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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 520/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO AMMATUNA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, corso Italia n. 46;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), quale procuratore speciale di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PALOMBA e dell'avv. SERENA BLUNDO, elettivamente domiciliata nello studio della seconda in Ragusa, via Roma n. 174;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_3 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. MARCELLO MARINA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Catania, via Teocrito n. 11;
C.F. ); Controparte_4 P.IVA_5
TERZE CHIAMATE
Oggetto
Cessione dei crediti. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 21/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate mediante note scritte dal e dalla quale procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale della Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7/2/2020 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2132/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12-
13/12/2019, con cui era stato ingiunto al il pagamento, in favore Parte_1 della quale procuratore speciale della della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 22.810,02 (oltre interessi e spese).
In particolare, il Comune di chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della CP_3
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, di condannare la a manlevare il per le CP_3 Parte_1 somme che lo stesso fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla quale Controparte_1 procuratore speciale della Controparte_2
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 4/11/2020 la CP_1
quale procuratore speciale della chiedeva:
[...] Controparte_2
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 24/11/2020 il veniva autorizzato a chiamare in Parte_1 causa la CP_3
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/3/2021 la CP_3 chiedeva:
- in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa della Controparte_4
- nel merito, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di rigettare le domande del Parte_1
- in via subordinata, di dichiarare che la aveva diritto ad essere tenuta indenne dalla CP_3 da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento di somme. Controparte_4
Con decreto del 28-29/3/2021 la veniva autorizzata a chiamare in causa la CP_3 [...]
CP_4
Con ordinanza del 17/1/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 14/11/2023, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate mediante note scritte dal e dalla quale procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale della con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Controparte_2
***
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia della che non si è costituita in Controparte_4 giudizio nonostante la regolare notifica, da parte della di “atto di citazione di CP_3 chiamata di terzo in causa”.
Ciò premesso, con il ricorso per decreto ingiuntivo la quale procuratore Controparte_1 speciale della ha dedotto: Controparte_2
- che la Hera Comm s.r.l. aveva ceduto alla il credito di euro Controparte_2
22.810,02 relativo a fatture emesse nei confronti del Parte_1
- che il credito ceduto derivava da una fornitura di beni e/o di servizi;
- di essere pertanto creditrice del per la somma di euro 22.810,02 Parte_1
(oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese).
Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito: Parte_1
- che il presunto credito della quale procuratore speciale della Controparte_1 [...]
traeva origine dai servizi di gestione degli impianti di illuminazione pubblica che Controparte_2 la Hera Comm s.r.l. aveva svolto in regime di salvaguardia in favore del Parte_1
[...]
- che l'applicazione del regime di salvaguardia era avvenuta illegittimamente, in quanto con delibera del 21/11/2015 il Comune di aveva aderito alla convenzione CONSIP/Gemmo Parte_1
Servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia e aveva perciò affidato il servizio alla CP_3
- che la aveva ceduto il proprio ramo d'azienda relativo al servizio di pubblica CP_3 illuminazione alla determinando il consequenziale distacco dei POD di Controparte_4 illuminazione pubblica presso il Comune di Parte_1
- che in data 29/3/2017 la aveva comunicato al che in CP_3 Parte_1 fase di switch i POD, per un problema tecnico, non erano transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al Parte_1
- che tale circostanza aveva comportato l'attivazione del regime di salvaguardia, con il coinvolgimento della Hera Comm s.r.l. quale nuovo fornitore;
- che con raccomandata dell'11/1/2018 la Consip aveva precisato che “la convenzione Servizio
Luce 3 non prevede la possibilità per il fornitore di controvolturare durante la vigenza del contratto i
POD inizialmente presi in carico. Il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica all'impianto di illuminazione pubblica resta pertanto in carico al fornitore per l'intera durata del contratto”;
- che, quindi, l'unico soggetto legittimato ad effettuare il servizio di gestione di pubblica illuminazione in favore del era la sicché qualsiasi Parte_1 CP_3 servizio prestato da terzi doveva essere ritenuto a carico di quest'ultima.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che (per come precisato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n.
