolamentava i rapporti tra le parti relativi all'immobile oggetto del presente giudizio. Si legge, infatti, in quella decisione che: "sull'appella del , la corte territoriale, pur CP_1
confermando la decisione del primo giudice (e pur dando atto dell'avvenuta registrazione, da parte del , dopo la decisione di primo grado, del contratto di locazione), ha ritenuto, in CP_1
accoglimento delle eccezioni formulate dall'associazione sin dal primo grado e reiterate in appello, che l'unico contratto effettivamente voluto dalle parti fosse quello di comodato, tenuto conto che tale
P contratto era stato registrato il 20 novembre del 2006, mentre coevo contralto di lacazione era stato registrato dal solo 1'8 agosto del 2012, dopo la sentenza di primo grado (in tal modo CP_1
manifestando il di non contestare l'inefficacia dichiarata dal primo giudice), e che le ricevute CP_1
in atti erano state formalmente imputate dalle parti a contributo spese manutenzione e gestione, come previsto nel contrato di comodato”; la Corte territoriale ha, quindi, espressamente affermato che l'unico contratto che regola i rapporti tra le parti è quello di comodato. In particolare si legge "nella specie, avendo la Corte territoriale disatteso la domanda del sul presupposto dell'insussistenza di alcuna volontà CP_1
delle parti di dare esecuzione al contratto di locazione (solo formalmente stipulato), avendo le stesse viceversa privilegiato l'esecuzione del solo contratto di comodato contestualmente concluso,
l'odierna censura del ricorrente, nel tornare a sostenere la decisività, secondo l'asserita argomentazione della Corte d'Appello, della registrazione del contratto di locazione (e della relativa epoca), dimostro di non essersi confrontata con la decisione impugnata”; orbene, tale statuizione non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale la quale avrebbe dovuto confrontarsi con il valore vincolante di quella decisione, relativa alla prevalenza accordata dalle parti al contratto di comodato, che ha rappresentato l'unico negozio ritenuto vincolante tra le parti;
conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, demandando al giudice del rinvio il nuovo esame delle domande formulate dalle parti, in considerazione del contenuto
"vincolante del giudicato esterno relativo all'efficacia e validità tra le stesse del contratto di comodato;
”.
5.- Questa Corte è dunque investita del giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. a seguito dell'ordinanza n. 26906/2020 della Corte di Cassazione, in relazione all'accoglimento dei motivi dinanzi citati.
Entro questo perimetro vanno dunque circoscritte le conclusioni delle parti, non potendosi, di conseguenza, prendersi in considerazione ulteriori e diverse deduzioni articolate dalle parti.
Al riguardo, giova rammentare che, secondi i principi consolidati espressi dalla Suprema
Corte in materia, allorché si tratti di violazione di norme di diritto, come nel caso di specie, il giudice del rinvio si uniforma non solo alla "regola" giuridica enunciata nella decisione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della stessa, e si attiene agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa
(da ultimo vedi Cass. civ. Sentenze n. 7091 del 2022 e n. 20887 del 2018).
6.- In considerazione del valore vincolante del giudicato esterno, già riconosciuto dalla Corte di legittimità, relativo alla prevalenza accordata dalle parti al contratto di comodato quale unico negozio valido ed efficace tra le parti, la sentenza di primo grado n. 25685 del 2012 del Tribunale di Roma va riformata sul punto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla restituzione dei canoni versati.
7.- Al riguardo, chiede la compensazione tra quanto versato in esecuzione CP_1
delle sentenze cassate e la condanna di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese, pattuite nella misura di euro 750,00 mensili, in virtù del contratto del 3 novembre 2006, registrato il 20 novembre
2006.
L'accertamento del credito del e la conseguente azione di condanna alla restituzione è CP_1
inammissibile ex art. 394 cod. proc. civ. ai sensi del quale “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 25685 del 2012 il che ha posto a CP_1 fondamento delle sue difese l'efficacia del contratto di locazione, difatti, così concludeva: «Voglia
l'Ill. ma Corte D'Appello di Roma accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto del presente gravame:
• accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto di locazione del 3.11.2006 dalla data della sua sottoscrizione e di conseguenza l'esistenza del credito vantato in sede monitoria dal sig. per un importo pari ad € 63.000,00 nonchè l'insussistenza di qualsiasi CP_1 fatto o atto estintivo e/o modificativo dello stesso e, per l'effetto, riconoscere al decreto ingiuntivo n. 5787/2011 piena efficacia esecutiva ovvero, ed in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento della suddetta somma a titolo di canoni scaduti e non pagati a decorrere dall'agosto 2007 fino al mese di gennaio 2011, oltre agli interessi legali maturati da ogni singola scadenza del canone e sino all'effettivo pagamento;
• accertare e dichiarare l'esistenza e la validità del contratto di locazione del 3.11.2006 dalla data della sua sottoscrizione e, quindi, l'esistenza di un ulteriore credito del sig. CP_1 pari ad € 12.000,00, maturato da febbraio a settembre del 2011 per canoni scaduti e
[...] non versati e, per l'effetto, condannare L' ..Che L'erba cresce" Parte_1 all'ulteriore pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.000,00. oltre interessi legali maturati dal di di ogni omesso versamento sino al suo effettivo soddisfo;
• accertata la responsabilità aggravata dell' "...Che L'erba cresce" Parte_1 per lite temeraria condannare la stessa ex articolo 96 c.p.c. al paramento della somma ritenuta di giustizia in favore del sig. a titolo di risarcimento dei danni;
CP_1
• rigettare l'avversa domanda volta ad ottenere la condanna del sig. alla restituzione di CP_1 tutte le somme, a dire di controparte, pagate e non dovute dall'Associazione e limitate dal Giudice di prime con in € 13.500,00 ma quantificate da controparte in € 34.956,00». D'altronde, in questo giudizio, anche in primo grado ha insistito per la CP_1
condanna al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti ponendo a fondamento della domanda quest'ultimo contratto, ritenuto valido ed efficace.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n.4016 del 2012 del Tribunale di Roma deve essere revocato e deve essere disposta, ex art. 389 cod. proc. civ., la restituzione delle somme versate dall' in virtù delle riformate sentenze pari a Euro 19.500,00, oltre Parte_3
interessi di legge.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 25685 del 2012 del Tribunale di Roma: revoca il decreto ingiuntivo n. 4016 del 2012 del Tribunale di Roma;
condanna a restituire la somma di Euro 19.500,00, oltre interessi di CP_1
legge dal pagamento al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1
dell liquidate, per il Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale in 2500,00 euro per il primo grado;
euro 2000 per il secondo grado ed euro 1500 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione;
euro 2000,00 euro per questo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore