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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6705/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alfredo Guliti;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere un docente di Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
(classe di concorso B016) con ultima sede di servizio presso l'ITS P. Branchina di Adrano (CT); di avere prestato negli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 servizio alle dipendenze del
[...]
in virtù di una serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività Controparte_1
1 didattiche o fino al termine delle lezioni;
di non avere fruito nei predetti anni scolastici della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 29.8.2023 ha diffidato il convenuto senza ricevere alcun riscontro. CP_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“riconoscere il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, nel complessivo importo di €.1.500,00 corrispondente agli anni scolastici riportati, per l'omessa concessione della “Carta elettronica” di cui all'art. 1 L. 107/15 e, di conseguenza, condannare il , C.F. , con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore, a porre in essere ogni pedissequo adempimento amministrativo. In via gradata, condannare quest'ultimo, quale risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno contrattuale arrecato, al pagamento, in favore del ricorrente, della medesima somma oltre gli interessi legali maturati a far data dalla perdita del beneficio di cui trattasi. Il tutto con condanna di parte avversa alle spese di giustizia”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.1.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_1 principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. Appare, innanzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di beneficio della c.d. Carta docente, istituita dalla legge n. 107/2015 che, all'art. 1, commi
121 e 122.
La richiamata previsione normativa ha stabilito quanto segue: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
2 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dapprima dal DPCM del 23.9.2015 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e poi dal DPCM del 28.9.2016 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti con contratto a tempo determinato.
3.1. In ordine alla conformità delle suddette disposizioni con la disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia UE con l'ordinanza del 18.5.2022 resa nella causa C-450/21,
3 nell'ambito della quale la Corte ha sancito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.2. Più di recente, sulla spettanza del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, la quale ha enunciato i seguenti princìpi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., 27 ottobre 2023,
n. 29961).
La Cassazione ha dunque distinto l'ipotesi in cui il docente permanga all'interno del sistema scolastico, caso in cui può agire per ottenere l'esatto adempimento per la concessione della Carta Docente, dall'ipotesi in cui il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico e possa invece far valere il diritto al risarcimento del danno per il mancato adempimento della prestazione.
A riguardo, più nel dettaglio, con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha affermato:
“Secondo princìpi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
[…] la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
5 Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
4. Tenuto conto di tali chiari e autorevoli indicazioni, con riguardo al caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente, invitata ad interloquire “in ordine al permanente inserimento nel sistema scolastico” (cfr. ordinanza del 6.2.2025), con note del 21.3.2025 ha precisato “di non
6 essere stato più inserito nel sistema scolastico dopo avere concluso l'incarico presso l'Istituto di Scuola Superiore “P. Branchina” di Adrano (CT), in data 31/08/2023, e di non essere stato alle dipendenze dell'Amministrazione all'epoca della introduzione del giudizio” insistendo
“per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso”.
Ebbene, proprio in virtù della fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per come ammesso dal ricorrente stesso, la domanda di adempimento formulata in via principale - volta ad ottenere la declaratoria del diritto di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – non può trovare accoglimento, in applicazione dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte e di cui si è previamente dato conto, non potendosi ritenere più sussistente in capo al ricorrente il diritto all'adempimento in forma specifica in quanto è venuto meno l'interesse sotteso all'obbligazione “di scopo” di cui trattasi.
4.1. Passando all'esame della domanda spiegata in via subordinata, va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione scolastica resistente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale” e che “Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” precisando che
“se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento” (Cass. n. 29961/2023 citata;
v., in particolare, punti 19.1 e 20.2).
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata in quanto si discute di anni scolastici che si collocano nel decennio precedente la data di cessazione dal servizio, né la prescrizione risultava in precedenza maturata in relazione all'azione di adempimento.
4.2. Ciò posto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova del pregiudizio che il ricorrente avrebbe patito in conseguenza della mancata attribuzione del bonus docente per gli anni oggetto di causa.
Parte ricorrente, invero, in punto di danno patito per la mancata attribuzione del beneficio oggetto di causa, si è limitata ad affermare in modo generico di avere subito “un consistente pregiudizio sul piano professionale perdendo la chance di sviluppare un proficuo percorso formativo e d'aggiornamento nell'ambito dell'attività d'insegnamento” e di avere diritto al
7 pagamento della somma di € 1.500,00 “a titolo di risarcimento del danno contrattuale patito in ragione del mancato aggiornamento e formazione” (cfr. pagg. 2 e 5 del ricorso), senza indicare quali sarebbero state le occasioni formative a cui il lavoratore avrebbe in concreto rinunciato nel periodo per cui è causa, né di quali spese per percorsi formativi e/o acquisto di materiale didattico si sia dovuto far carico personalmente e che sarebbe stato possibile sostenere mediante la fruizione della Carta del docente.