765 del 18/3/2023):
- il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale;
- ed infatti, esso trova fondamento nelle previsioni del d.l. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
- per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale, in conformità alla ratio del servizio de quo, rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente;
- il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti “ex lege”, giusta disciplina di cui al d.l.
73/2007, convertito in l. 125/2007;
- tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta “ad substantiam” per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria della quale procuratore speciale della Controparte_1
cessionaria della Hera Comm s.r.l., si fonda sull'erogazione, da parte Controparte_2 di quest'ultima, del servizio di illuminazione pubblica, in regime di salvaguardia, in favore del
Parte_1
Il non ha contestato quanto sopra e anzi ha riconosciuto lo Parte_1 svolgimento di tale servizio nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia, attivatosi a seguito del mancato transito dei POD dalla alla CP_3 Controparte_4
In ogni caso, in primo luogo, la quale procuratore speciale della Controparte_1 [...]
cessionaria della Hera Comm s.r.l., ha documentato che quest'ultima società era Controparte_2 stata individuata, a seguito di procedura concorsuale ai sensi della l. 125/2007, quale esercente il servizio di salvaguardia per la Regione Sicilia per gli anni 2017-2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta) e, dunque, anche per l'anno 2018, nel quale sono state emesse le fatture poste alla base della domanda monitoria.
In secondo luogo, la quale procuratore speciale della Controparte_1 Controparte_2
ha prodotto la certificazione del distributore e-distribuzione s.p.a. (cfr. all. 4 alla comparsa di
[...] risposta) in merito alla titolarità dei POD in capo alla Hera Comm s.r.l. e in merito ai consumi riferibili a tali POD (ed è incontroverso che i POD e i consumi in questione corrispondano a quelli di cui alle fatture poste alla base della domanda monitoria).
Ne segue che la quale procuratore speciale della Controparte_1 Controparte_2 cessionaria della Hera Comm s.r.l., ha comunque dimostrato la sussistenza del rapporto (sorto “ex lege”) con il nonché l'esecuzione delle prestazioni di fornitura di Parte_1 energia elettrica di cui alle fatture poste alla base della domanda monitoria.
A fronte di quanto sopra, risulta irrilevante l'eccezione del secondo Parte_1 la quale l'attivazione del regime di salvaguardia era avvenuta in ragione della condotta della
(originariamente individuata dal quale fornitrice del CP_3 Parte_1 servizio di pubblica illuminazione), la quale aveva ceduto il proprio ramo d'azienda relativo al servizio di pubblica illuminazione alla con conseguente distacco dei POD, i Controparte_4 quali non erano transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al
[...]
(con successiva attivazione del regime di salvaguardia). Parte_1
Ed infatti, in mancanza di prova di fatturazione del servizio anche da parte della (per CP_3
i medesimi POD e per il medesimo periodo), quanto eccepito dal non Parte_1 fa venir meno il credito della Hera Comm s.r.l. (poi ceduto alla , Controparte_2 derivante da prestazioni eseguite in virtù di rapporto sorto “ex lege”, e quindi non può giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (ma, semmai, una domanda risarcitoria del
[...] nei confronti della per l'eventuale maggior somma da pagare Controparte_5 CP_3 alla Hera Comm s.r.l. in virtù dell'attivazione del regime di salvaguardia, rispetto a quella che avrebbe dovuto pagare alla in virtù di quanto pattuito). CP_3
Con il secondo motivo di opposizione il ha eccepito la pendenza, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna, di un giudizio di opposizione proposto dal
[...] avverso l'azione monitoria esercitata dalla Hera Comm s.r.l. per il recupero di Parte_1 un credito parzialmente fondato sulle medesime fatture cedute alla Controparte_2
Il motivo è infondato, in quanto:
- com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul debitore-opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato;
- dunque, nel caso di specie, gravava sul l'onere di dimostrare che il Parte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dinanzi al Tribunale di Bologna aveva ad oggetto (almeno in parte) le medesime fatture oggetto della domanda monitoria proposta dinanzi al
Tribunale di Ragusa;
- tuttavia, il non ha depositato documenti rilevanti sotto questo Parte_1 profilo e non ha articolato richieste di prova orale sul punto.
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il ha Parte_1 altresì chiesto di essere manlevato dalla per le somme che lo stesso fosse CP_3 eventualmente tenuto a corrispondere alla quale procuratore speciale della Controparte_1
Controparte_2
Analogamente, con la comparsa di risposta la ha chiesto di essere tenuta indenne CP_3 dalla da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento di somme. Controparte_4
Con riguardo a tali domande deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto:
- per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”;
- nel caso di specie, con pec del 21/1/2025 (all. A alla comparsa conclusionale del
[...]
il ha autorizzato la produzione dell'accordo Parte_1 Parte_1 transattivo raggiunto con la e la (all. B alla comparsa CP_3 Controparte_4 conclusionale del , contenente la rinuncia alla chiamata in garanzia Parte_1 della CP_3
- d'altro canto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. anche la ha dato atto CP_3 dell'accordo con il e con la Parte_1 Controparte_4
- effettivamente, dalla “scrittura privata di transazione” depositata dal Parte_1 (quale all. B alla comparsa conclusionale) si evince l'impegno dei procuratori costituiti del
[...]
della e della di “rendere Parte_1 CP_3 Controparte_4 apposita dichiarazione di intervenuta definizione della controversia con compensazione delle spese di lite”;
- dunque, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale fra il la Parte_1
e la con conseguente rinuncia delle stesse alle domande e alle CP_3 Controparte_4 eccezioni proposte nel presente giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere quanto alle domande proposte dal nei confronti della e Parte_1 CP_3 dalla nei confronti della CP_3 Controparte_4
Infine, all'udienza del 14/11/2023 il ha dedotto che con delibera del Parte_1
15/9/2023 era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del con Parte_1 note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 13/1/2025 il
[...] ha chiesto di “adottare i consequenziali provvedimenti del caso”. Parte_1
Tuttavia, va evidenziato che:
- l'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (c.d. TUEL) stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
- tale disposizione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che impedisce al creditore dell'ente che abbia dichiarato lo stato di dissesto di agire in via esecutiva nei suoi confronti per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito;
- ciò non esclude comunque che il creditore possa agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo, che potrà eventualmente essere fatto valere in sede esecutiva in un successivo momento;
- pertanto, nel caso di specie non vi è alcun provvedimento da adottare in ragione della dichiarazione dello stato di dissesto del di Pt_1 Parte_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte dal nei confronti della e dalla Parte_1 CP_3 CP_3 nei confronti della Controparte_4
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali sostenute dalla
[...]
quale procuratore speciale della (liquidate nella misura CP_1 Controparte_2 indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta), devono essere poste a carico del Parte_1
D'altro canto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra il e la nonché fra la e la Parte_1 CP_3 CP_3 [...]
tenuto conto dell'esito del giudizio e della condotta processuale delle predette parti (che CP_4 hanno raggiunto un accordo transattivo il quale prevedeva, fra l'altro, la compensazione delle spese processuali).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 520/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia della Controparte_4
2) rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2132/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12-13/12/2019;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte dal nei confronti della e dalla nei confronti Parte_1 CP_3 CP_3 della Controparte_4
4) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 quale procuratore speciale della delle spese processuali, che liquida CP_2 Controparte_2 in euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) compensa le spese processuali fra il e la nonché fra Parte_1 CP_3 la e la CP_3 Controparte_4
Così deciso in Ragusa, 23 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 520/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO AMMATUNA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Catania, corso Italia n. 46;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), quale procuratore speciale di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. VINCENZO PALOMBA e dell'avv. SERENA BLUNDO, elettivamente domiciliata nello studio della seconda in Ragusa, via Roma n. 174;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_3 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. MARCELLO MARINA, elettivamente domiciliata nel suo studio in Catania, via Teocrito n. 11;
C.F. ); Controparte_4 P.IVA_5
TERZE CHIAMATE
Oggetto
Cessione dei crediti. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 21/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate mediante note scritte dal e dalla quale procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale della Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7/2/2020 il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2132/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12-
13/12/2019, con cui era stato ingiunto al il pagamento, in favore Parte_1 della quale procuratore speciale della della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 22.810,02 (oltre interessi e spese).