Nessuna idonea produzione documentale è stata allegata al ricorso, non essendo stato pertanto introdotto nemmeno un principio di prova da cui possa desumersi presuntivamente la sussistenza del danno lamentato.
Invero, con specifico riguardo all'azione di risarcimento esercitabile dal personale docente che non sia più interno al sistema scolastico e al relativo onere della prova, la Corte di
Cassazione già citata, premettendo che si tratta di “un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica” consistente in “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”, ha chiarito che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (Cass. n. 29961/2023 citata).
Secondo i principi generali dell'ordinamento, il danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può quindi ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere provato dal lavoratore con i mezzi consentiti dall'ordinamento e, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. n. 2/2019; Cass. n. 20253/2021; Cass n. 24585/2019; Cass n.
2122/2023). Dai superiori principi discende che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione della domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale inadempiente e ad una corrispondente e generica allegazione di danno, dovendo piuttosto essere descritte le specifiche conseguenze lesive prodottesi nella sfera del danneggiato e, comunque, elementi, anche indiziari, tali da far ritenere che in via presuntiva che le lesioni si siano verificate. La stessa Corte di Cassazione esemplifica i danni suscettibili
8 di risarcimento facendo riferimento ai possibili esborsi sostenuti per l'acquisto di materiale formativo o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica, alla perdita di chance formative (le quali, per poter essere apprezzate, dovrebbero comunque essere specificamente indicate), o alla eventuale “menomazione non patrimoniale della professionalità”, che va comunque connotata dalla deduzione di concreti elementi di fatto che ne consentano di apprezzare la consistenza.
Anche la liquidazione in via equitativa presuppone pur sempre che sia stato soddisfatto il presupposto onere di allegazione specifica del danno, potendo l'apprezzamento equitativo colmare solo le lacune insuperabili nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (così ex multiis Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 10607/2010).
I suddetti oneri di allegazione non risultano tuttavia nel caso di specie soddisfatti da parte ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che la domanda risarcitoria sia infondata e non possa trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, dovendo altresì farsi applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in ragione della costituzione del a mezzo del proprio funzionario ex art. 417-bis c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6705/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 823,60 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
HI OL
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6705/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Alfredo Guliti;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere un docente di Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
(classe di concorso B016) con ultima sede di servizio presso l'ITS P. Branchina di Adrano (CT); di avere prestato negli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 servizio alle dipendenze del
[...]
in virtù di una serie di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività Controparte_1
1 didattiche o fino al termine delle lezioni;
di non avere fruito nei predetti anni scolastici della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 29.8.2023 ha diffidato il convenuto senza ricevere alcun riscontro. CP_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“riconoscere il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, nel complessivo importo di €.1.500,00 corrispondente agli anni scolastici riportati, per l'omessa concessione della “Carta elettronica” di cui all'art. 1 L. 107/15 e, di conseguenza, condannare il , C.F. , con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore, a porre in essere ogni pedissequo adempimento amministrativo. In via gradata, condannare quest'ultimo, quale risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno contrattuale arrecato, al pagamento, in favore del ricorrente, della medesima somma oltre gli interessi legali maturati a far data dalla perdita del beneficio di cui trattasi. Il tutto con condanna di parte avversa alle spese di giustizia”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.1.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “- In via Controparte_1 principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. Appare, innanzitutto, opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di beneficio della c.d. Carta docente, istituita dalla legge n. 107/2015 che, all'art. 1, commi
121 e 122.
La richiamata previsione normativa ha stabilito quanto segue: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
2 rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dapprima dal DPCM del 23.9.2015 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e poi dal DPCM del 28.9.2016 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti con contratto a tempo determinato.
3.1. In ordine alla conformità delle suddette disposizioni con la disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia UE con l'ordinanza del 18.5.2022 resa nella causa C-450/21,
3 nell'ambito della quale la Corte ha sancito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.2. Più di recente, sulla spettanza del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, la quale ha enunciato i seguenti princìpi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., 27 ottobre 2023,
n. 29961).
La Cassazione ha dunque distinto l'ipotesi in cui il docente permanga all'interno del sistema scolastico, caso in cui può agire per ottenere l'esatto adempimento per la concessione della Carta Docente, dall'ipotesi in cui il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico e possa invece far valere il diritto al risarcimento del danno per il mancato adempimento della prestazione.