In particolare, il Comune di chiedeva: Parte_1
- in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della CP_3
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, di condannare la a manlevare il per le CP_3 Parte_1 somme che lo stesso fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla quale Controparte_1 procuratore speciale della Controparte_2
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 4/11/2020 la CP_1
quale procuratore speciale della chiedeva:
[...] Controparte_2
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 24/11/2020 il veniva autorizzato a chiamare in Parte_1 causa la CP_3
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/3/2021 la CP_3 chiedeva:
- in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa della Controparte_4
- nel merito, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di rigettare le domande del Parte_1
- in via subordinata, di dichiarare che la aveva diritto ad essere tenuta indenne dalla CP_3 da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento di somme. Controparte_4
Con decreto del 28-29/3/2021 la veniva autorizzata a chiamare in causa la CP_3 [...]
CP_4
Con ordinanza del 17/1/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 14/11/2023, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate mediante note scritte dal e dalla quale procuratore Parte_1 Controparte_1 speciale della con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Controparte_2
***
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia della che non si è costituita in Controparte_4 giudizio nonostante la regolare notifica, da parte della di “atto di citazione di CP_3 chiamata di terzo in causa”.
Ciò premesso, con il ricorso per decreto ingiuntivo la quale procuratore Controparte_1 speciale della ha dedotto: Controparte_2
- che la Hera Comm s.r.l. aveva ceduto alla il credito di euro Controparte_2
22.810,02 relativo a fatture emesse nei confronti del Parte_1
- che il credito ceduto derivava da una fornitura di beni e/o di servizi;
- di essere pertanto creditrice del per la somma di euro 22.810,02 Parte_1
(oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese).
Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito: Parte_1
- che il presunto credito della quale procuratore speciale della Controparte_1 [...]
traeva origine dai servizi di gestione degli impianti di illuminazione pubblica che Controparte_2 la Hera Comm s.r.l. aveva svolto in regime di salvaguardia in favore del Parte_1
[...]
- che l'applicazione del regime di salvaguardia era avvenuta illegittimamente, in quanto con delibera del 21/11/2015 il Comune di aveva aderito alla convenzione CONSIP/Gemmo Parte_1
Servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia e aveva perciò affidato il servizio alla CP_3
- che la aveva ceduto il proprio ramo d'azienda relativo al servizio di pubblica CP_3 illuminazione alla determinando il consequenziale distacco dei POD di Controparte_4 illuminazione pubblica presso il Comune di Parte_1
- che in data 29/3/2017 la aveva comunicato al che in CP_3 Parte_1 fase di switch i POD, per un problema tecnico, non erano transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al Parte_1
- che tale circostanza aveva comportato l'attivazione del regime di salvaguardia, con il coinvolgimento della Hera Comm s.r.l. quale nuovo fornitore;
- che con raccomandata dell'11/1/2018 la Consip aveva precisato che “la convenzione Servizio
Luce 3 non prevede la possibilità per il fornitore di controvolturare durante la vigenza del contratto i
POD inizialmente presi in carico. Il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica all'impianto di illuminazione pubblica resta pertanto in carico al fornitore per l'intera durata del contratto”;
- che, quindi, l'unico soggetto legittimato ad effettuare il servizio di gestione di pubblica illuminazione in favore del era la sicché qualsiasi Parte_1 CP_3 servizio prestato da terzi doveva essere ritenuto a carico di quest'ultima.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che (per come precisato dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n.
765 del 18/3/2023):
- il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale;
- ed infatti, esso trova fondamento nelle previsioni del d.l. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
- per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale, in conformità alla ratio del servizio de quo, rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente;
- il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti “ex lege”, giusta disciplina di cui al d.l.
73/2007, convertito in l. 125/2007;
- tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta “ad substantiam” per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria della quale procuratore speciale della Controparte_1
cessionaria della Hera Comm s.r.l., si fonda sull'erogazione, da parte Controparte_2 di quest'ultima, del servizio di illuminazione pubblica, in regime di salvaguardia, in favore del
Parte_1
Il non ha contestato quanto sopra e anzi ha riconosciuto lo Parte_1 svolgimento di tale servizio nell'ambito del c.d. regime di salvaguardia, attivatosi a seguito del mancato transito dei POD dalla alla CP_3 Controparte_4
In ogni caso, in primo luogo, la quale procuratore speciale della Controparte_1 [...]
cessionaria della Hera Comm s.r.l., ha documentato che quest'ultima società era Controparte_2 stata individuata, a seguito di procedura concorsuale ai sensi della l. 125/2007, quale esercente il servizio di salvaguardia per la Regione Sicilia per gli anni 2017-2018 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta) e, dunque, anche per l'anno 2018, nel quale sono state emesse le fatture poste alla base della domanda monitoria.
In secondo luogo, la quale procuratore speciale della Controparte_1 Controparte_2
ha prodotto la certificazione del distributore e-distribuzione s.p.a. (cfr. all. 4 alla comparsa di
[...] risposta) in merito alla titolarità dei POD in capo alla Hera Comm s.r.l. e in merito ai consumi riferibili a tali POD (ed è incontroverso che i POD e i consumi in questione corrispondano a quelli di cui alle fatture poste alla base della domanda monitoria).
Ne segue che la quale procuratore speciale della Controparte_1 Controparte_2 cessionaria della Hera Comm s.r.l., ha comunque dimostrato la sussistenza del rapporto (sorto “ex lege”) con il nonché l'esecuzione delle prestazioni di fornitura di Parte_1 energia elettrica di cui alle fatture poste alla base della domanda monitoria.
A fronte di quanto sopra, risulta irrilevante l'eccezione del secondo Parte_1 la quale l'attivazione del regime di salvaguardia era avvenuta in ragione della condotta della
(originariamente individuata dal quale fornitrice del CP_3 Parte_1 servizio di pubblica illuminazione), la quale aveva ceduto il proprio ramo d'azienda relativo al servizio di pubblica illuminazione alla con conseguente distacco dei POD, i Controparte_4 quali non erano transitati correttamente al nuovo fornitore tornando in carico al
[...]
(con successiva attivazione del regime di salvaguardia). Parte_1
Ed infatti, in mancanza di prova di fatturazione del servizio anche da parte della (per CP_3
i medesimi POD e per il medesimo periodo), quanto eccepito dal non Parte_1 fa venir meno il credito della Hera Comm s.r.l. (poi ceduto alla , Controparte_2 derivante da prestazioni eseguite in virtù di rapporto sorto “ex lege”, e quindi non può giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto (ma, semmai, una domanda risarcitoria del
[...] nei confronti della per l'eventuale maggior somma da pagare Controparte_5 CP_3 alla Hera Comm s.r.l. in virtù dell'attivazione del regime di salvaguardia, rispetto a quella che avrebbe dovuto pagare alla in virtù di quanto pattuito). CP_3
Con il secondo motivo di opposizione il ha eccepito la pendenza, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna, di un giudizio di opposizione proposto dal
[...] avverso l'azione monitoria esercitata dalla Hera Comm s.r.l. per il recupero di Parte_1 un credito parzialmente fondato sulle medesime fatture cedute alla Controparte_2
Il motivo è infondato, in quanto:
- com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul debitore-opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato;
- dunque, nel caso di specie, gravava sul l'onere di dimostrare che il Parte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dinanzi al Tribunale di Bologna aveva ad oggetto (almeno in parte) le medesime fatture oggetto della domanda monitoria proposta dinanzi al
Tribunale di Ragusa;
- tuttavia, il non ha depositato documenti rilevanti sotto questo Parte_1 profilo e non ha articolato richieste di prova orale sul punto.