A riguardo, più nel dettaglio, con la richiamata pronuncia la Suprema Corte ha affermato:
“Secondo princìpi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
[…] la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
5 Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
4. Tenuto conto di tali chiari e autorevoli indicazioni, con riguardo al caso di specie deve rilevarsi che parte ricorrente, invitata ad interloquire “in ordine al permanente inserimento nel sistema scolastico” (cfr. ordinanza del 6.2.2025), con note del 21.3.2025 ha precisato “di non
6 essere stato più inserito nel sistema scolastico dopo avere concluso l'incarico presso l'Istituto di Scuola Superiore “P. Branchina” di Adrano (CT), in data 31/08/2023, e di non essere stato alle dipendenze dell'Amministrazione all'epoca della introduzione del giudizio” insistendo
“per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso”.
Ebbene, proprio in virtù della fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per come ammesso dal ricorrente stesso, la domanda di adempimento formulata in via principale - volta ad ottenere la declaratoria del diritto di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – non può trovare accoglimento, in applicazione dei princìpi enunciati dalla Suprema Corte e di cui si è previamente dato conto, non potendosi ritenere più sussistente in capo al ricorrente il diritto all'adempimento in forma specifica in quanto è venuto meno l'interesse sotteso all'obbligazione “di scopo” di cui trattasi.
4.1. Passando all'esame della domanda spiegata in via subordinata, va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione scolastica resistente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale” e che “Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità” precisando che
“se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento” (Cass. n. 29961/2023 citata;
v., in particolare, punti 19.1 e 20.2).
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata in quanto si discute di anni scolastici che si collocano nel decennio precedente la data di cessazione dal servizio, né la prescrizione risultava in precedenza maturata in relazione all'azione di adempimento.
4.2. Ciò posto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova del pregiudizio che il ricorrente avrebbe patito in conseguenza della mancata attribuzione del bonus docente per gli anni oggetto di causa.
Parte ricorrente, invero, in punto di danno patito per la mancata attribuzione del beneficio oggetto di causa, si è limitata ad affermare in modo generico di avere subito “un consistente pregiudizio sul piano professionale perdendo la chance di sviluppare un proficuo percorso formativo e d'aggiornamento nell'ambito dell'attività d'insegnamento” e di avere diritto al
7 pagamento della somma di € 1.500,00 “a titolo di risarcimento del danno contrattuale patito in ragione del mancato aggiornamento e formazione” (cfr. pagg. 2 e 5 del ricorso), senza indicare quali sarebbero state le occasioni formative a cui il lavoratore avrebbe in concreto rinunciato nel periodo per cui è causa, né di quali spese per percorsi formativi e/o acquisto di materiale didattico si sia dovuto far carico personalmente e che sarebbe stato possibile sostenere mediante la fruizione della Carta del docente.
Nessuna idonea produzione documentale è stata allegata al ricorso, non essendo stato pertanto introdotto nemmeno un principio di prova da cui possa desumersi presuntivamente la sussistenza del danno lamentato.
Invero, con specifico riguardo all'azione di risarcimento esercitabile dal personale docente che non sia più interno al sistema scolastico e al relativo onere della prova, la Corte di
Cassazione già citata, premettendo che si tratta di “un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica” consistente in “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”, ha chiarito che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (Cass. n. 29961/2023 citata).
Secondo i principi generali dell'ordinamento, il danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può quindi ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere provato dal lavoratore con i mezzi consentiti dall'ordinamento e, eventualmente anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. n. 2/2019; Cass. n. 20253/2021; Cass n. 24585/2019; Cass n.
2122/2023). Dai superiori principi discende che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione della domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale inadempiente e ad una corrispondente e generica allegazione di danno, dovendo piuttosto essere descritte le specifiche conseguenze lesive prodottesi nella sfera del danneggiato e, comunque, elementi, anche indiziari, tali da far ritenere che in via presuntiva che le lesioni si siano verificate. La stessa Corte di Cassazione esemplifica i danni suscettibili
8 di risarcimento facendo riferimento ai possibili esborsi sostenuti per l'acquisto di materiale formativo o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica, alla perdita di chance formative (le quali, per poter essere apprezzate, dovrebbero comunque essere specificamente indicate), o alla eventuale “menomazione non patrimoniale della professionalità”, che va comunque connotata dalla deduzione di concreti elementi di fatto che ne consentano di apprezzare la consistenza.
Anche la liquidazione in via equitativa presuppone pur sempre che sia stato soddisfatto il presupposto onere di allegazione specifica del danno, potendo l'apprezzamento equitativo colmare solo le lacune insuperabili nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (così ex multiis Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 10607/2010).
I suddetti oneri di allegazione non risultano tuttavia nel caso di specie soddisfatti da parte ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che la domanda risarcitoria sia infondata e non possa trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, dovendo altresì farsi applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in ragione della costituzione del a mezzo del proprio funzionario ex art. 417-bis c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6705/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 823,60 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
HI OL
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