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il ha Parte_1 altresì chiesto di essere manlevato dalla per le somme che lo stesso fosse CP_3 eventualmente tenuto a corrispondere alla quale procuratore speciale della Controparte_1
Controparte_2
Analogamente, con la comparsa di risposta la ha chiesto di essere tenuta indenne CP_3 dalla da qualsivoglia eventuale condanna al pagamento di somme. Controparte_4
Con riguardo a tali domande deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto:
- per come affermato da Cass. 1672/2021, si ha cessazione della materia del contendere “quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso ... e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicché non c'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”;
- nel caso di specie, con pec del 21/1/2025 (all. A alla comparsa conclusionale del
[...]
il ha autorizzato la produzione dell'accordo Parte_1 Parte_1 transattivo raggiunto con la e la (all. B alla comparsa CP_3 Controparte_4 conclusionale del , contenente la rinuncia alla chiamata in garanzia Parte_1 della CP_3
- d'altro canto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. anche la ha dato atto CP_3 dell'accordo con il e con la Parte_1 Controparte_4
- effettivamente, dalla “scrittura privata di transazione” depositata dal Parte_1 (quale all. B alla comparsa conclusionale) si evince l'impegno dei procuratori costituiti del
[...]
della e della di “rendere Parte_1 CP_3 Controparte_4 apposita dichiarazione di intervenuta definizione della controversia con compensazione delle spese di lite”;
- dunque, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale fra il la Parte_1
e la con conseguente rinuncia delle stesse alle domande e alle CP_3 Controparte_4 eccezioni proposte nel presente giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere quanto alle domande proposte dal nei confronti della e Parte_1 CP_3 dalla nei confronti della CP_3 Controparte_4
Infine, all'udienza del 14/11/2023 il ha dedotto che con delibera del Parte_1
15/9/2023 era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del con Parte_1 note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 13/1/2025 il
[...] ha chiesto di “adottare i consequenziali provvedimenti del caso”. Parte_1
Tuttavia, va evidenziato che:
- l'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (c.d. TUEL) stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
- tale disposizione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che impedisce al creditore dell'ente che abbia dichiarato lo stato di dissesto di agire in via esecutiva nei suoi confronti per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito;
- ciò non esclude comunque che il creditore possa agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo, che potrà eventualmente essere fatto valere in sede esecutiva in un successivo momento;
- pertanto, nel caso di specie non vi è alcun provvedimento da adottare in ragione della dichiarazione dello stato di dissesto del di Pt_1 Parte_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte dal nei confronti della e dalla Parte_1 CP_3 CP_3 nei confronti della Controparte_4
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali sostenute dalla
[...]
quale procuratore speciale della (liquidate nella misura CP_1 Controparte_2 indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta), devono essere poste a carico del Parte_1
D'altro canto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali fra il e la nonché fra la e la Parte_1 CP_3 CP_3 [...]
tenuto conto dell'esito del giudizio e della condotta processuale delle predette parti (che CP_4 hanno raggiunto un accordo transattivo il quale prevedeva, fra l'altro, la compensazione delle spese processuali).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 520/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia della Controparte_4
2) rigetta l'opposizione proposta dal e per l'effetto dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2132/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12-13/12/2019;
3) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte dal nei confronti della e dalla nei confronti Parte_1 CP_3 CP_3 della Controparte_4
4) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 quale procuratore speciale della delle spese processuali, che liquida CP_2 Controparte_2 in euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) compensa le spese processuali fra il e la nonché fra Parte_1 CP_3 la e la CP_3 Controparte_4
Così deciso in Ragusa, 23 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo